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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 09/01/2025, n. 199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 199 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 Sezione civile
Il Tribunale di Napoli, XII sezione civile, nella persona del GOP, dott. Paolo
Madonna ha pronunciato, in funzione di giudice monocratico, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di primo grado iscritta al n. 26296/2019 di R.G.
TRA
C.F./P.I. , con sede legale Parte_1 P.IVA_1
in Napoli, alla Via Orazio n.143, in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra elettivamente domiciliata in Controparte_1
Napoli alla via M. Kerbaker n. 91 presso lo studio dell'Avv. Nicola Montella
(C.F. ), che la rappresenta e difende. C.F._1
PARTE OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona del legale rappresentante CP_2 P.IVA_2
p. t. Dott. (C.F. ), con sede legale in CP_3 C.F._2
Napoli alla Via dei Fiorentini n. 21, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio
Sanfilippo (C.F. ), ed elettivamente domiciliata presso C.F._3
lo studio di quest'ultimo, sito in Napoli alla Via Depretis n. 19.
PARTE OPPOSTA OGGETTO: opposizione a decreto ingiuntivo n. 5312/2019.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 6.05.2024, tenuta in modalità cartolare.
SVOLGIMENTO DEL GIUDIZIO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto n. 5312/2019 emesso in data 11.07.2019 il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso per decreto ingiuntivo presentato dalla Parte_2
nei confronti della OC per il pagamento in
[...] Parte_1
suo favore della somma di euro 17.981,25, oltre interessi moratori nonché spese della procedura monitoria liquidate in euro 540,00 per compensi professionali ed euro 145,50 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.
A sostegno della azionata domanda, la ricorrente deduceva il mancato pagamento di estratti conto emessi nell'espletamento di un'attività di biglietteria per gli anni 2016-2018 in favore della società Controparte_4
[...]
Avverso il sopracitato decreto, con atto di citazione notificato in data
19.09.2019, la proponeva formale opposizione Controparte_4 alla ingiunzione di pagamento eccependone l'illegittimità e la inammissibilità, per essere il decreto stato emesso in difetto dei requisiti richiesti ex art. 633 c.p.c., opponendosi, in via preliminare e cautelare, alla eventuale richiesta dell'opposta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo, lamentando il carattere fortemente lesivo dell'eventuale esecuzione del provvedimento monitorio, a causa della situazione di crisi economica in cui la stessa versava. Nel merito, chiedeva accertarsi e dichiararsi la assoluta infondatezza della domanda stante la inidoneità delle fatture poste a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo a
- 2 - sorreggere la pretesa creditoria, in quanto documenti di parte, e, in ogni caso, la non corrispondenza degli importi indicati nelle fatture agli estratti conto prodotti dal ricorrente, concludendo per l'annullamento e la revoca del decreto;
con vittoria delle spese e compensi di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.
In data 17.02.2020, con comparsa di risposta tempestivamente depositata, si costituiva nel giudizio iscritto con il n. 26296/2019 di R.G. la società opposta che, contestato quanto dedotto ed eccepito in fatto ed in diritto dalla opponente, concludeva per il rigetto della opposizione e per la conferma dell'opposto decreto, demandando, preliminarmente, per la concessione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto, non risultando l'opposizione fondata su prova scritta né di pronta soluzione. Nel merito, deduceva che il rapporto commerciale intercorso tra le parti risultava documentalmente provato, come pure il debito dell'opponente e che il ricorso per decreto ingiuntivo era completo di tutti gli elementi ex lege richiesti ai fini della sua concessione , risultando allo stesso allegati gli estratti conto e le scritture contabili autenticate per notaio, la comunicazione di riconoscimento del debito proveniente dalla a riprova dell'attività di Parte_1
biglietteria espletata dalla in suo favore nel periodo 2016-2018. CP_2
Dedotta la pretestuosità dell'instaurato giudizio, l'opposta concludeva, altresì, per la condanna della società opponente al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., stante l'intento manifestamente dilatorio dell'opposizione da essa spiegata., violativa dei principi di economia processuale. In via subordinata, nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo n°5312/2019 opposto, accertare e dichiarare comunque che la
è creditrice nei confronti della della somma CP_2 Parte_1 di € 17.981,25 oltre interessi moratori ai sensi del Dlgs 231/2002 dal dovuto al saldo, o quella maggiore o minore risultante in corso di causa, e conseguentemente condannare la al pagamento in Controparte_4
- 3 - favore della della somma di € 17.981,25 oltre interessi moratori ai CP_2
sensi del Dlgs 231/2002. Vinte le spese di giudizio con attribuzione del procuratore antistatario, avv. Fabio Sanfilippo.
