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Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 19/04/2025, n. 343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 343 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bologna
- sezione prima civile - composto dai magistrati: dott. Stefano Giusberti Presidente rel., dott.ssa Francesca Neri Giudice, dott. UI Gnassi Giudice onorario, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 14112/2024 r.g.v.g., promossa da nato a [...] il [...] (c.f. Parte_1
e , nata a [...] il 6 agosto C.F._1 Parte_2
1985 (c.f. ), rappresentati e difesi dall'avv. Antonio Murgo del C.F._2
Foro di Bologna ed elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore
- ricorrenti con l'intervento del
Pubblico Ministero - intervenuto avente ad oggetto: “separazione consensuale dei coniugi”.
Conclusioni dei ricorrenti:
“il difensore dei ricorrenti conclude chiedendo che il Tribunale pronunci la separazione personale dei coniugi, alle condizioni concordate nel ricorso e riportate nel verbale dell'odierna udienza del 1° aprile 2024”.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
“Visto”.
Il Tribunale, visto il ricorso congiunto per la separazione consensuale depositato il giorno 15 novembre 2024 nell'interesse dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
1 osservato che i coniugi, sentiti all'udienza del 1° aprile 2025, hanno confermato la volontà di separarsi e l'intervenuto accordo, sottoscrivendo il relativo verbale;
rilevato che dagli atti e dai documenti prodotti risulta che i ricorrenti hanno contratto matrimonio il 16 aprile 2011 a San Pietro in Casale (Bologna) e che dalla loro unione in data 24 agosto 2011 è nato a [...] il figlio UI;
osservato che la separazione personale dei coniugi deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale fra gli stessi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare;
ritenuto che
le condizioni concordate fra i coniugi non presentino profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, rappresentando l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali del figlio minore UI, in quanto garantiscono allo stesso un equo apporto di entrambe le figure genitoriali;
considerato, in particolare, che fra le condizioni concordate dai ricorrenti è previsto un trasferimento immobiliare regolato dalle clausole riportate nel verbale dell'udienza sottoscritto dai ricorrenti di persona dinanzi al cancelliere e che di seguito si trascrivono:
“6) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile, i signori e Parte_1 Parte_2
intendono effettuare i seguenti trasferimenti immobiliari da attuarsi direttamente in sede di omologa della separazione
A) Consenso ed oggetto
La signora cede e trasferisce al signor che Parte_2 Parte_1
accetta ed acquista, il diritto di piena proprietà in ragione di 1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, dei seguenti beni immobili:
- porzione del fabbricato posto in Comune di San Pietro in Casale (BO) alla via
2 Rubizzano n. 653/C consistente in un appartamento ai piani terra e primo con annesse due piccole aree pertinenziali in proprietà esclusiva il tutto distinto nel Catasto
Fabbricati del Comune di San Pietro in Casale (BO) al foglio 68, mappale 154:
- subalterni 14-15, piano T1, categoria A/3, classe 2, vani 4, R.C.E. 289,22
(appartamento ed area pertinenziale in proprietà esclusiva);
- subalterno 20, piano T, mq 74 (area urbana).
In confine con muro esterno da più lati, subb. 7, 8 e 16, salvo altri quanto all'appartamento, subb. 23,13,12, 18, salvo altri quanto all'area urbana.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione come da atti di provenienza di seguito indicati, nonché nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano gli immobili, con tutte le servitù attive e passive se e come legalmente esistenti e con tutti i patti e le condizioni contenuti e richiamati negli stessi atti;
B) PROVENIENZA
La quota di comproprietà del bene in oggetto è pervenuta alla parte cedente:
- quanto all'appartamento con area pertinenziale (subalterni 14 e 15) per acquisto a rogito del Notaio in data 6 agosto 2008 Repertorio n. 8934, Raccolta Persona_1
n. 5251, registrato al III Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Bologna in data 8 agosto
2008 al numero 10018 serie 1T e trascritto a Bologna l'8 agosto 2008 all'art. 28119;
- quanto all'area urbana (subalterno 20) per atto di permuta e vendita a ministero del
Notaio del 4 luglio 2019 Repertorio n. 35054 Raccolta n. 16179 Persona_2
registrato al I Ufficio dell'Agenzia delle Entrate di Bologna il 18 luglio 2019 al n. 6230
e trascritto a Bologna il 18 luglio 2019 all'art. 24978.
