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Sentenza 11 settembre 2025
Sentenza 11 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 11/09/2025, n. 2508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2508 |
| Data del deposito : | 11 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.8012/23 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Ponzo, mandato Parte_1
in atti
Opponente
Contro Oggetto:
in persona il legale rappresentante p-t.
Opposizione ex Controparte_1 art.615 c.p.c. con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.- CAP 00142 C.F. e P.I.
con Avvocatura dello Stato P.IVA_1
Convenuta opposta
Nonché contro
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Convenuta contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art.615 c.p.c. la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio l al fine di ottenere Controparte_3
l'annullamento della intimazione di pagamento 059 2023 9003134365
notificata il 09.11.2023 con la 2
quale veniva richiesto il pagamento della somma di €.18.646,98 portata da precedenti cartelle di pagamento n.05920130018773319001 asseritamente notificata in 31.10.2013 pari ad €.16.971,35 relativi a sanzioni amministrative per emissione assegni a vuoto anno 2012; ente impositore;
Controparte_2
cartella di pagamento n.05920140006023204000 assseritamente notificata in data 28.05.2014 per €.1.675,63 relativa a sanzioni amministrative per emissioni assegni a vuoto anno 2012; ente impositore . Controparte_2
Lamentava l' opponente 1) La nullità dell'intimazione di pagamento per omessa motivazione;
2) l'omessa notifica della cartelle di pagamento n.
n.05920130018773319001 e n.05920140006023204000 prodromiche alla intimazione di pagamento in oggetto;
3) nullità della pretesa creditoria per intervenuta decadenza prescrizione 4) in subordine illegittimità delle maggiorazioni ex art.27 L.689/8; 5) ancora in subordine violazione art.2
comma 3 del D.Lgs n.472/1997 per richiesta interessi su sanzioni
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_4
in persona del legale rapp.te p-t contestando l'assunto attoreo
[...]
ne chiedeva il rigetto
La , Ente Impositore, sebbene regolarmente citata non si Controparte_2
costituiva e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia, precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 28.052025 e quindi trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
Opposizione è infondata e pertanto va rigettata
Quanto al primo motivo ( difetto di motivazione dell'intimazione impugnata lo stesso va disatteso poiché per giurisprudenza pressocché unanime l'obbligo d motivazione risulta adeguatamente assolto con il richiamo al titolo sottostante 3
Parimenti va disattesa l'eccezione di omessa notifica delle cartelle prodromiche alla intimazione di pagamento in oggetto, dalla documentazione versata in atti, si evince, che contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, le stesse sono state ritualmente notificate alla ricorrente stessa,
personalmente.
Dalla verifica della ritualità della notifica delle cartelle esattoriali ne consegue che ogni altra censua deve ritenersi tardiva.
Ed invero la cartella esattoriale costituisce un vero e proprio titolo esecutivo (
ex art.474 c.p.c.) al pari delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali (
decreti e ordinanze) è evidente che l'atto impugnabile per i motivi in oggetto erano proprio le cartella esattoriali su riportate , con le modalità e nei termini indicati nella stessa.
La mancata impugnazione della predetta cartella esattoriale comporta inevitabilmente la irretrattabilità del credito portato dalle predette cartelle di pagamento.
Peraltro alla ritenuta regolare (e consolidata) notifica della cartella esattoriale, ne consegue che alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Rigetta ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti. 4
Lecce,11.09.2025 Il G.O Marilena Caroppo
REPUBBLICA ITALIANA – IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il GIUDICE ONORARIO, Avv. Marilena Caroppo in funzione di Giudice Unico,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n.8012/23 del ruolo civile contenzioso, promossa da
rappresentata e difesa dall'avv. Salvatore Ponzo, mandato Parte_1
in atti
Opponente
Contro Oggetto:
in persona il legale rappresentante p-t.
Opposizione ex Controparte_1 art.615 c.p.c. con sede in Roma alla via Giuseppe Grezar 14.- CAP 00142 C.F. e P.I.
con Avvocatura dello Stato P.IVA_1
Convenuta opposta
Nonché contro
in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2
Convenuta contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ex art.615 c.p.c. la sig.ra conveniva in Parte_1
giudizio l al fine di ottenere Controparte_3
l'annullamento della intimazione di pagamento 059 2023 9003134365
notificata il 09.11.2023 con la 2
quale veniva richiesto il pagamento della somma di €.18.646,98 portata da precedenti cartelle di pagamento n.05920130018773319001 asseritamente notificata in 31.10.2013 pari ad €.16.971,35 relativi a sanzioni amministrative per emissione assegni a vuoto anno 2012; ente impositore;
Controparte_2
cartella di pagamento n.05920140006023204000 assseritamente notificata in data 28.05.2014 per €.1.675,63 relativa a sanzioni amministrative per emissioni assegni a vuoto anno 2012; ente impositore . Controparte_2
Lamentava l' opponente 1) La nullità dell'intimazione di pagamento per omessa motivazione;
2) l'omessa notifica della cartelle di pagamento n.
n.05920130018773319001 e n.05920140006023204000 prodromiche alla intimazione di pagamento in oggetto;
3) nullità della pretesa creditoria per intervenuta decadenza prescrizione 4) in subordine illegittimità delle maggiorazioni ex art.27 L.689/8; 5) ancora in subordine violazione art.2
comma 3 del D.Lgs n.472/1997 per richiesta interessi su sanzioni
Con comparsa di risposta si costituiva in giudizio l Controparte_4
in persona del legale rapp.te p-t contestando l'assunto attoreo
[...]
ne chiedeva il rigetto
La , Ente Impositore, sebbene regolarmente citata non si Controparte_2
costituiva e pertanto ne veniva dichiarata la contumacia, precisate le conclusioni la causa veniva rinviata all'udienza del 28.052025 e quindi trattenuta per la decisione
Motivi della decisione
Opposizione è infondata e pertanto va rigettata
Quanto al primo motivo ( difetto di motivazione dell'intimazione impugnata lo stesso va disatteso poiché per giurisprudenza pressocché unanime l'obbligo d motivazione risulta adeguatamente assolto con il richiamo al titolo sottostante 3
Parimenti va disattesa l'eccezione di omessa notifica delle cartelle prodromiche alla intimazione di pagamento in oggetto, dalla documentazione versata in atti, si evince, che contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, le stesse sono state ritualmente notificate alla ricorrente stessa,
personalmente.
Dalla verifica della ritualità della notifica delle cartelle esattoriali ne consegue che ogni altra censua deve ritenersi tardiva.
Ed invero la cartella esattoriale costituisce un vero e proprio titolo esecutivo (
ex art.474 c.p.c.) al pari delle sentenze e di altri provvedimenti giurisdizionali (
decreti e ordinanze) è evidente che l'atto impugnabile per i motivi in oggetto erano proprio le cartella esattoriali su riportate , con le modalità e nei termini indicati nella stessa.
La mancata impugnazione della predetta cartella esattoriale comporta inevitabilmente la irretrattabilità del credito portato dalle predette cartelle di pagamento.
Peraltro alla ritenuta regolare (e consolidata) notifica della cartella esattoriale, ne consegue che alcuna prescrizione può ritenersi maturata.
Quanto alle spese, la definizione del giudizio come sopra riportato,
giustifica la compensazione integrale delle stesse tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario, in funzione di Giudice Unico, definitivamente pronunciando nel presente giudizio così provvede:
1)Rigetta ricorso siccome infondato in fatto ed in diritto.
2) compensa interamente le spese di lite tra le parti. 4
Lecce,11.09.2025 Il G.O Marilena Caroppo