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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Ragusa, sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Ragusa |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1888/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720240006125542802 SANZIONE 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come infra riportate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto notificato in data 08/09/2025 e depositato in data 06/10/2025 Ricorrente_2, Data_nascita_1 rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 , propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione -
Provincia di Ragusa, avverso la cartella di pagamento n. 297 2024 00061255 42 802 (ruolo n. 2024/000103), recante la somma di € 4.603,65 a titolo di irrogazione sanzioni anno 2018.
Parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica dell'atto prodromico e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Conclude perché la Corte voglia, previa sospensione, ritenere e dichiarare in diritto la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico e per inesigibilità delle somme richieste per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione;
con vittoria di spese, diritti e compensi del grado di giudizio, da distrarre in favore del difensore
Con controdeduzioni depositate in data 03/11/2025 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa ribadisce la legittimità del proprio operato, rilevando la notifica dell'atto prodromico e l'insussistenza della prescrizione.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 17/11/2025 l'Ufficio deposita accordo conciliativo di cui all'art. 48 Dlgs n. 546/1992 sottoscritto digitalmente dalle parti in data 12/11/2025, e chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Non si costituisce, pur se regolarmente citata in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, di cui va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 27/01/2026 fissata per la trattazione dell'istanza cautelare la Corte, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, procede alla definizione della causa in forma semplificata. (art. 47 ter D.lgs.
546/1992)
***
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che le parti hanno con accordo ex art. 48 D.lgs. 31 Dicembre 1992 n. 546, sottoscritto il 12/11/2025, conciliato la presente controversia;
■ che sussistono pertanto i presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/92;
■ che va disposta la compensazione delle spese di giudizio, come concordata dalle parti nell'accordo sottoscritto;
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RAGUSA Sezione 2, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
VENTURA EZIO, Giudice monocratico in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 1888/2025 depositato il 06/10/2025
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Ragusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29720240006125542802 SANZIONE 2018
a seguito di discussione
Richieste delle parti: come infra riportate.
Il giudice, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
Con atto notificato in data 08/09/2025 e depositato in data 06/10/2025 Ricorrente_2, Data_nascita_1 rappresentata e difesa dal dott. Difensore_1 , propone ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa e dell'Agenzia delle Entrate Riscossione -
Provincia di Ragusa, avverso la cartella di pagamento n. 297 2024 00061255 42 802 (ruolo n. 2024/000103), recante la somma di € 4.603,65 a titolo di irrogazione sanzioni anno 2018.
Parte ricorrente eccepisce l'omessa notifica dell'atto prodromico e l'intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione.
Conclude perché la Corte voglia, previa sospensione, ritenere e dichiarare in diritto la nullità della cartella di pagamento per omessa notifica dell'atto prodromico e per inesigibilità delle somme richieste per intervenuta prescrizione del diritto alla riscossione;
con vittoria di spese, diritti e compensi del grado di giudizio, da distrarre in favore del difensore
Con controdeduzioni depositate in data 03/11/2025 l'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale di Ragusa ribadisce la legittimità del proprio operato, rilevando la notifica dell'atto prodromico e l'insussistenza della prescrizione.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese di giudizio.
In data 17/11/2025 l'Ufficio deposita accordo conciliativo di cui all'art. 48 Dlgs n. 546/1992 sottoscritto digitalmente dalle parti in data 12/11/2025, e chiede la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione materia del contendere ai sensi dell'art.46 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.
Non si costituisce, pur se regolarmente citata in giudizio, l'Agenzia delle Entrate Riscossione, di cui va dichiarata la contumacia.
All'udienza del 27/01/2026 fissata per la trattazione dell'istanza cautelare la Corte, accertata la sussistenza dei presupposti di legge, procede alla definizione della causa in forma semplificata. (art. 47 ter D.lgs.
546/1992)
***
La Corte, esaminata la documentazione prodotta e le argomentazioni delle parti, ritenuto:
■ che le parti hanno con accordo ex art. 48 D.lgs. 31 Dicembre 1992 n. 546, sottoscritto il 12/11/2025, conciliato la presente controversia;
■ che sussistono pertanto i presupposti di legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.lgs. n. 546/92;
■ che va disposta la compensazione delle spese di giudizio, come concordata dalle parti nell'accordo sottoscritto;
P.Q.M.
la Corte dichiara l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Spese compensate. Così deciso in Ragusa in data 27 gennaio 2026.
Il Giudice monocratico