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Sentenza 2 gennaio 2026
Sentenza 2 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Matera, sez. II, sentenza 02/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Matera |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Relatore
VITALE ANTONELLO, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 07716911008
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Matteotti 18 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TC5CR2D00017 2024 REC.CREDITO.IMP 2016
- ATTO RECUPERO n. TC5CR2D00017 2024 REC.CREDITO.IMP 2017
- ATTO RECUPERO n. TC5CR2D00017 2024 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 266/2025 depositato il 12/09/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri atti e alle conclusioni ivi rappresentate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Matera, in persona del Direttore pro tempore, notificava a mezzo PEC, in data 11 dicembre 2024 alla società Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Indirizzo_1 Basentana km 68, Ferrandina (MT), c.f. 07716911008, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Sig. Rappresentante_1, nato a [...], il [...] e ivi residente in [...]I San Martino, n. 2, c.f. CF_Rappresentante_1, l'atto di recupero n. TC5CR2D00017 2024, in materia di credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all'art. 1, commi 98-108, L. n. 208/2015, per gli anni di imposta 2016,
2017 e 2018 utilizzato nell'anno 2018 per l'importo complessivo di € 184.581,00, oltre sanzioni ed interessi.
La società ricorrente svolge l'attività di raccolta di rifiuti solidi non pericolosi;
presentava, il 30 luglio 2018, la comunicazione prevista per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno). La predetta legge agevolativa prevede, al comma 98, che «Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è attribuito un credito d'imposta…». L'amministrazione finanziaria, il 29 agosto 2018 autorizzava, in via telematica, la fruizione del credito di imposta, sulla base del riscontro formale dei dati inseriti nella comunicazione presentata. La società veniva inserita, successivamente, nel piano dei controlli relativi ai beneficiari del credito di imposta, pertanto, l'ADER Direzione Provinciale di Matera notificava alla stessa, il
25 maggio 2023, un invito n. I00110/2023, con il quale richiedeva la documentazione a supporto del credito di imposta. La società, conseguentemente, esibiva la seguente documentazione: - modello Unico S.C.
2019; - mod. F24 di compensazione del credito;
- n. 2 registri dei cespiti;
- fatture passive dei beni agevolati;
-
e/c bancari;
- contratto di leasing n. 01016258/0014 del 27 febbraio 2018. A seguito della consegna della predetta documentazione, l'Ufficio richiedeva chiarimenti alla società ricorrente, redigendo apposito verbale in data 4 settembre 2019. In seguito all'istruttoria emergeva quanto segue: investimento netto anno 2016
€ 20.200,81, intensità 15%, credito € 3.030,12; anno 2017 € 43.670,81, intensità 15%, credito € 6.550,62; anno 2018 € 500.000,00, intensità 35%, credito € 175.000,00. Totale investimento € 575.990,00, totale credito d'imposta € 184.580,74. Gli investimenti riguardavano, rispettivamente, i seguenti beni: - sollevatore idraulico per chiusini - sistema di video localizzazione, intensità15%; escavatore sottovuoto (SE OR
US), intensità 35%. L'investimento effettuato nell'anno 2018 era riferito ad un bene acquisito in locazione finanziaria (SE OR US), mentre gli acquisti relativi agli anni 2016 e 2017 erano relativi a beni acquisiti in proprietà. Il credito di imposta, come sopra determinato in euro 184.580,74, veniva utilizzato nel corso dell'anno solare 2018. Successivamente l'ADER notificava alla LA AR SRL, lo schema d'atto n. TC5T210000293/2024, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale contestava l'esistenza del credito sulla base dei seguenti motivi: - mancanza del requisito oggettivo dell'incremento della capacità produttiva dello stabilimento connesso all'acquisto dei beni agevolati;
- mancata previsione nel contratto di leasing dell'obbligo di acquisire il bene agevolato alla scadenza concordata, come previsto dall'articolo 14, comma 6, lett. b, del regolamento comunitario 651/2014. La società ricorrente non presentava osservazioni o controdeduzioni allo schema d'atto, né formulava istanza di accertamento con adesione e veniva notificato l'avviso di recupero n. TC5CR2D00017/2024 con il quale recuperava il credito di euro 184.581,00, utilizzato in compensazione dalla società nell'anno 2018 (oltre sanzioni e interessi).