Instauratosi il contraddittorio, nel corso della prima udienza di comparizione, tenutasi in data 8.06.2020, il Giudice, ritenuto l'opposizione non suffragata da prova scritta, nonché fondata su generiche ragioni di fatto e diritto ed in contrasto con il principio di specifica contestazione di cui all'art. 167 c.p.c., avendo parte opposta prodotto in giudizio l'atto di riconoscimento del debito, non specificamente disconosciuto da parte opponente, concedeva la provvisoria esecuzione dell'impugnato decreto ingiuntivo rinviando la causa al 22/03/221 ex art. 183 comma 6 c. p. c.
Sulle richieste istruttorie formulate dalle parti, il Giudice ammetteva la prova testimoniale diretta e contraria rigettando, invece, la richiesta dell'ordine di esibizione formulata dalla società attrice per difetto di specificità, fissando le udienze del 17.05.2021 e del 20.09.2021 cui rinviava per l'escussione dei testi
, Testimone_1 Testimone_2 Tes_3
All'udienza del 17.05.2021, escusso il teste Sig. , il Giudice Testimone_2 dichiarava decaduta parte opposta dall'escussione del teste
[...]
per non essere stata citata, rinviando, in prosieguo, per Tes_1
l'escussione del teste all'udienza del 20.09.2021, Tes_3 successivamente rinviata d'ufficio al 19.05.2022. Con istanza congiunta depositata in data 10.05.2022, le parti chiedevano il rinvio della prova ad altra udienza onde addivenire, nel frattempo, ad una risoluzione bonaria della controversia, per cui il Giudice rinviava la causa all'udienza del 26.09.2022 e, successivamente, all'1.12.2022, ove, dato atto del fallimento delle trattative di bonario componimento, rinviava la causa all'udienza dell'8.05.2023 per l'escussione del teste Con le note depositate ex art.127 ter c. p. Tes_3
c per quest'ultima udienza le parti chiedevano il differimento dell'escussione del teste a nuova udienza, stante il tentativo di conciliazione in corso.
All'udienza del 18.09.2023 tenuta in presenza, dato atto le parti
- 4 - dell'intervenuto accordo, ottenevano dal Giudice l'ulteriore rinvio della causa per la formalizzazione dell'accordo. All'udienza di rinvio del 2.11.2023 il
Giudice, rilevato dalle note di trattazione scritta depositate dalle parti per detta udienza ex art.127 ter c. p. c. l'inadempimento della Parte_1 dell'accordo transattivo raggiunto nella precedente udienza, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 25.3.2024 trattenendo, poi, la causa in decisione all'udienza del 6.05.2024, con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c. p. c per il deposito di comparse conclusionali e di replica. Sulla depositata comparsa conclusionale della sola parte convenuta, la causa giunge ora a questo Tribunale per la decisione.
L'opposizione è infondata e, pertanto, va rigettata.
Il giudizio instaurato in seguito all'opposizione al decreto ingiuntivo ricalca, sotto il profilo probatorio, le regole generali di cui all'art. 2697 c.c., dando luogo soltanto ad un'inversione dell'onere di instaurazione dell'effettivo contraddittorio, senza influire sulla posizione delle parti davanti al giudice.
Invero, com'è noto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere la veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito (cfr. Cassazione n. 6421/2003). Più specificamente, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione: "Il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per
- 5 - l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 c.c., risultando, in tal caso, invertiti i ruoli delle parti in lite, poiché il debitore eccipiente si limiterà ad allegare l'altrui inadempimento ed il creditore agente dovrà dimostrare il proprio adempimento, ovvero la non ancora intervenuta scadenza dell'obbligazione"(cfr. Corte Cass. Sez. Unite, sent. n. 13533/2001).
Orbene, va anzitutto rilevato, nel caso che ci occupa, la sussistenza del rapporto commerciale intercorrente tra le parti, suffragato dalla documentazione depositata da parte opposta, consistente nella erogazione, ad opera della OC convenuta, di biglietti ferroviari in favore della
[...]
