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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XV, sentenza 25/02/2026, n. 2910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 2910 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2910/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12971/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Azienda Municipale Ambiente Spa Roma
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130132347309 TARI 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Azienda Municipale Ambiente Spa Roma
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259032673521000 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2151/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso.
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti di AMA spa e dell'A.d.E.R., un'intimazione di pagamento notificata il 29.5.2025, con riferimento alla cartella n. 097 2013 0132347309 000 notificata il
22.6.2015 per € 188,85, ai fini TARI 2011.
Parte ricorrente deduceva l'omessa notifica della cartella sottesa, come da risultanza ottenuta a seguito di accesso agli atti. Lamentava la prescrizione, anche intermedia in caso di provata notifica della cartella sottesa. Sosteneva che l'avviso di ricevimento risultava in bianco, senza specifiche di passaggi notificatori, e che la busta contenente la cartella non ne recava l'identificativo. Inoltre sarebbe difettata la prova di notifica dell'avviso di accertamento TARI, prodromico alla cartella. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con distrazione delle spese. Allegava l'atto impugnato e gli atti richiamati nel ricorso.
Si costituiva la sola A.d.E.R., con avvocato del libero foro, che invocava la rituale notifica della cartella e negava la prescrizione dedotta da controparte, stante la notifica dell'intimazione n. 097 2019 9026643688
000 notificata il 28.3.2019 e successive altre due intimazioni: nn. 097 2020 9017687973 000 notificata il
12.2.2020 e 097 2023 9076113451 000 notificata il 19.7.2023, non impugnate. Allegava la cartella impugnata con relata, il ricorso, estratto di ruolo e le n. 3 intimazioni invocate con notifica a mezzo pec. Con memoria depositata l'11.2.2026, Parte ricorrente contestava che dalla relata della cartella sottesa emergeva l'omesso deposito nella Casa comunale e la conseguente asserita prescrizione della pretesa.
Non sarebbe stata prodotta la cartella e sarebbe stato violato il principio della trasparenza e del legittimo affidamento.
All'udienza del 24.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Dall'istruttoria della causa, è emersa la notifica di n. 3 intimazioni di pagamento, come riferito in premessa, afferenti alla pretesa di cui è causa, effettuate a mezzo pec e non oggetto di contestazione da parte del ricorrente. Tali intimazioni non risultano essere state impugnate.
A fronte di tali risultanze, le deduzioni di Parte ricorrente, incentrate sulla notifica della cartella prodromica, risultano infondate, atteso che per giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 6436/2025,
20476/2025), l'intimazione di pagamento costituisce un atto rientrante nel novero degi atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 e che, se non impugnato nel termine decadenziale, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude al contribuente di eccepire l'eventuale prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare di detto termine. Nel caso di specie, oltre che a risultare interrotta la prescrizione per il titolo e la pretesa tributaria di cui all'atto presupposto, Parte ricorrente non ha dato prova di aver impugnato le intimazioni documentate in atti e richiamate in premessa.
Pertanto il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'A.d.E.R. come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore dell'A.d.E.R. liquidate in € 200,00 oltre accessori di legge.
Il Giudice Monocratico
BR Cuppone
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 15, riunita in udienza il 24/02/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CUPPONE FABRIZIO, Giudice monocratico in data 24/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12971/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Azienda Municipale Ambiente Spa Roma
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720130132347309 TARI 2011
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1 Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Azienda Municipale Ambiente Spa Roma - 05445891004
elettivamente domiciliato presso Azienda Municipale Ambiente Spa Roma
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720259032673521000 TARI
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2151/2026 depositato il
24/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come da ricorso.
Resistente/Appellato: come da controdeduzioni.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente in epigrafe impugnava, nei confronti di AMA spa e dell'A.d.E.R., un'intimazione di pagamento notificata il 29.5.2025, con riferimento alla cartella n. 097 2013 0132347309 000 notificata il
22.6.2015 per € 188,85, ai fini TARI 2011.
Parte ricorrente deduceva l'omessa notifica della cartella sottesa, come da risultanza ottenuta a seguito di accesso agli atti. Lamentava la prescrizione, anche intermedia in caso di provata notifica della cartella sottesa. Sosteneva che l'avviso di ricevimento risultava in bianco, senza specifiche di passaggi notificatori, e che la busta contenente la cartella non ne recava l'identificativo. Inoltre sarebbe difettata la prova di notifica dell'avviso di accertamento TARI, prodromico alla cartella. Chiedeva l'annullamento dell'atto impugnato, con distrazione delle spese. Allegava l'atto impugnato e gli atti richiamati nel ricorso.
Si costituiva la sola A.d.E.R., con avvocato del libero foro, che invocava la rituale notifica della cartella e negava la prescrizione dedotta da controparte, stante la notifica dell'intimazione n. 097 2019 9026643688
000 notificata il 28.3.2019 e successive altre due intimazioni: nn. 097 2020 9017687973 000 notificata il
12.2.2020 e 097 2023 9076113451 000 notificata il 19.7.2023, non impugnate. Allegava la cartella impugnata con relata, il ricorso, estratto di ruolo e le n. 3 intimazioni invocate con notifica a mezzo pec. Con memoria depositata l'11.2.2026, Parte ricorrente contestava che dalla relata della cartella sottesa emergeva l'omesso deposito nella Casa comunale e la conseguente asserita prescrizione della pretesa.
Non sarebbe stata prodotta la cartella e sarebbe stato violato il principio della trasparenza e del legittimo affidamento.
All'udienza del 24.2.2026, la Corte tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
Dall'istruttoria della causa, è emersa la notifica di n. 3 intimazioni di pagamento, come riferito in premessa, afferenti alla pretesa di cui è causa, effettuate a mezzo pec e non oggetto di contestazione da parte del ricorrente. Tali intimazioni non risultano essere state impugnate.
A fronte di tali risultanze, le deduzioni di Parte ricorrente, incentrate sulla notifica della cartella prodromica, risultano infondate, atteso che per giurisprudenza di legittimità (Cass. nn. 6436/2025,
20476/2025), l'intimazione di pagamento costituisce un atto rientrante nel novero degi atti impugnabili ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92 e che, se non impugnato nel termine decadenziale, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e preclude al contribuente di eccepire l'eventuale prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare di detto termine. Nel caso di specie, oltre che a risultare interrotta la prescrizione per il titolo e la pretesa tributaria di cui all'atto presupposto, Parte ricorrente non ha dato prova di aver impugnato le intimazioni documentate in atti e richiamate in premessa.
Pertanto il ricorso va respinto.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dell'A.d.E.R. come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte respinge il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore dell'A.d.E.R. liquidate in € 200,00 oltre accessori di legge.
Il Giudice Monocratico
BR Cuppone