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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 11/12/2025, n. 12760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 12760 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , dopo il deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.L. 40043 /2024 promossa da:
Parte_1
con l'avv.PISTILLI MASSIMO
RICORRENTE contro
Controparte_1
Con l'avv .MARESCA ARTURO resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato Parte_1 premesso che presta servizio alle dipendenze dell'azienda ospedaliera universitaria dal16.1.1995 inquadrata nell'area personale assistenti, Controparte_1 personale tecnico-amministrativo del CCNL Personale Comparto sanità; che dal 2015 svolge anche turnazioni notturne ( dalle 21.00 alle 7.00); che presso l'azienda convenuta è istituito il servizio di mensa finalizzata a garantire ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro;
che il servizio mensa chiude tre ore prima dell'inizio del turno medesimo;
che prende servizio 15/20 minuti prima delle 21 e il servizio mensa smette di distribuire il pasto alle ore 18.00; che nel terzo turno c.d. notturno non è fruibile il servizio mensa;
che l'azienda non ha messo a disposizione, dopo la chiusura del servizio mensa, alcun mezzo sostitutivo né buoni pasto né cestini;
che la ricorrente ha svolto i turni notturni come da ricorso;
che nei seguenti turni non ha usufruito né del servizio mensa, né ha percepito buoni pasto sostitutivi o il cestino;
che ha svolto in totale 638 turnazioni notturne senza beneficiare del servizio mensa e senza percepire buoni pasto sostitutivi o l'equivalente monetario c.d. indennità di mensa. Ha convenuto in giudizio l'azienda per sentir accogliere le seguenti conclusioni “ …accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire a titolo di risarcimento danni la somma equivalente all'indennità sostitutiva di mensa per i complessivi turni notturni svolti pari alla somma di euro 3572,80 ….condannare l'azienda a versare alla ricorrente la somma di euro 1736,00…… con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi.
Previe argomentazioni in diritto sull'art 29 del CCNL personale del Comparto del servizio Sanitario Nazionale come modificato dall'art 4 del CCNL citato unitamente all'art 33 del DPR 270/87 in forza del quale non si può non confermare la sussistenza di un diritto alla mensa o in alternativa di garantirlo con modalità sostitutive, concludeva come sopra.
Si è costituita l ed ha eccepito che è Controparte_2 attivo il servizio di mensa aziendale e, per il lavoratori che svolgono il turno notturno, come la ricorrente, è comunque garantito , in sostituzione la consegna di “ cestini”. In diritto sostiene che l'art 29 del CCNL 2001, invocato dalla ricorrente non attribuisce ai lavoratori un diritto generalizzato alla mensa, ma lo subordina in primo luogo all'assetto organizzativo dell'azienda e alla compatibilità con le risorse disponibili . conclude, pertanto per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
La causa istruita con documenti, prova per testi e note autorizzate, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc è stata decisa con sentenza
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento , da parte dell di lavoro, del risarcimento del danno per l'omessa Controparte_3 fruizione del servizio mensa relativamente alle giornate , elencate in ricorso, di espletamento dell'attività lavorativa con turno notturno 20.00-7.00. Di contro, l' contesta la sussistenza in capo alla ricorrente di un diritto alla fruizione CP_2 della mensa aziendale o alle erogazione del buono pasto sostitutivo o del cestino sul rilevo che l'articolo 29 del CCNL 2001 non sarebbe norma immediatamente precettiva e, in ogni caso , non riconoscerebbe in capo ai dipendenti un diritto generalizzato alla mensa, bensì lo subordinerebbe all'assetto organizzativo aziendale e alla compatibilità con le risorse disponibili, sempre in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
Tale assunto non risulta fondato per le seguenti argomentazioni
Com'è noto il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte ei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Sulla base di tale quadro di riferimento è possibile, ricavare i seguenti principi :• le aziende possono istituire i servizi mensa o assicurare il pasto con modalità sostitutive;
• l'organizzazione e la gestione del servizio è demandata all'autonomia gestionale aziendale;
• resta ferma la competenza del CCNL nel regolamentare l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente;
• hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti (in relazione alla particolare articolazione del servizio) purché siano in servizio;
• il pasto va consumato fuori dall'orario di lavoro. La disciplina contrattuale, dunque, delega solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio, mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Se, da un lato, infatti, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà al singolo datore di lavoro di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive.
L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta del datore di lavoro. Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà dell'Azienda ospedaliera non si spiegherebbe il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del datore di lavoro nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del datore di lavoro. Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
La particolare articolazione dell'orario di lavoro è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro . Nel teste legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa .
. L'interpretazione delle suesposte disposizioni contrattuali, in relazione al diritto a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte.