In specie, meritano necessario riferimento le e-mail del Controparte_4
30.12.2017, del 7.05.2018 e del 4.07.2018 (allegato 5 della comparsa di costituzione) indirizzate dalla opponente all'opposta avente ad oggetto la richiesta di emissione di biglietti ferroviari, posto che “il messaggio di posta elettronica (cd. e-mail) o lo “short message service" ("SMS") costituiscono documenti elettronici che contengono la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti che, seppure privi di firma, rientrano tra le riproduzioni informatiche e le rappresentazioni meccaniche di cui all'art.
2712 c.c. e, pertanto, formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate se colui contro il quale vengono prodotti non ne disconosca la conformità ai fatti o alle cose medesime.” (Cass. Civ., Sez. I, ord. N. 19155 del
17.07.2019).
Nel caso che ci occupa, a fronte della contestazione meramente generica del rapporto commerciale ad opera della questo può Parte_1
dirsi provato.
Appare altresì risolutiva, ai fini della verifica del rapporto intercorrente tra le parti, la mail del 20.12.2018, con oggetto “Estratti Conto- Parte_1
[...
, nella quale la società opponente riconosce espressamente la propria posizione debitoria nei confronti della CP_2
- 6 - Orbene, con riferimento alla ricognizione di debito, questa “produce l'effetto di invertire l'onere della prova, gravando sul debitore l'onere di dimostrare
l'inesistenza del debito;
il creditore, dal canto suo, deve dimostrare unicamente la ricorrenza della promessa di pagamento o della ricognizione di debito” (cfr. Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 20689 del 13.10.2016); in altri termini, la ricognizione di debito fa prova del rapporto debitorio fino alla prova contraria, la quale deve essere fornita dalla parte contro cui la dichiarazione medesima è prodotta. Nella fattispecie in esame, con mail datata
20.12.2018, prodotta dalla nel procedimento monitorio a CP_2
supporto della pretesa creditoria azionata e mai disconosciuta, l'opponente riconosce espressamente la propria posizione debitoria nei confronti della presentando, altresì, una proposta di pagamento a cadenza CP_2
mensile di euro 1.000,00 a partire da gennaio 2019. Tale dichiarazione, assume all'evidenza natura di atto ricognitivo del debito, con il quale la stessa si impegna a corrispondere la somma dovuta per l'attività di erogazione dei biglietti ferroviari espletata in suo favore.
Ebbene, in applicazione dei principi sopra richiamati in ordine alla ripartizione dell'onere probatorio nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo nonché della ricognizione di debito, la Parte_1
avrebbe dovuto provare o l'inesistenza del rapporto obbligatorio sottostante la ricognizione di debito o l'avvenuta estinzione dello stesso;
al contrario si è limitata ad eccepire genericamente l'illegittimità dell'opposto decreto ingiuntivo per la carenza dei requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità richiesti dalla legge ex art. 633, per inidoneità delle fatture poste a fondamento del ricorso a sorreggere la pretesa creditoria.
Il rapporto commerciale risulta, inoltre, dimostrato alla luce della testimonianza fornita dal Sig. all'udienza del 17.05.2021, il Testimone_2 quale, premettendo che all'epoca dei fatti rivestiva la posizione di direttore operativo della OC , confermava per il periodo 2016-2018 il CP_2
- 7 - regolare svolgimento del servizio di biglietteria da parte della odierna opposta in favore della OC Parte_1
Con riguardo, quindi, alla ripartizione dell'onus probandi nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'odierna opposta ha ottemperato all'onere su di essa gravante, avendo essa adeguatamente dimostrato per tabulas il fatto costitutivo della pretesa creditoria azionata nel giudizio monitorio: l'attività di biglietteria, come anche la circostanza dell'effettiva prestazione offerta dalla
OC , oltre al fatto che è pacifico che la somma ingiunta non sia CP_2 stata corrisposta. Di contro, si osserva, che l'opponente non ha dato prova di aver contestato la ricezione dei servizi, né ha mai inviato alcun reclamo in merito alla pretesa errata applicazione della tariffa per la fruizione del servizio di biglietteria. La risulta, pertanto, di non vere Parte_1 assolto dell'onere probatorio sulla stessa incombente, né di aver adempiuto al richiesto pagamento.
