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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 29/10/2025, n. 2902 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2902 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NOLA II SEZIONE CIVILE
In composizione collegiale nella persona dei magistrati:
dott. ssa Vincenza Barbalucca Presidente
dott.ssa Federica Girfatti Giudice
dott.ssa Claudia Ummarino Giudice
Riuniti in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n 8088 /2021
Avente ad oggetto: Separazione giudiziale
Vertente tra
, nata a [...] il Parte_1 CodiceFiscale_1
09/07/1986 , rapp.tata e difesa dall'avv. Catapano Costantino ricorrente
E
c.f , nato a [...] il [...] , rapp.to e difeso Controparte_1 C.F._2 dall' avv. Tedeschi Assunta resistente
Nonché
P.M. in sede interventore ex lege CONCLUSIONI
Con note in sostituzione di udienza con scadenza al 03.03.2025 le parti concludevano riportandosi ai rispettivi atti
RAGIONI in FATTO e DIRITTO della DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30.12.2021 la sig.ra , premesso di aver contratto Parte_1 matrimonio concordatario in data 01.05.2009 in San Gennaro IA con il sig. , Controparte_1 che dalla loro unione nascevano i figli minori in data 07/09/2009, in data 31/07/2012 Per_1 Per_2 ed in data 04/04/15 tutti in San Gennaro Ves.no, assumeva che detta unione era fallita a causa Per_3 di gravi incompatibilità caratteriali e del comportamento pregiudizievole del resistente: chiedeva quindi che venisse pronunciata la separazione con addebito dal predetto coniuge previa emanazione dei provvedimenti conseguenziali: affido esclusivo dei minori con regolamentazione del diritto di visita paterno, assegnazione della casa coniugale sita in LA, determinazione di un assegno mensile per il mantenimento per sé e per i figli minori nella misura complessiva di € 800,00 di cui € 200,00 per il proprio mantenimento ed € 600,00 per ciascun figlio.
Con comparsa del 23.06.2022 si costituiva il resistente che pur non opponendosi alla separazione, contestava ogni addebito, chiedeva fosse pronunciata la separazione con addebito alla ricorrente, statuirsi regime di affido condiviso, determinare secondo criteri di equità l'importo dell'assegno di mantenimento per i figli, tenendo conto dell'attuale stato di disoccupazione, nulla prevedere per il mantenimento della ricorrente.
All'udienza presidenziale del 27.06.2022, comparivano e venivano sentite entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi scritti;
in particolare la ricorrente si riportava alle richieste del ricorso rinunciando alla domanda di assegnazione della casa familiare.
Con ordinanza del 6.07.2022, il Presidente delegato, rilevato che la relazione informativa dei SS di Per_
venivano acquisiti al fascicolo telematico in esito all'introito a riserva della decisione e ritenuto opportuno garantire il pieno contraddittorio anche rispetto all'acquisizione di tale documentazione informativa;
rinviava in prosieguo alle udienze del 19.12.2022 e 27.03.2023 da trattare in modalità Per_ cartolare disponendo che a cura dei SS di monitoraggio sul nucleo in oggetto con specifico riferimento ai rapporti dei minori con la figura paterna.
Con Ordinanza del 7.04.2023 il Presidente delegato, dato atto di aver esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione tra le parti, emetteva i provvedimenti provvisori ex art 708 cpc disponendo l'affido esclusivo dei minori , ed alla madre e facoltà per il padre di vederli Per_1 Per_2 Per_3
Per_ due volte al mese presso i SS di secondo calendario e modalità predisposti dal Servizio in setting neutro, determinava in complessivi euro 450,00 il contributo per il mantenimento dei tre minori da porre a carico del padre, rigettava la domanda di parte ricorrente in relazione al di lei mantenimento, invitava il resistente a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità e nominava il Giudice istruttore per il prosieguo.
In detta sede, si costituivano entrambe le parti che si riportavano ai rispettivi scritti e chiedevano concedersi i termini di cui all'art 183 VI comma cpc.
Il GI rigettava le richieste istruttorie delle parti e rinviava all'udienza cartolare del 23.09.2024 per la precisazione delle conclusioni disponendo che i SS, previa audizione del minore , svolgessero Per_1 aggiornata relazione socio ambientale del nucleo in oggetto con particolare riferimento ai rapporti del resistente con il minore.