Con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 la Suprema Corte ha affermato: “
6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale (Omissis).
8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: (Omissis) 9. (Omissis) 10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNLINTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNLINTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI. (Omissis)”( cfr . Cass. 5547/21; Cass. 15629/21; Cass. 32113/2022).
La Suprema Corte, dunque, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari, ha considerato coessenziale alle particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 29 del CCNL del comparto sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio di un turno o dopo la fine di esso. “ la particolare articolazione dell'orario di lavoro “è, quindi, quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro” .
Il menzionato orientamento della Suprema Corte è fondato su condivisibili argomentazioni, che il Tribunale fa in questa sede proprie. Deve, quindi, concludersi che: - se il lavoratore osserva un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore egli ha diritto ad un intervallo non lavorato, cioè ad una pausa volta al recupero delle proprie energie psico fisiche anche attraverso il pasto: tale intervallo è funzionale alla pausa pasto, perché il CCNL (art. 29 comma 2 cit.) garantisce a tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza, il diritto alla mensa in relazione alla particolare articolazione del turno e cioè il diritto alla mensa è collegato alla obbligatoria fruizione della pausa nel turno che eccede le sei ore;
- irrilevante è la possibilità di fruire della mensa prima dell'inizio del turno pomeridiano o dopo il turno mattutino, perché il pasto deve essere consumato nella pausa di lavoro che avviene nel corso dell'attività lavorativa, onde consentire a colui che presta servizio per più di sei ore, di fruire di un riposo per il recupero delle energie;
- in caso di mancata fruizione in concreto della pausa mensa, laddove essa spetti di diritto, si verifica un danno ingiusto, risarcibile per equivalente.
Tale orientamento giurisprudenziale è stato già recepito da questo stesso Tribunale con la sentenza n.5683/2025,Giudice, Dott.ssa Canè ,alle cui motivazione integralmente si riporta ex art 118 disp att cpc “Appare pertanto evidente alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamata che il lavoratore il quale presti un'attività lavorativa per oltre sei ore ha diritto ad un intervallo destinato alla pausa pranzo proprio in quanto il contratto collettivo integrativo applicabile al rapporto attribuisce il diritto alla mensa nei giorni di effettiva presenza in relazione alla particolare articolazione dell'orario, articolazione da intendersi come collegata all'obbligatoria fruizione della pausa per lavori di durata superiore alle sei ore. Né si può ritenere che essendovi un servizio mensa/cestini il lavoratore al termine del turno o prima di esso potesse recarsi alla mensa o prelevare i cestini, come sopra affermato, in quanto nei turni loro assegnati non è compresa una pausa alla quale è collegata la consumazione del pasto che deve necessariamente avvenire all'interno della pausa stessa che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato (Cass. n. 5547 del 1/3/2021).In fatti la circostanza secondo cui i ricorrenti non possono godere del servizio mensa, né del servizio sostitutivo dei cestini, emerge anche dal fatto che il loro orario è superiore alle sei ore ed è continuativo per cui non hanno intervalli pausa, compresi nell'orario, da permettere agli stessi di consumare il pasto, posto che lo stesso deve essere consumato, in base alle disposizioni contrattuali e di legge, fuori dall'orario di lavoro e che il lavoratore ha diritto ad una pausa pranzo dopo le sei ore di lavoro. Né la pausa pranzo potrebbe essere goduta prima dell'inizio turno o la termine di fine turno perché non si tratterebbe di una pausa durante il turno, dovendo l'infermiere timbrare il cartellino in entrata ed in uscita agli orari previsti del turno e lavorare ininterrottamente nell'orario di tutto il turno, senza pausa. Quindi l'articolazione dell'orario come organizzata dal non permette di fruire della mensa o dei cestini, se non prima del turno o CP_1 dopo il turno”.
