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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 03/12/2025, n. 1551 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1551 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6799/2025 Reg.Gen.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA GG........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 18.10.2025 dai coniugi:
(C.F. nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata in [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Adelaide Taras ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 14.11.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restano i reciproci obblighi di Legge.
2. Ogni coniuge in quanto autonomo economicamente provvederà al proprio sostentamento.
3. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni situazione economica pregressa, che pertanto nessuna somma o pretesa economica di beni mobili o altro potrà essere reciprocamente avanzata
****
Decorsi i termini di legge autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di competenza di Lazzate.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge
3. Ogni coniuge in quanto, autonomo economicamente provvederà al proprio sostentamento, avendo regolato ogni pendenza pregressa
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Lazzate in data
04.05.2021;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lazzate per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 1, parte I, anno 2021); 3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 20.11.2025
Il Presidente est.
RA GG
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MONZA sezione quarta civile riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati: dr. RA GG........................Presidente rel. dr. Michela Bordieri......................Giudice dr. Ethel Matilde Ancona..............Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa promossa ai sensi dell'art.473-bis.49 c.p.c. con ricorso congiunto depositato in cancelleria in data 18.10.2025 dai coniugi:
(C.F. nato a [...] in data [...] Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ) nata in [...] in data [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Maria Adelaide Taras ed elettivamente domiciliati presso il suo studio;
Oggetto: cumulo di domande di separazione e divorzio
Esaminati gli atti e la documentazione prodotta dalle parti;
lette le note scritte depositate in data 14.11.2025 nelle quali le parti hanno confermato la loro volontà di addivenire a separazione alle condizioni di cui al ricorso, di seguito trascritte:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restano i reciproci obblighi di Legge.
2. Ogni coniuge in quanto autonomo economicamente provvederà al proprio sostentamento.
3. I coniugi dichiarano di aver regolato ogni situazione economica pregressa, che pertanto nessuna somma o pretesa economica di beni mobili o altro potrà essere reciprocamente avanzata
****
Decorsi i termini di legge autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare a seguito della separazione e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere,
PRONUNCIARE sentenza di scioglimento del matrimonio, alle seguenti
CONDIZIONI
1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di competenza di Lazzate.
2. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge
3. Ogni coniuge in quanto, autonomo economicamente provvederà al proprio sostentamento, avendo regolato ogni pendenza pregressa
4. Le spese di giudizio sono interamente compensate tra le parti
vista l'assenza di opposizione del P.M.; ritenuto che:
- le affermazioni contenute negli atti di causa e lo stesso accordo circa le condizioni della separazione attestano che è senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi stessi, così che sarebbe certamente intollerabile la prosecuzione della convivenza;
- gli accordi raggiunti in corso di causa ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepiti nella presente sentenza, essendo tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi;
considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno chiesto anche la pronuncia di divorzio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, e che, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine di cui all'art. 3 n.2 lett.b) Legge n.898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per acquisire, trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato ex art. 127 ter c.p.c., sempre tramite lo scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e di conferma delle condizioni già formulate con riferimento alla domanda di divorzio.
P.Q.M.
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi, uniti in matrimonio nel Comune di Lazzate in data
04.05.2021;
2) dispone la trasmissione di copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Lazzate per le annotazioni di legge a margine dell'atto di matrimonio (atto n. 1, parte I, anno 2021); 3) omologa le condizioni di cui al ricorso, come sopra riportate e da intendersi qui integralmente richiamate
4) rimette la causa sul ruolo del Giudice relatore come da separata ordinanza.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza
Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio in data 20.11.2025
Il Presidente est.
RA GG