Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 2135
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Accolto
    Illegittimità dell'intimazione di pagamento per pendenza di definizione agevolata

    La Corte ha ritenuto fondato il ricorso, accogliendo l'eccezione del ricorrente sulla sospensione dei termini di impugnazione ai sensi dell'art. 1, comma 199, L. 197/2022, come modificato dall'art. 20 lett. d) d.l. 30 marzo 2023 n° 34, che prevedeva una sospensione di undici mesi per i termini che scadono tra l'entrata in vigore della legge e il 1° maggio 2023.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 09/02/2026, n. 2135
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 2135
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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