Ciò premesso nella fattispecie in esame le risultanze testimoniali hanno consentito a questo tribunale di acclarare che l'azienda , chiusa la cucina nel 2014 abbia , di fatto, garantito un servizio sostitutivo attraverso la consegna dei “ cestini” senza tuttavia prevedere alcuna pausa, durante l'orario di lavoro. Al riguardo infatti i due testi intimati , e hanno confermato la possibilità di Testimone_1 Testimone_2 prendere i c.d. “ cestini” prima della presa di servizio senza nulla riferire in merito alla pausa , facendo così ben intendere, che l'articolazione dell'orario come organizzata dal non permette di fruire della mensa o dei cestini, se non CP_1 prima del turno o dopo il turno”.Ed invero, dichiarato ……fino Testimone_1
a gennaio 2014 si cucinava presso la cucina della mensa sia a pranzo che a cena poi essendo poche le persone che andavano a cena chiese al policlinico l'autorizzazione a dare i cestini per la cena quindi dal 2014 in poi sono stati sempre dati questi cestini
…e che è possibile ritirarli anche oltre le 19.45 posto che sino circa alle 21.00 vi sono gli addetti in cucina che lo possono consegnare …….di pari tenore le deposizioni del testimone, intimato dalla resistente , la quale ha riferito “….la sera Testimone_2
l'orario è dalle 18.15 alle 19.45 con asporto del cestino presso i locali dispensa dal 2021; io mi sono occupata del servizio ristorazione dal 2019 e già c'era il cestino per la cena ma con diverso orario dalle 17.30-18.30 poi modificato nel 2021 .ail “ cestino” poteva sì essere ritirato anche dopo le 19.45 ma solo se “ c'è il personale della ditta che comunque fanno altre cose e ci sono sempre fino alle 20.45 l'orario di ritiro è dalle 18.15 alle 19.45 se c'è il personale e lo può dare è possibile ritiralo anche fino alle 21 più o meno no preciso che il personale è presente” .Dalle suesposte dichiarazioni nulla è emerso sulla fruizione da parte della ricorrente della pausa , durante l'orario di lavoro, per consumare il cestino.
Né a diverse conclusioni si potrebbe giungere con l'acquisizione delle deposizioni rese dal teste in un analogo giudizio, come richiesto dalla difesa di parte Tes_3 resistente posto che anche in questo caso nulla è emerso in ordine all'articolazione dell'orario, ovvero alla previsione di una pausa per consumare il cestino durante il servizio . ( cfr verbale reso nel procedimento RG 35604/2024 ).
Alla luce di quanto sopra premesso la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno per non aver fruito del diritto alla mensa come sopra esposto da quantificare sulla base del valore nominale del buono pasto.
In ordine al quantum debeatur, i turni di servizio prestati dalla ricorrente nel periodo oggetto di causa, sono stati parzialmente comprovati dalla documentazione prodotta,- in quanto, come correttamente contestato dalla difesa di parte resistente, dall'esame dei cartellini presenza prodotti in giudizio risultano: n.65 turni nell'anno 2020; n. 67 turni nell'anno 2016; n. 66 turni nell'anno 2017; n. 67 turni nell'anno 2018; n. 67 nell'anno 2019; n. 68 nell'anno 2020; n. 63 turni nell'anno 2021; n. 65 turni nell'anno 2022; n. 62 turni nell'anno 2023; n. 30 nell'anno 2024, per un totale di n 619 ( doc da 1 a 11 fascicolo ricorrente).
Ne consegue che, tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito. Compete, dunque, alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno per non aver potuto fruire, durante il turno notturno, del diritto alla mensa, come sopra motivato . Tale danno verrà quantificato sulla base del valore nominale del buono pasto sostitutivo non riconosciuto dall'ente convenuto.
Sul punto la difesa di parte ricorrente ha preso come valore nominale di riferimento del buono pasto l'importo di euro 7.00 e precisamente sottratto euro 1.40 a carico del dipendente , euro 5,60 invocando l'applicazione di quanto previsto dall'art 5 comma 7 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, laddove, di contro, la difesa di parte resistente ha contestato tale importo sul presupposto che dalle suddette disposizioni si evince semplicemente che “ il valore dei buoni pasto…..non può superare il valore nominale di 7.00 euro. Tale assunto risulta fondato . Ed invero, come correttamente sottolineato dalla difesa di parte ricorrente, il tenore letterale della suddetta disposizione depone, inequivocabilmente, nel senso di fissare l'importo massimo del valore del buono pasto - euro 7.00- senza nulla stabilire sul quantum da considerare nel caso di specie. Si deve quindi, come sostenuto anche dalla difesa di parte resistente, far riferimento a quanto previsto sul punto dall'art 29 del CCNL 2001, la cui applicazione è incontestata tra le parti, in ordine al petitum di cui è causa. Com'è noto, tale disposizione stabilisce che “ il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa l.10.000.il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fossa di l. 2000 per ogni pasto”. Ne consegue che il valore nominale del buono pasto da considerare risulta in luogo di 5.60 considerato dalla ricorrente quello di euro 4.13, già detratta la somma di competenza del lavoratore. D'altro canto, la difesa di parte ricorrente ha omesso di contestare puntualmente l'applicazione, sul punto, dell'art 29 del CCNL 2001, tra l'altro, eccepita fin dalla memoria di costituzione dalla difesa dell'azienda.
Considerato dunque, il valore nominale del buono pasto pari ad euro 4.13 l CP_2 deve essere condannata a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 2556,47 ( 4.13
*N turni 619) .
