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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 08/09/2025, n. 3546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 3546 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE LAVORO nella persona del Giudice, Dott.ssa Rosalba Musillami ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al nr. 14991/2024 del Ruolo Generale, vertente
TRA
nata a [...] il [...] e ivi residente in [...]
Fausto n. 9F, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. C.F._1
Cristina Felici (PEC ed elettivamente domiciliata presso il di Email_1
lei studio sito in Palermo alla Via Nunzio Morello n. 23, giusta mandato in atti
Ricorrente
CONTRO
(C.F.: , in persona del suo Presidente e/o legale CP_1 P.IVA_1
rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Rosaria Ciancimino dell'Avvocatura Distrettuale INPS
Resistente
Oggetto: INDENNITA' DI ACCOMPAGNAMENTO E DISABILITA'
GRAVE EX ART. 3 COMMA 3 L. 104/1992.
MEDIANTE DEPOSITO NEL FASCICOLO TELEMATICO - A SEGUITO
DELLA TRATTAZIONE SCRITTA AI SENSI DELL'ART. 127 TER CPC
DEL 05.09.2025 - DEL SEGUENTE
DISPOSITIVO
Il Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, definitivamente pronunciando: accoglie parzialmente il ricorso e dichiara che ha diritto Parte_1
all'indennità di accompagnamento e allo status di disabile grave ex art. 3 comma
3 L. 104/1992 con decorrenza dal mese di ottobre 2024; compensa tra le parti le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante CP_1
pro-tempore, le spese della ctu medico-legale di entrambe le fasi del giudizio, così come liquidate con separati decreti.
E DELLE SEGUENTI RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Preliminarmente questo giudicante rappresenta che alle parti è stato regolarmente comunicato il provvedimento che in luogo dell'udienza ha disposto la trattazione scritta ed il deposito di note.
Parte ricorrente ha depositato note insistendo nel ricorso. Pertanto sulle conclusioni rassegnate nelle predette note e nella memoria di costituzione dell' , ritenuta la causa matura per la decisione, la stessa viene decisa come in CP_1
epigrafe.
* * *
Con ricorso ex art. 445 bis, comma VI, cpc del 18.10.2024 parte ricorrente, dopo avere contestato le risultanze della ctu della fase sommaria, conveniva in giudizio l' , in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, chiedendo il CP_1
riconoscimento dell'indennità di accompagnamento e lo status di soggetto portatore di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L.104/1992. Allegava nuova documentazione medica.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva l' convenuto chiedendo il CP_2
rigetto la domanda avversa.
La causa veniva istruita mediante l'espletamento di una ctu medico-legale affidata alla Dr.ssa Persona_1 Quindi all'esito della consulenza, depositata la relazione peritale, parte ricorrente
CP_ insisteva nel ricorso depositando note scritte. L' non provvedeva al deposito di note.
* * *
La domanda merita parziale accoglimento.
Le risultanze della consulenza medico legale riconoscono che le patologie che affliggono la periziata la rendono meritevole dell'indennità di accompagnamento nonché soggetto in condizione di disabilità grave ai sensi dell'art. 3 comma 3 L.
104/1992 con decorrenza dal mese di ottobre 2024.
Il consulente, sulla base dell'esame obiettivo ha così relazionato: “Dall'esame clinico, dall'analisi della documentazione sanitaria agli atti, nonché dall'anamnesi riferita, la Sig.ra risulta affetto da: <
epatica in fase ascitica Classe A-6 di Child -Pugh in soggetto con Anemia da mielodisplasia a fabbisogno trasfusionale periodico. Scompenso cardiaco classe
NYHA III. Fibrillazione atriale in trattamento con NOAC. Portatrice di Pace-
Maker definitivo. Vasculopatia TSA con stenosi carotidea sx >70% emodinamicamente significativa. Diabete mellito tipo 2. Insufficienza renale cronica stadio G3b”. Il quadro clinico della ricorrente risulta complesso e critico. La Compromissione di organi vitali cuore, fegato e rene ha determinato un progressivo peggioramento delle condizioni generali rendendo la paziente impossibilitata ad espletare in autonomia gli atti quotidiani della vita”.
Ha pertanto ritenuto che la condizione legittimante l'indennità di accompagnamento decorra dal mese di ottobre 2024, ovvero da data successiva alla visita effettuata dal consulente della fase sommaria.
Anche la condizione di disabilità grave, pure riconosciuta, deve farsi risalire allo stesso periodo.
* Le conclusioni cui è pervenuto la Dott.ssa vengono condivise da questo Per_1
giudice, apparendo le stesse puntuali, correttamente motivate e coerenti con gli accertamenti clinici come documentati.
*
Parte ricorrente pertanto ha i requisiti per beneficiare dell'indennità di accompagnamento e per il riconoscimento della condizione di disabilità grave ex art. 3 comma 3 L. 104/1992 dal mese di ottobre 2024.
Atteso l'esito del giudizio, i compensi di lite vanno compensati tra le parti, mentre attesa la dichiarazione di esenzione dalle spese di lite, si pongono, definitivamente, a carico dell' , in persona del suo legale rappresentante pro- CP_1
tempore, le spese della ctu medico-legale, così come liquidate con separati decreti.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo a seguito di trattazione scritta del 05.09.2025.
Il Giudice onorario
Rosalba Musillami
Firmato digitalmente