Avverso il suddetto atto la società ricorrente, nei termini di rito, presentava ricorso chiedendo che la Corte di Giustizia Tributaria di I grado adita voglia dichiarare, previa sospensione dell'esecuzione, l'illegittimità e/
o l'infondatezza dell'impugnato atto di recupero e, per l'effetto, disporne l'integrale annullamento ovvero, in estremo subordine, la disapplicazione delle sanzioni amministrative con il medesimo irrogate e degli interessi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. In realtà, nel rispetto del dettato normativo istiturivo del credito d'imposta, gli investimenti operati dalla UL IN hanno avuto ad oggetto beni strumentali inequivocabilmente funzionali all'esercizio dell'attività di impresa della contribuente. Nello specifico, si è trattato dell'acquisto di un sollevatore idraulico manuale per chiusini, di un sistema di video localizzazione di alta tecnologia composto da un trattorino autonomo e telecamera ad alta definizione, radiocomando a 14 levette e, infine, di un'attrezzatura AI OR US montata su un veicolo per trasporto specifico dotato di cisterna. Le caratteristiche e le funzionalità di ciascuno di detti beni sono state analiticamente illustrate all'Ufficio nella fase istruttoria, in sede di richiesta della documentazione e dalla disamina di tale documentazione, con tutta evidenza, emerge che i cennati beni non potessero che oggettivamente implementare e migliorare la già esistente dotazione strumentale della società e, per l'effetto, incrementare la sua capacità produttiva, non foss'altro perché, come già documentato con l'esibizione del libro cespiti e non disconosciuto dall'Ufficio, tali beni non furono destinati a sostituire analoghe attrezzature già esistenti e a disposizione della società, ma si aggiunsero a quelli che o era all'epoca utilizzati e iscritti in contabilità. Rappresenta un dato inequivocabile che grazie ai nuovi investimenti l'impresa abbia potuto incrementare, anche solo in via potenziale, la propria capacità di offrire i servizi e svolgere l'attività che ne costituisce l'oggetto sociale. E, del resto, è evidente come i beni in esame fossero tutti strettamente funzionali e assolutamente coerenti rispetto all'ambito di attività in cui opera la UL IN, che è specializzata nella esecuzione di lavori stradali ed opere di terra, nella effettuazione di trivellazioni e perforazioni, nella esplorazione del sottosuolo con mezzi speciali, nonché nella realizzazione e manutenzione di opere edili, fognature, reti di distribuzione di acqua e gas e così via.
Altro motivo di ricorso è rappresentato dal fatto che contrariamente a quanto asserito dall'ADE, la mancata previsione contrattuale dell'obbligo di riscatto del cespite indicato nel contratto non costituirebbe condizione per non fruire dell'agevolazione, ai sensi della normativa comunitaria, richiamata dalla norma interna, non può essere considerato un requisito essenziale per la sussistenza del credito. In ultimo, la ricorrente il fatto che l'ADE ha considerato il credito come "inesistente" e non come "non spettante"; infatti, il credito in esame non può essere considerato “inesistente” in quanto sottostante ad esso vi è un investimento realmente effettuato dalla contribuente e non può dirsi mancante alcun presupposto costitutivo dell'agevolazione. Ed invero, non si è qui in presenza di fittizia rappresentazione della realtà, di operazioni oggettivamente o soggettivamente insistenti, di condotte fraudolente poste in essere per artificiosamente creare i presupposti di applicabilità dell'agevolazione. Nel caso in esame, si è di fronte ad un investimento realmente effettuato dalla società, tramite, appunto, l'acquisto, mediante contratto di locazione finanziaria, di un bene strumentale all'attività di impresa della contribuente iscritto nel registro dei cespiti ammortizzabili.