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali vengono poste a carico di parte resistente e liquidate in dispositivo , applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per non aver fruito , durante i turni notturni, del diritto di mensa nelle modalità sopra esposte e, per l'effetto condanna l'azienda resistente al pagamento in Controparte_4 favore di , a titolo di risarcimento del danno, l'importo Parte_1 di euro2556,47 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Condanna l resistente a pagare le spese di lite che liquida in complessive CP_2 euro 1800,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% con distrazione.
Così deciso, Roma 11.12.2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ROMA
I SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Anna Maria La Marra , dopo il deposito delle note di trattazione scritta ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G.L. 40043 /2024 promossa da:
Parte_1
con l'avv.PISTILLI MASSIMO
RICORRENTE contro
Controparte_1
Con l'avv .MARESCA ARTURO resistente
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Come in atti .
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato e regolarmente notificato Parte_1 premesso che presta servizio alle dipendenze dell'azienda ospedaliera universitaria dal16.1.1995 inquadrata nell'area personale assistenti, Controparte_1 personale tecnico-amministrativo del CCNL Personale Comparto sanità; che dal 2015 svolge anche turnazioni notturne ( dalle 21.00 alle 7.00); che presso l'azienda convenuta è istituito il servizio di mensa finalizzata a garantire ai lavoratori che devono osservare particolari turni di servizio la possibilità di consumare il pasto sul luogo di lavoro;
che il servizio mensa chiude tre ore prima dell'inizio del turno medesimo;
che prende servizio 15/20 minuti prima delle 21 e il servizio mensa smette di distribuire il pasto alle ore 18.00; che nel terzo turno c.d. notturno non è fruibile il servizio mensa;
che l'azienda non ha messo a disposizione, dopo la chiusura del servizio mensa, alcun mezzo sostitutivo né buoni pasto né cestini;
che la ricorrente ha svolto i turni notturni come da ricorso;
che nei seguenti turni non ha usufruito né del servizio mensa, né ha percepito buoni pasto sostitutivi o il cestino;
che ha svolto in totale 638 turnazioni notturne senza beneficiare del servizio mensa e senza percepire buoni pasto sostitutivi o l'equivalente monetario c.d. indennità di mensa. Ha convenuto in giudizio l'azienda per sentir accogliere le seguenti conclusioni “ …accertare e dichiarare il diritto della ricorrente a percepire a titolo di risarcimento danni la somma equivalente all'indennità sostitutiva di mensa per i complessivi turni notturni svolti pari alla somma di euro 3572,80 ….condannare l'azienda a versare alla ricorrente la somma di euro 1736,00…… con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi.
Previe argomentazioni in diritto sull'art 29 del CCNL personale del Comparto del servizio Sanitario Nazionale come modificato dall'art 4 del CCNL citato unitamente all'art 33 del DPR 270/87 in forza del quale non si può non confermare la sussistenza di un diritto alla mensa o in alternativa di garantirlo con modalità sostitutive, concludeva come sopra.
Si è costituita l ed ha eccepito che è Controparte_2 attivo il servizio di mensa aziendale e, per il lavoratori che svolgono il turno notturno, come la ricorrente, è comunque garantito , in sostituzione la consegna di “ cestini”. In diritto sostiene che l'art 29 del CCNL 2001, invocato dalla ricorrente non attribuisce ai lavoratori un diritto generalizzato alla mensa, ma lo subordina in primo luogo all'assetto organizzativo dell'azienda e alla compatibilità con le risorse disponibili . conclude, pertanto per il rigetto del ricorso con condanna alle spese di lite.
La causa istruita con documenti, prova per testi e note autorizzate, dopo il deposito delle note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc è stata decisa con sentenza
La ricorrente ha agito in giudizio al fine di ottenere il pagamento , da parte dell di lavoro, del risarcimento del danno per l'omessa Controparte_3 fruizione del servizio mensa relativamente alle giornate , elencate in ricorso, di espletamento dell'attività lavorativa con turno notturno 20.00-7.00. Di contro, l' contesta la sussistenza in capo alla ricorrente di un diritto alla fruizione CP_2 della mensa aziendale o alle erogazione del buono pasto sostitutivo o del cestino sul rilevo che l'articolo 29 del CCNL 2001 non sarebbe norma immediatamente precettiva e, in ogni caso , non riconoscerebbe in capo ai dipendenti un diritto generalizzato alla mensa, bensì lo subordinerebbe all'assetto organizzativo aziendale e alla compatibilità con le risorse disponibili, sempre in relazione alla particolare articolazione dell'orario di lavoro.
Tale assunto non risulta fondato per le seguenti argomentazioni
Com'è noto il diritto alla mensa per i dipendenti del comparto sanità trova la sua fonte normativa nell'art. 29 del CCNL 20/9/2001, integrativo del CCNL 7/4/1999 e modificato dall'art. 4 del CCNL del 31/7/2009, a tenore del quale: “1. Le aziende, in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili, possono istituire mense di servizio o, in alternativa, garantire l'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive. In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del CCNL nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte ei lavoratori.
2. Hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, ivi compresi quelli che prestano la propria attività in posizione di comando, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario.
3. Il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro. Il tempo impiegato per il consumo del pasto è rilevato con i normali mezzi di controllo dell'orario e non deve essere superiore a trenta minuti.
4. Le Regioni, sulla base di rilevazioni relative al costo della vita nei diversi ambiti regionali e al contesto socio-sanitario di riferimento, possono fornire alle aziende indicazioni in merito alla valorizzazione – nel quadro delle risorse disponibili – dei servizi di mensa nel rispetto della partecipazione economica del dipendente finora prevista. Nel caso di erogazione dell'esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, queste ultime non possono comunque avere un valore economico inferiore a quello in atto ed il dipendente è tenuto a contribuire nella misura di un quinto del costo unitario del pasto. Il pasto non è monetizzabile”.
Sulla base di tale quadro di riferimento è possibile, ricavare i seguenti principi :• le aziende possono istituire i servizi mensa o assicurare il pasto con modalità sostitutive;
• l'organizzazione e la gestione del servizio è demandata all'autonomia gestionale aziendale;
• resta ferma la competenza del CCNL nel regolamentare l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente;
• hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti (in relazione alla particolare articolazione del servizio) purché siano in servizio;
• il pasto va consumato fuori dall'orario di lavoro. La disciplina contrattuale, dunque, delega solo l'organizzazione e la gestione del servizio mensa o delle modalità sostitutive dello stesso servizio, mentre detta i criteri e le regole per l'attribuzione del diritto di mensa (o alle modalità sostitutive) al dipendente.
Se, da un lato, infatti, è possibile interpretare la disposizione in esame come attributiva di una facoltà al singolo datore di lavoro di poter (o meno) istituire mense di servizio (in relazione al proprio assetto organizzativo e compatibilmente con le risorse disponibili), sembra doversi accertare il carattere di doverosità della garanzia dell'esercizio del diritto di mensa almeno con modalità sostitutive.
L'istituzione di una mensa di servizio può, certamente, creare problemi di tipo economico ed organizzativo e per questo motivo rimane una libera scelta del datore di lavoro. Non si può, tuttavia, riconoscere una discrezionalità in tal senso anche nell'erogazione del diritto di mensa con modalità sostitutive: fosse anche questo inciso una mera facoltà dell'Azienda ospedaliera non si spiegherebbe il secondo comma della norma che individua un diritto alla mensa per tutti i dipendenti, con i limiti contenuti nello stesso secondo comma. Per di più, l'inciso aggiunto nel 2008 (In ogni caso l'organizzazione e la gestione dei suddetti servizi, rientrano nell'autonomia gestionale delle aziende, mentre resta ferma la competenza del datore di lavoro nella definizione delle regole in merito alla fruibilità e all'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori) disconosce la discrezionalità delle aziende nella definizione di regole in merito alla fruibilità e l'esercizio del diritto di mensa da parte dei lavoratori, individuando una competenza esclusiva del datore di lavoro. Il secondo comma dell'art. 29 precisa che “hanno diritto alla mensa tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza al lavoro, in relazione alla particolare articolazione dell'orario”.
La particolare articolazione dell'orario di lavoro è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro . Nel teste legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa .
. L'interpretazione delle suesposte disposizioni contrattuali, in relazione al diritto a fruire della consumazione del pasto, è stata oggetto di recenti arresti della Suprema Corte.
Con la sentenza n. 5547 del 1° marzo 2021 la Suprema Corte ha affermato: “
6. Per consolidata giurisprudenza di questa Corte, il diritto alla fruizione del buono pasto non ha natura retributiva ma costituisce una erogazione di carattere assistenziale, collegata al rapporto di lavoro da un nesso meramente occasionale, avente il fine di conciliare le esigenze di servizio con le esigenze quotidiane del lavoratore (Cass. 28.11.2019 nr. 31137 e giurisprudenza ivi citata); proprio per la suindicata natura il diritto al buono pasto è strettamente collegato alle disposizioni della contrattazione collettiva che lo prevedono (da ultimo, Cass. 21 ottobre 2020 nr. 22985).
7. Nella fattispecie di causa viene dunque in rilievo l'art. 29 del CCNL 20 settembre 2001, integrativo del CCNL del 7 aprile 1999, a tenore del quale (Omissis).
