Rigetto
Sentenza 2 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 02/03/2026, n. 1620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1620 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01620/2026REG.PROV.COLL.
N. 04046/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4046 del 2024, proposto da
I.Di.R. – Importazione, Distribuzione, Ricambi S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Enrico Soprano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via degli Avignonesi n. 5.
contro
Rfi – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Società per Azioni, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Guglielmo Aldo Giuffre', con domicilio eletto presso lo studio MA LE DU in Roma, corso Vittorio Emanuele II, 349;
TA S.p.A., non costituita in giudizio.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. 6734 del 2024.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Rfi – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. – Società per Azioni;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 8 gennaio 2026 il Cons. IZ TI e uditi per le parti gli avvocati;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La Importazione, Distribuzione, Ricambi S.p.A., (di seguito “ID”), società attiva nel settore della vendita dei ricambi, nonché delle attività inerenti al movimento merci, ha impugnato innanzi al Ta.r. per il Lazio la delibera n. 85 del 27 luglio 2021 della Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. (di seguito “FI”).
Con tale delibera è stata approvata una variante al progetto definitivo per la realizzazione della tratta Napoli-Bari, concernente la variante alla linea Napoli- Cancello, che ha comportato lo stralcio delle uscite di emergenza, in corrispondenza delle quali dovevano essere realizzati due torrini esterni suscettibili di intercludere alla odierna appellante l’accesso anche alle aree non oggetto di espropriazione su cui sorge il compendio aziendale.
2. Parte appellante ha precisato che, in data 20.06.2018, la TA S.p.A.le notificava l’ordinanza n. 21 del 16.05.2016, con la quale l’Amministratore Delegato di R.F.I. S.p.A., nominato Commissario per la realizzazione delle opere relative agli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo – Catania – Messina ex art. 1 del d.l. n. 133/2014, convertito in legge n. 164/2014, aveva approvato il progetto definitivo relativo all’“ Itinerario Napoli – Bari I tratta: Variante alla linea Napoli – Cancello, comprensivo della variante di tracciato tra le progressive chilometriche 5+300 e 6+599 ”, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza degli interventi infrastrutturali a realizzarsi.
3. Alla suindicata ordinanza veniva allegata la nota del 22.05.2018, con la quale la TA precisava di aver provveduto alla comunicazione di approvazione del progetto definitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del d.P.R. n. 327 del 2001, relativo agli interventi infrastrutturali a realizzarsi, che avrebbero interessato anche alcuni cespiti di proprietà della ID siti in Casalnuovo di Napoli, alla Via Variante Nazionale delle Puglie n. 26, foglio 16, p.lle 191, 192, 193, 194.
4. Successivamente, in data 16.07.2018, la TA notificava alla ID il decreto n. 151 del 21.06.2018, con il quale la R.F.I. S.p.A. disponeva l’occupazione, in via di urgenza, ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 bis del d.P.R. n. 327 del 2001, degli immobili di proprietà della ID individuati nell’allegato piano particellare grafico descrittivo; contestualmente al decreto di occupazione di urgenza innanzi richiamato, la TA notificava alla ID l’avviso di immissione in possesso delle aree interessate dai lavori per il giorno 30.07.2018.
5. Veniva poi determinata dalla terna di tecnici, nominata ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001, l’indennità di esproprio in complessivi € 5.038.978,11, oltre alle indennità di occupazione legittima nella misura di cui all’art. 50 del d.P.R. n. 327 del 2001.
6. Nel corso procedimento avviato ai sensi dell’art. 21 del d.P.R. n. 327 del 2001, la ID lamentava, oltre al pregiudizio derivante alla porzione residua del complesso edilizio di sua proprietà non ricompresa nella controversa procedura espropriativa, anche i danni subiti per effetto della totale interclusione della porzione residua del fondo non ricompresa nella procedura espropriativa, che aveva impedito di continuare a svolgere ivi l’attività, con conseguente delocalizzazione dell’intero complesso aziendale. Per l’effetto, ne scaturiva un contenzioso incardinato innanzi al Tribunale di Nola ad istanza della ID in danno di R.F.I. e della TA per conseguire il risarcimento dei danni derivanti dalla forzata delocalizzazione del complesso produttivo della società istante, originati dalla interclusione del fondo.
7. FI emanava il decreto di espropriazione n. 81 del 20.12.2019, mai notificato a parte appellante, e l’atto di precisazione e rettifica n. 16 del 13.02.2020.