Rinnovato l'incombente richiesto ai SS, l'udienza veniva rinviata in prosieguo al 3.03.2025.
Precisate le conclusioni, la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione in camera di consiglio, concessi i termini di cui all'art. 190 cpc..
Con ordinanze del 03.06.2025, 16.06.2025e 07.07.2025 la procedura veniva rimessa sul ruolo in prosieguo precisazione delle conclusioni.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza , per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione, nonché l'ormai perdurante cessazione della convivenza, sono la prova che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venir meno di ogni forma di comunione spirituale e materiale.
Quanto alla domanda di addebito formulata da parte ricorrente, il Tribunale ritiene che vada accolta.
Invero in linea di premessa teorica si osserva quanto segue.
Dopo la scomparsa della separazione per colpa a seguito della riforma del diritto di famiglia , il concetto di addebitabilità della separazione di cui al comma II art. 151 cc come novellato dall'art. 33 l.19.5.1975 n.151 , non può avere altro significato che quello di imputabilità ovvero di riferibilità di un atto o comportamento negativo cosciente e volontario ad una persona capace di intendere e volere. Più precisamente si ritiene che ai fini dell'addebitabilità della separazione il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi , in violazione degli obblighi codificati all'art. 143 cc, e che sussista pertanto un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell'intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia della separazione.
Il giudice è tenuto altresì a valutare anche la condotta dell'altro coniuge, procedendo quindi ad una valutazione comparativa , al fine di decidere se la condotta censurata sia la causa e non l'effetto della crisi coniugale. In tal senso le violazioni dei doveri coniugali dovranno essere giudicate rilevanti ai fini dell'addebitabilità solo se si traducono in una violazione tout court alle regole di condotta imperative ed inderogabili o di norme morali di particolare rilevanza ( es. quelle ex art. 143 cc) ; tali violazioni non saranno invece rilevanti ai fini dell'addebitabilità se si configurano come reazione immediata e proporzionata ad un torto ricevuto.
E' altresì significativo, sempre nell'ambito dell'indagine sull'addebitabilità , che i comportamenti si siano tenuti prima o al massimo contestualmente alla separazione e cioè durante la convivenza matrimoniale, risultando i comportamenti dei coniugi successivi alla separazione ininfluenti data la accertata impossibilità di prosecuzione della convivenza: in tal senso anche durante una cd convivenza meramente formale si ravvisa l'irrilevanza di una eventuale tolleranza di un coniuge rispetto alla violazione dei doveri coniugali , vertendosi in materia in cui diritti e doveri sono indisponibili .
Orbene, tornando al caso di specie, parte ricorrente fonda a sostegno della domanda di addebito le violenze fisiche e verbali a cui durante gli anni di matrimonio il sig. ha sottoposto la moglie CP_1 alla presenza dei minori, per le quali lo è stato rinviato a giudizio e condannato con sentenza CP_1 dell'11/02/2025 il Tribunale Penale di “A” alla pena di anni 2 di reclusione per il reato di Parte_2 cui all'art. 572 co.2 cp , come da Sentenza nr. 227/25 in atti.
E' pacifico che le violenze fisiche e morali inflitte da un coniuge all'altro costituiscono di per sé gravi violazioni dei doveri coniugali. L'accertamento di tali condotte violente esonera il giudice dal dovere di confrontare il comportamento del coniuge vittima delle violenze con comportamenti precedenti, poiché le violenze sono fatti così gravi e inaccettabili da non poter essere paragonate ad altri comportamenti. L'antigiuridicità della condotta violenta rende l'esame della temporaneità delle violenze rispetto alla crisi coniugale un dato irrilevante: un comportamento violento è considerato inaccettabile in una relazione coniugale, indipendentemente da altre cause della crisi matrimoniale, come ad esempio l'esistenza di una situazione di grave incompatibilità tra i coniugi o di altre circostanze che hanno deteriorato il rapporto nel corso degli anni.
Quindi i fatti così come emergenti dalle risultanze istruttorie, pertanto, possono giustificare l'accoglimento della domanda di addebito .
Quanto alle determinazioni accessorie il Tribunale esaminati gli atti e le risultanze istruttorie ritiene in primo luogo di confermare le statuizioni della fase presidenziale.
Circa l'affidamento dei minori giova precisare quanto segue.