L'ADE si costituiva in giudizio e, con proprie controdeduzioni, in merito alla richiesta di sospensione dell'atto, si opponeva alla sua concessione, evidenziando, la mancanza di una congrua motivazione che potesse legittimare l'eventuale accoglimento della richiesta, e chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Alla odierna udienza, la Corte in composizione collegiale, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita l'accoglimento.
Il primo motivo del recupero del credito da parte dell'Ufficio è costituito dalla mancanza di uno dei presupposti oggettivi previsti dalla normativa per usufruire del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno.
In particolare, il comma 99 della L. n. 208/2015 definisce “agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art.2, punti 49, 50 e 51 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”. È fondamentale, al fine di comprendere il perimetro oggettivo della predetta agevolazione, stabilire cosa si intenda per progetto di investimento iniziale. A tal fine è opportuno partire dall'articolo 2, punto 49 del regolamento UE n. 651/2014, richiamato dalla norma sopra riportata, il quale prevede che: «
49) «investimento iniziale»: a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa». Gli investimenti iniziali agevolabili sono, pertanto i seguenti: creazione di un nuovo stabilimento;
diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati;
cambiamento fondamentale del processo produttivo, ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento. La società ricorrente, nella comunicazione per la fruizione del credito, ha indicato quest'ultima fattispecie (ampliamento capacità produttiva di uno stabilimento esistente) e non ha dimostrato, in sede istruttoria, che l'investimento effettuato rientra in tale casistica. E' chiaro che da parte dell'ADE nessun dubbio è stato mosso con riferimento alla strumentalità del bene all'attività imprenditoriale della ricorrente, per cui sono assolutamente inconferenti, come elementi probatori, la brochure del produttore dell'escavatore e del sistema di video controllo, così come qualsiasi evidenza fotografica del loro utilizzo. In merito, invece, al requisito dell'ampliamento della capacità produttiva è necessario rilevare che la prova della sua sussistenza deve essere fornita dal contribuente, trattandosi di un fatto costitutivo di una fattispecie agevolativa e, ovviamente, nel caso di specie, manca la certezza in ordine all'esistenza del requisito richiesto dalla norma.
Inoltre l'ADE faceva osservare nella motivazione dell'atto impugnato che il fatturato relativo all'anno successivo a quello di acquisto dell'escavatore, era in controtendenza rispetto a quello che sarebbe stato lecito aspettarsi a seguito di un ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento. La società ricorrente,
a tal proposito, nel ricorso ha sottolineato come l'incremento del fatturato non sia richiesto ai fini della concessione del credito di imposta. Ebbene, tale assunto, in realtà, è del tutto eccessivo, infatti, è evidente che la sussistenza del requisito dell'ampliamento della capacità produttiva debba essere valutato ex ante, sulla base delle condizioni esistenti al momento dell'investimento, ciò non toglie, però, che stante l'estrema genericità della documentazione esibita per dimostrare l'ampliamento della capacità produttiva l'Ufficio accertatore, possa fornire anche elementi indizianti, fermo restando che l'onere probatorio del fatto costitutivo rimane in capo al contribuente.
Con riferimento al bene acquisito in leasing l'Ufficio accertatore contestava, inoltre, la mancata previsione contrattuale dell'obbligo di riscatto del cespite. L'articolo 14, comma 6, lett. b, del regolamento comunitario
651/2014 prevede, infatti, che «per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza». La clausola di riscatto obbligatorio ha la finalità di rendere tendenzialmente equivalente l'acquisto in proprietà e quello tramite locazione finanziaria. La ratio normativa, a parere dell'ADE, è quella di concedere l'agevolazione solo a beni acquisiti in proprietà o per i quali l'acquisto a titolo di proprietà sia obbligatorio contrattualmente.
La società ricorrente ritiene che l'atto impugnato sia stato notificato oltre il termine decadenziale di cinque anni stabilito, con riferimento agli avvisi di recupero relativi a crediti non spettanti, dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. A tal proposito, la ricorrente evidenzia come l'Ufficio abbia erroneamente ritenuto che, nel caso in questione, il recupero impositivo fosse imputabile a crediti inesistenti, per i quali sarebbe applicabile, invece, il più ampio termine decadenziale di otto anni.