Le quote in oggetto vengono trasferite con riferimento ai beni descritti presi a corpo, nello stato di diritto e di fatto in cui attualmente si trovano con ogni inerente diritto, uso, azione, ragione, pertinenza, servitù se e come abbiano legale ragione di esistere, e segnatamente con i diritti, comunioni, obblighi e servitù derivanti dallo stato di condominio in cui si trova il fabbricato e con quelli richiamati o costituiti con i citati
3 atti di provenienza.
C) GARANZIE E IPOTECA
La Parte cedente garantisce il rilievo della Parte acquirente in caso di danni, liti, molestie ed evizione e viene esonerata dal fornire qualsivoglia documentazione.
La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione delle ipoteche volontarie iscritte a Bologna a fronte di mutuo fondiario:
- in data 8 agosto 2008 registro particolare 10365, registro generale 49706;
-in data 18 luglio 2019 registro particolare 6633, registro generale 36662
a favore delle Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, ipoteche note e tollerate.
La parte cessionaria dichiara di accollarsi il pagamento alla Banca della residua parte di mutuo spettante alla parte cedente e stipulato con la Banca Popolare dell'Emilia
Romagna in data 6/8/2008 a ministero notaio Repertorio Persona_1
8935/5252 del 06/08/2008 per la prima ipoteca, nonché a ministero del Notaio
[...]
Repertorio 35056/16181 del 04/07/2019 per la seconda ipoteca, le cui Per_2
restituzioni sono garantite dalle sopra citate ipoteche volontarie.
La Parte cedente, con questo atto, rilascia alla Parte acquirente ampia e liberatoria quietanza, salvo il buon fine dell'accollo.
La parte cedente dichiara, e la parte cessionaria ne prende atto, di non garantire la conformità degli impianti posti al servizio dell'immobile oggetto del presente atto alla vigente normativa in materia di sicurezza.
D) DICHIARAZIONI URBANISTICHE
Ai sensi della vigente normativa urbanistica ed edilizia la parte cedente signora
, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 Parte_2
dicembre 2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonché dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace
4 indicazione dei dati, dichiara che:
- la costruzione del fabbricato di cui fanno parte le unità immobiliari in oggetto sono iniziate prima del giorno 1 settembre 1967;
- successivamente all'acquisto delle predette unità, non sono stati posti in essere interventi edilizi tali da richiedere il rilascio di ulteriori provvedimenti autorizzativi, neppure in sanatoria.
La parte cedente dichiara che l'area pertinenziale del fabbricato occupa una superficie complessiva inferiore a mq.
5.000 e non richiede il Certificato di Destinazione
Urbanistica.
E) CONFORMITÀ CATASTALE
Ai sensi e per gli effetti dell'art.19 co.14 del d.l. n.78/2010 convertito nella legge
122/2010 la cedente signora Parte_2
- precisa che i dati di identificazione catastale, come sopra riportati, riguardano le unità immobiliari raffigurate nelle planimetrie catastali depositate in Catasto, in data 6 dicembre 2018 protocollo n. BO0180356 che sia allegano sub A) + elaborato planimetrico
- dichiara, e il cessionario sig. d ne prende atto, che i dati catastali Parte_1
e le planimetrie sono conformi allo stato di fatto e, in particolare, che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale, e dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa;
- dichiara che esiste la conformità tra gli intestatari catastali e le risultanze dei registri immobiliari.
F) ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA
Ai sensi e per gli effetti del D.L. 4 giugno 2013 n. 63 convertito con legge 3 agosto
2013 n. 90, si allega al presente verbale atto sotto la lettera B) l'originale dell'attestato di prestazione energetica dell'appartamento in oggetto, Protocollo n. 02348-675220-
2025 rilasciato in data 19 marzo del 2025 dal Geometra quale tecnico CP_1
abilitato.
5 La Parte cessionaria dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, in ordine alla attestazione della prestazione energetica dell'immobile.
G) ASSENZA DI MEDIATORE E CORRISPETTIVO
Le parti, consapevoli delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre
2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonchè dei poteri di accertamento dell'amministrazione finanziaria e della sanzione amministrativa applicabile in caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati dichiarano che:
a) per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro;
b) per il presente trasferimento non si sono avvalse di alcun mediatore immobiliare e che pertanto il predetto accordo è stato concluso senza alcuna spesa di mediazione.
H) RINUNCIA ALL' IPOTECA LEGALE
La parte cedente signora rinuncia all'ipoteca legale. Parte_2
I) EFFETTI
Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa del presente verbale.
L) RICHIESTA DI ESENZIONI FISCALI
I Signori d e intendono avvalersi Parte_1 Parte_2
dell'esenzione dal pagamento di imposte, tasse e tributi, rientrando il presente trasferimento in un procedimento di separazione (o divorzio), ex art. 19 della legge 8 marzo 1987 n. 74, così come stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 154 depositata il 10 maggio 1999, e confermato dalla circolare dell'Agenzia delle Entrate -
Direzione Centrale Normativa n. 2/E in data 21 febbraio 2014.