È noto, al riguardo, che il criterio fondamentale cui deve attenersi giudice nel disciplinare l'affidamento dei minori è costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, interesse che impone di privilegiare la soluzione che appaia più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il sereno sviluppo delle personalità dei minori indipendentemente dalla richiesta o dall'eventuale accordo tra i genitori.
Tale valutazione richiede un giudizio prognostico sulla capacità del singolo genitore di crescere ed educare il figlio, da esprimersi sulla scorta degli elementi concreti attinenti alle modalità con cui ciascuno in passato ha svolto il proprio ruolo, con particolare riguardo alla capacità di relazione affettiva, alla personalità dei genitori, all'attenzione, comprensione, educazione e disponibilità ad un assiduo rapporto, tenendo conto, altresì, delle consuetudini di vita e dell'ambiente sociale e familiare che il genitore è in grado di offrire al minore (cfr. tra le tante Cassazione Civile 2016 n. 14728;
Cassazione Civile 2015 n. 188172).
È altresì noto che l'affidamento condiviso costituisce il regime ordinario, prioritario di affidamento alla luce del principio della bigenitorialità (cfr. da ultimo Cassazione Civile 2017 n. 27).
L'affidamento esclusivo costituisce pertanto evenienza del tutto eccezionale, consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa tale da rendere l'affidamento condiviso in concreto pregiudizievole nell'interesse esclusivo del minore (cfr. Cassazione Civile 2014 n. 19386). La scelta dell'affidamento esclusivo deve pertanto essere particolarmente motivata sia in ordine al pregiudizio potenzialmente arrecato ai minori da un affidamento condiviso, sia in ordine alla idoneità del genitore affidatario e alla inidoneità educativa o alla manifesta carenza dell'altro.
Nel caso di specie, il resistente, disoccupato, vede sporadicamente i minori , è risultato poco incline a partecipare alle vicende di accudimento ed educazione dei tre figli, ha contribuito al sostentamento degli stessi in maniera approssimativa e saltuaria.
Tali modalità di approccio sottintendono, a parere di questo Giudice, disinteresse alla cura, all'educazione dei figli stessi e del loro benessere psicofisico costituendo una situazione pregiudizievole per la prole a causa della costante assenza e precarietà dell'apporto affettivo e materiale, soprattutto per la piccola che dovrebbe invece crescere in uno schema di rapporti ben Per_3
Per_ consolidato. Le relazioni sociali in atti (vs relazione SS LA e ) evidenziano come la distanza e il disinteresse paterno non hanno mai consentito l'avvio dei percorsi indicati;
né risulta che lo stesso resistente si sia fattivamente attivato in tal senso;
piuttosto la resistenza paterna all'avvio dei percorsi, condizionata tra l'altro all'autorizzazione immediata alle videochiamate, confermano la piena mancanza di interesse alla vicenda familiare;
è ragionevolmente presumere che lo stesso non voglia assumersi le responsabilità educative derivanti dal ruolo paterno.
La figura paterna, sentita dai minori con molta delusione e diffidenza e soprattutto lontananza, non si caratterizza per una connotazione di effettiva affidabilità nel ruolo genitoriale;
il resistente ha un tipo di approccio verso la prole molto distaccato, non continuativo, superficiale, incentrato su di sé, sintomatico di una mancanza di consapevole e responsabile attitudine da parte del resistente ad interessarsi in maniera compiuta alle vicende educative della prole secondo i principi di adeguatezza correlati al ruolo paterno;
l'affido esclusivo, tenuto anche della lontananza geografica fra luogo in cui risiedono i minori e luogo in cui risiede il resistente, appare la soluzione di regime di esercizio della responsabilità genitoriale idonea a preservare la tranquillità e l'equilibrio psico-fisico dei minori.
I minori vedono esclusivamente nella madre la figura centrale e fondamentale nella loro vita ed è apparsa idonea nel ruolo, garantendo agli stessi stabilità emotiva e condizioni ottimali sia per la cura affettiva che materiale.
Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale, nell'interesse dei minori che non incontrano il padre da molto tempo ed hanno un retaggio di vissuto abbandonico e di violenza assistita, dispone che, previo percorso di sostegno alla genitorialità ed esito positivo dello stesso da parte dello Spiezia, il diritto di visita si svolga in modalità protetta secondo un calendario di visita attuato dai SS interessati previo coordinamento tra gli stessi.
