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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 21/12/2025, n. 646 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 646 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 991 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025,
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Gela, Via San Nicola n. 35, presso lo studio degli Avv.ti Parte_1
LU RE e AR RE che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con domicilio Controparte_1 digitale, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Cipolla per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliato in Gela, Vico Carpentieri n. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesco Maria Incardona, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Lico per procura in atti,
- chiamato in causa -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3
- chiamato in causa - contumace -
FATTO Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
” per ottenere, previa declaratoria della responsabilità, la condanna al risarcimento del
[...] danno pari ad euro 21.273,01, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e delle spese della ATP.
L'attore esponeva di essere proprietario dell'immobile sito in Gela, c/da Pozzillo nella Via FF11 n.
32, costituito da una villetta monofamiliare a tre elevazioni fuori terra, con annessa zona verde pertinenziale;
che nel mese di marzo 2017 notava delle anomalie all'interno dell'immobile, in particolare la comparsa di ruggine in corrispondenza dei numerosi paraspigoli posati all'interno dell'abitazione al fine di raccordare i pannelli in cartongesso;
di avere informato la ditta
“MasterColours” da cui aveva acquistato ml 105 di paraspigoli metallici;
che si svolgeva ATP tra la
“Master Colours”, la e la “ , dalla quale CP_2 Controparte_3 risultava che i “profili installati mostrano con evidenza un difetto di produzione da ricondurre nello specifico ad un non corretto spessore dello strato di zincatura di copertura dei profili metallici, essenziale per garantire adeguata resistenza all'ossidazione” e di avere diritto al risarcimento del danno per euro 21.273,01.
Si costituiva la ”, eccependo la nullità della citazione per Controparte_1 genericità, la contraddittorietà della domanda, il difetto di legittimazione passiva, la decadenza e la prescrizione ex artt. 1490 e 1495 c.c. e l'assenza di responsabilità, nonché chiamando in causa la
Controparte_2
Si costituiva anche la , eccependo l'incompetenza per territorio, Controparte_2 la nullità della citazione e l'assenza di responsabilità, chiamando a sua volta in causa la
[...]
, la quale non si costituiva. Controparte_3
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, parte attrice conclude per la condanna al risarcimento del danno pari ad euro 21.273,01, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e delle spese della ATP, la ” e la per Controparte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto di ogni pretesa avanzata nei loro confronti e l'accoglimento delle domande di manleva ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio.
Come è noto, nelle cause di obbligazione, quale è quella in esame, sussistono tre fori alternativi e concorrenti tra loro che possono essere scelti da chi agisce in giudizio, vale a dire il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita ex art. 20 c.p.c., c.d. fori speciali, ovvero il giudice del luogo dove ha residenza il convenuto ex art. 18 c.p.c., per le persone fisiche, e il giudice del luogo della sede per le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., c.d. foro generale. Dunque, correttamente il creditore ha adito questo giudice, avendo la Controparte_1
” la propria sede legale a Gela, e ogni qualvolta un soggetto svolga nei confronti del terzo
[...] chiamato una domanda di condanna a tenerlo indenne dalle conseguenze patrimoniali derivanti dalla sua soccombenza rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti da un terzo, trova applicazione la deroga di competenza ex art. 32 c.p.c.
Sempre in via preliminare è rigettata l'eccezione di nullità della citazione, nonché dell'atto di chiamata in causa, atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dell'atto (per tutte Cass. Civ.,
Sez. II, n. 1236 del 27.1.2012 e Cass. Civ., Sez. III, n. 17180 del 6.8.2007), sono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4) c.p.c., vale a dire la c.d. “causa petendi”, rappresentata dal fatto dei danni subiti, con conseguente danno e diritto al relativo risarcimento, ed il c.d. “petitum”, costituito, appunto, dalla domanda di risarcimento, nonché, per quanto riguarda la chiamata in causa, dalla domanda di garanzia.
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla “ Controparte_1
”, si osserva che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un
[...] presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III,
30/05/2008, n. 14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa e, al più, può portare il rigetto della domanda.
