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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 23/10/2025, n. 713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 713 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Udienza del 23.10.2025
Causa n. 2816 / 2024
/DI Pt_1 Parte_2
Sono comparsi per la parte opponente l'Avv. Della Valle e per la parte opposta l'Avv. Fella
Il procuratore di parte opponente dichiara di avere depositato ieri sera brevi note da valere come promemoria per la discussione
L'Avv. Fella si oppone all'acquisizione al fascicolo in quanto si tratta di note non autorizzate
Il Giudice rilevato che le note, non autorizzate, non sono state ancora accettate dalla cancelleria dispone procedersi alla discussione orale
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. TO UN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. TO UN, all'udienza del giorno 23.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2816 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 01/12/2024 da
(C.F. , Parte_3 C.F._1
(C.F. ), Parte_4 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. DALLA VALLE EMANUELE
Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ZZ AL e dell'avv. FELLA ALESSANDRA
Motivi della decisione
in proprio e quale socio accomandatario, e la società Parte_3 [...]
ha proposto ricorso in opposizione Parte_4
tardiva con istanza di sospensione contro il Decreto Ingiuntivo esecutivo n.
773/2019 (RG 1657/2019) emesso dal Tribunale di Verona in data
20.09.2019 su domanda monitoria di . CP_1
La parte opponente afferma di essere venuta a conoscenza del titolo esecutivo solo in data 24.10.2024, con la notificazione di un atto di precetto
(rinnovativo) da parte del preteso creditore.
1 La notificazione del decreto tentata nei confronti della società Parte_4
(in data 07.11.2019) all'indirizzo di Zevio, via Ronchesana, 2, ha avuto
[...]
esito negativo per "irreperibilità del destinatario", come attestato dal postino sull'avviso di ricevimento.
Gli opponenti sostengono che il rapporto di locazione in quell'indirizzo era cessato antecedentemente al 07.11.2019.
La notificazione tentata nei confronti del signor (in data Parte_3
5.11.2019/tentata 11.11.2019) è stata eseguita presso l'indirizzo di Parma, via Schreiber Bruno, 9.
Il signor , tuttavia, risiedeva a AG (VR), via San Vito, 64, già Pt_3
dal 04.09.2019, come comprovato dal certificato storico di residenza prodotto.
evidenzia inoltre che la documentazione prodotta dalla Pt_3
controparte stessa sembrerebbe riferirsi a "via Schreiber 19" e non "9", e che l'indirizzo in questione è un vasto campus universitario.
La notificazione alla società è eccepita come inesistente Parte_4
o nulla a causa dell'attestata "irreperibilità del destinatario" e per la mancata esecuzione di alcuna attività successiva da parte del creditore ai sensi dell'art. 145 Cpc.
La notificazione a è inesistente o nulla in quanto effettuata Parte_3
in data 05.11.2019 presso l'indirizzo di Parma, dopo che aveva Pt_3
documentato il cambio di residenza a AG dal 04.09.2019.
La pretesa notificazione al signor è stata eseguita nella qualità di Pt_3
socio illimitatamente responsabile e non come legale rappresentante della società debitrice, come invece richiesto dall'art. 145 Cpc. Questo rende l'atto inidoneo a produrre effetti nei confronti della società debitrice principale.
2 L'inesistenza o nullità della notificazione comporta, quale effetto sostanziale, la maturazione della prescrizione quinquennale del credito (Art.
2948 Cc, per crediti di lavoro). I crediti risalgono a periodi compresi tra novembre 2016 e giugno 2017. Poiché l'unico atto notificato (il precetto rinnovativo) è pervenuto a conoscenza il 24.10.2024, sono trascorsi oltre sette anni, superando il termine quinquennale.
si è costituito in giudizio in giudizio contestando CP_1
integralmente le domande degli opponenti, ritenendole inammissibili, infondate in fatto e in diritto.
Il signor vanta un credito complessivo di € 23.021,91 (più CP_1
rivalutazione e interessi) per trattamenti economici non corrisposti (periodo
Nov 2016 - Giu 2017) maturati durante il rapporto di lavoro subordinato con la . Parte_4
L'opposto contesta che fosse venuto a conoscenza del debito solo Pt_3
nel 2024, dimostrando che il signor aveva risposto tramite PEC Pt_3
già nel giugno 2019 alla richiesta di pagamento, ammettendo l'incapienza della società e offrendo acconti mensili.