Quanto alla condizione economica delle parti, la ricorrente ha dichiarato di avere un contratto a tempo Per_ indeterminato come collaboratrice scolastica , di risiedere in in appartamento condotto in locazione per euro 600,00, di percepire stipendio di euro 1.200,00 e di essere supportata sebbene in minima misura dalla propria famiglia di origine;
il resistente ha dichiarato di essere inoccupato, di aver svolto vari lavori come autista e collaboratore scolastico, di vivere con la genitrice pensionata.
Pertanto alla luce del principio di diritto ex art. 147 e 148 cc ciascuna parte contribuisce al mantenimento della prole in proporzione delle rispettive sostanze il Tribunale ritiene equo confermare la determinazione statuita in sede presidenziale.
Quanto al contributo al mantenimento di parte ricorrente che ne ha fatto richiesta il Tribunale osserva che la determinazione dell'assegno a favore del coniuge in sede di separazione si fonda oltre che sulla espressa domanda , anche sulla sussistenza di condizioni di fatto che caratterizzano un significativo squilibrio tra le situazioni economiche delle parti ovvero sulla mancanza assoluta di reddito da parte del coniuge cd debole , determinazione giustificata dai principi di solidarietà familiare ed agganciata al tenore di vita pregresso nonchè alla capacità contributiva dei soggetti.
Nel caso di specie la ricorrente gode di adeguati mezzi per la propria sussistenza.
Quindi nulla va determinato per il mantenimento della ricorrente a carico del resistente. Sì dà atto che ai sensi dell'art. 70 cpc il Pm in sede è stato informato del giudizio con comunicazione di cancelleria, ragion per cui tale parte è stata posta in grado di svolgere l'attività che ritenga più opportuna, non essendo necessaria né la formulazione di conclusioni orali o scritte , né la presenza a tutte le udienze (cfr.: Cass.n.13062 del 2000; Cass.n.12456 del 1999; Cass. N.11915 del 1998).
Non resta che statuire in ordine alle spese di lite. Queste, stante l'accoglimento della domanda di addebito della parte ricorrente, vanno poste a carico del resistente nella misura liquidata in dispositivo tenuto conto della controversia di valore indeterminabile di complessità bassa con applicazione dei parametri minimi di cui al DM 55/2014.
PQM
Il Tribunale di LA II sezione civile definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) Pronunzia la separazione tra i coniugi , nata a [...] Parte_1 CodiceFiscale_1
SE IA (Na) il 09/07/1986 e c.f , nato a Controparte_1 C.F._2
LA (Na) il 26/01/1983 che hanno contratto matrimonio in data 01/05/2019 in San Gennaro
Ves.no ( atto n. 2, P. II, s. A, anno 2009);
2) addebita la separazione al sig. ; Controparte_1
3) dispone affido esclusivo dei minori , ed alla madre con Per_1 Per_2 Per_3 Parte_1 facoltà per il padre di vederli due volte al mese presso i SS di Salò secondo calendario e modalità predisposti dal Servizio in setting neutro;
4) determina in € 450,00 il contributo per il mantenimento dei tre minori da porre a carico del resistente e da versare alla ricorrente entro il giorno 5 di ogni Controparte_1 Parte_1 mese a mezzo bonifico, vaglia postale o contanti con indicizzazione annuale AT , con contribuzione nella misura del 50% alle spese straordinarie a favore dei figli;
5) rigetta la domanda di mantenimento formulata da parte ricorrente;
6) rigetta la domanda di addebito formulata da parte resistente;
7) invita parte resistente a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità;
8) dispone che la presente sentenza sia trasmessa al GT ex art 337 cpc;
9) dispone che i SS di Salò territorialmente competenti svolgano monitoraggio sul nucleo con particolare riferimento ai rapporti padre-figli;
10) ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello stato civile del predetto Comune per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D.
9.7.39 n. 1238 (Ordinamento dello Stato Civile) ed al D.P.R. n. 306/2000
(Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello Stato civile), in conformità all'art. 152 septies Disp.att.c.pc. come introdotto dalla L. 149/2022; 11) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3809,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA se dovuta e CPA, da corrispondersi in favore della ricorrente.
12) Manda alla cancelleria per gli adempimenti.
Così deciso in LA addì 27/10/2025
Il Presidente est. Dott.ssa Vincenza Barbalucca