Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. III, sentenza 09/12/2025, n. 7918 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 7918 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07918/2025 REG.PROV.COLL.
N. 03024/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3024 del 2022, proposto da
NC IO, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Boscoreale, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
- del diniego di condono edilizio prot. n°9140 del 05/04/2022, notificato in data 06/04/2022, relativo alla pratica di condono edilizio n°1602 ex lege 47/1985;
- di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore la dott.ssa MA IA D'AL e uditi all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 18 settembre 2025 per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso all’esame è controversa la legittimità del provvedimento epigrafato, recante il diniego di condono edilizio ex lege 47/1985, in relazione all’istanza (prot. n°7348 del 30/03/1987 pratica n°1602) presentata per conseguire la sanatoria di un abuso edilizio, ad uso residenziale, realizzato dal ricorrente in Boscoreale, alla via Settetermini.
1.1 A fondamento dell’avversato diniego l’amministrazione comunale adduce:
- il mancato riscontro di talune richieste di integrazione documentale, di cui alla nota comunale prot. n. 28036 del 30 ottobre 2000, notificata il 5 settembre 2001, la quale sarebbe rimasta senza riscontro, rendendo improcedibile la domanda di condono in questione;
- nonché la ritenuta insussistenza del manufatto al 1985.
1.2 A sostegno del ricorso il deducente prospetta, con un primo motivo, l’eccesso di potere per difetto assoluto di istruttoria, contraddittorietà intrinseca ed estrinseca e illogicità manifesta. Afferma, in particolare, che il provvedimento impugnato sarebbe basato su motivazione palesemente assurda, in tesi, non potendosi assumere, a distanza di 21 anni, l’improcedibilità della pratica per una asserita mancata integrazione documentale a fronte di richieste avanzate dall’ente nel 2000-2001 e di cui il ricorrente contesta, comunque, l’avvenuta ricezione.
Stigmatizza, inoltre, l’affermazione della non esistenza del manufatto al 1985, dedotta dall’ente sulla scorta di una non meglio precisata cartografia, in quanto non presente agli atti del fascicolo e, comunque, priva di rilievo alcuno, non risultando la stessa strumento tipico per stabilire l’esistenza o meno di un dato fabbricato a una certa data.
Con un secondo motivo il ricorrente deduce la violazione delle garanzie partecipative previste dall'art. 10 bis della l. 241/90, in quanto l'amministrazione avrebbe omesso totalmente di comunicare formalmente - ed in via preventiva - i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di permesso di costruire in sanatoria, impedendo, dunque, la possibilità per l’interessato di spiegare le proprie prerogative difensive già in sede procedimentale, esponendo le ragioni opposte a quelle su cui si è basato il provvedimento finale di diniego e favorevoli al suo accoglimento.
2. Il Comune, sia pur ritualmente intimato, non si è costituito.
3. All'udienza di straordinaria del 18 settembre 2025, tenuta da remoto secondo le vigenti disposizioni processuali, la causa è passata in decisione.
4. È fondato, con valore assorbente, il secondo motivo di ricorso, con cui è dedotta la violazione delle prerogative partecipative e di contraddittorio, stante mancata notifica del preavviso di diniego.
4.1 L’art. 10 bis della L. n. 241 del 1990, nei procedimenti ad istanza di parte, sancisce il dovere dell’Amministrazione di comunicare i motivi che ostano all’accoglimento dell’istanza (c.d. preavviso di rigetto), prima della formale adozione del provvedimento di reiezione. La comunicazione in questione ha la funzione di garantire un confronto fra l’Amministrazione procedente e la parte istante al momento della conclusione dell’istruttoria ma prima dell’adozione del provvedimento negativo, onde consentire agli interessati di avere un ulteriore contraddittorio e di provare a superare, mediante osservazioni, gli ostacoli frapposti dall’Amministrazione all’accoglimento dell’istanza.
Per giurisprudenza consolidata l'istituto del preavviso di rigetto, stante la sua portata generale, trova applicazione anche nei procedimenti di sanatoria o di condono edilizio, con la conseguenza che deve ritenersi illegittimo il provvedimento di diniego dell'istanza di permesso in sanatoria che non sia stato preceduto dall'invio della comunicazione di cui all'art. 10-bis l. n. 241/1990 in quanto preclusivo per il soggetto interessato della piena partecipazione al procedimento e dunque della possibilità di un apporto collaborativo, capace di condurre ad una diversa conclusione della vicenda ( ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 12 aprile 2023, n. 3672 e 18/01/2019, n. 484; TAR Salerno, sez. II, 16.06.2025, n. 1150; T.A.R. Lazio, II quater, 4 maggio 2023, n. 7586 e 3 novembre 2020, n. 11307).
È parimenti noto che, affinché la violazione dell'art. 10 bis comporti l'illegittimità del provvedimento impugnato, tuttavia, il privato non può limitarsi a denunciare la lesione delle proprie garanzie partecipative, ma è anche tenuto ad indicare gli elementi, fattuali o valutativi, che, se introdotti in fase procedimentale, avrebbero potuto influire sul contenuto finale del provvedimento ( ex multis , Cons. St., sez. VI, 16/09/2022, n. 8043; TAR Salerno, sez. II, 27 /11/2025 n.1977; T.A.R. Campania, Napoli, sez. VIII, 04/12/2023, n. 66520).
4.2 Nel caso in esame, l’amministrazione non ha fornito prova della comunicazione del preavviso di rigetto all’istante, lasciando emergere l'illegittimità del suo modus operandi, in quanto oggettivamente preclusivo della partecipazione "attiva" del soggetto interessato, prevista proprio per consentire un'interazione per definire in modo favorevole il procedimento.
Peraltro, nella specie, consentire il contraddittorio prima della comunicazione del definitivo diniego rispondeva ad un’esigenza di correttezza e trasparenza dell’azione amministrativa, visto il lungo lasso temporale decorso in assenza di provvedimenti da parte dell’amministrazione, e tenuto conto che il diniego è intervenuto dopo molti anni dalla presentazione dell’istanza di condono, senza che in alcun modo sia stato consentito al ricorrente di interloquire con l’amministrazione in ordine alle ragioni del diniego. Da quanto emerge in atti, infatti, parte ricorrente - che contesta fermamente di aver mai ricevuto alcuna richiesta di integrazione documentale - è stata resa edotta delle criticità rappresentate solo con il provvedimento impugnato.
Emerge, dunque, che qualora fosse stato consentito all'istante di partecipare e contraddire nel procedimento, anche fornendo elementi idonei a comprovare la mancata ricezione della richiesta integrativa del 30 ottobre 2000 nonché la data di effettiva realizzazione delle opere abusive in conformità ai tempi fissati dalla disciplina condonistica, non è escluso che l'esito avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato.
5. In conclusione il ricorso è accolto, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione, con conseguente annullamento del diniego impugnato, salva l’adozione di ulteriori atti.
6. Stante l'accoglimento basato su ragioni procedimentali, si ritiene di compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania – Napoli (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla il diniego impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 18 settembre 2025, tenuta da remoto tramite Microsoft Teams, con l'intervento dei magistrati:
Nicola Durante, Presidente
MA IA D'AL, Consigliere, Estensore
Dario Aragno, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA IA D'AL | Nicola Durante |
IL SEGRETARIO