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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/10/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 8738/2018 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 8738/2018 promossa da:
(CF: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
la Strada il 15/06/1969 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Gentile ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Caserta alla Piazza Vanvitelli, 4/D ;
-attrice-
CONTRO
in persona del Suo Legale Rapp.te p.t. con sede legale Controparte_1
in Viale Donato Bramante n. 18 cap 00054 -Fiumicino- (RM);
-convenuta contumace -
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l.
69/2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio L' al fine di sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni riportati in seguito ad un sinistro avvenuto all'interno della SA AF , sita in CP_2
Marcianise alla Strada Statale 87 Sannitica, in data 22.01.2018.
In particolare, l'attrice deduceva di essere caduta mentre scendeva le scale della sala n. 9 a causa del compatto buio che avvolgeva la stanza, essendo assenti gli illuminanti minimi di sicurezza, riportando lesioni quantificate in € 7.364,00.
Iscritta a ruolo la causa, non si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Espletata la fase istruttoria, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., con produzioni documentali ed escussione del testimone, veniva disposta ed espletata CTU medico legale.
Infine, la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
2 Venendo al merito della controversia si osserva che la domanda è fondata e va accolta nei limiti che si indicheranno.
Nel caso in esame, lamentando un danno derivatole dalla cosa in sé,
l'attrice ha agito nei confronti della nella sua qualità Controparte_3
di gestore della sala cinematografica, quindi legata da un nesso di custodia con la cosa. Deve infatti intendersi custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c. “colui che ha la disponibilità di fatto di una cosa, non disgiunta però dalla disponibilità giuridica di essa. La responsabilità postula dunque una relazione materiale di disponibilità di fatto, oltre che giuridica, tra custode e cosa, relazione che determina a carico di chi ha il potere fisico sulla stessa l'onere di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi”. Conseguentemente la corretta qualificazione della responsabilità oggetto di accertamento è quella di cui all'art.2051 c.c. e non, invece, quella connessa al generico dovere del “neminem laedere” gravante sulla generalità dei consociati
La corretta definizione giuridica dell'azione non è di natura meramente qualificatoria poiché, mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 c.c. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051
c.c. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto offrendo la prova che il danno è derivato da caso fortuito. Anche in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., peraltro, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia). Solo dopo che
3 egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Cass. civ. Sez. 3 n. 30521 del 22/11/2019; Cass. civ. Sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15389; Cass. civ. Sez.
2, 29 novembre 2006 n. 25243). La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi come quello in esame, in cui il danno non è l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. Cass. civ n. 11526 del
11/05/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013; Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. n. 21212 del 20/10/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 16527 del 04/11/2003). Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ. che
4 debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi (Cass.
Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 2660 del
05/02/2013). Pertanto, l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori avveduti e prudenti, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili e ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o di terzi (Cass. Civ. Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019;
Cass. Civ. sez. VI, 6/02/2014 n. 2692). Ne deriva che, in tema di danni personali derivanti da cose in custodia, subiti in esito ad una caduta, il danneggiato non è tenuto ad essere risarcito dal custode qualora l'evento dipenda da una sua distrazione (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2014, n.
3839), da una sua imprudenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24419 del
19/11/2009; Cass. 19.2.2008 n. 4279) ovvero da una situazione di pericolo prevedibile, rispetto alla quale avrebbe dovuto tenere la massima attenzione (Cass., 20/01/2014, n. 999). Più di recente, la corte di legittimità ha affermato “Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità -
o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.).
5 In conclusione, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Fatte queste brevi premesse in punto di diritto, dagli esiti dell'istruttoria svolta emerge, a veridicità della dinamica del sinistro riferita dall'attrice, che in data 22.01.2018, verso le ore 22.10 circa, mentre scendeva le scalinate del Cinema UCID della sala n. 9 , per raggiungere il posto assegnato, a causa del compatto buio che improvvisamente avvolgeva la sale ed in assenza di appositi dispositivi luminosi che segnassero il percorso, la inciampava nelle scale finendo per rovinare a terra Pt_1
e riportare lesioni.