Tutto ciò premesso, la C.T.U. svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, in atti, a firma del dr. del 23.3.2021, ha accertato che “Alla luce di tutto quanto indicato sopra, riepilogando, Parte_2 si traggono sinteticamente le seguenti conclusioni: dai risultati del sopralluogo, dai riscontri tecnici e dalla lettura degli atti, risulta accertata la presenza di affioramento di ruggine in gran parte degli spigoli dell'immobile (rilievo fotografico in allegati); la natura e le cause sono da imputare alla bassa resistenza all'ossidazione dei paraspigoli causato da un insufficiente trattamento di zincatura in fase di produzione del paraspigolo, necessario a garantire la normale resistenza all'ossidazione del prodotto. Al fine di quantificare i danni e indicare i costi ripristino delle condizioni di normale fruizione dell'immobile, si è elaborato un computo dei costi dei lavori da eseguire (vedi allegati)” e che i costi dei lavori da eseguire ammontano ad euro 21.273,01, oltre iva.
In ordine alle contestazioni alla C.T.U. della di ” e della Controparte_1 CP_1 [...]
, si precisa che il consulente ha risposto alle osservazioni delle parti e non Controparte_2 ha effettuato un mero esame visivo, ma sono stati “ispezionati tutti i raccordi tra pannelli in cartongesso verticali e orizzontali, i raccordi degli spigoli dei pilastri, e tutti gli spigoli di 90 gradi dove sono stati installati i paraspigoli. Dall'esame in dettaglio sulla qualità delle finiture si può affermare che la ditta esecutrice ha svolto i lavori in modo ottimale;
non si sono rilevati difetti o vizi di esecuzione delle finiture né difetti di installazione dei paraspigoli, pertanto, si evince che i lavori sono stati realizzati a perfetta regola d'arte. Un'ispezione più specifica è stata svolta in modo visivo, ma anche attraverso l'esecuzione di alcuni saggi eseguendo la rimozione manuale dello strado di copertura del paraspigolo su alcune parti significative dell'immobile” e che “Dall' ispezione dei luoghi si evince che i paraspigoli sono stati installati in un ambiente ottimale dal punto di vista del microclima interno, dai saggi si rileva inoltre che i paraspigoli non presentano alterazioni superficiali di tipo meccanico abrasivo che in caso affermativo avrebbero compromesso la resistenza alla corrosione dei profili metallici. Pertanto dai riscontri documentali, tecnici, ma anche per logiche deduzioni, si può affermare che gli affioramenti di ruggine sono da ricondurre ad una non adeguata resistenza all'ossidazione che i profili zincati avrebbero dovuto avere, pur essendo stati installati nel modo corretto, nella corretta destinazione d'uso, in un ambiente climatico favorevole”.
Dunque, è stata accertato il difetto derivante da un “insufficiente trattamento di zincatura in fase di produzione del paraspigolo, necessario a garantire la normale resistenza all'ossidazione del prodotto”
e, dunque, la responsabilità per garanzia del venditore di ”. Controparte_1 CP_1
In ordine alle eccezioni di decadenza e prescrizione, si precisa che non trova applicazione l'art. 1667
c.c., dettato in materia di appalto, ma l'art. 1495 c.c. in materia di compravendita, avendo la CP_1
” fornito solo i materiali, senza realizzare le opere.
[...] Controparte_1
La garanzia per vizi della cosa venduta può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 1495 c.c., solo qualora il compratore abbia tempestivamente denunciato al venditore tali vizi entro otto giorni dalla loro scoperta e tale termine di decadenza decorre dalla scoperta dei vizi nella loro manifestazione esteriore nel caso di vizi occulti, mentre, in caso di difetti normalmente riconoscibili, il termine decorre da quando sia stato possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi e con apprezzabile grado di certezza, la conoscenza degli stessi, ossia dalla consegna della res, o, comunque, dal momento dell'acquisizione della certezza oggettiva del difetto. Nel caso in esame, venendo in rilievo vizi occulti, quale è l'insufficiente trattamento di zincatura in fase di produzione del paraspigolo che si manifesta solo con la successiva ossidazione del prodotto, gli stessi risultano scoperti nel mese di marzo 2017 e tempestivamente denunciati con la nota del
22.3.2017, in atti: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta” (Cass. civ.,
Sez. VI - 2, Ordinanza, 20/12/2021, n. 40814; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 27/05/2016, n. 11046).
Per il termine di prescrizione, fissato in un anno dalla consegna dall'art. 1495 c.c., si applica il termine più lungo previsto dall'art. 133, 3° comma, d.l.vo n. 206 del 6.9.2005, il quale prevede che “L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene”.
Poiché la fattura relativa ai paraspigoli è del 13.10.2015, il termine di ventisei mesi è stato interrotto con la nota del 22.3.2017.
In definitiva ha diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi, in base alla ATP, Parte_1 in euro 21.273,01.