I difensori del sig. avevano estratto la visura camerale della CP_1
società (sede Zevio) e, dopo aver appurato dal Comune di AG che era emigrato a Parma, avevano ottenuto un certificato di residenza Pt_3
dal Comune di Parma il 21.08.2019, che attestava la residenza di Pt_3
in Via Schreiber Bruno n.
9. Tale certificato era valido fino al 21.12.2019, coprendo la data della notificazione (novembre 2019).
La parte opposta è venuta a conoscenza solo il 09.12.2024 che l'istanza di cambio di residenza di a Parma (presentata il 16.06.2019) era Pt_3
stata annullata dal Comune di Parma il 27.08.2024 a seguito di accertamenti negativi sul trasferimento effettivo della dimora abituale.
3 Tuttavia, al momento del rilascio del certificato, il procedimento di iscrizione era in fase istruttoria.
La notificazione al sig. in Parma si è perfezionata per compiuta Pt_3
ZA (11/11/2019 – 21/11/2019). L'immissione dell'avviso in cassetta
Testi anche del implica che a quell'indirizzo esisteva una relazione con
(come la presenza del suo nome sulla cassetta), facendo ritenere Pt_3
che l'atto fosse entrato nella sua sfera di conoscibilità.
La società risulta tuttora inattiva e con sede legale a Parte_4
Zevio, Via Ronchesana n. 2 (indirizzo dove il rapporto di locazione era cessato prima del 07.11.2019).
La notificazione, secondo parte opposta, è valida ed efficace in quanto consegnata nelle mani del legale rappresentante pro tempore ( ) Pt_3
presso la sua residenza nota di Parma, conforme al principio che la notifica a una società è regolare se eseguita a mani del rappresentante ovunque sia trovato.
Se, in subordine, si ritenesse esserci stata nullità, la proposizione dell'opposizione tardiva da parte degli opponenti ha determinato la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.
Il trasferimento di residenza di a AG (assunto dal Pt_3
04.09.2019) non è opponibile al signor (terzo in buona fede), CP_1
poiché non avrebbe rispettato le formalità di denuncia Pt_3
all'amministrazione comunale di competenza Gli opponenti non hanno assolto l'onere di provare che l'atto non sia entrato tempestivamente nella loro sfera di conoscibilità, un presupposto necessario per l'opposizione tardiva in caso di notifica nulla o irregolare.
Essendo il decreto ingiuntivo valido, il termine di prescrizione applicabile è quello decennale (Art. 2953 c.c.), anziché quello quinquennale. In ogni
4 caso, la giurisprudenza dominante (Cass. S.U. n. 1416/2016) stabilisce che la notifica nulla, purché giuridicamente esistente, interrompe la prescrizione.
In via ulteriormente subordinata, chiede di essere rimesso in CP_1
termini (Art. 153 Cpc) per poter effettuare una nuova notifica, qualora si ritenesse che il vizio della notifica fosse tale da avergli fatto decadere incolpevolmente dal potere di notificare tempestivamente entro la scadenza del decreto ingiuntivo (22.11.2019).
Il Giudice ha autorizzato scambio di memorie autorizzate ed all'udienza di discussione odierna ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
***
L'opposizione tardiva deve essere dichiarata inammissibile
1. La parte opposta ha eseguito la notifica presso l'indirizzo di Parma via Schreiber n. 9 che risultava dal certificato anagrafico rilasciato da questo Comune il 21.8.2019 e inviato al legale richiedente con mail in pari data (doc. 21) La notifica è stata effettuata con il servizio postale al sig. in proprio e quale socio illimitatamente Pt_3
responsabile della di (doc. 24 ) il Parte_4 Parte_3
11.11.2019 e perfezionatasi per il destinatario con la compiuta ZA di 10 giorni. La notifica è stata eseguita all'indirizzo di Via
Schreiber “19” come risulta dall'avviso di ricevimento e dall'avviso di ricevimento del CAD, mentre nella relata di notifica è indicato l'indirizzo di Parma via Schreiber n. 9
2. Tale difformità non ha avuto effetti sulla validità della notifica, in quanto dagli avvisi di ricevimento si desume che l'ufficiale postale ha rivenuto i riferimenti sufficienti per collegare l'indirizzo alla persona
5 del . In particolare, si dà atto dell'inserimento dell'avviso di Pt_3
ZA nella cassetta postale, evidentemente riportante indicazioni quanto meno sul cognome del destinatario. Anche il Cad risulta notificato mediante immissione nella cassetta postale.
