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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 18/12/2025, n. 871 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 871 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi con l'Avv. ZUCCA ALBERTO e con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Corso Cavour n. 8;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 30/09/2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento della figlia , nato il Persona_1
10/08/2015 in Pavia;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“ (1) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori che Persona_2
eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale sulla stessa, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Roncaro (PV), Via Magrera n. 33, presso l'immobile di proprietà esclusiva della stessa sig.ra da cui il padre si è Pt_1
già allontanato trasferendo la propria residenza altrove;
(2) disporre che il padre tenga con sé la minore a weekend alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, prelevando la bambina alle ore 10:00 del sabato e riportandola a casa della madre entro le ore 19:30 della domenica.
Prevedere che nella settimana con weekend di competenza della madre, il padre nella giornata di mercoledì prelevi la minore alle ore 16.30 all'uscita da scuola, e la riaccompagni presso la casa materna prima di cena (indicativamente entro le ore 20:00).
(3) Stabilire che il padre trascorra 15 giorni durante le vacanze estive con la figlia, in date da concordare tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Dare atto che, per le festività natalizie del corrente anno, la bambina trascorrerà la giornata e la sera della vigilia di Natale con la madre mentre il papà preleverà la figlia a casa della mamma a fine mattinata del 25/12, comunque dopo le ore 11:00, per il pranzo natalizio, riconsegnando la bambina a casa della madre, entro le ore 20:00, della sera del 25/12.
La figlia trascorrerà con i genitori la giornata di Pasqua / Pasquetta, secondo il criterio dell' alternanza.
A far tempo dal Natale 2026 si seguirà il criterio dell'alternanza anche per i giorni 24-25 dicembre, con facoltà per le parti di mantenere immutato l'assetto attuale, ovvero 24/12 con la madre, 25/12 con il papà, come previsto nel presente accordo.
(4) Il tutto salvo diverse intese, disponendo che ciascuno dei genitori possa inoltre portare la figlia in vacanza anche in diversi ed altri periodi dell'anno, previo accordo con l'altro genitore e che quanto previsto ai punti 2), 3) e 4) della presente intesa avvenga sempre nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione della figlia e del di lei stato emotivo, e sempre salvo diversi accordi tra i genitori;
(5) stabilire che il padre versi la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della minore, somma rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT, importo da versare entro il giorno 1 di ogni mese, come da accordi già raggiunti tra le parti;
(6) stabilire che le spese straordinarie necessaire per la figlia siano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto disposto dal Protocollo 9.11.2016 in uso presso il Tribunale di Pavia (di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità termini di corresponsione, etc.);
(7) dare atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico riguardante la figlia sarà percepito integralmente dalla madre, mentre le detrazioni/deduzioni relativi agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie per la figlia saranno beneficiate dalla stessa parte che le ha sostenute;
(8) dare atto che le parti dichiarano di aver definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale tra le stesse sussistenti, e di nulla avere a che pretendere reciprocamente per
Pag. 2 di 3 qualsivoglia titolo ragione o causa, ad eccezione delle obbligazioni di cui ai punti che precedono:
(9) dare atto che le parti sin d'ora prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e degli altri documenti equipollenti per la figlia minore;
(10) spese compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno rinunciato reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 17/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE II CIVILE
Riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa MARINA BELLEGRANDI Presidente
Dott.ssa LAURA CORTELLARO Giudice relatore
Dott.ssa CLAUDIA CALDORE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento promosso congiuntamente da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e da
, (C.F. ), entrambi con l'Avv. ZUCCA ALBERTO e con Parte_2 C.F._2 domicilio eletto presso il suo studio in Pavia, Corso Cavour n. 8;
Visto il ricorso ex art 473 bis 51 c.p.c. depositato dalle Parti in data 30/09/2025 per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale;
rilevato che le Parti hanno congiuntamente chiesto al Tribunale di recepire l'accordo tra loro raggiunto circa le condizioni di affido e mantenimento della figlia , nato il Persona_1
10/08/2015 in Pavia;
che in particolare le parti hanno chiesto di recepire le seguenti condizioni:
“ (1) affidare la figlia minore ad entrambi i genitori che Persona_2
eserciteranno in modo condiviso la responsabilità genitoriale sulla stessa, con collocazione prevalente e residenza anagrafica presso la madre in Roncaro (PV), Via Magrera n. 33, presso l'immobile di proprietà esclusiva della stessa sig.ra da cui il padre si è Pt_1
già allontanato trasferendo la propria residenza altrove;
(2) disporre che il padre tenga con sé la minore a weekend alternati, dal sabato mattina alla domenica sera, prelevando la bambina alle ore 10:00 del sabato e riportandola a casa della madre entro le ore 19:30 della domenica.