Peraltro, se il venditore di ” è direttamente responsabile per la Controparte_1 CP_1 garanzia nei confronti del compratore, occorre evidenziare che è stato accertato un trattamento di zincatura in fase di produzione del paraspigolo, dunque un difetto di produzione, e, dunque, la stessa
” deve essere manlevata dal proprio fornitore Controparte_1 CP_1 Controparte_2
, inadempiente rispetto al venditore, fornitore il quale, a sua volta, deve essere
[...] manlevato dal produttore Controparte_3
Sulla somma dovuta, trattandosi di risarcimento del danno contrattuale e, dunque, di debito di valore, spettano gli interessi e la rivalutazione dalla domanda giudiziale, quale atto idoneo a costituire in mora il debitore, vale a dire dalla data della notifica della citazione.
Gli interessi sono, però, calcolati sulla somma complessiva di euro 21.273,01 svalutata alla data di notifica della citazione e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza.
La è tenuta ex art. 91, primo comma, c.p.c. al Controparte_3 pagamento delle spese processuali in favore di tutte le parti, nonchè delle spese della ATP in favore dell'attore, comprese le spese per il consulente tecnico di parte per euro 1.000,00.
Infatti, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non le compensi ex art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero ne escluda la ripetizione in quanto eccessive o superflue ex art. 92, comma 1, c.p.c. e non è neanche necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, ma quella che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 25/03/2003, n. 4357). L
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le eccezioni preliminari;
b) condanna la ”, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1 euro 21.273,01, oltre gli interessi e rivalutazione dalla data di notifica della citazione, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 21.273,01 svalutata alla data di notifica della citazione e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
c) condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, al pagamento in favore della ”, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, della somma che la ” pagherà in Controparte_1 favore di in esecuzione del punto b) del dispositivo della presente sentenza;
d) Parte_1 condanna la “ , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore, al pagamento in favore della , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, della somma che la pagherà in favore Controparte_2 della ” in esecuzione del punto b) del dispositivo della presente Controparte_1 sentenza;
e) condanna la , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di delle spese processuali, Parte_1 compresa la fase cautelare, pari ad euro 6.000,00 per compensi ed euro 300,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dei difensori;
f) condanna la Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della
[...]
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese Controparte_1 processuali, pari ad euro 4.000,00 per compensi ed euro 300,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
g) condanna la “ , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese processuali, pari ad euro 4.000,00 per compensi ed euro 300,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
h) condanna la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Controparte_3 delle spese della C.T.U. svolta in sede di ATP;
i) condanna la “ Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di
[...] Pt_1
delle spese della consulenza tecnica di parte svolta in sede di ATP per l'importo di euro
[...]
1.000,00. Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
Sezione Civile
Il giudice, dr. Corrado Cartoni, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 991 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del 18.12.2025,
e vertente tra
, elettivamente domiciliato in Gela, Via San Nicola n. 35, presso lo studio degli Avv.ti Parte_1
LU RE e AR RE che lo rappresentano e difendono per procura in atti,
- attore -
e
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, con domicilio Controparte_1 digitale, rappresentato e difeso dall'Avv. Fabio Cipolla per procura in atti,
- convenuto -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente Controparte_2 domiciliato in Gela, Vico Carpentieri n. 1, presso lo studio dell'Avv. Francesco Maria Incardona, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Lico per procura in atti,
- chiamato in causa -
e
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_3
- chiamato in causa - contumace -
FATTO Con citazione ritualmente notificata, conveniva in giudizio la Parte_1 Controparte_1
” per ottenere, previa declaratoria della responsabilità, la condanna al risarcimento del
[...] danno pari ad euro 21.273,01, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e delle spese della ATP.
L'attore esponeva di essere proprietario dell'immobile sito in Gela, c/da Pozzillo nella Via FF11 n.
32, costituito da una villetta monofamiliare a tre elevazioni fuori terra, con annessa zona verde pertinenziale;
che nel mese di marzo 2017 notava delle anomalie all'interno dell'immobile, in particolare la comparsa di ruggine in corrispondenza dei numerosi paraspigoli posati all'interno dell'abitazione al fine di raccordare i pannelli in cartongesso;
di avere informato la ditta
“MasterColours” da cui aveva acquistato ml 105 di paraspigoli metallici;
che si svolgeva ATP tra la
“Master Colours”, la e la “ , dalla quale CP_2 Controparte_3 risultava che i “profili installati mostrano con evidenza un difetto di produzione da ricondurre nello specifico ad un non corretto spessore dello strato di zincatura di copertura dei profili metallici, essenziale per garantire adeguata resistenza all'ossidazione” e di avere diritto al risarcimento del danno per euro 21.273,01.