8. Con delibera n. 85 del 27 luglio 2021 FI approvava una variante al progetto definitivo per la realizzazione della tratta Napoli-Bari, concernente la variante alla linea Napoli- Cancello, che ha comportato lo stralcio delle uscite di emergenza, in corrispondenza delle quali dovevano essere realizzati due torrini esterni suscettibili di intercludere alla ricorrente l’accesso anche alle aree non oggetto di espropriazione su cui sorge un compendio aziendale.
9. Nelle more, con atto n. 303 del 15.12.2022, inviato a mezzo p.e.c. in data 22.12.2022, a cura della TA, R.F.I. notiziava la ID del ritiro in autotutela del decreto di espropriazione n. 81 del 20.12.2019 e dell’atto di precisazione e rettifica n. 16 del 13.02.2020.
Nel frattempo, la ID impugnava innanzi al T.a.r. per la Campania la delibera n. 85/2021.
10. Successivamente, la ID proponeva, nel medesimo giudizio, motivi aggiunti di gravame per l’annullamento dell’atto n. 303 del 15.12.2022, con il quale FI aveva disposto il ritiro in autotutela del decreto di espropriazione n. 81 del 20.12.2019, nonché dell’atto di precisazione e rettifica n. 16 del 13.02.2020.
11. A seguito della proposizione dei primi motivi aggiunti e nell’imminenza dell’udienza pubblica fissata per il 10.05.2023, R.F.I. notificava alla ID:
- dapprima, il decreto n. 157 del 5.05.2023, con il quale, ai sensi e per gli effetti degli artt. 22 e 23 del d.P.R. n. 327/2001, veniva disposta l’espropriazione, in favore di R.F.I., dei terreni di proprietà di ID, identificati al foglio 16, p.lle 1144 (parte), 1146 (parte), 1144 sub 1 (parte), nonché decretata la costituzione del diritto perpetuo di servitù di attraversamento di galleria artificiale dei cespiti di proprietà della ricorrente identificati al foglio 16, p.lla 1147 (parte), 192 (parte), 1105 (parte);
- successivamente, l’ordinanza n. 197 del 15.05.2023, notificata in data18.05.2023, recante occupazione in via temporanea per anni due, decorrenti dalla data di emissione della predetta ordinanza e salvo successiva proroga nel caso di maggior durata dei lavori, dei terreni di proprietà ID, siti in Casalnuovo di Napoli, identificati al foglio 16, p.lla 1147 (parte), 192 (parte) 1105 (parte), 1145 (parte), 1147 sub 1 (parte).
12. Tali atti venivano, quindi, impugnati dalla ID ai fini del loro annullamento con ulteriori motivi aggiunti di gravame del 07.07.2023, innanzi al T.a.r. per il Lazio, che, con sentenza n. 6734 del 2024, respingeva i ricorsi.
13. La ID, quindi, ha impugnato la predetta sentenza, deducendo i seguenti motivi di appello:
I. ERRORES IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 169 E 185 DEL D.LGS. N. 163/2006 – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO DI POTERE .
Parte appellante contesta la sentenza del T.a.r. che ha respinto il primo motivo di ricorso, per violazione degli artt. 169, commi 1 e 2, e 185 del d.lgs. n. 163/2006 (applicabile ratione temporis ), in quanto la variante apportata al progetto definitivo del 2016 dell’opera in questione – adottata in ragione della asserita necessità di stralciare le uscite di emergenza con l’eliminazione dei torrini esterni che, altrimenti, avrebbero interferito con l’accessibilità di talune proprietà private (ivi inclusa quella della ID) che sarebbero risultate intercluse (come, poi, effettivamente avvenuto) – è stata emanata in assenza dei presupposti all’uopo prescritti dalla citata normativa,
II. ERRORES IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 169 DEL D.LGS. N. 163/2006 – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO DI POTERE – CARENZA DI POTERE E/O ECCESSO DI POTERE – CONTRADDITTORIETÀ – PERPLESSITÀ .
Parte appellante contesta la sentenza del T.a.r. che ha respinto il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, perché la citata delibera di R.F.I. n. 85/2021 sarebbe illegittima per carenza di potere, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, in quanto basata sul falso presupposto che la fruibilità delle aree di proprietà di parte appellante non sarebbe mai stata effettivamente pregiudicata.
