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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXVI, sentenza 10/02/2026, n. 2282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2282 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2282/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
FINAMORE FABRIZIO, Giudice
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15031/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio - Via Giacomo Genovino N.9 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19.131 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1895/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 28.8.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'avviso di accertamento esecutivo n.827 ai fini Tari per l'anno d'imposta 2020, scaturente da un ruolo emesso dal Comune di Forio con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di
Euro 5.260,00 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato per l'indebita applicazione della tariffa rifiuti alle attività agrituristiche e l'indebita mancata riduzione tariffaria ex art. 1 comma 657 l. 147/2013, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 6.10.2025, il Comune di Forio, nel costituirsi in giudizio, in via preliminare, rilevava che precedentemente all'odierno provvedimento opposto, erano stati notificati a parte ricorrente, sia un avviso di pagamento ordinario e sia un sollecito di pagamento per il quale, a seguito di impugnazione dinanzi a questa stessa Corte di Giustizia Tributaria, vi era stata una sentenza di rigetto del ricorso e che, in assenza di appello, era divenuta definitiva con il passaggio in cosa giudicata e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato , invero superfluamente che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare infondato, sì meritando rigetto nei termini che saranno brevemente esplicitati.
La soluzione della presente controversia è strettamente dipendente da quella relativa al prodromico sollecito di pagamento, come rilevato da parte resistente.
In proposito deve rilevarsi che il giudizio relativo a quest'ultimo, instaurato precedentemente al presente dinanzi alla stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ed avente il numero di Registro
Generale 5417/2023, si è concluso con la sentenza n.794/24 di rigetto del ricorso, avendo rilevato quel
Collegio la legittimità del provvedimento opposto e l'infondatezza dei motivi proposti dal ricorrente.
Questo Organo Giudicante non può che adeguarsi alla decisione di cui innanzi per effetto della quale l'odierno avviso di accertamento esecutivo risulta essere legittimo per essersi cristallizzato il credito vantato, essendo, la sentenza di cui sopra, passata in cosa giudicata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 1000,00 (mille), oltre oneri accessori se dovuti, in favore del Comune di Forio.
Napoli 3.2.2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 26, riunita in udienza il 03/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAPUTO ALESSANDRO, Presidente e Relatore
FINAMORE FABRIZIO, Giudice
MIGLIOZZI ANDREA, Giudice
in data 03/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15031/2025 depositato il 28/08/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Forio - Via Giacomo Genovino N.9 80075 Forio NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 19.131 TARI 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1895/2026 depositato il
03/02/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 28.8.2025 Ricorrente_1, rapp.to e difeso dall'avv. Difensore_1, ricorreva avverso l'avviso di accertamento esecutivo n.827 ai fini Tari per l'anno d'imposta 2020, scaturente da un ruolo emesso dal Comune di Forio con il quale veniva richiesto il pagamento della somma complessiva di
Euro 5.260,00 per omesso versamento del tributo.
Nell'eccepire l'illegittimità dell'atto impugnato per l'indebita applicazione della tariffa rifiuti alle attività agrituristiche e l'indebita mancata riduzione tariffaria ex art. 1 comma 657 l. 147/2013, concludeva chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Con nota del 6.10.2025, il Comune di Forio, nel costituirsi in giudizio, in via preliminare, rilevava che precedentemente all'odierno provvedimento opposto, erano stati notificati a parte ricorrente, sia un avviso di pagamento ordinario e sia un sollecito di pagamento per il quale, a seguito di impugnazione dinanzi a questa stessa Corte di Giustizia Tributaria, vi era stata una sentenza di rigetto del ricorso e che, in assenza di appello, era divenuta definitiva con il passaggio in cosa giudicata e, in via subordinata, chiedeva la conferma del proprio operato con il conseguente rigetto del reclamo.
Nella odierna udienza questa Corte di Giustizia Tributaria è stata chiamata a pronunciarsi su tale ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ricordato , invero superfluamente che, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., la motivazione della sentenza consiste nella concisa e succinta esposizione giuridica e fattuale, delle ragioni poste a sostegno della decisione, anche facendo riferimento a precedenti conformi, è a dirsi che il ricorso appare infondato, sì meritando rigetto nei termini che saranno brevemente esplicitati.
La soluzione della presente controversia è strettamente dipendente da quella relativa al prodromico sollecito di pagamento, come rilevato da parte resistente.
In proposito deve rilevarsi che il giudizio relativo a quest'ultimo, instaurato precedentemente al presente dinanzi alla stessa Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli ed avente il numero di Registro
Generale 5417/2023, si è concluso con la sentenza n.794/24 di rigetto del ricorso, avendo rilevato quel
Collegio la legittimità del provvedimento opposto e l'infondatezza dei motivi proposti dal ricorrente.
Questo Organo Giudicante non può che adeguarsi alla decisione di cui innanzi per effetto della quale l'odierno avviso di accertamento esecutivo risulta essere legittimo per essersi cristallizzato il credito vantato, essendo, la sentenza di cui sopra, passata in cosa giudicata.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio che liquida in euro 1000,00 (mille), oltre oneri accessori se dovuti, in favore del Comune di Forio.
Napoli 3.2.2026