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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 16/12/2025, n. 11878 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 11878 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 23625/2020 R.Gen.Aff.Cont.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23625 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione in data 22.9.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Divisione Siena 199/A, Codice Fiscale , elett.te CodiceFiscale_1
dom.ta in Napoli alla Via Onofrio Fragnito 54 presso l'Avv. Felice
D'IN (Codice Fiscale ) e l'Avv. Marcello CodiceFiscale_2
D'IN (Codice Fiscale ) che la CodiceFiscale_3 rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
SC RI, C.F. , giusta procura in atti;
C.F._4
- APPELLATA –
NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t. - Controparte_3 [...]
– OS (REGGIO CALABRIA); Controparte_4
- APPELLATO CONTUMACE –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20490/2020 resa dal Giudice di
Pace di Napoli depositata in data 22.5.2020.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 19.9.2025 e da comparse conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva innanzi all'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, la nonché la Controparte_1 deducendo che il giorno 25.09.2017 in Napoli Controparte_3
alla Via G. B. Marino, l'auto Opel Corsa Tg. DB685NK, di sua proprietà, e assicurata per la r.c.a. con l veniva collisa da CP_1
tergo e danneggiata dall'autocarro Acerbi Tg. XA399DH, di proprietà della ed assicurato con l' . Controparte_3 CP_5
Tanto premesso, l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo quantificati in € 2.128,40 con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda, stante la sua infondatezza, vinte le spese.
La restava invece contumace. Controparte_3
Alla luce della documentazione depositata in atti, il Giudice di Pace con la sentenza n. 20490/2020 depositata in data 22.5.2020, dichiarava la domanda attorea inammissibile e improcedibile e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
la riforma per non avere il giudice di prime cure correttamente valutato
- 2 -
la documentazione in atti, vinte le spese del doppio grado da attribuirsi ai difensori antistatari.
Si è costituita in giudizio la eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite, incluse quelle per lite temeraria.
La regolarmente citata, non si è costituita, Controparte_3
restando contumace.
Istruita la causa mediante escussione del teste indicato in primo grado, il procedimento è stato riservato in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c. con ordinanza del 22.9.2025.
L'appello è infondato.
Nel caso di specie, parte attrice ha fatto ricorso alla procedura di indennizzo diretto, rivolgendo la propria richiesta di risarcimento danni alla sua compagnia assicurativa.
L'indennizzo diretto è disciplinato dall'art. 149 Cod. Ass. private ai sensi del quale “1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. (…) 3.
L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”.
Orbene, a giudizio di questo Tribunale, deve condividersi quanto statuito dal giudice di primo grado in ordine alla mancata prova, da parte dell'attrice, della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della suddetta procedura.
- 3 -
Invero, parte attrice non ha tempestivamente documentato, nel termine assegnato dal giudice di prime cure, la copertura assicurativa dell'autocarro Acerbi Tg. XA399DH, di proprietà della
[...]
ad opera della compagnia assicurativa . Controparte_3 CP_5
Come si evince dal verbale del 9.12.2019 il Giudice di Pace concedeva un rinvio ai sensi dell'art. 320, IV comma, cpc per consentire il deposito della documentazione attestante la copertura assicurativa del veicolo della Controparte_3
Tuttavia, l'odierno appellante non provvedeva e pertanto all'udienza del
27.1.2020 il Giudice di Pace, preso atto del mancato deposito, riservava la causa in decisione.
Orbene, la prova della copertura assicurativa di entrambi i veicoli coinvolti è una circostanza fondamentale nell'ambito della procedura di indennizzo diretto perché funzionale alla successiva regolazione dei rapporti patrimoniali tra le imprese di assicurazione.
A prescindere dalle lettere indirizzate dalle compagnie assicurative coinvolte nel sinistro de quo al CT (perito di Persona_1 fiduciario dell'attrice) l'11 e il 17 febbraio 2020, quindi successivamente alla riserva in decisione della causa, ben avrebbe potuto e dovuto, parte attrice, produrre certificazione Consap, attestante la copertura assicurativa suddetta.
Tale certificazione è stata invece prodotta dalla stessa, per la prima volta, soltanto in fase di appello, in spregio al principio di cui all'art. 345 cpc ai sensi del quale “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
- 4 -
A ciò aggiungasi che il modello CAI presente nel fascicolo di primo grado prodotto in giudizio da parte attrice non reca le firme dei conducenti dei veicoli coinvolti ed è, pertanto, inidoneo ad attestare la copertura assicurativa del veicolo Acerbi da parte dell' . CP_5
Ad abundantiam, si rileva che l'assunto attoreo non risulta adeguatamente supportato dalle dichiarazioni rilasciate dall'unico teste escusso, , la cui deposizione è da vagliare con rigore, Testimone_1 essendo lo stesso fratello dell'attrice e trasportato a bordo del veicolo attoreo.
