TRIB
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/12/2025, n. 1408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1408 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI SIRACUSA Sezione Lavoro Il Giudice dott. Luca Gurrieri, all'esito della scadenza del termine di cui all'art. 127-terc.p.c. , ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 903/2022 R.G. promossa da
, nato a [...] il [...], c.f. Parte_1
; elettivamente domiciliato in VIALE SANTA C.F._1
PANAGIA n. 136/B, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. CESARE ALESSANDRO GRASSO (c.f. , che lo rappresenta C.F._2
e difende per procura in atti ricorrente
contro
, c.f. , con sede Controparte_1 P.IVA_1 in Siracusa alla Via Montegrappa n. 50, in persona del legale rappresentante pro tempore;
elettivamente domiciliata in VIA MONTE BIANCO n. 8, SIRACUSA, presso lo studio dell'avv. ALESSANDRA FANGANO (c.f. ), che la rappr. e dif. per procura in C.F._3 atti
resistente
e nei confronti di
, Controparte_2
c.f. , con sede in Roma, in persona del Presidente pro P.IVA_2 tempore; elettivamente domiciliato in CORSO GELONE n. 90, SIRACUSA, presso la locale sede , rappr. e dif. per procura in atti CP_2 dall'avv. IVANO MARCEDONE (c.f. ) C.F._4
litisconsorte __________________________________
FATTO E DIRITTO Va, preliminarmente, rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 1 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, comma 10, il quale nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >> ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127-ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: << L'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice… Con il provvedimento con cui sostituisce l'udienza il giudice assegna un termine perentorio … per il deposito delle note. Ciascuna parte costituita può opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione …. >>; precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”), e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; norma in vigore dal 1 gennaio 2023. Con il ricorso introduttivo, depositato in data 11 aprile 2022,
ha esposto: Parte_1
• di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_1
“ avente sede in Siracusa, Controparte_3
Via Montegrappa n. 50 dal 29.06.2015 al 12.09.2021, con mansioni ed inquadramento professionale di livello C1 CCNL del Cooperative sociali;
• di aver effettuato orari di lavoro supplementari oltre le ore contrattualmente concordate pagati come rimborso spese non documentate senza maggiorazione del 25%, per un ammontare di € 24.727,84 di cui € 17.219,76 a titolo di differenze retributive per lavoro straordinario effettuato e non pagato ed € 7.508,08 a titolo di quota T.F.R. maturato;
• di aver promosso tentativo di conciliazione ai sensi dell'art. 410 c.p.c., risultato vano;
• che le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, resa dal ricorrente con continuità e stabilità dal 29.06.2015 all'12.09.2021, sono state tali da configurare un rapporto di lavoro subordinato;
• che il ricorrente non ha percepito una retribuzione effettivamente commisurata all'attività lavorativa prestata.
ha condannare la resistente a Parte_1 CP_1 corrispondere al ricorrente la somma complessiva di € 24.727,84 a titolo di
2 differenze retributive, lavoro straordinario, festività, malattia, T.F.R. oltre interessi legali e rivalutazione monetaria ed oneri previdenziali maturati, con vittoria di spese, competenze ed onorari del giudizio. Si è costituita in giudizio la Controparte_4
contestando le domande attrici, delle quali ha chiesto il rigetto;
in
[...] particolare, ha eccepito che il livello contrattuale applicato a partire dal 01/12/2015 è stato quello C2 e gli aumenti contrattuali e gli scatti di anzianità, applicati in numero di 3 in ragione della durata complessiva dell'impiego, sono stati regolarmente applicati durante tutto il rapporto contrattuale;
la prescrizione dell'azione per le differenze retributive;
l'indeterminatezza della domanda proposta dal ricorrente. Rilevato che parte ricorrente ha proposto anche domanda di condanna del datore di lavoro al versamento di contributi omessi, al fine della tutela della sua posizione assicurativa, e che l'ente previdenziale assume la veste di litisconsorte necessario (cfr. Cass. , sez. lav., 22/10/2020, n. 23142), è stata dispostal'integrazione del contraddittorio dei confronti di . CP_2
L' si è costituito con memoria, chiedendo che, dichiarata CP_2
