Articolo 27 della Legge 28 marzo 1968, n. 434
Articolo 26Articolo 28
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14 marzo 1991
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8 maggio 2010
Art. 27. Elezione del consiglio del collegio nazionale

Per la designazione dei membri del consiglio del collegio nazionale, il consiglio di ogni collegio dei periti agrari designa fra gli iscritti nell'albo un candidato.
La designazione ha luogo non prima dei trenta e non dopo i quindici giorni antecedenti la data di scadenza del consiglio in carica ed e' immediatamente comunicata ad una commissione nominata, ogni quinquennio, dal Ministro per la grazia e la giustizia. ((2)) A ciascun consiglio del collegio spetta in relazione al numero degli iscritti nell'albo, un voto per ogni cinquanta o frazione di cinquanta iscritti fino a duecento ed un altro voto per ogni cento o frazione di cento iscritti da duecento in poi.
La commissione prevista nel secondo comma del presente articolo e' composta da cinque periti agrari ed e' presieduta dal piu' anziano per iscrizione nell'albo e, in caso di pari anzianita', dal piu' anziano per eta'; le funzioni di segretario sono esercitate da un funzionario addetto all'ufficio delle libere professioni del Ministero per la grazia e la giustizia. ((2)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.lgs. 26 marzo 2010, n. 59 ha disposto (con l'art. 53, comma 3) che l'espressione "Ministro di grazia e giustizia" ovunque ricorra e' sostituita dalla seguente "Ministro della giustizia" e che l'espressione "Ministero di grazia e giustizia" ovunque ricorra e' sostituita dalla seguente "Ministero della giustizia"..
Entrata in vigore il 8 maggio 2010
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