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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Crotone, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 74 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Crotone |
| Numero : | 74 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 74/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AN LU, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 355/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - CR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Reg.le 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240006697079000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) A - Accertare e dichiarare nulla, illegittima, invalida ed, in ogni caso, priva di efficacia nei confronti dell'opponente, la cartella di pagamento opposta, per i motivi sopra esposti;
B - Condannare parte resistente, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, ex art. 93 c.p.c.”.
Agenzia delle Entrate SI: “(…) dichiarare il ricorso improponibile, improcedibile ed inammissibile e, comunque infondata in fatto ed in diritto, e quindi rigettarlo e, conseguentemente dichiarare l'atto impugnato, esente da qualsivoglia vizio in quanto legittimamente emesso e notificato. Con vittoria di spese e competenze di Giudizio con attribuzione”.
Regione Calabria: “1) inammissibile;
2) in linea gradata infondato sulla annualità 2021; 3) condannare alle spese di soccombenza nel merito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 133 2024 0006697079000, emessa dall'Agenzia delle Entrate SI per conto della Regione Calabria, relativa alla tassa automobilistica per l'annualità 2021, dell'importo complessivo di euro 347,96. La cartella è stata notificata al ricorrente a mezzo servizio postale in data 20 febbraio 2025.
Il contribuente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato, eccependo la decadenza e la prescrizione del credito tributario, in assenza di atti interruttivi nel termine di legge. Ha chiesto pertanto l'annullamento della cartella e la condanna delle resistenti alle spese di giudizio.
1.2. L'Agenzia delle Entrate SI e la Regione Calabria hanno concluso per l'infondatezza del ricorso.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'agente della riscossione: da un lato, ad esso è imputabile l'atto impugnato e dunque esso ha dato causa alla necessità, per il contribuente, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata l'eventuale dichiarazione di nullità dell'atto impugnato.
3. Manifestamente infondata è l'eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla Regione Calabria.
Già nella memoria costitutiva della Regione Calabria, l'ente prima eccepisce la tardività del ricorso (§ 1) e, appena qualche rigo dopo (§ 2), afferma testualmente “Il ricorrente stesso prova la tempestività del ricorso
(vedi PRELIMINARE UNO) allegando la visura postale comprovante la data di spedizione anzidetta ed alla quale rinviamo”.
Al di là della desolante contraddittorietà delle difese della Regione, è sufficiente rilevare che tanto dalla documentazione allegata da parte ricorrente quanto da quella allegata da parte resistente emerge che l'atto impugnato è stato notificato al contribuente in data 20 febbraio 2025; poiché il ricorso è stato proposto il successivo 31 marzo, è stato certamente rispettato il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 D. Lgs.
n. 546 del 1992, con conseguente tempestività dell'impugnazione.
4. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che alla fattispecie non trovano applicazione gli art. 67 e 68 D.
L. n. 18/2020, venendo in rilievo un credito tributario per il quale l'attività di accertamento e di esazione si collocano in un arco temporale successivo a quello preso in considerazione dalle suddette norme.
5. Il ricorso è fondato.
In primo luogo, deve evidenziarsi che, in tema di tassa automobilistica, tanto il termine decadenziale che quello di prescrizione sono triennali, trovando applicazione l'art. 5 co. 51 D.L. n. 953/1982, conv. con mod. dalla Legge n. 53/1983.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “il termine triennale da rispettare di cui all'art. 5 citato (…) si riferisce sia all'attività di accertamento posta in essere dalla Regione - vale a dire alla fase procedimentale che si colloca “a monte” di quella propriamente riscossiva, costituita dall'emissione dell'avviso di accertamento o del primo atto (compresa la cartella di pagamento del tributo iscritto a ruolo) - che alla fase riscossiva. (…) la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale” (Cass. civ. 2 agosto 2024 n. 21915).
Nel caso di specie, venendo in rilievo la tassa automobilistica per l'anno 2021, sarebbe stato necessario inviare al contribuente, entro il 31 dicembre 2024, l'avviso di accertamento.
Al contrario, nel caso di specie non risulta mai inviato alcun avviso di accertamento, rinvenendosi in atti solo la cartella di pagamento impugnata, che è stata spedita in data 19 febbraio 2025 e ricevuta dal contribuente il successivo 20 febbraio (cfr. documentazione prodotta dal contribuente), oltre il termine triennale suddetto.
A tanto, consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (euro 347,96) a distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente che ne ha fatto esplicita richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CR, Sezione Seconda, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Annulla l'atto impugnato;
2) Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 30,00 per esborsi ed euro 463,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della parte ricorrente.
Così deciso in CR nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL GIUDICE
UC IA
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CROTONE Sezione 2, riunita in udienza il 10/02/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
AN LU, Giudice monocratico in data 10/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 355/2025 depositato il 29/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - SI - CR
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Regione Calabria - Cittadella Reg.le 88100 Catanzaro CZ
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 13320240006697079000 BOLLO 2021
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente: “(…) A - Accertare e dichiarare nulla, illegittima, invalida ed, in ogni caso, priva di efficacia nei confronti dell'opponente, la cartella di pagamento opposta, per i motivi sopra esposti;
B - Condannare parte resistente, al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, ex art. 93 c.p.c.”.