La esistenza della posizione debitoria della risulta Parte_1 altresì avvalorata dalla condotta processuale di parte opponente nell' accettazione della proposta transattiva formulata all'udienza del 18.09.2023, nonostante sia risultata, poi, quale ulteriore espediente della debitrice per l'allungamento dei tempi del processo.
Va rilevato, inoltre, con riferimento agli estratti conto ed alle scritture contabili autenticate per notaio di cui al ricorso monitorio, l'opponente si è limitato ad una generica contestazione, senza tuttavia fornire elementi idonei ad integrare una seria e concreta contestazione sia in ordine alla sussistenza del rapporto commerciale tra le parti sia in ordine alla effettiva esecuzione da parte della opposta, delle prestazioni di cui ha chiesto il corrispettivo mediante la proposizione del ricorso monitorio.
A tal proposito, è principio consolidato quello in base al quale non sorge in capo al creditore/opposto l'onere di fornire la prova rigorosa del suo credito a
- 8 - fronte di una contestazione generica. Al riguardo, infatti, la Cassazione ha, con sentenza n. 19896/2015, specificato la portata della norma di cui all'art. 115 c.p.c. sancendo “che una contestazione generica - rispetto a fatti oggetto di specifica e puntuale allegazione ad opera dell'altra parte e rientranti nella sfera di conoscibilità di chi è onerato della contestazione - è priva di qualsivoglia effetto”. Nel caso di specie, la si è Parte_1
limitata a dedurre la inidoneità delle fatture poste a fondamento del ricorso a sorreggere la pretesa creditoria, in quanto documenti di parte. Dunque, deve ritenersi accertato sia l'an ed il quantum della pretesa creditoria.
Rilevato, dunque, la insussistenza di eventi interruttivi, estintivi o modificativi della pretesa creditoria ovvero di aver assolto l'opponente all'onere probatorio ad essa incombente, sulla base delle suesposte considerazioni, l'opposizione proposta dalla va rigettata con la conseguente conferma Parte_1
del decreto ingiuntivo n. 5312/2019, da dichiararsi definitivamente esecutivo.
Da ultimo, è da accogliersi la domanda di risarcimento del danno ex art. 96 comma 1 c.p.c. formulata da parte opposta, sussistendo il presupposto della mala fede o della colpa grave per aver l'opponente non solo contestato il rapporto commerciale provato in atti per tabulas, ma di essere addivenuta all'accettazione della proposta transattiva formulata all'udienza del
18/09/2023 dall'opposta, nella consapevolezza che giammai avrebbe adempiuto al pagamento del dovuto, come poi dimostrato dallo stesso suo procuratore allorché ha richiesto, seppur in via subordinata, l'udienza di precisazione delle conclusioni. Pertanto, la va Controparte_4
condannata al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. co.1 in favore dell' quantificato in via equitativa come da dispositivo oltre Controparte_5
interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Le spese di giudizio vanno regolate in ossequio al principio della soccombenza e liquidate in favore della convenuta, come da dispositivo, in
- 9 - applicazione dei criteri previsti ex D.M. 55/2014 come aggiornati dal D.M.
147/2022 in base al valore della domanda ed ai parametri medi fissati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione, e conclusione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo opposto n. 5312/2019 emesso dal Tribunale di Napoli in data
11.07.2019 dichiarandolo definitivamente esecutivo;
2. Accoglie la domanda dell'opposta di risarcimento del danno ex art.96
c.p.c. co.1 e, per l'effetto, condanna la in Parte_1 persona del l.r.p.t al pagamento in favore dell' Controparte_5 dell'importo di € 3.000,00 oltre interessi legali dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
3. Condanna la OC in persona del l.r.p.t al Parte_1
pagamento delle spese e compensi di lite in favore della CP_2 che si liquidano in complessivi €. 5.077,00, di cui euro 919,00 per la fase di studio, euro 777,00 per la fase introduttiva, euro 1.680,00 per la fase di trattazione/istruttoria ed euro 1.701,00 per la fase decisionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, nonché IVA e CPA nelle aliquote previste, con attribuzione al procuratore antistatario avv.
Fabio Sanfilippo.
Si comunichi.
Napoli, 08/01/2025
Il Giudice
Dott. Paolo Madonna
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