Il fatto è stato “avvertito” dal teste coniuge dell'attore, in Tes_1
regime di separazioni dei beni, che precedeva la nella discesa Pt_1
dalla scalinata. In particolare il testimone dichiarava che “era il 22.1.2018
e siamo entrati nella sala della proiezione del cinema del centro commerciale Campania e all'improvviso vi è stato un buio totale, non vi erano neppure i segnapassi sulle scale, e noi stavamo scendendo le scale, io mi trovavo un paio di passi avanti a mia GL quando l'ho sentita urlare e ho provveduto a fare luce con il telefonino e l'ho trovata a terra sanguinante e dolorante alla mano ed al polso. Ricordo che sull'arco sopraccigliare destro aveva un taglio ed usciva del sangue. lo ed altri due amici presenti abbiamo aiutato mia GL ad alzarsi ed uscire dalla sala,
6 e abbiamo chiamato i bigliettai che erano all'ingresso della sala, dove si staccano i biglietti, i quali sono arrivati e ci hanno portato un po' di garza e cerotti perché l'infermiere non c'era.”
Alla luce delle precise ed univoche risultanze processuali, e della dichiarazione del teste da ritenersi attendibile, è fuor di dubbio che la caduta sia avvenuta a per la presenza della insidia tuttavia il suo comportamento non può ritenersi del tutto diligente atteso che le condizioni di tempo e di luogo, in cui si trovava, potevano far ragionevolmente prevedere che nella sala scendesse improvvisamente il buio richiedendo una maggiore cautela nella condotta da adottare.
Nella descritta situazione, accertato che la parte attrice ha fornito adeguata prova dell'esistenza del rapporto eziologico tra la presenza della insidia, deve escludersi che la convenuta abbia dato dimostrazione che il danno sia derivato da un fattore esterno, idoneo ad interrompere il nesso causale, consentendo di non ricondurre il danno verificatosi alla cosa oggetto di custodia;
tale idoneità di un fattore esterno ad interrompere il nesso causale sussiste solo se lo stesso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che sono i caratteri tipici del fortuito, non essendo sufficiente provare la propria diligenza nella custodia.
In definitiva, alla luce del compendio probatorio messo a disposizione, non può ritenersi che, nella fattispecie, l'evento dannoso sia derivato da un fattore esterno, imprevedibile ed eccezionale, come tale idoneo ad interrompere il nesso causale secondo i caratteri tipici del fortuito, non avendo la parte convenuta, in quanto contumace, dimostrato che sia stata
7 impossibilitata ad intervenire tempestivamente per segnalare l'insidia e per adottare i necessari rimedi.
Tuttavia dal narrato dell'attore e dall'istruttoria è emersa una corresponsabilità dell'attrice nella causazione del danno.
Ed infatti, l'attrice nell'atto introduttivo specificava che
“improvvisamente” la stanza diventava completamente buia, tuttavia l'improvviso buio era facilmente prevedibile trattandosi di un orario prossimo alla proiezione del film, e considerato altresì che normalmente prima della proiezione di un film vengono proiettati sullo schermo diversi thriller dei film in uscita che durano pochi minuti e che nel passaggio dall'uno all'altro lo schermo diventa nero, con la conseguenza che improvvisamente la sala diventa buia, e considerato pure, che lo stesso accade nell'immediatezza dell'inizio del film, in considerazione dell'orario e dell'imminente proiezione era del tutto prevedibile che potessero esserci momenti in cui la sala diventasse improvvisamente buia.
Tale situazione, facilmente prevedibile, imponeva un grado di cautela, nella discesa delle scale, sicuramente più ampio in rapporto alla circostanza in cui si trovava ( trattandosi di una condizione di semi - oscurità).
Tale principio è infatti ormai ribadito dalla Suprema Corte che da ultimo ha affermato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art.1227 c1 cc, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di
8 ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 9315/2019).