Si costituiva la ”, eccependo la nullità della citazione per Controparte_1 genericità, la contraddittorietà della domanda, il difetto di legittimazione passiva, la decadenza e la prescrizione ex artt. 1490 e 1495 c.c. e l'assenza di responsabilità, nonché chiamando in causa la
Controparte_2
Si costituiva anche la , eccependo l'incompetenza per territorio, Controparte_2 la nullità della citazione e l'assenza di responsabilità, chiamando a sua volta in causa la
[...]
, la quale non si costituiva. Controparte_3
All'udienza del 18.12.2025 si svolge la discussione, parte attrice conclude per la condanna al risarcimento del danno pari ad euro 21.273,01, oltre interessi e rivalutazione monetaria, e delle spese della ATP, la ” e la per Controparte_1 Controparte_2
l'accoglimento delle eccezioni preliminari, il rigetto di ogni pretesa avanzata nei loro confronti e l'accoglimento delle domande di manleva ed il giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
DIRITTO
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio.
Come è noto, nelle cause di obbligazione, quale è quella in esame, sussistono tre fori alternativi e concorrenti tra loro che possono essere scelti da chi agisce in giudizio, vale a dire il giudice del luogo dove l'obbligazione è sorta o deve essere eseguita ex art. 20 c.p.c., c.d. fori speciali, ovvero il giudice del luogo dove ha residenza il convenuto ex art. 18 c.p.c., per le persone fisiche, e il giudice del luogo della sede per le persone giuridiche ex art. 19 c.p.c., c.d. foro generale. Dunque, correttamente il creditore ha adito questo giudice, avendo la Controparte_1
” la propria sede legale a Gela, e ogni qualvolta un soggetto svolga nei confronti del terzo
[...] chiamato una domanda di condanna a tenerlo indenne dalle conseguenze patrimoniali derivanti dalla sua soccombenza rispetto alla domanda proposta nei suoi confronti da un terzo, trova applicazione la deroga di competenza ex art. 32 c.p.c.
Sempre in via preliminare è rigettata l'eccezione di nullità della citazione, nonché dell'atto di chiamata in causa, atteso che, anche alla luce di un esame complessivo dell'atto (per tutte Cass. Civ.,
Sez. II, n. 1236 del 27.1.2012 e Cass. Civ., Sez. III, n. 17180 del 6.8.2007), sono sufficientemente determinati gli elementi di cui all'art. 163, terzo comma, nn. 3) e 4) c.p.c., vale a dire la c.d. “causa petendi”, rappresentata dal fatto dei danni subiti, con conseguente danno e diritto al relativo risarcimento, ed il c.d. “petitum”, costituito, appunto, dalla domanda di risarcimento, nonché, per quanto riguarda la chiamata in causa, dalla domanda di garanzia.
Per quanto concerne l'eccezione di difetto di legittimazione passiva avanzata dalla “ Controparte_1
”, si osserva che la legittimazione “ad causam” dal lato passivo costituisce un
[...] presupposto processuale, cioè una condizione affinché il processo possa giungere ad una decisione di merito, e consiste nella correlazione tra colui nei cui confronti è chiesta la tutela e la affermata titolarità, in capo a costui, del dovere asseritamente violato in relazione al diritto per cui si agisce.
Il controllo del giudice al riguardo si risolve e si esaurisce nell'accertare se, secondo la prospettazione del rapporto controverso data dall'attore, il convenuto assuma la veste di soggetto tenuto a subire la pronuncia giurisdizionale e tale controllo deve essere effettuato d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento.
Quando, invece, il convenuto eccepisca la propria estraneità al rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio, come è in realtà nella fattispecie, viene a discutersi non di “legitimatio ad causam”, ma dell'effettiva titolarità passiva del rapporto controverso, cioè dell'identificabilità o meno nel convenuto del soggetto tenuto alla prestazione richiesta dall'attore (per tutte Cass. civ., Sez. III,
30/05/2008, n. 14468).
Tale ultima questione concerne il merito della causa e, al più, può portare il rigetto della domanda.
