Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 1126
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione ed errata applicazione dell'art. 36-bis e ter D.P.R. 600/1973

    La Corte ha ritenuto che, trattandosi di controllo automatizzato, non vi fosse obbligo generalizzato di invio della comunicazione di irregolarità, poiché il controllo riguardava omessi versamenti IVA e minor credito IRES.

  • Rigettato
    Difetto di motivazione

    La Corte ha ritenuto che il contribuente avesse dimostrato di aver compreso il contenuto dell'atto impugnato.

  • Rigettato
    Difetto di sottoscrizione del ruolo

    La Corte ha ricordato che l'art. 12 D.P.R. n. 602 del 1973 non prevede sanzioni per l'omessa sottoscrizione, operando la presunzione di riferibilità dell'atto all'organo da cui promana.

  • Rigettato
    Carenza di motivazione per omessa specifica del calcolo degli interessi moratori

    La Corte ha osservato che il contenuto della cartella è conforme allo schema previsto dall'art. 25, comma 2, D.P.R. 602/73, inclusivo delle modalità di calcolo degli interessi.

  • Rigettato
    Mancata comunicazione di irregolarità prodromica

    La Corte ha ritenuto non sussistente l'obbligo di invio della comunicazione di irregolarità in caso di controlli automatizzati relativi a omessi versamenti e minor credito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catania, sez. XI, sentenza 09/02/2026, n. 1126
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catania
    Numero : 1126
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

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