Sulla scorta di ciò il Tribunale ritiene che la danneggiata, con il suo comportamento incauto abbia dato luogo alla causazione del danno stesso nella misura del 50%.
Acclarato quanto detto in punto di responsabilità in ordine al quantum debeatur possono condividersi le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico.
La Consulenza Tecnica espletata dal CTU Dott. che si ritiene Per_1
corretta e immune da censure, accertava la sussistenza del nesso di causalità e dunque la compatibilità delle lesioni riportate dall'istante quale conseguenza della caduta come descritta in citazione e precisando che:
“la ebbe a riportare una frattura composta all'epifisi Parte_1
distale di radio destro ed una ferita in regione sopraciliare destra” rappresentando che tali tipologie di fratture dell'estremo distale del radio, riconoscano un meccanismo di produzione di tipo indiretto, per caduta
9 sul palmo della mano atteggiata a difesa con il gomito in leggera flessione. Tale evenienza è del tutto compatibile con la dinamica lesiva riferita”. Che pertanto a seguito delle lesioni riportate l'istante ebbe a riportare un periodo di invalidità quantificabile, sulla scorta degli atti esibiti, di gg 58 così divisa : ITT al 75% gg 28 (trenta) ITT al 50 gg
30(trenta).
Il consulente riferiva inoltre che allo stato attuale, permaneva a carico del polso destro una limitazione di circa un quarto della flessione palmare e dell'inclinazione radiale riscontrando un esito cicatriziale in regione sopraciliare destra residuato all'originaria soluzione di continuo refertata in sede di prime cure, e che il danno biologico permanente da riconoscersi è pari alla misura del 5 %.
Pertanto, in considerazione delle considerazioni svolte andranno riconosciute e liquidate i seguenti importi: Danno Biologico € 5.754,85 danno biologico temporaneo € 1.988,64; Spese mediche € 458,00. Tale somma in ragione del concorso di colpa della danneggiata andrà ridotto del 50%.
Sulle somme liquidate andranno poi calcolati gli interessi legali sulle somme spettanti per il risarcimento espresse all'attualità, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché sulla minor somma risultante dalla loro divisione per il coefficiente ISTAT corrispondente alla data del fatto, via via annualmente rivalutata sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto a quello della pronuncia (cfr.sent. Trib. Na 2253/03,
3303/05); oltre ancora gli interessi al tasso legale decorrenti dal deposito della sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo.
10 Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, sì come liquidato nella considerazione della tipicità e della ordinarietà delle lesioni subite, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa attorea adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- In accoglimento della domanda, dichiara la concorrente responsabilità del sinistro occorso all'attrice per cui è procedimento nella misura dell'50% (cinquanta) e del restante 50%
a carico di in persona del rappresentate legale e Controparte_1
per l'effetto lo condanna al risarcimento dei danni subiti da così quantificati: Danno Biologico € 5.754,85 ; Parte_1
danno biologico temporaneo € 1.988,64; Spese mediche € 458,00;
Tale somme andranno ridotte del 50% forza della concorrente responsabilità e vi andranno calcolati gli interessi come da parte
11 motiva;
interessi legali sulle predette somme dal deposito della sentenza al saldo;
- condanna alla refusione del 50% delle spese di Controparte_1
lite in favore dell'attrice che liquida in € 1270,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
- Pone, nella misura del 50%, a carico di parte convenuta le spese di
CTU di cui al decreto di liquidazione in atti.
Lì, 8/10/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rita Di Salvo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I° Grado iscritta al n.r.g. 8738/2018 promossa da:
(CF: ) nata a [...] Parte_1 C.F._1
la Strada il 15/06/1969 e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Gentile ed elett.te domiciliata presso il suo studio sito in Caserta alla Piazza Vanvitelli, 4/D ;
-attrice-
CONTRO
in persona del Suo Legale Rapp.te p.t. con sede legale Controparte_1
in Viale Donato Bramante n. 18 cap 00054 -Fiumicino- (RM);
-convenuta contumace -
1 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo degli art. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. così come modificati con l.