3. La parte opponente ha allegato le certificazioni anagrafiche rilasciate dal Comune di AG che attestano la sua residenza in questo
Comune dal 4.9.2019. La certificazione storica rilasciata dal Comune di AG (doc. 5) attesta una residenza ininterrotta dal 15-12-1990 al 4.9.2019 in AG (dapprima in Via San Vito 14 poi in Via San
Vito 62 e da ultimo e cioè 4.9.2019 in via San Vito n. 64)
4. A seguito di richiesta di accesso agli atti il Comune di Parma ha inviato al legale di parte opposta la richiesta del sig. di Pt_3
trasferire la residenza in Parma all'indirizzo di Via Schreiber n. 9 datata 19.6.2019 e il successivo provvedimento di annullamento dell'iscrizione anagrafica. La parte opposta ha prodotto tale risposta come doc. 29, in quanto sopravvenuto in corso di giudizio, con nota depositata il 24.1.2025
5. Il provvedimento venne adottato il 27.8.2019 dal Comune di Parma dopo avere accertato che il sig. non aveva trasferito di fatto Pt_3
a Parma la sua dimora abituale.
6. Le argomentazioni di parte opponente sulla nullità/inesistenza della notifica così eseguita non sono condivisibili. La parte opposta ha dimostrato di avere svolto le indagini richieste dall'ordinaria diligenza per l'individuazione del luogo di attuale residenza, richiedendo la relativa certificazione al Comune di Parma. Il certificato è stato rilasciato in data 21.8.2019. La parte opposta, nel novembre 2019, ha confidato incolpevolmente nel fatto che si trattasse del luogo di
6 abituale e stabile dimora del sig. (Cass. 3092/2017). Pt_3
Peraltro la situazione non sarebbe mutata anche se l'opposto avesse effettuato la notifica in tempi più ristretti rispetto all'acquisizione del certificato di residenza, visto che la cancellazione fu disposta pochi giorni dopo dal Comune di Parma.
7. Pertanto gravava sulla parte opponente, visto il più che repentino venir meno della dimora in Parma (o addirittura, il mai avvenuto trasferimento da AG a Parma), un onere di diligenza e prudenza, quanto meno per eliminare gli elementi che potessero ancora collegare tale indirizzo alla sua persona. Si è detto che
Testi l'ufficiale postale attestò di avere inserito l'avviso di ZA e il nella cassetta postale e quindi si presume che fosse ancora quanto leggibile il cognome sulla cassetta postale.
8. La Corte di Cassazione ha recentemente precisato (n. 22461/2024) che l'ordinaria diligenza richiesta al notificante per vincere l'ignoranza circa la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata".
9. La parte opponente valorizza anche il fatto che nell'avviso di ricevimento si menziona il sig. , destinatario della notifica, in Pt_3
proprio e quale socio illimitatamente responsabile. Secondo la parte
Parte opponente ciò renderebbe incerta l'effettiva notifica alla società
. Parte_4
7 10. Tale doglianza non è fondata. Infatti, nella relata di notifica si indica il sig. come “socio accomandatario illimitatamente Pt_3
responsabile”. Poiché il socio accomandatario è per legge illimitatamente responsabile e legale rappresentante, l'indicazione del suo ruolo nella società aveva evidentemente lo scopo di individuarlo come destinatario della notifica anche nella veste di legale rappresentante della società debitrice.
11. Sulla base delle considerazioni sopra svolta si deve pertanto ritenere che la notifica del decreto ingiuntivo non era affetta da nullità
12. La prescrizione è stata quindi validamente interrotta con la notifica eseguita il 11.11.2019 e successivamente con la notifica del precetto, non contestata, in data 24.10.2024
13. L'opposizione deve pertanto essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica del decreto opposto,
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva;
2) Condanna le parti opponenti in solido a rifondere le spese di lite che liquida in € 5388 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%
Verona, 23.10.2025
IL GIUDICE
TO UN
8
SEZIONE LAVORO
Udienza del 23.10.2025
Causa n. 2816 / 2024
/DI Pt_1 Parte_2
Sono comparsi per la parte opponente l'Avv. Della Valle e per la parte opposta l'Avv. Fella
Il procuratore di parte opponente dichiara di avere depositato ieri sera brevi note da valere come promemoria per la discussione
L'Avv. Fella si oppone all'acquisizione al fascicolo in quanto si tratta di note non autorizzate
Il Giudice rilevato che le note, non autorizzate, non sono state ancora accettate dalla cancelleria dispone procedersi alla discussione orale
I procuratori delle parti discutono la causa e concludono come in atti.