8. Tale disposizione è stata poi modificata, nei commi 1 e 4, dall'articolo 4 del CCNL del 31 luglio 2009 (biennio economico 2008-2009), nei seguenti sensi: (Omissis) 9. (Omissis) 10. Così esposte le previsioni contrattuali, la questione di causa consiste nello stabilire quale sia la «particolare articolazione dell'orario» che, ai sensi del comma 2 del richiamato articolo 29 CCNLINTEGRATIVO SANITA', attribuisce il diritto alla mensa ai dipendenti presenti in servizio.11. L'articolo 26 del CCNL SANITA' 1998/2001, del 7.4.1999, sull'orario di lavoro, non contiene utili indicazioni sul punto, in quanto si limita a stabilire un orario di lavoro settimanale di 36 ore ed a fissare i criteri generali per la sua distribuzione.12. Un chiaro indice interpretativo si trae, comunque, dalla disposizione del comma 3 del medesimo articolo 29 CCNL INTEGRATIVO 20.9.2001, a tenore del quale il pasto va consumato al di fuori dell'orario di lavoro ed il tempo a tal fine impiegato è rilevato con i normali strumenti di controllo dell'orario e non deve essere superiore a 30 minuti.13. Da tale norma si ricava che la fruizione del pasto— ed il connesso diritto alla mensa o al buono pasto— è prevista nell'ambito di un intervallo non lavorato;
diversamente, non potrebbe esercitarsi alcun controllo sulla sua durata.14. Si può dunque convenire sul fatto che la «particolare articolazione dell'orario di lavoro» è quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro.15. Di qui il rilievo del D.Lgs. 8 aprile 2003 nr. 66 (Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro), articolo 8, a tenore del quale il lavoratore deve beneficiare di un intervallo per pausa qualora l'orario di lavoro giornaliero ecceda il limite di sei ore, ai fini del recupero delle energie psicofisiche e della eventuale consumazione del pasto;
le modalità e la durata della pausa sono stabilite dai contratti collettivi di lavoro ed, in difetto di disciplina collettiva, la durata non è inferiore a dieci minuti e la collocazione deve tener conto delle esigenze tecniche del processo lavorativo.16. Anche nel testo legislativo, dunque, la consumazione del pasto è collegata alla pausa di lavoro ed avviene nel corso della stessa.17. La stessa difesa di parte ricorrente lega il diritto alla mensa ad una obbligatoria sosta lavorativa ma assume che la norma contrattuale richiederebbe, altresì, che l'attività lavorativa sia prestata «nelle fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto»; una eventuale volontà della parti sociali in tal senso sarebbe stata, tuttavia, chiaramente espressa, con l'indicazione di fasce orarie di lavoro che danno diritto alla mensa, fasce che non sono, invece, previste.18. La interpretazione esposta, secondo cui il diritto alla mensa ex articolo 29, comma 2, CCNLINTEGRATIVO SANITA' 20.9.2001 è legato al diritto alla pausa, è coerente con i principi già enunciati da questa Corte, con sentenza 28 novembre 2019 nr. 31137, in relazione alle previsioni dell'articolo 40 CCNL 28 maggio 2004 del Comparto AGENZIE FISCALI. (Omissis)”( cfr . Cass. 5547/21; Cass. 15629/21; Cass. 32113/2022).
La Suprema Corte, dunque, ai fini del riconoscimento del buono pasto a un dipendente adibito a turni orari, ha considerato coessenziale alle particolari condizioni di lavoro di cui all'art. 29 del CCNL del comparto sanità del 20 settembre 2001, il diritto a usufruire della pausa di lavoro, a prescindere dal fatto che la stessa avvenga in fasce orarie normalmente destinate alla consumazione del pasto o in fasce per le quali il pasto possa essere consumato prima dell'inizio di un turno o dopo la fine di esso. “ la particolare articolazione dell'orario di lavoro “è, quindi, quella collegata alla fruizione di un intervallo di lavoro” .
Il menzionato orientamento della Suprema Corte è fondato su condivisibili argomentazioni, che il Tribunale fa in questa sede proprie. Deve, quindi, concludersi che: - se il lavoratore osserva un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore egli ha diritto ad un intervallo non lavorato, cioè ad una pausa volta al recupero delle proprie energie psico fisiche anche attraverso il pasto: tale intervallo è funzionale alla pausa pasto, perché il CCNL (art. 29 comma 2 cit.) garantisce a tutti i dipendenti, nei giorni di effettiva presenza, il diritto alla mensa in relazione alla particolare articolazione del turno e cioè il diritto alla mensa è collegato alla obbligatoria fruizione della pausa nel turno che eccede le sei ore;
- irrilevante è la possibilità di fruire della mensa prima dell'inizio del turno pomeridiano o dopo il turno mattutino, perché il pasto deve essere consumato nella pausa di lavoro che avviene nel corso dell'attività lavorativa, onde consentire a colui che presta servizio per più di sei ore, di fruire di un riposo per il recupero delle energie;
- in caso di mancata fruizione in concreto della pausa mensa, laddove essa spetti di diritto, si verifica un danno ingiusto, risarcibile per equivalente.
