Sentenza 20 maggio 2019
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/05/2019, n. 22004 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22004 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2019 |
Testo completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da : TO VI nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano del 22/2/2018; visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Lucia Aielli;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale, dott. Giulio Romano che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'appello di Milano con sentenza del 22/2/2018 confermava la sentenza del Tribunale di Como con la quale TO VI è stato condannato alla pena ritenuta di giustizia in ordine a più delitti truffa .
2. Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del suo difensore, il quale eccepisce la nullità della pronuncia di secondo grado avendo la Corte d'appello omesso la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza ( del 13/12/2017 ) al difensore di fiducia avv. Ilaria Guarisco, nominata in calce all'atto di appello depositato in data 11/5/2017.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
2. Secondo il costante insegnamento della Corte di legittimità, l'omesso avviso dell'udienza al difensore di fiducia tempestivamente nominato dall'imputato o dal condannato, integra una nullità assoluta ai sensi degli artt. 178, comma primo lett. c) e 179, comma primo c.p.p., quando di esso è obbligatoria la presenza, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio e che in udienza sia stato presente un sostituto nominato ex art. 97, comma quarto, c.p.p. ( In motivazione, la Suprema Corte ha, in particolare, evidenziato che ove, in presenza di una rituale e tempestiva nomina fiduciaria effettuata dall'interessato, il giudice proceda irritualmente alla designazione di un difensore d'ufficio, viene ad essere leso il diritto dell'imputato "ad avere un difensore di sua scelta", riconosciuto dall'art. 6, comma terzo lett. c), della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (S. Unite 24630/2015 , rv. 263598; Sez. 3, Sentenza n. 26266/2018, Rv. 273199).
3. Nel caso esaminato il ricorrente aveva effettuato la nomina del difensore di fiducia ( avv. Ilaria Guarisco) in calce all'atto di appello depositato il giorno 11/5/2017, con revoca di ogni altro difensore, la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza disposta nei confronti dell'avv. Laura Pasolini ( notifica del 19/12/2017), è dunque errata e determina la nullità dell' intero giudizio di secondo grado. Sulla base di tale considerazione deve annullarsi la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Milano per un nuovo giudizio.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Milano. Così deciso il 26/4/2019 Il consigliere estensore Il Lucia Aielli DEPOSITATO IN CANCELLE