Il Giudice si ritira in Camera di Consiglio e all'esito pronuncia sentenza mediante pubblica lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
Dott. TO UN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. TO UN, all'udienza del giorno 23.10.2025 ha pronunciato, mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro n. 2816 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 01/12/2024 da
(C.F. , Parte_3 C.F._1
(C.F. ), Parte_4 P.IVA_1
con il patrocinio dell'avv. DALLA VALLE EMANUELE
Contro
C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_1 C.F._2
ZZ AL e dell'avv. FELLA ALESSANDRA
Motivi della decisione
in proprio e quale socio accomandatario, e la società Parte_3 [...]
ha proposto ricorso in opposizione Parte_4
tardiva con istanza di sospensione contro il Decreto Ingiuntivo esecutivo n.
773/2019 (RG 1657/2019) emesso dal Tribunale di Verona in data
20.09.2019 su domanda monitoria di . CP_1
La parte opponente afferma di essere venuta a conoscenza del titolo esecutivo solo in data 24.10.2024, con la notificazione di un atto di precetto
(rinnovativo) da parte del preteso creditore.
1 La notificazione del decreto tentata nei confronti della società Parte_4
(in data 07.11.2019) all'indirizzo di Zevio, via Ronchesana, 2, ha avuto
[...]
esito negativo per "irreperibilità del destinatario", come attestato dal postino sull'avviso di ricevimento.
Gli opponenti sostengono che il rapporto di locazione in quell'indirizzo era cessato antecedentemente al 07.11.2019.
La notificazione tentata nei confronti del signor (in data Parte_3
5.11.2019/tentata 11.11.2019) è stata eseguita presso l'indirizzo di Parma, via Schreiber Bruno, 9.
Il signor , tuttavia, risiedeva a AG (VR), via San Vito, 64, già Pt_3
dal 04.09.2019, come comprovato dal certificato storico di residenza prodotto.
evidenzia inoltre che la documentazione prodotta dalla Pt_3
controparte stessa sembrerebbe riferirsi a "via Schreiber 19" e non "9", e che l'indirizzo in questione è un vasto campus universitario.
La notificazione alla società è eccepita come inesistente Parte_4
o nulla a causa dell'attestata "irreperibilità del destinatario" e per la mancata esecuzione di alcuna attività successiva da parte del creditore ai sensi dell'art. 145 Cpc.
La notificazione a è inesistente o nulla in quanto effettuata Parte_3
in data 05.11.2019 presso l'indirizzo di Parma, dopo che aveva Pt_3
documentato il cambio di residenza a AG dal 04.09.2019.
La pretesa notificazione al signor è stata eseguita nella qualità di Pt_3
socio illimitatamente responsabile e non come legale rappresentante della società debitrice, come invece richiesto dall'art. 145 Cpc. Questo rende l'atto inidoneo a produrre effetti nei confronti della società debitrice principale.
2 L'inesistenza o nullità della notificazione comporta, quale effetto sostanziale, la maturazione della prescrizione quinquennale del credito (Art.
2948 Cc, per crediti di lavoro). I crediti risalgono a periodi compresi tra novembre 2016 e giugno 2017. Poiché l'unico atto notificato (il precetto rinnovativo) è pervenuto a conoscenza il 24.10.2024, sono trascorsi oltre sette anni, superando il termine quinquennale.
si è costituito in giudizio in giudizio contestando CP_1
integralmente le domande degli opponenti, ritenendole inammissibili, infondate in fatto e in diritto.
Il signor vanta un credito complessivo di € 23.021,91 (più CP_1
rivalutazione e interessi) per trattamenti economici non corrisposti (periodo
Nov 2016 - Giu 2017) maturati durante il rapporto di lavoro subordinato con la . Parte_4
L'opposto contesta che fosse venuto a conoscenza del debito solo Pt_3
nel 2024, dimostrando che il signor aveva risposto tramite PEC Pt_3
già nel giugno 2019 alla richiesta di pagamento, ammettendo l'incapienza della società e offrendo acconti mensili.
I difensori del sig. avevano estratto la visura camerale della CP_1
società (sede Zevio) e, dopo aver appurato dal Comune di AG che era emigrato a Parma, avevano ottenuto un certificato di residenza Pt_3
dal Comune di Parma il 21.08.2019, che attestava la residenza di Pt_3
in Via Schreiber Bruno n.