M) Le parti, di comune accordo, rinunciano alla presentazione della Relazione Tecnica
Integrata relativa all' immobile in oggetto, esonerando da qualunque responsabilità il presente Ufficio, i difensori e gli ausiliari.
N) Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore dell' immobile oggetto del trasferimento è pari ad euro 16.702,46= ”;
6 osservato che l'ausiliario nominato ex art. 68 c.p.c. con il provvedimento del 9 dicembre 2024 ha verificato la corrispondenza formale fra quanto riportato nelle clausole relative al trasferimento immobiliare e i documenti depositati ed ha espresso parere favorevole in ordine alla “fattibilità” del trasferimento immobiliare concordato dai ricorrenti, in conformità al Protocollo sottoscritto l'8 luglio 2022 dal Presidente
Vicario del Tribunale di Bologna, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Bologna e dal Dirigente dello stesso Tribunale (v. la relazione datata 26 marzo 2025); ritenuto infine che la natura del procedimento, promosso su ricorso congiunto dei coniugi, e la mancanza di richieste in ordine alla regolamentazione delle spese processuali esimano il Collegio dal pronunciarsi al riguardo,
P. Q. M.
il Tribunale, decidendo definitivamente, così provvede:
A) pronuncia la separazione personale dei coniugi , nato a [...] Parte_1
di PU (Bari) il 21 maggio 1982 e , nata a [...] il Parte_2
6 agosto 1985, i quali hanno contratto matrimonio a San Pietro in Casale (Bologna) il
16 aprile 2011, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di San Pietro in Casale al n. 5, parte I, anno 2011;
B) ordina all'Ufficiale di stato civile del Comune di San Pietro in Casale di procedere all'annotazione della sentenza;
C) omologa gli accordi fra i ricorrenti e per l'effetto dà atto che la separazione è sottoposta alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto, avendo già la sig.ra Parte_2
trasferito la propria residenza presso l'abitazione sita in San Pietro in Casale (BO) alla
Via XX Settembre n. 46, mentre il sig. d resterà nell'abitazione Pt_1
coniugale, sita in San Pietro in Casale (BO), Via Rubizzano n. 653/C.
2) Il figlio resterà affidato ad entrambi i genitori che congiuntamente ne cureranno educazione, istruzione e mantenimento ed eserciteranno la responsabilità genitoriale in via disgiunta per le questioni di ordinaria amministrazione. Le scelte di straordinaria
7 importanza e tutte le decisioni riguardanti l'istruzione e la scuola, la religione, i trasferimenti significativi di residenza, i percorsi formativi, educativi la scelta dei medici e delle cure mediche, verranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenendo conto delle inclinazioni, delle capacità dei desideri e delle aspirazioni del figlio. La collocazione anagrafica di UI sarà fissata principalmente presso l'abitazione della madre in San Pietro in Casale (BO), Via XX Settembre n. 46.
3) I rapporti di visita ed incontro tra il padre e il figlio saranno regolati dalla massima flessibilità e frequenza compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e le esigenze ricreative di UI, in ogni caso previo accordo con la madre.
I coniugi, tuttavia, intendono fissare modalità minime di visita, secondo le quali il padre potrà trascorrere con il minore:
a) due week-end al mese a settimane alterne a partire dal venerdì dall'uscita di scuola fino alla domenica sera, con accompagnamento presso l'abitazione materna dopo cena;
b) il martedì e il giovedì, quali giorni infrasettimanali nella settimana in cui il minore non trascorre il weekend con il padre, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di studio, sportivi e le esigenze ricreative di UI;
c) una settimana durante le vacanze di Natale (alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre e dal 31 dicembre al 6 gennaio) e tre giorni durante le vacanze di Pasqua alternando la Domenica di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; in caso di disaccordo, la scelta del periodo spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre;
d) due settimane anche non consecutive nei mesi di luglio/agosto, concordando questo periodo entro il 30 maggio di ciascun anno e tenendo conto delle disponibilità di ferie di entrambi i genitori;
in caso di contrasto la scelta del periodo spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre;
e) ponti primaverili, 2 giugno, altre festività, compleanni, onomastici e altre ricorrenze ad anni alterni;
in caso di disaccordo, la scelta del periodo spetterà negli anni pari alla madre e negli anni dispari al padre.