L'avviso di recupero avrebbe dovuto essere emesso, pertanto, secondo la tesi della controparte, entro il 31 dicembre 2023. Viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 34452/2023.
La questione del termine decadenziale verte, sostanzialmente, sulla qualificazione del credito recuperato come inesistente o non spettante. Nel primo caso, prospettato dal contribuente, il termine decadenziale sarebbe di cinque anni, nel secondo di otto anni. Al fine di determinare il discrimine tra crediti spettanti e crediti inesistenti è intervenuto il legislatore, il quale, con l'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ha stabilito che: «Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n.600/193 e dell'art.54-bis del DPR n.633/1972». Quindi, nel caso in esame, in seguito al contraddittorio con il contribuente, è stata riscontrata l'assenza del presupposto costitutivo del credito, il quale, pertanto, deve ritenersi inesistente in ragione della definizione offerta dalla normativa sopra riportata.
Per la particolarità della materia della controversia la Corte, in composizione collegiale, ritiene di dover compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.
Depositata il 02/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di MATERA Sezione 2, riunita in udienza il 11/09/2025 alle ore 12:00 con la seguente composizione collegiale:
SABBATO GIOVANNI, Presidente
VENEZIA ANTONELLO MARIO, Relatore
VITALE ANTONELLO, Giudice
in data 11/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 117/2025 depositato il 03/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - 07716911008
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Di Matera - Piazza Matteotti 18 75100 Matera MT
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO RECUPERO n. TC5CR2D00017 2024 REC.CREDITO.IMP 2016
- ATTO RECUPERO n. TC5CR2D00017 2024 REC.CREDITO.IMP 2017
- ATTO RECUPERO n. TC5CR2D00017 2024 REC.CREDITO.IMP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 266/2025 depositato il 12/09/2025
Richieste delle parti:
Le parti presenti si riportano ai propri atti e alle conclusioni ivi rappresentate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
l'Agenzia delle Entrate - Direzione Provinciale di Matera, in persona del Direttore pro tempore, notificava a mezzo PEC, in data 11 dicembre 2024 alla società Ricorrente_1 S.r.l., con sede in Indirizzo_1 Basentana km 68, Ferrandina (MT), c.f. 07716911008, in persona del legale rappresentante pro tempore,
Sig. Rappresentante_1, nato a [...], il [...] e ivi residente in [...]I San Martino, n. 2, c.f. CF_Rappresentante_1, l'atto di recupero n. TC5CR2D00017 2024, in materia di credito di imposta per investimenti nel Mezzogiorno di cui all'art. 1, commi 98-108, L. n. 208/2015, per gli anni di imposta 2016,
2017 e 2018 utilizzato nell'anno 2018 per l'importo complessivo di € 184.581,00, oltre sanzioni ed interessi.
La società ricorrente svolge l'attività di raccolta di rifiuti solidi non pericolosi;
presentava, il 30 luglio 2018, la comunicazione prevista per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1, commi da 98 a 108, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno). La predetta legge agevolativa prevede, al comma 98, che «Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania,
Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, è attribuito un credito d'imposta…». L'amministrazione finanziaria, il 29 agosto 2018 autorizzava, in via telematica, la fruizione del credito di imposta, sulla base del riscontro formale dei dati inseriti nella comunicazione presentata. La società veniva inserita, successivamente, nel piano dei controlli relativi ai beneficiari del credito di imposta, pertanto, l'ADER Direzione Provinciale di Matera notificava alla stessa, il
25 maggio 2023, un invito n. I00110/2023, con il quale richiedeva la documentazione a supporto del credito di imposta. La società, conseguentemente, esibiva la seguente documentazione: - modello Unico S.C.
