Art. 2.
All'onere relativo all'esercizio 1961-62 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
All'onere relativo all'esercizio 1961-62 si fara' fronte mediante riduzione dello stanziamento, di parte ordinaria, del Ministero del tesoro per l'esercizio 1961-62, destinato a sopperire agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.