TRIB
Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2025, n. 3452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 3452 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 14542/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14542/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Monica Esposito Parte_1
-ricorrente- contro
) Controparte_1 C.F._1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (Come da verbale del 26/05/2025)
Il difensore, alla luce della rinuncia alle domande di natura economica, chiede voglia disporsi il divorzio.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
TORINO, il 28/12/1998.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 681 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Per_ Dal matrimonio sono nate due figlie: in Torino 31/12/2001 e in Torino il 22/6/2003. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 19/07/2013.
Con ricorso depositato il 09/08/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Chiedeva altresì porsi a carico del convenuto un contributo al mantenimento per le figlie.
All'udienza del 26/05/2025, avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
La sig.ra veniva sentita e dichiarava di rinunciare alla domanda di mantenimento per le figlie. Pt_1
Il Giudice Relatore invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, dichiarata la contumacia di parte resistente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
La ricorrente ha formalmente rinunciato alla domanda di mantenimento per le figlie.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Torino, il 11.07.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Ill.mi Signori magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott.ssa Isabella Messina Giudice Rel. Est. dott.ssa Daniela Culotta Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. r.g. 14542/2024 promossa da:
con il patrocinio dell'avv. Monica Esposito Parte_1
-ricorrente- contro
) Controparte_1 C.F._1
-convenuto contumace-
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente (Come da verbale del 26/05/2025)
Il difensore, alla luce della rinuncia alle domande di natura economica, chiede voglia disporsi il divorzio.
Per il Pubblico Ministero
Nulla oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito civile in Parte_1 Controparte_1
TORINO, il 28/12/1998.
pagina 1 di 3 L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 681 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Per_ Dal matrimonio sono nate due figlie: in Torino 31/12/2001 e in Torino il 22/6/2003. Per_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 19/07/2013.
Con ricorso depositato il 09/08/2024 la parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. Chiedeva altresì porsi a carico del convenuto un contributo al mantenimento per le figlie.
All'udienza del 26/05/2025, avanti al Giudice Delegato, la parte convenuta, pur regolarmente citata in giudizio, non si costituiva in giudizio né compariva.
La sig.ra veniva sentita e dichiarava di rinunciare alla domanda di mantenimento per le figlie. Pt_1
Il Giudice Relatore invitava alla precisazione delle conclusioni e alla discussione orale della causa. Parte ricorrente precisava le conclusioni come in epigrafe riportate e all'esito, dichiarata la contumacia di parte resistente, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dalla comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto che non si è costituito.
La ricorrente ha formalmente rinunciato alla domanda di mantenimento per le figlie.
Nulla sulle spese, considerate la natura necessaria del giudizio e la non opposizione del convenuto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, contrariis reiectis
PRONUNZIA lo scioglimento del matrimonio civile contratto dai signori e Parte_1
i cui estremi di iscrizione nei registri dello stato civile sono indicati in Controparte_1 motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
NULLA sulle spese.
pagina 2 di 3 Così deciso in Torino, il 11.07.2025
Il Presidente dott. Alberto Tetamo
Il Giudice est. dott.ssa Isabella Messina
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento
pagina 3 di 3