Tutto ciò premesso, la C.T.U. svolta in sede di accertamento tecnico preventivo, in atti, a firma del dr. del 23.3.2021, ha accertato che “Alla luce di tutto quanto indicato sopra, riepilogando, Parte_2 si traggono sinteticamente le seguenti conclusioni: dai risultati del sopralluogo, dai riscontri tecnici e dalla lettura degli atti, risulta accertata la presenza di affioramento di ruggine in gran parte degli spigoli dell'immobile (rilievo fotografico in allegati); la natura e le cause sono da imputare alla bassa resistenza all'ossidazione dei paraspigoli causato da un insufficiente trattamento di zincatura in fase di produzione del paraspigolo, necessario a garantire la normale resistenza all'ossidazione del prodotto. Al fine di quantificare i danni e indicare i costi ripristino delle condizioni di normale fruizione dell'immobile, si è elaborato un computo dei costi dei lavori da eseguire (vedi allegati)” e che i costi dei lavori da eseguire ammontano ad euro 21.273,01, oltre iva.
In ordine alle contestazioni alla C.T.U. della di ” e della Controparte_1 CP_1 [...]
, si precisa che il consulente ha risposto alle osservazioni delle parti e non Controparte_2 ha effettuato un mero esame visivo, ma sono stati “ispezionati tutti i raccordi tra pannelli in cartongesso verticali e orizzontali, i raccordi degli spigoli dei pilastri, e tutti gli spigoli di 90 gradi dove sono stati installati i paraspigoli. Dall'esame in dettaglio sulla qualità delle finiture si può affermare che la ditta esecutrice ha svolto i lavori in modo ottimale;
non si sono rilevati difetti o vizi di esecuzione delle finiture né difetti di installazione dei paraspigoli, pertanto, si evince che i lavori sono stati realizzati a perfetta regola d'arte. Un'ispezione più specifica è stata svolta in modo visivo, ma anche attraverso l'esecuzione di alcuni saggi eseguendo la rimozione manuale dello strado di copertura del paraspigolo su alcune parti significative dell'immobile” e che “Dall' ispezione dei luoghi si evince che i paraspigoli sono stati installati in un ambiente ottimale dal punto di vista del microclima interno, dai saggi si rileva inoltre che i paraspigoli non presentano alterazioni superficiali di tipo meccanico abrasivo che in caso affermativo avrebbero compromesso la resistenza alla corrosione dei profili metallici. Pertanto dai riscontri documentali, tecnici, ma anche per logiche deduzioni, si può affermare che gli affioramenti di ruggine sono da ricondurre ad una non adeguata resistenza all'ossidazione che i profili zincati avrebbero dovuto avere, pur essendo stati installati nel modo corretto, nella corretta destinazione d'uso, in un ambiente climatico favorevole”.
Dunque, è stata accertato il difetto derivante da un “insufficiente trattamento di zincatura in fase di produzione del paraspigolo, necessario a garantire la normale resistenza all'ossidazione del prodotto”
e, dunque, la responsabilità per garanzia del venditore di ”. Controparte_1 CP_1
In ordine alle eccezioni di decadenza e prescrizione, si precisa che non trova applicazione l'art. 1667
c.c., dettato in materia di appalto, ma l'art. 1495 c.c. in materia di compravendita, avendo la CP_1
” fornito solo i materiali, senza realizzare le opere.
[...] Controparte_1
La garanzia per vizi della cosa venduta può essere fatta valere, ai sensi dell'art. 1495 c.c., solo qualora il compratore abbia tempestivamente denunciato al venditore tali vizi entro otto giorni dalla loro scoperta e tale termine di decadenza decorre dalla scoperta dei vizi nella loro manifestazione esteriore nel caso di vizi occulti, mentre, in caso di difetti normalmente riconoscibili, il termine decorre da quando sia stato possibile acquisire, in base ad elementi obiettivi e con apprezzabile grado di certezza, la conoscenza degli stessi, ossia dalla consegna della res, o, comunque, dal momento dell'acquisizione della certezza oggettiva del difetto. Nel caso in esame, venendo in rilievo vizi occulti, quale è l'insufficiente trattamento di zincatura in fase di produzione del paraspigolo che si manifesta solo con la successiva ossidazione del prodotto, gli stessi risultano scoperti nel mese di marzo 2017 e tempestivamente denunciati con la nota del
22.3.2017, in atti: “In materia di garanzia per i vizi della cosa venduta, il termine di decadenza di otto giorni dalla scoperta del vizio occulto, di cui all'art. 1495 c.c., decorre dal momento in cui il compratore ne ha acquisito certezza obiettiva e completa, sicché, ove la scoperta del vizio avvenga gradatamente ed in tempi diversi e successivi, in modo da riverberarsi sulla consapevolezza della sua entità, occorre far riferimento al momento in cui si sia completata la relativa scoperta” (Cass. civ.,
Sez. VI - 2, Ordinanza, 20/12/2021, n. 40814; Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 27/05/2016, n. 11046).