69/2009.
Con atto di citazione regolarmente notificato, parte attrice conveniva in giudizio L' al fine di sentirlo condannare al Controparte_1
risarcimento dei danni riportati in seguito ad un sinistro avvenuto all'interno della SA AF , sita in CP_2
Marcianise alla Strada Statale 87 Sannitica, in data 22.01.2018.
In particolare, l'attrice deduceva di essere caduta mentre scendeva le scale della sala n. 9 a causa del compatto buio che avvolgeva la stanza, essendo assenti gli illuminanti minimi di sicurezza, riportando lesioni quantificate in € 7.364,00.
Iscritta a ruolo la causa, non si costituiva in giudizio la convenuta
[...]
e ne veniva dichiarata la contumacia. CP_1
Espletata la fase istruttoria, a seguito del deposito delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., con produzioni documentali ed escussione del testimone, veniva disposta ed espletata CTU medico legale.
Infine, la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito di note conclusionali e repliche.
2 Venendo al merito della controversia si osserva che la domanda è fondata e va accolta nei limiti che si indicheranno.
Nel caso in esame, lamentando un danno derivatole dalla cosa in sé,
l'attrice ha agito nei confronti della nella sua qualità Controparte_3
di gestore della sala cinematografica, quindi legata da un nesso di custodia con la cosa. Deve infatti intendersi custode, ai sensi dell'art. 2051 c.c. “colui che ha la disponibilità di fatto di una cosa, non disgiunta però dalla disponibilità giuridica di essa. La responsabilità postula dunque una relazione materiale di disponibilità di fatto, oltre che giuridica, tra custode e cosa, relazione che determina a carico di chi ha il potere fisico sulla stessa l'onere di impedire che da essa possa derivare pregiudizio a terzi”. Conseguentemente la corretta qualificazione della responsabilità oggetto di accertamento è quella di cui all'art.2051 c.c. e non, invece, quella connessa al generico dovere del “neminem laedere” gravante sulla generalità dei consociati
La corretta definizione giuridica dell'azione non è di natura meramente qualificatoria poiché, mentre l'azione ai sensi dell'art. 2043 c.c. comporta la necessità, per il danneggiato, di provare l'esistenza del dolo o della colpa a carico del danneggiante, nel caso di azione fondata sull'art. 2051
c.c. la responsabilità del custode è prevista dalla legge per il fatto stesso della custodia, potendo questi liberarsi soltanto offrendo la prova che il danno è derivato da caso fortuito. Anche in tema di responsabilità ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., peraltro, il danneggiato è tenuto a fornire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e il danno che egli ha subito (oltre che dell'esistenza del rapporto di custodia). Solo dopo che
3 egli abbia offerto una tale prova il convenuto deve dimostrare il caso fortuito, cioè l'esistenza di un fattore estraneo che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale, escludendo la sua responsabilità (Cass. civ. Sez. 3 n. 30521 del 22/11/2019; Cass. civ. Sez. 3, 13 luglio 2011 n. 15389; Cass. civ. Sez.
2, 29 novembre 2006 n. 25243). La prova del nesso causale è particolarmente rilevante e delicata nei casi come quello in esame, in cui il danno non è l'effetto di un dinamismo interno alla cosa, scatenato dalla sua struttura o dal suo funzionamento (scoppio della caldaia, scarica elettrica, frana della strada e simili), ma richiede che al modo di essere della cosa si unisca l'agire umano e in particolare quello del danneggiato, essendo essa di per sé statica e inerte (cfr. Cass. civ n. 11526 del
11/05/2017; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2660 del 05/02/2013; Cass. civ. 29 novembre 2006 n. 25243).
