Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 1620
CS
Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026

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  • Rigettato
    Violazione e falsa applicazione degli artt. 169 e 185 del d.lgs. n. 163/2006

    La variante è stata approvata in autonomia dal soggetto attuatore, senza coinvolgimento del CIPE, poiché le modifiche non assumevano rilievo localizzativo né comportavano sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato. Le autorità competenti hanno valutato la portata della variante confermando che poteva essere adottata senza verifiche aggiuntive. Le modifiche sono state considerate marginali e meno invasive dell'originario progetto.

  • Rigettato
    Falso presupposto che la fruibilità delle aree di proprietà non fosse pregiudicata

    La relazione dei tecnici presupponeva il completamento della procedura espropriativa, che non si è mai verificata. La documentazione fotografica depositata da RFI dimostra che le uscite di emergenza e i torrini esterni non sono stati realizzati e che i fondi non hanno subito alcuna interclusione. L'immissione in possesso iniziale ha escluso ogni possibilità di interclusione.

  • Rigettato
    Incidenza dell’occupazione d’urgenza sul diritto di proprietà e lesione di una situazione di vantaggio acquisita

    Non sussiste un affidamento meritevole di tutela in relazione alla procedura espropriativa, poiché l'interesse pubblico alla realizzazione dell'opera prevale. La lesione dell'affidamento trova tutela nel risarcimento del danno, ma non vi è stato comportamento illecito dell'amministrazione. L'amministrazione ha perseguito una scelta meno invasiva, evitando l'espropriazione e optando per una servitù di sottosuolo. Non vi è interesse legittimo al rilascio di un provvedimento favorevole in un procedimento espropriativo. Il decreto di esproprio non è mai stato notificato e non ha prodotto effetti.

  • Rigettato
    Ritiro in autotutela oltre il termine di legge e in assenza di comunicazione di avvio del procedimento

    Il decreto di esproprio non essendo stato notificato non ha acquisito efficacia e poteva essere liberamente ritirato dall'amministrazione. Il 'mero ritiro' riguarda atti improduttivi di effetti. L'atto è stato adottato in ragione della variante al progetto che ha reso non più attuale l'interesse all'espropriazione.

  • Rigettato
    Il decreto di asservimento configurato come nuovo decreto di esproprio mascherato

    Le opere realizzate sono in sottosuolo e non determinano modifiche irreversibili al soprassuolo. La rampa di accesso sarà ripristinata nella sua configurazione originaria, salvo modifiche minori legate alla realizzazione di un piazzale per i soccorsi. La copertura del tratto di galleria sarà a quota inferiore rispetto alla superficie e sarà ripristinato lo status quo ante. La costituzione della servitù non comporta limitazioni all'uso delle aree se non quelle tipiche delle servitù prediali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 1620
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1620
    Data del deposito : 2 marzo 2026
    Fonte ufficiale :

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