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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 1126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania |
| Numero : | 1126 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1126/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SO MARIA PIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 907/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240013552986 IRES-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240013552986 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2024 00135529 86 notificata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione in data 11/12/2024 relativa a IVA e IRES anno di imposta 2020;
letti i motivi di impugnazione:
1. violazione ed errata applicazione dell'art. 36-bis e ter D.P.R. 600/1973;
2. difetto di motivazione;
3. difetto di sottoscrizione del ruolo;
4. carenza di motivazione a seguito dell'omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori.
In subordine, la ricorrente chiedeva la riduzione delle sanzioni in quanto la notifica della cartella impugnata non è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità.
Lette le controdeduzioni dell'Ufficio.
Ritenuto che all'odierna udienza la causa è stata spedita in decisione, osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice di respingere il ricorso per infondatezza.
Invero, giova premettere che la cartella di pagamento impugnata contiene due partite di ruolo;
precisamente:
- Partita n. T210422190424289240000002/D che deriva dal controllo formale eseguito dall'Ufficio ex art. 54- bis D.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione Modello Iva/2021 presentata per l'anno d'imposta 2020;
- partita n. T210930131739357790000001/D che deriva dal controllo formale eseguito dall'Ufficio ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione Modello Unico Enti non commerciali ed equiparati/2021 presentata per l'anno d'imposta 2020.
Tanto premesso e chiarito, ne discende che, trattandosi di cd. controllo automatizzato, nessun obbligo generalizzato incombe sull'Ufficio in ordine all'invio di comunicazione di irregolarità, se non nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Nel caso in esame il controllo automatizzato eseguito dall'Ufficio ha riguardato omessi versamenti dell'IVA dichiarata a debito ed un minor credito IRES.
In ordine alla lamentata, ma non riscontrata, carenza di motivazione, giova osservare come il contribuente abbia chiaramente dimostrato di aver conosciuto e compreso il tenore dell'atto impugnato.
Quanto al dedotto difetto di sottoscrizione, giova ricordare che l'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, operando, quindi, la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana.
Quanto alla dedotta carenza di motivazione a seguito dell'omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori, va osservato che il contenuto della cartella è dettato nei suoi elementi necessari dall'art. 25, comma
2, D.P.R. 602/73 e che i dati riportati nella cartella di pagamento corrispondono a tale schema, anche con riferimento alle modalità di calcolo degli interessi.
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore dell'Ufficio liquidate in € 300, oltre € 30 per spese generali.
Catania, 8 gennaio 2026
IA IA SO
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANIA Sezione 11, riunita in udienza il 08/01/2026 alle ore 11:30 in composizione monocratica:
SO MARIA PIA, Giudice monocratico in data 08/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 907/2025 depositato il 14/02/2025
proposto da
Ricorrente1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Catania
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240013552986 IRES-ALTRO 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29320240013552986 IVA-ALTRO 2020
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Premesso il ricorso avverso la cartella di pagamento n. 293 2024 00135529 86 notificata dall'Agenzia delle
Entrate – Riscossione in data 11/12/2024 relativa a IVA e IRES anno di imposta 2020;
letti i motivi di impugnazione:
1. violazione ed errata applicazione dell'art. 36-bis e ter D.P.R. 600/1973;
2. difetto di motivazione;
3. difetto di sottoscrizione del ruolo;
4. carenza di motivazione a seguito dell'omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori.
In subordine, la ricorrente chiedeva la riduzione delle sanzioni in quanto la notifica della cartella impugnata non è stata preceduta dalla comunicazione di irregolarità.
Lette le controdeduzioni dell'Ufficio.
Ritenuto che all'odierna udienza la causa è stata spedita in decisione, osserva quanto segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene questo Giudice di respingere il ricorso per infondatezza.
Invero, giova premettere che la cartella di pagamento impugnata contiene due partite di ruolo;
precisamente:
- Partita n. T210422190424289240000002/D che deriva dal controllo formale eseguito dall'Ufficio ex art. 54- bis D.P.R. n. 633/1972 sulla dichiarazione Modello Iva/2021 presentata per l'anno d'imposta 2020;
- partita n. T210930131739357790000001/D che deriva dal controllo formale eseguito dall'Ufficio ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/1973 sulla dichiarazione Modello Unico Enti non commerciali ed equiparati/2021 presentata per l'anno d'imposta 2020.
Tanto premesso e chiarito, ne discende che, trattandosi di cd. controllo automatizzato, nessun obbligo generalizzato incombe sull'Ufficio in ordine all'invio di comunicazione di irregolarità, se non nel caso in cui l'Amministrazione ritenga che sussistono incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.
Nel caso in esame il controllo automatizzato eseguito dall'Ufficio ha riguardato omessi versamenti dell'IVA dichiarata a debito ed un minor credito IRES.
In ordine alla lamentata, ma non riscontrata, carenza di motivazione, giova osservare come il contribuente abbia chiaramente dimostrato di aver conosciuto e compreso il tenore dell'atto impugnato.
Quanto al dedotto difetto di sottoscrizione, giova ricordare che l'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi della sua omessa sottoscrizione, operando, quindi, la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana.
Quanto alla dedotta carenza di motivazione a seguito dell'omessa specifica del calcolo analitico degli interessi moratori, va osservato che il contenuto della cartella è dettato nei suoi elementi necessari dall'art. 25, comma
2, D.P.R. 602/73 e che i dati riportati nella cartella di pagamento corrispondono a tale schema, anche con riferimento alle modalità di calcolo degli interessi.
Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte in composizione monocratica rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese in favore dell'Ufficio liquidate in € 300, oltre € 30 per spese generali.
Catania, 8 gennaio 2026
IA IA SO