2019; - mod. F24 di compensazione del credito;
- n. 2 registri dei cespiti;
- fatture passive dei beni agevolati;
-
e/c bancari;
- contratto di leasing n. 01016258/0014 del 27 febbraio 2018. A seguito della consegna della predetta documentazione, l'Ufficio richiedeva chiarimenti alla società ricorrente, redigendo apposito verbale in data 4 settembre 2019. In seguito all'istruttoria emergeva quanto segue: investimento netto anno 2016
€ 20.200,81, intensità 15%, credito € 3.030,12; anno 2017 € 43.670,81, intensità 15%, credito € 6.550,62; anno 2018 € 500.000,00, intensità 35%, credito € 175.000,00. Totale investimento € 575.990,00, totale credito d'imposta € 184.580,74. Gli investimenti riguardavano, rispettivamente, i seguenti beni: - sollevatore idraulico per chiusini - sistema di video localizzazione, intensità15%; escavatore sottovuoto (SE OR
US), intensità 35%. L'investimento effettuato nell'anno 2018 era riferito ad un bene acquisito in locazione finanziaria (SE OR US), mentre gli acquisti relativi agli anni 2016 e 2017 erano relativi a beni acquisiti in proprietà. Il credito di imposta, come sopra determinato in euro 184.580,74, veniva utilizzato nel corso dell'anno solare 2018. Successivamente l'ADER notificava alla LA AR SRL, lo schema d'atto n. TC5T210000293/2024, ai sensi dell'articolo 6-bis, comma 1, della legge 27 luglio 2000, n. 212, con il quale contestava l'esistenza del credito sulla base dei seguenti motivi: - mancanza del requisito oggettivo dell'incremento della capacità produttiva dello stabilimento connesso all'acquisto dei beni agevolati;
- mancata previsione nel contratto di leasing dell'obbligo di acquisire il bene agevolato alla scadenza concordata, come previsto dall'articolo 14, comma 6, lett. b, del regolamento comunitario 651/2014. La società ricorrente non presentava osservazioni o controdeduzioni allo schema d'atto, né formulava istanza di accertamento con adesione e veniva notificato l'avviso di recupero n. TC5CR2D00017/2024 con il quale recuperava il credito di euro 184.581,00, utilizzato in compensazione dalla società nell'anno 2018 (oltre sanzioni e interessi).
Avverso il suddetto atto la società ricorrente, nei termini di rito, presentava ricorso chiedendo che la Corte di Giustizia Tributaria di I grado adita voglia dichiarare, previa sospensione dell'esecuzione, l'illegittimità e/
o l'infondatezza dell'impugnato atto di recupero e, per l'effetto, disporne l'integrale annullamento ovvero, in estremo subordine, la disapplicazione delle sanzioni amministrative con il medesimo irrogate e degli interessi, con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. In realtà, nel rispetto del dettato normativo istiturivo del credito d'imposta, gli investimenti operati dalla UL IN hanno avuto ad oggetto beni strumentali inequivocabilmente funzionali all'esercizio dell'attività di impresa della contribuente. Nello specifico, si è trattato dell'acquisto di un sollevatore idraulico manuale per chiusini, di un sistema di video localizzazione di alta tecnologia composto da un trattorino autonomo e telecamera ad alta definizione, radiocomando a 14 levette e, infine, di un'attrezzatura AI OR US montata su un veicolo per trasporto specifico dotato di cisterna. Le caratteristiche e le funzionalità di ciascuno di detti beni sono state analiticamente illustrate all'Ufficio nella fase istruttoria, in sede di richiesta della documentazione e dalla disamina di tale documentazione, con tutta evidenza, emerge che i cennati beni non potessero che oggettivamente implementare e migliorare la già esistente dotazione strumentale della società e, per l'effetto, incrementare la sua capacità produttiva, non foss'altro perché, come già documentato con l'esibizione del libro cespiti e non disconosciuto dall'Ufficio, tali beni non furono destinati a sostituire analoghe attrezzature già esistenti e a disposizione della società, ma si aggiunsero a quelli che o era all'epoca utilizzati e iscritti in contabilità. Rappresenta un dato inequivocabile che grazie ai nuovi investimenti l'impresa abbia potuto incrementare, anche solo in via potenziale, la propria capacità di offrire i servizi e svolgere l'attività che ne costituisce l'oggetto sociale. E, del resto, è evidente come i beni in esame fossero tutti strettamente funzionali e assolutamente coerenti rispetto all'ambito di attività in cui opera la UL IN, che è specializzata nella esecuzione di lavori stradali ed opere di terra, nella effettuazione di trivellazioni e perforazioni, nella esplorazione del sottosuolo con mezzi speciali, nonché nella realizzazione e manutenzione di opere edili, fognature, reti di distribuzione di acqua e gas e così via.