Invero, lo stesso ha reso dichiarazioni vaghe e generiche, non ricordando molti dettagli fondamentali invece alla ricostruzione esatta della dinamica del sinistro.
L'appello deve essere pertanto rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
In caso di conferma della sentenza impugnata (come nel caso di specie), la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. n. 11423 del 2016).
Orbene, non avendo la proposto appello Controparte_1 incidentale sul capo della sentenza in cui il GDP ha compensato le spese di lite, la sentenza va interamente confermata anche in punto di spese.
Per il presente grado di giudizio, invece, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (giudizi davanti al Tribunale valore della controversia sino ad € 5.200,00) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
- 5 -
Si ritiene infine di condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo instaurato il presente giudizio nella consapevolezza di non aver prodotto in primo grado la documentazione necessaria per poter invocare la procedura di indennizzo diretto e per la quale il Giudice di
Pace aveva anche concesso un rinvio. Pertanto, tenuto conto del valore della controversia, si stima equa una condanna ad euro 100,00 per lite temeraria.
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla datadi entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 20490/2020:
- Dichiara la contumacia della Controparte_3
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 100,00 a titolo di Controparte_1
risarcimento dei danni per lite temeraria.
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore della che si liquidano in € Controparte_1
1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
- 6 -
- dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 16.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
- 7 -
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
4 SEZIONE CIVILE
Il Giudice, dott. Benedetta Ferone, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 23625 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2020, riservata per la decisione in data 22.9.2025 previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
TRA
nata a [...] il [...], ivi residente in [...]
Divisione Siena 199/A, Codice Fiscale , elett.te CodiceFiscale_1
dom.ta in Napoli alla Via Onofrio Fragnito 54 presso l'Avv. Felice
D'IN (Codice Fiscale ) e l'Avv. Marcello CodiceFiscale_2
D'IN (Codice Fiscale ) che la CodiceFiscale_3 rappresentano e difendono, giusta procura in atti;
- APPELLANTE –
E
P.IVA in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Responsabile, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. CP_2
SC RI, C.F. , giusta procura in atti;
C.F._4
- APPELLATA –
NONCHE' in persona del legale rapp.te p.t. - Controparte_3 [...]
– OS (REGGIO CALABRIA); Controparte_4
- APPELLATO CONTUMACE –
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 20490/2020 resa dal Giudice di
Pace di Napoli depositata in data 22.5.2020.
Conclusioni: come da atti e verbali di causa, da note in sostituzione dell'udienza del 19.9.2025 e da comparse conclusionali.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, conveniva innanzi all'Ufficio del Parte_1
Giudice di Pace di Napoli, la nonché la Controparte_1 deducendo che il giorno 25.09.2017 in Napoli Controparte_3
alla Via G. B. Marino, l'auto Opel Corsa Tg. DB685NK, di sua proprietà, e assicurata per la r.c.a. con l veniva collisa da CP_1
tergo e danneggiata dall'autocarro Acerbi Tg. XA399DH, di proprietà della ed assicurato con l' . Controparte_3 CP_5
Tanto premesso, l'attrice chiedeva il risarcimento dei danni riportati dal proprio veicolo quantificati in € 2.128,40 con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la che chiedeva il Controparte_1
rigetto della domanda, stante la sua infondatezza, vinte le spese.
La restava invece contumace. Controparte_3
Alla luce della documentazione depositata in atti, il Giudice di Pace con la sentenza n. 20490/2020 depositata in data 22.5.2020, dichiarava la domanda attorea inammissibile e improcedibile e compensava le spese di lite.
Avverso tale sentenza ha proposto appello chiedendone Parte_1
la riforma per non avere il giudice di prime cure correttamente valutato
- 2 -
la documentazione in atti, vinte le spese del doppio grado da attribuirsi ai difensori antistatari.
Si è costituita in giudizio la eccependo Controparte_1
l'infondatezza dell'appello e chiedendone il rigetto con vittoria delle spese di lite, incluse quelle per lite temeraria.
La regolarmente citata, non si è costituita, Controparte_3
restando contumace.
Istruita la causa mediante escussione del teste indicato in primo grado, il procedimento è stato riservato in decisione con i termini ex art. 190
c.p.c. con ordinanza del 22.9.2025.
L'appello è infondato.
Nel caso di specie, parte attrice ha fatto ricorso alla procedura di indennizzo diretto, rivolgendo la propria richiesta di risarcimento danni alla sua compagnia assicurativa.
L'indennizzo diretto è disciplinato dall'art. 149 Cod. Ass. private ai sensi del quale “1. In caso di sinistro tra due veicoli a motore identificati ed assicurati per la responsabilità civile obbligatoria, dal quale siano derivati danni ai veicoli coinvolti o ai loro conducenti, i danneggiati devono rivolgere la richiesta di risarcimento all'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto relativo al veicolo utilizzato. (…) 3.
L'impresa, a seguito della presentazione della richiesta di risarcimento diretto, è obbligata a provvedere alla liquidazione dei danni per conto dell'impresa di assicurazione del veicolo responsabile, ferma la successiva regolazione dei rapporti fra le imprese medesime”.
Orbene, a giudizio di questo Tribunale, deve condividersi quanto statuito dal giudice di primo grado in ordine alla mancata prova, da parte dell'attrice, della sussistenza dei presupposti per l'applicabilità della suddetta procedura.
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Invero, parte attrice non ha tempestivamente documentato, nel termine assegnato dal giudice di prime cure, la copertura assicurativa dell'autocarro Acerbi Tg. XA399DH, di proprietà della
[...]
ad opera della compagnia assicurativa . Controparte_3 CP_5
Come si evince dal verbale del 9.12.2019 il Giudice di Pace concedeva un rinvio ai sensi dell'art. 320, IV comma, cpc per consentire il deposito della documentazione attestante la copertura assicurativa del veicolo della Controparte_3
Tuttavia, l'odierno appellante non provvedeva e pertanto all'udienza del
27.1.2020 il Giudice di Pace, preso atto del mancato deposito, riservava la causa in decisione.
Orbene, la prova della copertura assicurativa di entrambi i veicoli coinvolti è una circostanza fondamentale nell'ambito della procedura di indennizzo diretto perché funzionale alla successiva regolazione dei rapporti patrimoniali tra le imprese di assicurazione.
A prescindere dalle lettere indirizzate dalle compagnie assicurative coinvolte nel sinistro de quo al CT (perito di Persona_1 fiduciario dell'attrice) l'11 e il 17 febbraio 2020, quindi successivamente alla riserva in decisione della causa, ben avrebbe potuto e dovuto, parte attrice, produrre certificazione Consap, attestante la copertura assicurativa suddetta.
Tale certificazione è stata invece prodotta dalla stessa, per la prima volta, soltanto in fase di appello, in spregio al principio di cui all'art. 345 cpc ai sensi del quale “Non sono ammessi nuovi mezzi di prova e non possono essere prodotti nuovi documenti, salvo che la parte dimostri di non aver potuto proporli o produrli nel giudizio di primo grado per causa ad essa non imputabile”.
- 4 -
A ciò aggiungasi che il modello CAI presente nel fascicolo di primo grado prodotto in giudizio da parte attrice non reca le firme dei conducenti dei veicoli coinvolti ed è, pertanto, inidoneo ad attestare la copertura assicurativa del veicolo Acerbi da parte dell' . CP_5
Ad abundantiam, si rileva che l'assunto attoreo non risulta adeguatamente supportato dalle dichiarazioni rilasciate dall'unico teste escusso, , la cui deposizione è da vagliare con rigore, Testimone_1 essendo lo stesso fratello dell'attrice e trasportato a bordo del veicolo attoreo.
Invero, lo stesso ha reso dichiarazioni vaghe e generiche, non ricordando molti dettagli fondamentali invece alla ricostruzione esatta della dinamica del sinistro.
L'appello deve essere pertanto rigettato e la sentenza di primo grado integralmente confermata.
In caso di conferma della sentenza impugnata (come nel caso di specie), la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza abbia costituito oggetto di specifico motivo di impugnazione (Cass. n. 11423 del 2016).
Orbene, non avendo la proposto appello Controparte_1 incidentale sul capo della sentenza in cui il GDP ha compensato le spese di lite, la sentenza va interamente confermata anche in punto di spese.
Per il presente grado di giudizio, invece, le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014 (giudizi davanti al Tribunale valore della controversia sino ad € 5.200,00) in applicazione dei parametri medi ridotti del 50% per la non particolare complessità delle questioni giuridiche affrontate.
- 5 -
Si ritiene infine di condannare l'appellante ai sensi dell'art. 96 c.p.c., avendo instaurato il presente giudizio nella consapevolezza di non aver prodotto in primo grado la documentazione necessaria per poter invocare la procedura di indennizzo diretto e per la quale il Giudice di
Pace aveva anche concesso un rinvio. Pertanto, tenuto conto del valore della controversia, si stima equa una condanna ad euro 100,00 per lite temeraria.
Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio
2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla datadi entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, quarta sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Napoli n. 20490/2020:
- Dichiara la contumacia della Controparte_3
- rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata;
- condanna al pagamento in favore della Parte_1 [...]
della somma di € 100,00 a titolo di Controparte_1
risarcimento dei danni per lite temeraria.
- condanna alla rifusione delle spese di lite in Parte_1
favore della che si liquidano in € Controparte_1
1.278,00 per compensi, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
- 6 -
- dà atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico dell'appellante.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso in Napoli, il 16.12.2025 Il Giudice
Dr.ssa Benedetta Ferone
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