Articolo 2 della Legge 16 dicembre 1961, n. 1343
Articolo 1
Versione
17 gennaio 1962
Art. 2.
All'onere relativo all'esercizio 1961-62 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 17 gennaio 1962