Prevedere che nella settimana con weekend di competenza della madre, il padre nella giornata di mercoledì prelevi la minore alle ore 16.30 all'uscita da scuola, e la riaccompagni presso la casa materna prima di cena (indicativamente entro le ore 20:00).
(3) Stabilire che il padre trascorra 15 giorni durante le vacanze estive con la figlia, in date da concordare tra i genitori entro la fine del mese di maggio di ogni anno.
Dare atto che, per le festività natalizie del corrente anno, la bambina trascorrerà la giornata e la sera della vigilia di Natale con la madre mentre il papà preleverà la figlia a casa della mamma a fine mattinata del 25/12, comunque dopo le ore 11:00, per il pranzo natalizio, riconsegnando la bambina a casa della madre, entro le ore 20:00, della sera del 25/12.
La figlia trascorrerà con i genitori la giornata di Pasqua / Pasquetta, secondo il criterio dell' alternanza.
A far tempo dal Natale 2026 si seguirà il criterio dell'alternanza anche per i giorni 24-25 dicembre, con facoltà per le parti di mantenere immutato l'assetto attuale, ovvero 24/12 con la madre, 25/12 con il papà, come previsto nel presente accordo.
(4) Il tutto salvo diverse intese, disponendo che ciascuno dei genitori possa inoltre portare la figlia in vacanza anche in diversi ed altri periodi dell'anno, previo accordo con l'altro genitore e che quanto previsto ai punti 2), 3) e 4) della presente intesa avvenga sempre nel rispetto delle esigenze di salute, scolastiche, di educazione della figlia e del di lei stato emotivo, e sempre salvo diversi accordi tra i genitori;
(5) stabilire che il padre versi la somma di € 250,00 mensili a titolo di contributo per il mantenimento della minore, somma rivalutabile di anno in anno secondo gli indici ISTAT, importo da versare entro il giorno 1 di ogni mese, come da accordi già raggiunti tra le parti;
(6) stabilire che le spese straordinarie necessaire per la figlia siano sostenute dai genitori nella misura del 50% ciascuno, secondo quanto disposto dal Protocollo 9.11.2016 in uso presso il Tribunale di Pavia (di cui si richiamano le disposizioni riguardanti gli oneri di concertazione, documentazione, modalità termini di corresponsione, etc.);
(7) dare atto che le parti hanno concordato che l'assegno unico riguardante la figlia sarà percepito integralmente dalla madre, mentre le detrazioni/deduzioni relativi agli esborsi effettuati per spese straordinarie necessarie per la figlia saranno beneficiate dalla stessa parte che le ha sostenute;
(8) dare atto che le parti dichiarano di aver definito ogni questione di carattere economico e patrimoniale tra le stesse sussistenti, e di nulla avere a che pretendere reciprocamente per
Pag. 2 di 3 qualsivoglia titolo ragione o causa, ad eccezione delle obbligazioni di cui ai punti che precedono:
(9) dare atto che le parti sin d'ora prestano reciproco assenso al rilascio/rinnovo del passaporto e degli altri documenti equipollenti per la figlia minore;
(10) spese compensate.”
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte ed hanno rinunciato reciprocamente al deposito della documentazione di cui all'art.473 bis,12 III comma c.p.c.; hanno infine insistito per l'accoglimento delle condizioni di cui al ricorso.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
È stata data la comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale, ritenuto che non vi siano motivi per disporre diversamente da quanto concordemente richiesto dalle parti e che le condiziono siano rispondenti all'interesse della prole;
ritenuto che
nulla vada disposto in ordine alle spese del procedimento, trattandosi di ricorso congiunto;
P.Q.M.
- recepisce integralmente le condizioni come sopra indicate, da ritenersi parte integrante del presente dispositivo;
- nulla dispone in positivo sulle spese del procedimento.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Così deciso in Pavia, il 17/12/2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Laura Cortellaro Dott.ssa Marina Bellegrandi
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