In questi casi, il giudizio sulla pericolosità delle cose inerti deve essere condotto alla stregua di un modello relazionale, in base al quale la cosa venga considerata nel suo normale interagire con il contesto dato, sicché una cosa inerte in tanto può ritenersi pericolosa in quanto determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante (Cass. n. 21212 del 20/10/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza
n. 16527 del 04/11/2003). Donde la necessità, in questi casi, di ulteriori accertamenti quali la maggiore o minore facilità di evitare l'ostacolo, il grado di attenzione richiesto allo scopo e ogni altra circostanza idonea a stabilire se effettivamente la cosa avesse una potenzialità dannosa intrinseca, tale da giustificare l'oggettiva responsabilità del custode.
Trattasi di presupposti per l'operatività dell'art. 2051 cod. civ. che
4 debbono essere dimostrati dal danneggiato, al fine di poter affermare che il danno è conseguenza causale della situazione dei luoghi (Cass.
Ordinanza n. 27724 del 30/10/2018; Sez. 3, Sentenza n. 2660 del
05/02/2013). Pertanto, l'elisione del nesso causale tra la cosa e l'evento può aversi, in un contesto di rigoroso rispetto di eventuali normative esistenti o comunque di una concreta configurazione della cosa in condizioni tali da non essere in grado di nuocere normalmente ai suoi fruitori avveduti e prudenti, nell'eventualità di accadimenti imprevedibili e ascrivibili al fatto del danneggiato stesso - tra i quali una sua imperizia o imprudenza - o di terzi (Cass. Civ. Ordinanza n. 9315 del 03/04/2019;
Cass. Civ. sez. VI, 6/02/2014 n. 2692). Ne deriva che, in tema di danni personali derivanti da cose in custodia, subiti in esito ad una caduta, il danneggiato non è tenuto ad essere risarcito dal custode qualora l'evento dipenda da una sua distrazione (Cassazione civile sez. VI, 18/02/2014, n.
3839), da una sua imprudenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24419 del
19/11/2009; Cass. 19.2.2008 n. 4279) ovvero da una situazione di pericolo prevedibile, rispetto alla quale avrebbe dovuto tenere la massima attenzione (Cass., 20/01/2014, n. 999). Più di recente, la corte di legittimità ha affermato “Il principio secondo cui, ricorrendo la fattispecie della responsabilità da cosa in custodia, il comportamento colposo del danneggiato può - in base ad un ordine crescente di gravità -
o atteggiarsi a concorso causale colposo (valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ.), ovvero escludere il nesso causale tra cosa e danno e, con esso, la responsabilità del custode (integrando gli estremi del caso fortuito rilevante a norma dell'art. 2051 cod. civ.).
5 In conclusione, quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso.
Fatte queste brevi premesse in punto di diritto, dagli esiti dell'istruttoria svolta emerge, a veridicità della dinamica del sinistro riferita dall'attrice, che in data 22.01.2018, verso le ore 22.10 circa, mentre scendeva le scalinate del Cinema UCID della sala n. 9 , per raggiungere il posto assegnato, a causa del compatto buio che improvvisamente avvolgeva la sale ed in assenza di appositi dispositivi luminosi che segnassero il percorso, la inciampava nelle scale finendo per rovinare a terra Pt_1
e riportare lesioni.
Il fatto è stato “avvertito” dal teste coniuge dell'attore, in Tes_1
regime di separazioni dei beni, che precedeva la nella discesa Pt_1
dalla scalinata. In particolare il testimone dichiarava che “era il 22.1.2018
e siamo entrati nella sala della proiezione del cinema del centro commerciale Campania e all'improvviso vi è stato un buio totale, non vi erano neppure i segnapassi sulle scale, e noi stavamo scendendo le scale, io mi trovavo un paio di passi avanti a mia GL quando l'ho sentita urlare e ho provveduto a fare luce con il telefonino e l'ho trovata a terra sanguinante e dolorante alla mano ed al polso. Ricordo che sull'arco sopraccigliare destro aveva un taglio ed usciva del sangue. lo ed altri due amici presenti abbiamo aiutato mia GL ad alzarsi ed uscire dalla sala,
6 e abbiamo chiamato i bigliettai che erano all'ingresso della sala, dove si staccano i biglietti, i quali sono arrivati e ci hanno portato un po' di garza e cerotti perché l'infermiere non c'era.”