l'eventuale sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il ricorrente e la convenuta per il periodo indicato in ricorso con conseguente obbligo di ricostruzione dell'inquadramento contrattuale, normativo, retributivo e contributivo, venga condannata la convenuta nel limite dei termini prescrizionali alla regolarizzazione contributiva a favore del ricorrente. Si rileva che, secondo la giurisprudenza, l'elemento essenziale che caratterizza il lavoro subordinato consiste nel vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, da ricercare in base ad un accertamento esclusivamente compiuto sulle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa (Cassazione civile sez. lav., 24/08/2021, n.23324); sul lavoratore che intenda rivendicare in giudizio l'esistenza di un rapporto di lavoro subordinato grava l'onere di fornire gli elementi di fatto corrispondenti alla fattispecie astratta invocata (Cass. n. 11937/2009), mentre incombe al datore di lavoro che eccepisce l'avvenuta corresponsione delle somme richieste, l'onere di fornire la prova di siffatta corresponsione;
tale principio vale sia per la retribuzione mensile, sia per la tredicesima mensilità, sia per la corresponsione del trattamento di fine rapporto. In ordine, invece, al profilo dello straordinario e del lavoro supplementare, costituisce ius receptum nella giurisprudenza il principio
3 secondo cui il lavoratore, che chieda in via giudiziale il relativo compenso, ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro e, ove riconosca di aver ricevuto una retribuzione ma ne deduca l'insufficienza, è altresì tenuto a provare il numero di ore effettivamente svolto ed ha il dovere di supportare la sua richiesta con allegazioni puntuali e con una prova rigorosa (Trib. Torino sez. lav., 08/09/2022, n.1183). Il diritto del lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata e sufficiente è sancito dall'art. 36 della Costituzione;
l'art. 2099 c.c. prevede che la retribuzione debba essere determinata secondo le norme corporative, gli usi o secondo equità; ne consegue che il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al lavoratore tutte le spettanze maturate, comprese le differenze retributive derivanti da prestazioni eccedenti l'orario contrattuale, nonché le maggiorazioni per lavoro straordinario, festivo e notturno;
il lavoratore ha diritto al pagamento delle ore di lavoro straordinario effettivamente prestate, anche se non formalmente autorizzate, qualora il datore di lavoro ne abbia avuto conoscenza e non vi si sia opposto. Quanto all'onere della prova, spetta al lavoratore fornire la prova dell'effettivo svolgimento delle prestazioni lavorative eccedenti l'orario ordinario anche mediante presunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti. Ciò premesso, è stato assunto l'interrogatorio formale del vicepresidente della cooperativa sociale resistente Parte_2
sentita in data 12/10/2023, ha dichiarato: di non Parte_2 sapere nulla riguardo ai periodi, agli orari di lavoro, alle mansioni, alla qualifica ed ai riposi settimanali del ricorrente;
di essere vicepresidente della cooperativa dal 21 febbraio 2023 e di essere stata in precedenza solo dipendente;
che il Presidente della cooperativa in carica all'epoca dei fatti è deceduto il 18.12.2022. Si osserva che, in base alla documentazione prodotta in atti ed in particolare alle buste paga relative agli anni 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, deve essere rilevata la costante presenza della voce retributiva denominata “Rimborso spese non documentate (Si IRPEF)”, con importi mensili di entità significativa, spesso superiori alla retribuzione ordinaria contrattualmente prevista per il lavoratore part-time di livello C2; tale voce, pur formalmente qualificata come rimborso spese, risulta assoggettata a imposizione fiscale (IRPEF), circostanza che contraddice la natura tipica del rimborso spese, il quale, per definizione, non costituisce reddito
4 imponibile in quanto volto a compensare costi sostenuti dal lavoratore per conto del datore di lavoro. La reiterazione mensile di tali importi, la loro proporzione rispetto alla retribuzione base, nonché l'assenza di documentazione giustificativa, inducono a ritenere che, come sostenuto in ricorso, tali somme non costituiscano veri rimborsi, bensì forme surrettizie di retribuzione per prestazioni lavorative ulteriori rispetto all'orario contrattuale. In particolare, si può ritenere provato che il lavoratore abbia svolto attività lavorativa supplementare oltre l'orario part-time concordato, e che tale attività sia stata remunerata in modo non conforme alle previsioni del CCNL Cooperative Sociali, che impongono una maggiorazione del 25% per il lavoro supplementare;
