Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 2
CGT1
Sentenza 2 gennaio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Illegittimità e/o infondatezza dell'atto di recupero

    La Corte ha ritenuto che la società non abbia fornito la prova dell'ampliamento della capacità produttiva, requisito fondamentale per il credito d'imposta. Inoltre, ha considerato il credito inesistente in base alla definizione normativa, applicando il termine decadenziale di otto anni e ritenendo tardivo il ricorso.

  • Rigettato
    Richiesta di disapplicazione sanzioni e interessi

    Poiché il ricorso principale è stato rigettato e il credito è stato considerato inesistente, le sanzioni e gli interessi sono dovuti.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 2
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera
    Numero : 2
    Data del deposito : 2 gennaio 2026

    Testo completo