4) Il sig. verserà alla sig.ra , a titolo di contributo per il Parte_1 Parte_2
mantenimento di UI, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 250,00 euro,
8 annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT. Le spese straordinarie saranno poste in egual misura a carico di ciascun genitore e le stesse dovranno individuarsi e rimborsarsi secondo le modalità previste dal Protocollo del Tribunale di Bologna, ed in particolare:
Spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete familiare di riferimento (nonni, ecc…) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti, spese mediche aventi il carattere di urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente:
Tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti
9 modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informare l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi.
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre 15 giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie.
Il mancato consenso oltre ad essere motivato deve indicare una proposta alternativa.
La spesa non deve necessariamente essere documentata tramite documento fiscale, come ad esempio in caso di ripetizioni scolastiche o avvisi sul quaderno delle comunicazioni famiglia/scuola, ecc..
5) Le parti si danno il reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o altro documento equipollente valido per l'espatrio, anche per il figlio minore.
6) TRASFERIMENTO IMMOBILIARE
A definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali e quale elemento funzionale e indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale, anche ai sensi dell'art. 1376 codice civile”, “la signora cede e trasferisce al signor Parte_2
che accetta ed acquista, il diritto di piena proprietà in ragione di Parte_1
1/2 (un mezzo), il cui restante 1/2 (un mezzo) già di sua proprietà, dei seguenti beni immobili: - porzione del fabbricato posto in Comune di San Pietro in Casale (BO) alla via Rubizzano n. 653/C consistente in un appartamento ai piani terra e primo con
10 annesse due piccole aree pertinenziali in proprietà esclusiva il tutto distinto nel Catasto
Fabbricati del Comune di San Pietro in Casale (BO) al foglio 68, mappale 154: - subalterni 14-15, piano T1, categoria A/3, classe 2, vani 4, R.C.E. 289,22
(appartamento ed area pertinenziale in proprietà esclusiva); - subalterno 20, piano T, mq 74 (area urbana). In confine con muro esterno da più lati, subb. 7, 8 e 16, salvo altri quanto all'appartamento, subb. 23,13,12, 18, salvo altri quanto all'area urbana.
All'unità immobiliare in oggetto compete la comproprietà pro-quota delle parti comuni del fabbricato tali per legge, titolo e destinazione come da atti di provenienza”, “nonché nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trovano gli immobili, con tutte le servitù attive e passive se e come legalmente esistenti e con tutti i patti e le condizioni contenuti e richiamati negli stessi atti”. “La Parte cedente garantisce la piena proprietà, la libera disponibilità e la legittima provenienza del bene in oggetto nonchè la sua libertà da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, oneri anche fiscali e diritti reali a terzi spettanti ad eccezione delle ipoteche volontarie iscritte a Bologna a fronte di mutuo fondiario: - in data 8 agosto 2008 registro particolare 10365, registro generale
49706; -in data 18 luglio 2019 registro particolare 6633, registro generale 36662 a favore delle Banca Popolare dell'Emilia Romagna Società Cooperativa, ipoteche note e tollerate. La parte cessionaria dichiara di accollarsi il pagamento alla Banca della residua parte di mutuo spettante alla parte cedente e stipulato con la Banca Popolare dell'Emilia Romagna in data 6/8/2008 a ministero notaio Repertorio Persona_1
8935/5252 del 06/08/2008 per la prima ipoteca, nonché a ministero del Notaio
[...]
Repertorio 35056/16181 del 04/07/2019 per la seconda ipoteca, le cui Per_2
restituzioni sono garantite dalle sopra citate ipoteche volontarie. La Parte cedente, con questo atto, rilascia alla Parte acquirente ampia e liberatoria quietanza, salvo il buon fine dell'accollo”. “Le parti” “dichiarano che” “per il presente trasferimento non è stato previsto alcun corrispettivo in denaro”. “La parte cedente signora Parte_2
rinuncia all'ipoteca legale”. “Gli effetti attivi e passivi del presente atto, per ogni
[...]
conseguenza utile ed onerosa, decorreranno dalla data della sentenza di omologa”. “Le parti dichiarano, per quanto occorrer possa, che il valore dell'immobile oggetto del
11 trasferimento è pari ad euro 16.702,46=”. Il tutto come concordato dai ricorrenti, previsto nel verbale dell'udienza del 1° aprile 2025 dagli stessi sottoscritto dinanzi al cancelliere e sopra testualmente riportato;
D) ordina al Conservatore dei registri immobiliari di procedere alla trascrizione della presente sentenza.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il giorno
15 aprile 2025.
Il Presidente est.
Dott. Stefano Giusberti
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