Alla luce delle precise ed univoche risultanze processuali, e della dichiarazione del teste da ritenersi attendibile, è fuor di dubbio che la caduta sia avvenuta a per la presenza della insidia tuttavia il suo comportamento non può ritenersi del tutto diligente atteso che le condizioni di tempo e di luogo, in cui si trovava, potevano far ragionevolmente prevedere che nella sala scendesse improvvisamente il buio richiedendo una maggiore cautela nella condotta da adottare.
Nella descritta situazione, accertato che la parte attrice ha fornito adeguata prova dell'esistenza del rapporto eziologico tra la presenza della insidia, deve escludersi che la convenuta abbia dato dimostrazione che il danno sia derivato da un fattore esterno, idoneo ad interrompere il nesso causale, consentendo di non ricondurre il danno verificatosi alla cosa oggetto di custodia;
tale idoneità di un fattore esterno ad interrompere il nesso causale sussiste solo se lo stesso presenta i caratteri dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, che sono i caratteri tipici del fortuito, non essendo sufficiente provare la propria diligenza nella custodia.
In definitiva, alla luce del compendio probatorio messo a disposizione, non può ritenersi che, nella fattispecie, l'evento dannoso sia derivato da un fattore esterno, imprevedibile ed eccezionale, come tale idoneo ad interrompere il nesso causale secondo i caratteri tipici del fortuito, non avendo la parte convenuta, in quanto contumace, dimostrato che sia stata
7 impossibilitata ad intervenire tempestivamente per segnalare l'insidia e per adottare i necessari rimedi.
Tuttavia dal narrato dell'attore e dall'istruttoria è emersa una corresponsabilità dell'attrice nella causazione del danno.
Ed infatti, l'attrice nell'atto introduttivo specificava che
“improvvisamente” la stanza diventava completamente buia, tuttavia l'improvviso buio era facilmente prevedibile trattandosi di un orario prossimo alla proiezione del film, e considerato altresì che normalmente prima della proiezione di un film vengono proiettati sullo schermo diversi thriller dei film in uscita che durano pochi minuti e che nel passaggio dall'uno all'altro lo schermo diventa nero, con la conseguenza che improvvisamente la sala diventa buia, e considerato pure, che lo stesso accade nell'immediatezza dell'inizio del film, in considerazione dell'orario e dell'imminente proiezione era del tutto prevedibile che potessero esserci momenti in cui la sala diventasse improvvisamente buia.
Tale situazione, facilmente prevedibile, imponeva un grado di cautela, nella discesa delle scale, sicuramente più ampio in rapporto alla circostanza in cui si trovava ( trattandosi di una condizione di semi - oscurità).
Tale principio è infatti ormai ribadito dalla Suprema Corte che da ultimo ha affermato che “In tema di responsabilità civile per danni da cose in custodia, la condotta del danneggiato, che entri in interazione con la cosa, si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione - anche ufficiosa – dell'art.1227 c1 cc, richiedendo una valutazione che tenga conto del dovere generale di
8 ragionevole cautela, riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art.2 Cost., sicché, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte del danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando sia da escludere che lo stesso comportamento costituisca un'evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale, connotandosi, invece, per l'esclusiva efficienza causale nella produzione del sinistro” (Cass. 9315/2019).
Sulla scorta di ciò il Tribunale ritiene che la danneggiata, con il suo comportamento incauto abbia dato luogo alla causazione del danno stesso nella misura del 50%.
Acclarato quanto detto in punto di responsabilità in ordine al quantum debeatur possono condividersi le conclusioni cui è giunto il consulente tecnico.