III. ERRORES IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. n. 327/2001 – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – ECCESSO DI POTERE PER LESIONE DI UNA SITUAZIONE DI VANTAGGIO ACQUISITA .
Questo motivo riguarda la reiezione del quinto e del sesto motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado a mezzo dei quali la ID aveva denunciato la illegittimità della delibera n. 85/2021 adottata da R.F.I. anche in punto di violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 327/2001. In particolare, con l’occupazione d’urgenza R.F.I. avrebbe inciso sul diritto di proprietà della appellante, degradandolo e rendendolo di fatto indisponibile a causa della interclusione della residua proprietà della odierna appellante, costituita da un complesso immobiliare, attivo e produttivo, nel quale veniva svolta la relativa attività economica ad alta redditività e con rilevanti fatturati. Si sarebbe, dunque, consolidata in capo alla ID una posizione di legittimo affidamento alla definizione della procedura ablativa in esame.
IV. ERRORES IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 21 NONIES L. N. 241/1990 – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 42 BIS D.P.R. 327/2001 – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO .
Parte appellante contesta anche la reiezione dei primi motivi aggiunti di gravame proposti contro e per l’annullamento dell’atto n. 303/2022 – con cui FI ha proceduto all’annullamento in autotutela del decreto di esproprio n. 81/2019 e dell’atto di precisazione e rettifica n. 16/2020. In particolare, FI ha ritirato il predetto provvedimento ben oltre il termine cristallizzato nell’art. 21 nonies , comma 1, della l. n. 241/1990, ovvero a distanza di ben trentasei mesi dall’atto di conclusione della procedura ablativa (recte: il decreto di esproprio n. 81 del 20.12.2019) e in assenza della doverosa comunicazione di avvio del procedimento e, comunque, in assenza, in ogni caso, di qualsivoglia sopravvenuta ragione di pubblico interesse. L’atto di autotutela, inoltre, non potrebbe essere ascritto nell’ambito degli atti di mero ritiro, atteso che, dalla lettura del suo contenuto, emerge che, con lo stesso, l’amministrazione – pur in assenza di qualsivoglia idonea motivazione a riguardo – avrebbe inteso porre rimedio ad una situazione di evidente illegittimità che avrebbe connotato il decreto di esproprio oggetto appunto di annullamento in autotutela.
V. ERRORES IN IUDICANDO IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22, 23 E 44 DEL D.P.R. N. 327/2001 – ECCESSO DI POTERE PER FALSITÀ DEI PRESUPPOSTI – SVIAMENTO – CARENZA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 7 DELLA L. N. 241/1990.
Questo motivo critica la reiezione dei secondi motivi aggiunti di gravame a mezzo dei quali la ID aveva censurato i) il decreto n. 157/2023 con cui FI ha disposto l’espropriazione e l’asservimento, con conseguente costituzione del diritto perpetuo di servitù ed attraversamento di galleria artificiale in favore di FI, dei terreni di proprietà ID, ii) nonché l’ordinanza n. 197/2023 recante occupazione in via temporanea delle aree di proprietà della ID non più soggette ad esproprio, ma a mero asservimento, il tutto per la durata di anni due, salvo successiva proroga.
L’autorità espropriante, lungi dall’essersi limitata ad asservire le aree di proprietà della ID a seguito dell’(illegittimo) ritiro in autotutela dell’originario decreto di esproprio (il n. 81/2019), avrebbe adottato, nei fatti, un nuovo decreto di esproprio, sotto le (false) spoglie della costituzione del diritto perpetuo di servitù in attraversamento nel sottosuolo; il tutto, allo sviato ed imperdonabile fine, come già denunziato nel primo ricorso per motivi aggiunti, di eludere il dovuto ristoro delle indennità di espropriazione già determinate nella relazione della terna dei tecnici depositata in data 18.11.2019, e di arrecare un irreversibile vulnus alle aspettative ed alle pretese economiche della ID già riconosciute nelle sedi competenti.
FI si è costituita regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
14. Alla pubblica udienza dell’8 gennaio 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
15. Tanto premesso in punto di fatto l’appello è infondato per le ragioni di seguito specificate.
15.1. In via preliminare, va evidenziato che l’opera in contestazione è stata approvata ai sensi della l. n. 443 del 2001 (cd. legge obiettivo) e rientra tra gli interventi per la riqualificazione e lo sviluppo dell’itinerario Napoli-Bari, infrastruttura ferroviaria che a sua volta si innesta nell’ambito del corridoio Scandinavia-Mediterraneo, che collegherà i Paesi scandinavi a Malta, passando per Danimarca, Germania, Austria e Italia.