Altro motivo di ricorso è rappresentato dal fatto che contrariamente a quanto asserito dall'ADE, la mancata previsione contrattuale dell'obbligo di riscatto del cespite indicato nel contratto non costituirebbe condizione per non fruire dell'agevolazione, ai sensi della normativa comunitaria, richiamata dalla norma interna, non può essere considerato un requisito essenziale per la sussistenza del credito. In ultimo, la ricorrente il fatto che l'ADE ha considerato il credito come "inesistente" e non come "non spettante"; infatti, il credito in esame non può essere considerato “inesistente” in quanto sottostante ad esso vi è un investimento realmente effettuato dalla contribuente e non può dirsi mancante alcun presupposto costitutivo dell'agevolazione. Ed invero, non si è qui in presenza di fittizia rappresentazione della realtà, di operazioni oggettivamente o soggettivamente insistenti, di condotte fraudolente poste in essere per artificiosamente creare i presupposti di applicabilità dell'agevolazione. Nel caso in esame, si è di fronte ad un investimento realmente effettuato dalla società, tramite, appunto, l'acquisto, mediante contratto di locazione finanziaria, di un bene strumentale all'attività di impresa della contribuente iscritto nel registro dei cespiti ammortizzabili.
L'ADE si costituiva in giudizio e, con proprie controdeduzioni, in merito alla richiesta di sospensione dell'atto, si opponeva alla sua concessione, evidenziando, la mancanza di una congrua motivazione che potesse legittimare l'eventuale accoglimento della richiesta, e chiedeva alla Corte di Giustizia Tributaria il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
Alla odierna udienza, la Corte in composizione collegiale, rendeva la presente decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e non merita l'accoglimento.
Il primo motivo del recupero del credito da parte dell'Ufficio è costituito dalla mancanza di uno dei presupposti oggettivi previsti dalla normativa per usufruire del credito di imposta per gli investimenti nel mezzogiorno.
In particolare, il comma 99 della L. n. 208/2015 definisce “agevolabili gli investimenti, facenti parte di un progetto di investimento iniziale come definito all'art.2, punti 49, 50 e 51 del regolamento UE n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, relativi all'acquisto, anche mediante contratti di locazione finanziaria, di macchinari, impianti e attrezzature varie destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono impiantate nel territorio”. È fondamentale, al fine di comprendere il perimetro oggettivo della predetta agevolazione, stabilire cosa si intenda per progetto di investimento iniziale. A tal fine è opportuno partire dall'articolo 2, punto 49 del regolamento UE n. 651/2014, richiamato dalla norma sopra riportata, il quale prevede che: «
49) «investimento iniziale»: a) un investimento in attivi materiali e immateriali relativo alla creazione di un nuovo stabilimento, all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente, alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente o a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
b) l'acquisizione di attivi appartenenti a uno stabilimento che sia stato chiuso o che sarebbe stato chiuso senza tale acquisizione e sia acquistato da un investitore che non ha relazioni con il venditore. Non rientra nella definizione la semplice acquisizione di quote di un'impresa». Gli investimenti iniziali agevolabili sono, pertanto i seguenti: creazione di un nuovo stabilimento;
diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati;
cambiamento fondamentale del processo produttivo, ampliamento della capacità produttiva di uno stabilimento. La società ricorrente, nella comunicazione per la fruizione del credito, ha indicato quest'ultima fattispecie (ampliamento capacità produttiva di uno stabilimento esistente) e non ha dimostrato, in sede istruttoria, che l'investimento effettuato rientra in tale casistica. E' chiaro che da parte dell'ADE nessun dubbio è stato mosso con riferimento alla strumentalità del bene all'attività imprenditoriale della ricorrente, per cui sono assolutamente inconferenti, come elementi probatori, la brochure del produttore dell'escavatore e del sistema di video controllo, così come qualsiasi evidenza fotografica del loro utilizzo. In merito, invece, al requisito dell'ampliamento della capacità produttiva è necessario rilevare che la prova della sua sussistenza deve essere fornita dal contribuente, trattandosi di un fatto costitutivo di una fattispecie agevolativa e, ovviamente, nel caso di specie, manca la certezza in ordine all'esistenza del requisito richiesto dalla norma.