la reiterazione mensile di tali somme, in assenza di documentazione giustificativa, costituisce principio di prova sufficiente per ritenere che si tratti di compenso per ore lavorative eccedenti, mascherato da rimborso;
la mancata maggiorazione del 25% prevista dal CCNL per il lavoro supplementare configura una violazione contrattuale. Ne consegue che, nel caso in oggetto, il datore di lavoro ha eluso gli obblighi retributivi e contributivi previsti dalla contrattazione collettiva, con conseguente diritto del ricorrente a percepire le differenze retributive maturate a titolo di lavoro supplementare, nonché i relativi accessori di legge (TFR, contributi, interessi e rivalutazione monetaria). In ordine alla mancata applicazione degli scatti di anzianità e degli aggiornamenti contrattuali si osserva che, all' esame delle buste paga allegate in atti, gli scatti di anzianità risultano presenti ma non si evolvono in modo coerente con la durata del rapporto;
la retribuzione oraria resta ferma per lunghi periodi, senza adeguamenti in corrispondenza dei rinnovi contrattuali del CCNL (es. 2016 e 2017) per cui il datore di lavoro non risulta aver applicato correttamente gli aggiornamenti contrattuali né adeguato la retribuzione. L'eccezione relativa alla prescrizione quinquennale ex artt. 2955 e 2957 c.c. non può trovare accoglimento;
il ricorrente ha lavorato fino al 12 settembre 2021 ed ha promosso il tentativo di conciliazione in data 13 ottobre 2021, come da verbale negativo di conciliazione allegato al ricorso;
tale atto ha interrotto il decorso del termine di prescrizione, rendendo pienamente tempestiva l'azione giudiziaria successiva. In riferimento alla eccepita indeterminatezza della domanda, si rileva che il ricorrente ha indicato chiaramente: il periodo lavorativo (dal
5 29/06/2015 al 11/09/2021); il livello contrattuale (C1, poi C2); le somme percepite come “spese non documentate”; la mancata applicazione della maggiorazione prevista per il lavoro supplementare;
il calcolo del TFR sulla base delle retribuzioni effettive. Inoltre, il CCNL Cooperative Sociali prevede all'art. 26 lett. c che il lavoro supplementare debba essere retribuito con maggiorazione del 25% salvo accordi individuali o meccanismi di recupero;
non risulta alcuna prova che, nel caso di specie, il lavoratore abbia fruito di recuperi compensativi né che abbia sottoscritto accordi di banca ore. In ordine alle quantificazioni, non emergono elementi per discostarsi, per le singole voci che qui interessano, dai conteggi come formulati in ricorso. La quantificazione degli importi dovuti operata dal CTP appare coerente con i dati contenuti nelle buste paga, può essere ritenuta condivisibile e non è stata oggetto di specifica contestazione da parte della resistente. CP_3
In ordine alla posizione dell , va accolta la domanda CP_2 subordinata formulata nella memoria difensiva dell con Controparte_5 conseguente condanna della convenuta Controparte_3 alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente
[...]
, nei limiti della prescrizione quinquennale, per l'intero periodo Parte_1 lavorativo accertato in giudizio. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.
P. Q. M.
Il Giudice, pronunciando nella causa iscritta al n. 903/2022 R.G. , ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede: in accoglimento del ricorso, condanna la resistente
[...] al pagamento, in favore di Controparte_4 Parte_1
della somma di € 24.727,84 oltre gli interessi legali e rivalutazione
[...] monetaria dalla data di maturazione di ciascun credito sino al soddisfo;
e condanna la resistente a versare all , nei limiti della CP_1 CP_2 prescrizione quinquennale, i contributi previdenziali e assistenziali dovuti
6 in relazione al rapporto di lavoro accertato con le relative sanzioni e accessori di legge;
condanna la resistente al rimborso alle altre parti del CP_1 giudizio delle spese di lite, che liquida: in favore del ricorrente Parte_1
nella somma di € 118,50 per spese vive, € 3.200,00 per compensi,
[...] oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %; in favore del litisconsorte CP_2 nella somma di € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e spese generali al 15 %. Siracusa, 15/12/2025 Il Giudice
dott. Luca Gurrieri
7