Art. 2.
Agli ufficiali per i quali le condizioni di cui all'articolo precedente si sono verificate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed ai loro aventi causa, la pensione e' riliquidata con effetto dal 1 gennaio 1962 o dalla successiva data di compimento dello condizioni predette.
Agli ufficiali per i quali le condizioni di cui all'articolo precedente si sono verificate anteriormente all'entrata in vigore della presente legge ed ai loro aventi causa, la pensione e' riliquidata con effetto dal 1 gennaio 1962 o dalla successiva data di compimento dello condizioni predette.