Inoltre l'ADE faceva osservare nella motivazione dell'atto impugnato che il fatturato relativo all'anno successivo a quello di acquisto dell'escavatore, era in controtendenza rispetto a quello che sarebbe stato lecito aspettarsi a seguito di un ampliamento della capacità produttiva dello stabilimento. La società ricorrente,
a tal proposito, nel ricorso ha sottolineato come l'incremento del fatturato non sia richiesto ai fini della concessione del credito di imposta. Ebbene, tale assunto, in realtà, è del tutto eccessivo, infatti, è evidente che la sussistenza del requisito dell'ampliamento della capacità produttiva debba essere valutato ex ante, sulla base delle condizioni esistenti al momento dell'investimento, ciò non toglie, però, che stante l'estrema genericità della documentazione esibita per dimostrare l'ampliamento della capacità produttiva l'Ufficio accertatore, possa fornire anche elementi indizianti, fermo restando che l'onere probatorio del fatto costitutivo rimane in capo al contribuente.
Con riferimento al bene acquisito in leasing l'Ufficio accertatore contestava, inoltre, la mancata previsione contrattuale dell'obbligo di riscatto del cespite. L'articolo 14, comma 6, lett. b, del regolamento comunitario
651/2014 prevede, infatti, che «per gli impianti o i macchinari, il contratto di locazione deve essere stipulato sotto forma di leasing finanziario e prevedere l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquisire l'attivo alla sua scadenza». La clausola di riscatto obbligatorio ha la finalità di rendere tendenzialmente equivalente l'acquisto in proprietà e quello tramite locazione finanziaria. La ratio normativa, a parere dell'ADE, è quella di concedere l'agevolazione solo a beni acquisiti in proprietà o per i quali l'acquisto a titolo di proprietà sia obbligatorio contrattualmente.
La società ricorrente ritiene che l'atto impugnato sia stato notificato oltre il termine decadenziale di cinque anni stabilito, con riferimento agli avvisi di recupero relativi a crediti non spettanti, dall'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. A tal proposito, la ricorrente evidenzia come l'Ufficio abbia erroneamente ritenuto che, nel caso in questione, il recupero impositivo fosse imputabile a crediti inesistenti, per i quali sarebbe applicabile, invece, il più ampio termine decadenziale di otto anni.
L'avviso di recupero avrebbe dovuto essere emesso, pertanto, secondo la tesi della controparte, entro il 31 dicembre 2023. Viene richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 34452/2023.
La questione del termine decadenziale verte, sostanzialmente, sulla qualificazione del credito recuperato come inesistente o non spettante. Nel primo caso, prospettato dal contribuente, il termine decadenziale sarebbe di cinque anni, nel secondo di otto anni. Al fine di determinare il discrimine tra crediti spettanti e crediti inesistenti è intervenuto il legislatore, il quale, con l'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, ha stabilito che: «Si intende inesistente il credito in relazione al quale manca, in tutto o in parte, il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non sia riscontrabile mediante controlli di cui agli artt. 36-bis e 36-ter del DPR n.600/193 e dell'art.54-bis del DPR n.633/1972». Quindi, nel caso in esame, in seguito al contraddittorio con il contribuente, è stata riscontrata l'assenza del presupposto costitutivo del credito, il quale, pertanto, deve ritenersi inesistente in ragione della definizione offerta dalla normativa sopra riportata.
Per la particolarità della materia della controversia la Corte, in composizione collegiale, ritiene di dover compensare tra le parti le spese di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite.