CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 2135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2135 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2135/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
SCOPPA GIAN PIERO, Relatore
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18185/2024 depositato il 29/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. TF5IPPD00122 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1840/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/8/2024 ed iscritto al RGC 18185/24 CF_Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n° TF51PPD00122/2024 per €. 13.221,96 relativa alla sentenza CGT di Napoli del 26/10/2023 con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso l'avviso di accertamento n°
TF501I402312. Evidenziava che alla data di notifica della intimazione la citata sentenza non era ancora passata in giudicato, essendo stato il relativo ricorso depositato in data 3/11/2022 e quindi suscettibile di definizione agevolata (onde il termine di impugnazione delle relative decisioni, depositate fra l'entrata in vigore della legge ed il Società_1, era sospeso ex lege ai sensi dell'art. 1, comma 99, L. 197/2022).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate rilevando che la sentenza in executivis era stata depositata in data 26 ottobre 2023 e passata in giudicato il successivo 26 aprile 2024 onde non rientrava nel citato perimetro normativo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 luglio 2023.
All'udienza del 15 settembre 2025 il ricorrente ribadiva l'esistenza di un equivoco sulla interpretazione dei termini di sospensione e che medio tempore la citata sentenza era stata anche impugnata. Chiedeva pertanto rinvio.
Con memoria in data 16 gennaio 2026 il ricorrente riferiva che la CTR di Napoli, in data 12 dicembre 2025, aveva deciso nel merito il ricorso (sia pure rigettandolo) senza rilevare alcuna tardività nella impugnazione
(nemmeno eccepita dall'Agenzia delle Entrate) onde nessun dubbio sussisteva in ordine alla denunciata illegittimità della intimazione alla data della sua notificazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 1 comma 199 L. 197/20022 “per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023”. L'art. 20 lett. d) d.l. 30 marzo 2023 n° 34 ha tuttavia modificato tali termini sancendo espressamente che “al comma 199 le parole «nove mesi» sono sostituite con le parole «undici mesi» e le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con le parole «Società_1»” onde nessun residuo dubbio permane al riguardo (avendo lo stesso ufficio riconosciuto che la sentenza in contestazione risultava depositata il 26 ottobre 2023). La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate DP II al pagamento delle spese che si liquidano in euro 1.900,00 oltre accessori di legge.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 02/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
ABETE FRANCESCO, Presidente
SCOPPA GIAN PIERO, Relatore
TABARRO ALESSANDRA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18185/2024 depositato il 29/08/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. TF5IPPD00122 IRPEF-REDDITI IMPRESA (REGIMI SEMPLIFICATI)
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1840/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29/8/2024 ed iscritto al RGC 18185/24 CF_Ricorrente_1 Ricorrente_1 impugnava l'intimazione di pagamento n° TF51PPD00122/2024 per €. 13.221,96 relativa alla sentenza CGT di Napoli del 26/10/2023 con la quale era stata rigettata l'opposizione avverso l'avviso di accertamento n°
TF501I402312. Evidenziava che alla data di notifica della intimazione la citata sentenza non era ancora passata in giudicato, essendo stato il relativo ricorso depositato in data 3/11/2022 e quindi suscettibile di definizione agevolata (onde il termine di impugnazione delle relative decisioni, depositate fra l'entrata in vigore della legge ed il Società_1, era sospeso ex lege ai sensi dell'art. 1, comma 99, L. 197/2022).
Si costituiva in giudizio l'Agenzia delle Entrate rilevando che la sentenza in executivis era stata depositata in data 26 ottobre 2023 e passata in giudicato il successivo 26 aprile 2024 onde non rientrava nel citato perimetro normativo compreso fra il 1 gennaio ed il 31 luglio 2023.
All'udienza del 15 settembre 2025 il ricorrente ribadiva l'esistenza di un equivoco sulla interpretazione dei termini di sospensione e che medio tempore la citata sentenza era stata anche impugnata. Chiedeva pertanto rinvio.
Con memoria in data 16 gennaio 2026 il ricorrente riferiva che la CTR di Napoli, in data 12 dicembre 2025, aveva deciso nel merito il ricorso (sia pure rigettandolo) senza rilevare alcuna tardività nella impugnazione
(nemmeno eccepita dall'Agenzia delle Entrate) onde nessun dubbio sussisteva in ordine alla denunciata illegittimità della intimazione alla data della sua notificazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato.
Ai sensi dell'art. 1 comma 199 L. 197/20022 “per le controversie definibili sono sospesi per nove mesi i termini di impugnazione, anche incidentale, delle pronunce giurisdizionali e di riassunzione, nonché per la proposizione del controricorso in cassazione che scadono tra la data di entrata in vigore della presente legge e il 31 luglio 2023”. L'art. 20 lett. d) d.l. 30 marzo 2023 n° 34 ha tuttavia modificato tali termini sancendo espressamente che “al comma 199 le parole «nove mesi» sono sostituite con le parole «undici mesi» e le parole «31 luglio 2023» sono sostituite con le parole «Società_1»” onde nessun residuo dubbio permane al riguardo (avendo lo stesso ufficio riconosciuto che la sentenza in contestazione risultava depositata il 26 ottobre 2023). La condanna al pagamento delle spese di giudizio segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso e condanna l'Agenzia delle Entrate DP II al pagamento delle spese che si liquidano in euro 1.900,00 oltre accessori di legge.