La Consulenza Tecnica espletata dal CTU Dott. che si ritiene Per_1
corretta e immune da censure, accertava la sussistenza del nesso di causalità e dunque la compatibilità delle lesioni riportate dall'istante quale conseguenza della caduta come descritta in citazione e precisando che:
“la ebbe a riportare una frattura composta all'epifisi Parte_1
distale di radio destro ed una ferita in regione sopraciliare destra” rappresentando che tali tipologie di fratture dell'estremo distale del radio, riconoscano un meccanismo di produzione di tipo indiretto, per caduta
9 sul palmo della mano atteggiata a difesa con il gomito in leggera flessione. Tale evenienza è del tutto compatibile con la dinamica lesiva riferita”. Che pertanto a seguito delle lesioni riportate l'istante ebbe a riportare un periodo di invalidità quantificabile, sulla scorta degli atti esibiti, di gg 58 così divisa : ITT al 75% gg 28 (trenta) ITT al 50 gg
30(trenta).
Il consulente riferiva inoltre che allo stato attuale, permaneva a carico del polso destro una limitazione di circa un quarto della flessione palmare e dell'inclinazione radiale riscontrando un esito cicatriziale in regione sopraciliare destra residuato all'originaria soluzione di continuo refertata in sede di prime cure, e che il danno biologico permanente da riconoscersi è pari alla misura del 5 %.
Pertanto, in considerazione delle considerazioni svolte andranno riconosciute e liquidate i seguenti importi: Danno Biologico € 5.754,85 danno biologico temporaneo € 1.988,64; Spese mediche € 458,00. Tale somma in ragione del concorso di colpa della danneggiata andrà ridotto del 50%.
Sulle somme liquidate andranno poi calcolati gli interessi legali sulle somme spettanti per il risarcimento espresse all'attualità, dalla pubblicazione della sentenza al saldo, nonché sulla minor somma risultante dalla loro divisione per il coefficiente ISTAT corrispondente alla data del fatto, via via annualmente rivalutata sulla base degli stessi indici, con esclusione degli interessi sugli interessi legali, a far data dal giorno del fatto a quello della pronuncia (cfr.sent. Trib. Na 2253/03,
3303/05); oltre ancora gli interessi al tasso legale decorrenti dal deposito della sentenza al giorno dell'effettivo soddisfo.
10 Nessuna personalizzazione del quantum risarcitorio è dato di riconoscere, sì come liquidato nella considerazione della tipicità e della ordinarietà delle lesioni subite, ragionevolmente apprezzandosi tanto la componente biologica (cioè la lesione della salute), quanto quella dinamico - relazionale (o esistenziale, cioè il peggioramento delle condizioni di vita quotidiane, ove involgenti diritti fondamentali della persona) e morale (cioè la sofferenza interiore), laddove, d'altra parte, non è stata comunque offerta dalla difesa attorea adeguata dimostrazione di specifiche componenti di danno diverse ed ulteriori rispetto a quelle di già ricomprese nella liquidazione operata in applicazione della incontestata tabella di indennizzo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello tra le parti in epigrafe indicate, così provvede:
- Dichiara la contumacia di;
Controparte_1
- In accoglimento della domanda, dichiara la concorrente responsabilità del sinistro occorso all'attrice per cui è procedimento nella misura dell'50% (cinquanta) e del restante 50%
a carico di in persona del rappresentate legale e Controparte_1
per l'effetto lo condanna al risarcimento dei danni subiti da così quantificati: Danno Biologico € 5.754,85 ; Parte_1
danno biologico temporaneo € 1.988,64; Spese mediche € 458,00;
Tale somme andranno ridotte del 50% forza della concorrente responsabilità e vi andranno calcolati gli interessi come da parte
11 motiva;
interessi legali sulle predette somme dal deposito della sentenza al saldo;
- condanna alla refusione del 50% delle spese di Controparte_1
lite in favore dell'attrice che liquida in € 1270,00 per onorari oltre spese generali, IVA e CPA come per legge
- Pone, nella misura del 50%, a carico di parte convenuta le spese di
CTU di cui al decreto di liquidazione in atti.
Lì, 8/10/2025
Il Giudice
dott. Rita Di Salvo
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