Tale orientamento giurisprudenziale è stato già recepito da questo stesso Tribunale con la sentenza n.5683/2025,Giudice, Dott.ssa Canè ,alle cui motivazione integralmente si riporta ex art 118 disp att cpc “Appare pertanto evidente alla luce della normativa e della giurisprudenza richiamata che il lavoratore il quale presti un'attività lavorativa per oltre sei ore ha diritto ad un intervallo destinato alla pausa pranzo proprio in quanto il contratto collettivo integrativo applicabile al rapporto attribuisce il diritto alla mensa nei giorni di effettiva presenza in relazione alla particolare articolazione dell'orario, articolazione da intendersi come collegata all'obbligatoria fruizione della pausa per lavori di durata superiore alle sei ore. Né si può ritenere che essendovi un servizio mensa/cestini il lavoratore al termine del turno o prima di esso potesse recarsi alla mensa o prelevare i cestini, come sopra affermato, in quanto nei turni loro assegnati non è compresa una pausa alla quale è collegata la consumazione del pasto che deve necessariamente avvenire all'interno della pausa stessa che, a sua volta, presuppone, come regola generale, solo che il lavoratore, osservando un orario di lavoro giornaliero di almeno sei ore, abbia diritto ad un intervallo non lavorato (Cass. n. 5547 del 1/3/2021).In fatti la circostanza secondo cui i ricorrenti non possono godere del servizio mensa, né del servizio sostitutivo dei cestini, emerge anche dal fatto che il loro orario è superiore alle sei ore ed è continuativo per cui non hanno intervalli pausa, compresi nell'orario, da permettere agli stessi di consumare il pasto, posto che lo stesso deve essere consumato, in base alle disposizioni contrattuali e di legge, fuori dall'orario di lavoro e che il lavoratore ha diritto ad una pausa pranzo dopo le sei ore di lavoro. Né la pausa pranzo potrebbe essere goduta prima dell'inizio turno o la termine di fine turno perché non si tratterebbe di una pausa durante il turno, dovendo l'infermiere timbrare il cartellino in entrata ed in uscita agli orari previsti del turno e lavorare ininterrottamente nell'orario di tutto il turno, senza pausa. Quindi l'articolazione dell'orario come organizzata dal non permette di fruire della mensa o dei cestini, se non prima del turno o CP_1 dopo il turno”.
Ciò premesso nella fattispecie in esame le risultanze testimoniali hanno consentito a questo tribunale di acclarare che l'azienda , chiusa la cucina nel 2014 abbia , di fatto, garantito un servizio sostitutivo attraverso la consegna dei “ cestini” senza tuttavia prevedere alcuna pausa, durante l'orario di lavoro. Al riguardo infatti i due testi intimati , e hanno confermato la possibilità di Testimone_1 Testimone_2 prendere i c.d. “ cestini” prima della presa di servizio senza nulla riferire in merito alla pausa , facendo così ben intendere, che l'articolazione dell'orario come organizzata dal non permette di fruire della mensa o dei cestini, se non CP_1 prima del turno o dopo il turno”.Ed invero, dichiarato ……fino Testimone_1
a gennaio 2014 si cucinava presso la cucina della mensa sia a pranzo che a cena poi essendo poche le persone che andavano a cena chiese al policlinico l'autorizzazione a dare i cestini per la cena quindi dal 2014 in poi sono stati sempre dati questi cestini
…e che è possibile ritirarli anche oltre le 19.45 posto che sino circa alle 21.00 vi sono gli addetti in cucina che lo possono consegnare …….di pari tenore le deposizioni del testimone, intimato dalla resistente , la quale ha riferito “….la sera Testimone_2
l'orario è dalle 18.15 alle 19.45 con asporto del cestino presso i locali dispensa dal 2021; io mi sono occupata del servizio ristorazione dal 2019 e già c'era il cestino per la cena ma con diverso orario dalle 17.30-18.30 poi modificato nel 2021 .ail “ cestino” poteva sì essere ritirato anche dopo le 19.45 ma solo se “ c'è il personale della ditta che comunque fanno altre cose e ci sono sempre fino alle 20.45 l'orario di ritiro è dalle 18.15 alle 19.45 se c'è il personale e lo può dare è possibile ritiralo anche fino alle 21 più o meno no preciso che il personale è presente” .Dalle suesposte dichiarazioni nulla è emerso sulla fruizione da parte della ricorrente della pausa , durante l'orario di lavoro, per consumare il cestino.