9. Tale certificato era valido fino al 21.12.2019, coprendo la data della notificazione (novembre 2019).
La parte opposta è venuta a conoscenza solo il 09.12.2024 che l'istanza di cambio di residenza di a Parma (presentata il 16.06.2019) era Pt_3
stata annullata dal Comune di Parma il 27.08.2024 a seguito di accertamenti negativi sul trasferimento effettivo della dimora abituale.
3 Tuttavia, al momento del rilascio del certificato, il procedimento di iscrizione era in fase istruttoria.
La notificazione al sig. in Parma si è perfezionata per compiuta Pt_3
ZA (11/11/2019 – 21/11/2019). L'immissione dell'avviso in cassetta
Testi anche del implica che a quell'indirizzo esisteva una relazione con
(come la presenza del suo nome sulla cassetta), facendo ritenere Pt_3
che l'atto fosse entrato nella sua sfera di conoscibilità.
La società risulta tuttora inattiva e con sede legale a Parte_4
Zevio, Via Ronchesana n. 2 (indirizzo dove il rapporto di locazione era cessato prima del 07.11.2019).
La notificazione, secondo parte opposta, è valida ed efficace in quanto consegnata nelle mani del legale rappresentante pro tempore ( ) Pt_3
presso la sua residenza nota di Parma, conforme al principio che la notifica a una società è regolare se eseguita a mani del rappresentante ovunque sia trovato.
Se, in subordine, si ritenesse esserci stata nullità, la proposizione dell'opposizione tardiva da parte degli opponenti ha determinato la sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo.
Il trasferimento di residenza di a AG (assunto dal Pt_3
04.09.2019) non è opponibile al signor (terzo in buona fede), CP_1
poiché non avrebbe rispettato le formalità di denuncia Pt_3
all'amministrazione comunale di competenza Gli opponenti non hanno assolto l'onere di provare che l'atto non sia entrato tempestivamente nella loro sfera di conoscibilità, un presupposto necessario per l'opposizione tardiva in caso di notifica nulla o irregolare.
Essendo il decreto ingiuntivo valido, il termine di prescrizione applicabile è quello decennale (Art. 2953 c.c.), anziché quello quinquennale. In ogni
4 caso, la giurisprudenza dominante (Cass. S.U. n. 1416/2016) stabilisce che la notifica nulla, purché giuridicamente esistente, interrompe la prescrizione.
In via ulteriormente subordinata, chiede di essere rimesso in CP_1
termini (Art. 153 Cpc) per poter effettuare una nuova notifica, qualora si ritenesse che il vizio della notifica fosse tale da avergli fatto decadere incolpevolmente dal potere di notificare tempestivamente entro la scadenza del decreto ingiuntivo (22.11.2019).
Il Giudice ha autorizzato scambio di memorie autorizzate ed all'udienza di discussione odierna ha pronunciato sentenza mediante lettura del dispositivo e contestuale motivazione.
***
L'opposizione tardiva deve essere dichiarata inammissibile
1. La parte opposta ha eseguito la notifica presso l'indirizzo di Parma via Schreiber n. 9 che risultava dal certificato anagrafico rilasciato da questo Comune il 21.8.2019 e inviato al legale richiedente con mail in pari data (doc. 21) La notifica è stata effettuata con il servizio postale al sig. in proprio e quale socio illimitatamente Pt_3
responsabile della di (doc. 24 ) il Parte_4 Parte_3
11.11.2019 e perfezionatasi per il destinatario con la compiuta ZA di 10 giorni. La notifica è stata eseguita all'indirizzo di Via
Schreiber “19” come risulta dall'avviso di ricevimento e dall'avviso di ricevimento del CAD, mentre nella relata di notifica è indicato l'indirizzo di Parma via Schreiber n. 9
2. Tale difformità non ha avuto effetti sulla validità della notifica, in quanto dagli avvisi di ricevimento si desume che l'ufficiale postale ha rivenuto i riferimenti sufficienti per collegare l'indirizzo alla persona
5 del . In particolare, si dà atto dell'inserimento dell'avviso di Pt_3
ZA nella cassetta postale, evidentemente riportante indicazioni quanto meno sul cognome del destinatario. Anche il Cad risulta notificato mediante immissione nella cassetta postale.
3. La parte opponente ha allegato le certificazioni anagrafiche rilasciate dal Comune di AG che attestano la sua residenza in questo
Comune dal 4.9.2019. La certificazione storica rilasciata dal Comune di AG (doc. 5) attesta una residenza ininterrotta dal 15-12-1990 al 4.9.2019 in AG (dapprima in Via San Vito 14 poi in Via San
Vito 62 e da ultimo e cioè 4.9.2019 in via San Vito n. 64)
4. A seguito di richiesta di accesso agli atti il Comune di Parma ha inviato al legale di parte opposta la richiesta del sig. di Pt_3
trasferire la residenza in Parma all'indirizzo di Via Schreiber n. 9 datata 19.6.2019 e il successivo provvedimento di annullamento dell'iscrizione anagrafica. La parte opposta ha prodotto tale risposta come doc. 29, in quanto sopravvenuto in corso di giudizio, con nota depositata il 24.1.2025
5. Il provvedimento venne adottato il 27.8.2019 dal Comune di Parma dopo avere accertato che il sig. non aveva trasferito di fatto Pt_3
a Parma la sua dimora abituale.
6. Le argomentazioni di parte opponente sulla nullità/inesistenza della notifica così eseguita non sono condivisibili. La parte opposta ha dimostrato di avere svolto le indagini richieste dall'ordinaria diligenza per l'individuazione del luogo di attuale residenza, richiedendo la relativa certificazione al Comune di Parma. Il certificato è stato rilasciato in data 21.8.2019. La parte opposta, nel novembre 2019, ha confidato incolpevolmente nel fatto che si trattasse del luogo di
6 abituale e stabile dimora del sig. (Cass. 3092/2017). Pt_3
Peraltro la situazione non sarebbe mutata anche se l'opposto avesse effettuato la notifica in tempi più ristretti rispetto all'acquisizione del certificato di residenza, visto che la cancellazione fu disposta pochi giorni dopo dal Comune di Parma.
7. Pertanto gravava sulla parte opponente, visto il più che repentino venir meno della dimora in Parma (o addirittura, il mai avvenuto trasferimento da AG a Parma), un onere di diligenza e prudenza, quanto meno per eliminare gli elementi che potessero ancora collegare tale indirizzo alla sua persona. Si è detto che
Testi l'ufficiale postale attestò di avere inserito l'avviso di ZA e il nella cassetta postale e quindi si presume che fosse ancora quanto leggibile il cognome sulla cassetta postale.
8. La Corte di Cassazione ha recentemente precisato (n. 22461/2024) che l'ordinaria diligenza richiesta al notificante per vincere l'ignoranza circa la residenza, il domicilio o la dimora del destinatario deve essere valutata in relazione a parametri di normalità e buona fede secondo la regola generale dell'art 1147 c.c. e non può tradursi nel dovere di compiere ogni indagine che possa in astratto dimostrarsi idonea all'acquisizione delle notizie necessarie per eseguire la notifica a norma dell'art. 139 c.p.c., anche sopportando spese non lievi ed attese di non breve durata".
9. La parte opponente valorizza anche il fatto che nell'avviso di ricevimento si menziona il sig. , destinatario della notifica, in Pt_3
proprio e quale socio illimitatamente responsabile. Secondo la parte
Parte opponente ciò renderebbe incerta l'effettiva notifica alla società
. Parte_4
7 10. Tale doglianza non è fondata. Infatti, nella relata di notifica si indica il sig. come “socio accomandatario illimitatamente Pt_3
responsabile”. Poiché il socio accomandatario è per legge illimitatamente responsabile e legale rappresentante, l'indicazione del suo ruolo nella società aveva evidentemente lo scopo di individuarlo come destinatario della notifica anche nella veste di legale rappresentante della società debitrice.
11. Sulla base delle considerazioni sopra svolta si deve pertanto ritenere che la notifica del decreto ingiuntivo non era affetta da nullità
12. La prescrizione è stata quindi validamente interrotta con la notifica eseguita il 11.11.2019 e successivamente con la notifica del precetto, non contestata, in data 24.10.2024
13. L'opposizione deve pertanto essere dichiarata inammissibile, in quanto proposta oltre il termine di 40 gg dalla notifica del decreto opposto,
14. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) Dichiara inammissibile l'opposizione tardiva;
2) Condanna le parti opponenti in solido a rifondere le spese di lite che liquida in € 5388 per compensi oltre Iva Cpa e rimb. forf. 15%
Verona, 23.10.2025
IL GIUDICE
TO UN
8