Per il termine di prescrizione, fissato in un anno dalla consegna dall'art. 1495 c.c., si applica il termine più lungo previsto dall'art. 133, 3° comma, d.l.vo n. 206 del 6.9.2005, il quale prevede che “L'azione diretta a far valere i difetti non dolosamente occultati dal venditore si prescrive, in ogni caso, nel termine di ventisei mesi dalla consegna del bene”.
Poiché la fattura relativa ai paraspigoli è del 13.10.2015, il termine di ventisei mesi è stato interrotto con la nota del 22.3.2017.
In definitiva ha diritto al risarcimento del danno, da quantificarsi, in base alla ATP, Parte_1 in euro 21.273,01.
Peraltro, se il venditore di ” è direttamente responsabile per la Controparte_1 CP_1 garanzia nei confronti del compratore, occorre evidenziare che è stato accertato un trattamento di zincatura in fase di produzione del paraspigolo, dunque un difetto di produzione, e, dunque, la stessa
” deve essere manlevata dal proprio fornitore Controparte_1 CP_1 Controparte_2
, inadempiente rispetto al venditore, fornitore il quale, a sua volta, deve essere
[...] manlevato dal produttore Controparte_3
Sulla somma dovuta, trattandosi di risarcimento del danno contrattuale e, dunque, di debito di valore, spettano gli interessi e la rivalutazione dalla domanda giudiziale, quale atto idoneo a costituire in mora il debitore, vale a dire dalla data della notifica della citazione.
Gli interessi sono, però, calcolati sulla somma complessiva di euro 21.273,01 svalutata alla data di notifica della citazione e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza.
La è tenuta ex art. 91, primo comma, c.p.c. al Controparte_3 pagamento delle spese processuali in favore di tutte le parti, nonchè delle spese della ATP in favore dell'attore, comprese le spese per il consulente tecnico di parte per euro 1.000,00.
Infatti, le spese sostenute per la consulenza tecnica di parte rientrano tra quelle che la parte vittoriosa ha diritto di vedersi rimborsate, a meno che il giudice non le compensi ex art. 92, comma 2, c.p.c., ovvero ne escluda la ripetizione in quanto eccessive o superflue ex art. 92, comma 1, c.p.c. e non è neanche necessaria la prova dell'avvenuto pagamento, ma quella che la parte vittoriosa abbia quantomeno assunto la relativa obbligazione (Cass. civ., Sez. I, 25/03/2003, n. 4357). L
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando:
a) rigetta le eccezioni preliminari;
b) condanna la ”, in persona Controparte_1 del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di della somma di Parte_1 euro 21.273,01, oltre gli interessi e rivalutazione dalla data di notifica della citazione, con gli interessi calcolati sulla somma di euro 21.273,01 svalutata alla data di notifica della citazione e via via rivalutata anno per anno, il tutto secondo gli indici Istat, fino alla data del deposito della presente sentenza;
c) condanna la , in persona del legale rappresentante Controparte_2 pro-tempore, al pagamento in favore della ”, in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro-tempore, della somma che la ” pagherà in Controparte_1 favore di in esecuzione del punto b) del dispositivo della presente sentenza;
d) Parte_1 condanna la “ , in persona del legale rappresentante Controparte_3 pro-tempore, al pagamento in favore della , in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro-tempore, della somma che la pagherà in favore Controparte_2 della ” in esecuzione del punto b) del dispositivo della presente Controparte_1 sentenza;
e) condanna la , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di delle spese processuali, Parte_1 compresa la fase cautelare, pari ad euro 6.000,00 per compensi ed euro 300,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa, da distrarsi in favore dei difensori;
f) condanna la Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della
[...]
”, in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese Controparte_1 processuali, pari ad euro 4.000,00 per compensi ed euro 300,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
g) condanna la “ , in persona del legale Controparte_3 rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore della , in Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, delle spese processuali, pari ad euro 4.000,00 per compensi ed euro 300,00 per spese, oltre spese generali, iva e cpa;
h) condanna la
[...]
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento Controparte_3 delle spese della C.T.U. svolta in sede di ATP;
i) condanna la “ Controparte_3
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, al pagamento in favore di
[...] Pt_1
delle spese della consulenza tecnica di parte svolta in sede di ATP per l'importo di euro
[...]
1.000,00. Gela, 18.12.2025
Il Giudice
Dr. Corrado Cartoni