Art. 11.
Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali, stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII della legge 12 aprile 1949, n. 149 , sono aumentate del 10 per cento.
Ai detti segretari provinciali e comunali sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Le Province, i Comuni, e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a provvedere, mediante deliberazioni dei competenti organi, alla revisione del trattamento economico del dipendente personale entro e non oltre il limite dei miglioramenti derivanti dalla applicazione delle precedenti disposizioni per le categorie dei dipendenti statali cui detto personale e' assimilabile, ferma inoltre la facolta' di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .
Il trattamento economico complessivo derivante dalla applicazione del precedente comma spetta al personale che presti normale orario di servizio e, in ogni caso, non puo' eccedere la misura del trattamento economico complessivo derivante dalla applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale e' assimilabile.
E' invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore al normale orario di servizio.
Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezioni cui e' tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica.
Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 12 aprile 1949, n. 149 , sotto forma di incremento degli emolumenti gia' in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .
A favore dei Comuni e delle Province che deliberino gli aumenti di cui ai commi precedenti puo' essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1949, un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo, ((da recuperare, in tre annualita', a cominciare dal mese di febbraio 1952, con le modalita' da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro))
La spesa per i titoli suindicati e' compresa fra quelle obbligatorie degli Enti locali territoriali con facolta' di eccedere, ((previa autorizzazione dei competenti organi di tutela)) i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalla leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita.
Le misure degli stipendi dei segretari provinciali e dei segretari comunali, stabilite dalle tabelle di cui all'allegato VIII della legge 12 aprile 1949, n. 149 , sono aumentate del 10 per cento.
Ai detti segretari provinciali e comunali sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di cui ai precedenti articoli.
Le Province, i Comuni, e le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza sono autorizzati a provvedere, mediante deliberazioni dei competenti organi, alla revisione del trattamento economico del dipendente personale entro e non oltre il limite dei miglioramenti derivanti dalla applicazione delle precedenti disposizioni per le categorie dei dipendenti statali cui detto personale e' assimilabile, ferma inoltre la facolta' di adeguamento degli stipendi e salari in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .
Il trattamento economico complessivo derivante dalla applicazione del precedente comma spetta al personale che presti normale orario di servizio e, in ogni caso, non puo' eccedere la misura del trattamento economico complessivo derivante dalla applicazione della presente legge per i dipendenti statali cui detto personale e' assimilabile.
E' invece dovuto in proporzione quando il servizio prestato sia inferiore al normale orario di servizio.
Per il personale insegnante si tiene conto, ai fini dell'applicazione del precedente comma, del numero di ore settimanali di lezioni cui e' tenuto, per obbligo di orario, l'insegnante statale che presti lo stesso insegnamento e sia nella medesima posizione giuridica.
Nei miglioramenti economici comunque derivanti dall'applicazione del presente articolo si intendono riassorbiti i miglioramenti di trattamento economico che siano stati concessi dopo l'attuazione della legge 12 aprile 1949, n. 149 , sotto forma di incremento degli emolumenti gia' in vigore o di concessione di nuovi assegni, fatta eccezione dei compensi per lavoro straordinario, del premio giornaliero di presenza e degli adeguamenti consentiti in applicazione dell'art. 228 del testo unico della legge comunale e provinciale di cui al citato regio decreto 3 marzo 1934, n. 383 .
A favore dei Comuni e delle Province che deliberino gli aumenti di cui ai commi precedenti puo' essere concesso, a carico del bilancio statale, limitatamente all'anno 1949, un anticipo non superiore ai quattro dodicesimi della maggiore spesa, ragguagliata ad anno, derivante dalla prima applicazione del presente articolo, ((da recuperare, in tre annualita', a cominciare dal mese di febbraio 1952, con le modalita' da stabilire con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quelli per le finanze e per il tesoro))
La spesa per i titoli suindicati e' compresa fra quelle obbligatorie degli Enti locali territoriali con facolta' di eccedere, ((previa autorizzazione dei competenti organi di tutela)) i limiti massimi stabiliti per le imposte e sovrimposte, dopo che siano state applicate tutte le imposizioni previste dalla leggi sui tributi locali nella misura massima attualmente consentita.