Agenzia delle Entrate SI: “(…) dichiarare il ricorso improponibile, improcedibile ed inammissibile e, comunque infondata in fatto ed in diritto, e quindi rigettarlo e, conseguentemente dichiarare l'atto impugnato, esente da qualsivoglia vizio in quanto legittimamente emesso e notificato. Con vittoria di spese e competenze di Giudizio con attribuzione”.
Regione Calabria: “1) inammissibile;
2) in linea gradata infondato sulla annualità 2021; 3) condannare alle spese di soccombenza nel merito”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Ricorrente_1 ha impugnato la cartella di pagamento n. 133 2024 0006697079000, emessa dall'Agenzia delle Entrate SI per conto della Regione Calabria, relativa alla tassa automobilistica per l'annualità 2021, dell'importo complessivo di euro 347,96. La cartella è stata notificata al ricorrente a mezzo servizio postale in data 20 febbraio 2025.
Il contribuente ha dedotto l'illegittimità dell'atto impugnato, eccependo la decadenza e la prescrizione del credito tributario, in assenza di atti interruttivi nel termine di legge. Ha chiesto pertanto l'annullamento della cartella e la condanna delle resistenti alle spese di giudizio.
1.2. L'Agenzia delle Entrate SI e la Regione Calabria hanno concluso per l'infondatezza del ricorso.
1.3. All'udienza del 10 febbraio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. In via preliminare, deve essere affermata la legittimazione passiva dell'agente della riscossione: da un lato, ad esso è imputabile l'atto impugnato e dunque esso ha dato causa alla necessità, per il contribuente, di azionare il giudizio;
dall'altro lato, perché nei suoi confronti andrà pronunziata l'eventuale dichiarazione di nullità dell'atto impugnato.
3. Manifestamente infondata è l'eccezione di tardività del ricorso, sollevata dalla Regione Calabria.
Già nella memoria costitutiva della Regione Calabria, l'ente prima eccepisce la tardività del ricorso (§ 1) e, appena qualche rigo dopo (§ 2), afferma testualmente “Il ricorrente stesso prova la tempestività del ricorso
(vedi PRELIMINARE UNO) allegando la visura postale comprovante la data di spedizione anzidetta ed alla quale rinviamo”.
Al di là della desolante contraddittorietà delle difese della Regione, è sufficiente rilevare che tanto dalla documentazione allegata da parte ricorrente quanto da quella allegata da parte resistente emerge che l'atto impugnato è stato notificato al contribuente in data 20 febbraio 2025; poiché il ricorso è stato proposto il successivo 31 marzo, è stato certamente rispettato il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 21 D. Lgs.
n. 546 del 1992, con conseguente tempestività dell'impugnazione.
4. Sempre in via preliminare, deve rilevarsi che alla fattispecie non trovano applicazione gli art. 67 e 68 D.
L. n. 18/2020, venendo in rilievo un credito tributario per il quale l'attività di accertamento e di esazione si collocano in un arco temporale successivo a quello preso in considerazione dalle suddette norme.
5. Il ricorso è fondato.
In primo luogo, deve evidenziarsi che, in tema di tassa automobilistica, tanto il termine decadenziale che quello di prescrizione sono triennali, trovando applicazione l'art. 5 co. 51 D.L. n. 953/1982, conv. con mod. dalla Legge n. 53/1983.
La Suprema Corte ha infatti affermato che “il termine triennale da rispettare di cui all'art. 5 citato (…) si riferisce sia all'attività di accertamento posta in essere dalla Regione - vale a dire alla fase procedimentale che si colloca “a monte” di quella propriamente riscossiva, costituita dall'emissione dell'avviso di accertamento o del primo atto (compresa la cartella di pagamento del tributo iscritto a ruolo) - che alla fase riscossiva. (…) la lettera della disposizione in esame fa riferimento alla prescrizione dell'azione “per il recupero delle tasse”, con ciò evidentemente riferendosi sia alla fase di accertamento, prodromica, che a quella successiva relativa alla notifica della cartella esattoriale” (Cass. civ. 2 agosto 2024 n. 21915).
Nel caso di specie, venendo in rilievo la tassa automobilistica per l'anno 2021, sarebbe stato necessario inviare al contribuente, entro il 31 dicembre 2024, l'avviso di accertamento.
Al contrario, nel caso di specie non risulta mai inviato alcun avviso di accertamento, rinvenendosi in atti solo la cartella di pagamento impugnata, che è stata spedita in data 19 febbraio 2025 e ricevuta dal contribuente il successivo 20 febbraio (cfr. documentazione prodotta dal contribuente), oltre il termine triennale suddetto.
A tanto, consegue l'annullamento dell'atto impugnato.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia (euro 347,96) a distrarsi in favore del difensore della parte ricorrente che ne ha fatto esplicita richiesta.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di CR, Sezione Seconda, in composizione monocratica definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede:
1) Annulla l'atto impugnato;
2) Condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite sostenute da parte ricorrente che liquida in euro 30,00 per esborsi ed euro 463,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali al 15%, CPA ed IVA, da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore del difensore della parte ricorrente.
Così deciso in CR nella camera di consiglio del 10 febbraio 2026
IL GIUDICE
UC IA