Né a diverse conclusioni si potrebbe giungere con l'acquisizione delle deposizioni rese dal teste in un analogo giudizio, come richiesto dalla difesa di parte Tes_3 resistente posto che anche in questo caso nulla è emerso in ordine all'articolazione dell'orario, ovvero alla previsione di una pausa per consumare il cestino durante il servizio . ( cfr verbale reso nel procedimento RG 35604/2024 ).
Alla luce di quanto sopra premesso la ricorrente ha diritto al risarcimento del danno per non aver fruito del diritto alla mensa come sopra esposto da quantificare sulla base del valore nominale del buono pasto.
In ordine al quantum debeatur, i turni di servizio prestati dalla ricorrente nel periodo oggetto di causa, sono stati parzialmente comprovati dalla documentazione prodotta,- in quanto, come correttamente contestato dalla difesa di parte resistente, dall'esame dei cartellini presenza prodotti in giudizio risultano: n.65 turni nell'anno 2020; n. 67 turni nell'anno 2016; n. 66 turni nell'anno 2017; n. 67 turni nell'anno 2018; n. 67 nell'anno 2019; n. 68 nell'anno 2020; n. 63 turni nell'anno 2021; n. 65 turni nell'anno 2022; n. 62 turni nell'anno 2023; n. 30 nell'anno 2024, per un totale di n 619 ( doc da 1 a 11 fascicolo ricorrente).
Ne consegue che, tenuto conto della semplicità del conteggio e della esiguità della somma richiesta, appare superfluo disporre un accertamento contabile che appesantirebbe il giudizio, aumentandone i costi e ritardandone l'esito. Compete, dunque, alla ricorrente il diritto al risarcimento del danno per non aver potuto fruire, durante il turno notturno, del diritto alla mensa, come sopra motivato . Tale danno verrà quantificato sulla base del valore nominale del buono pasto sostitutivo non riconosciuto dall'ente convenuto.
Sul punto la difesa di parte ricorrente ha preso come valore nominale di riferimento del buono pasto l'importo di euro 7.00 e precisamente sottratto euro 1.40 a carico del dipendente , euro 5,60 invocando l'applicazione di quanto previsto dall'art 5 comma 7 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012, laddove, di contro, la difesa di parte resistente ha contestato tale importo sul presupposto che dalle suddette disposizioni si evince semplicemente che “ il valore dei buoni pasto…..non può superare il valore nominale di 7.00 euro. Tale assunto risulta fondato . Ed invero, come correttamente sottolineato dalla difesa di parte ricorrente, il tenore letterale della suddetta disposizione depone, inequivocabilmente, nel senso di fissare l'importo massimo del valore del buono pasto - euro 7.00- senza nulla stabilire sul quantum da considerare nel caso di specie. Si deve quindi, come sostenuto anche dalla difesa di parte resistente, far riferimento a quanto previsto sul punto dall'art 29 del CCNL 2001, la cui applicazione è incontestata tra le parti, in ordine al petitum di cui è causa. Com'è noto, tale disposizione stabilisce che “ il costo del pasto determinato in sostituzione del servizio mensa l.10.000.il dipendente è tenuto a contribuire in ogni caso nella misura fossa di l. 2000 per ogni pasto”. Ne consegue che il valore nominale del buono pasto da considerare risulta in luogo di 5.60 considerato dalla ricorrente quello di euro 4.13, già detratta la somma di competenza del lavoratore. D'altro canto, la difesa di parte ricorrente ha omesso di contestare puntualmente l'applicazione, sul punto, dell'art 29 del CCNL 2001, tra l'altro, eccepita fin dalla memoria di costituzione dalla difesa dell'azienda.
Considerato dunque, il valore nominale del buono pasto pari ad euro 4.13 l CP_2 deve essere condannata a corrispondere al ricorrente l'importo di euro 2556,47 ( 4.13
*N turni 619) .
Tenuto conto dell'esito complessivo della lite, le spese giudiziali vengono poste a carico di parte resistente e liquidate in dispositivo , applicando i minimi tariffari considerate la serialità delle questioni esaminate.
PQM
Il Tribunale definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara il diritto della ricorrente al risarcimento del danno per non aver fruito , durante i turni notturni, del diritto di mensa nelle modalità sopra esposte e, per l'effetto condanna l'azienda resistente al pagamento in Controparte_4 favore di , a titolo di risarcimento del danno, l'importo Parte_1 di euro2556,47 oltre interessi legali dal dovuto al soddisfo.
Condanna l resistente a pagare le spese di lite che liquida in complessive CP_2 euro 1800,00 oltre IVA, CPA e spese generali nella misura del 15% con distrazione.
Così deciso, Roma 11.12.2025