Esso mira in particolare a sopperire alle inefficienze della preesistente infrastruttura, migliorare gli standard di sicurezza, velocizzare i collegamenti e aumentare l’offerta di trasporto ferroviario nelle aree attraversate, realizzando una linea non solo ad alta velocità, ma soprattutto “ad Alta capacità”, in grado di collegare i territori attraversati riducendo le interferenze e recuperando le aree ferroviarie da dismettere, con conseguente complessivo miglioramento del territorio.
Per simili interventi il legislatore ha introdotto una disciplina marcatamente derogatoria rispetto al regime ordinario disegnato dal d.P.R. n 327 del 2001, originariamente ricomprendendoli nel programma delle infrastrutture pubbliche e private e degli insediamenti produttivi di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, approvato con delibera CIPE 21 dicembre 2001 n. 121, e successivamente inserendoli tra quelli la cui realizzazione è stata affidata al Commissario individuato ai sensi del d.l. n. 133 del 2014 – cd. Sblocca Italia –, convertito nella legge n. 164 del 2014 che, oltre a individuare nell’amministratore delegato di FSI prima e di FI poi il Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta Napoli-Bari e ad attribuirgli il potere di convocare la conferenza di servizi per l’approvazione dei relativi progetti, ha specificamente previsto, all’art 1, c 3, che “ gli interventi da praticarsi sull’area di sedime della tratta ferroviaria Napoli - Bari, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione dell’opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità ”, riconoscendo dunque, agli stessi una pubblica utilità ex lege .
15.2. Il presente giudizio ha, in particolare, ad oggetto un complesso procedimento espropriativo contestato da parte appellante: la peculiarità della presente vicenda attiene alla circostanza che parte appellante contesta la scelta di FI di aver ritirato il decreto di esproprio n. 81 del 20.12.2019 e di aver emanato successivamente altro provvedimento con cui ha sottoposto l’area interessata ad una servitù di attraversamento di galleria artificiale dei cespiti di proprietà della stessa parte appellante.
15.3. Secondo quest’ultima si sarebbe così consolidata una situazione giuridica di affidamento in relazione al primo procedimento espropriativo originato dall’approvazione del progetto definitivo di cui all’ordinanza commissariale n. 21/2016 ed R.F.I. non avrebbe potuto modificare, con la semplice approvazione della variante al progetto definitivo illo tempore approvato, e men che meno con il successivo provvedimento di ritiro in autotutela del decreto di esproprio, il titolo di acquisizione delle aree interessate dalla intervenuta realizzazione delle opere che ne intercludevano le relative aree, derubricando gli effetti ablatori del decreto di esproprio e trasformandoli in una servitù di sottosuolo.
16. Tanto premesso, ritiene il Collegio che l’appello sia nel complesso infondato per le ragioni di seguito esposte.
17. Con un primo motivo di appello, la ID contesta la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha ritenuto infondata la censura avente ad oggetto la violazione dell’art. 169 del d.lgs. n. 163 del 2006, perché quando “ le varianti adottate non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato, per evidenti esigenze di snellezza procedurale e di efficienza amministrativa, il soggetto attuatore può procedere alla loro implementazione in autonomia, senza il coinvolgimento del CIPE e di altri enti”, dovendosi intendere per varianti aventi rilievo sotto l’aspetto localizzativo “quelle varianti che – diversamente da quella avversata - modificano l'opera progettata in sé e per sé considerata (nel caso specifico la tratta Napoli-Cancello) ”.
Secondo parte appellante la possibilità, per il soggetto aggiudicatore, di apportare modifiche al progetto definitivo in sede di redazione del progetto esecutivo, è rigorosamente circoscritta: a) alla verifica delle prescrizioni impartite dal CIPE in sede di predisposizione del progetto definitivo; b) alle verifiche in punto di valutazioni di impatto ambientale di cui all’art. 185 del D.lgs. n. 163/2006. Nessuna delle condizioni di cui innanzi ricorrerebbe nell’ipotesi che ci occupa, laddove, diversamente da quanto ritenuto dal T.a.r., R.F.I. si è determinata ad approvare la variante al progetto definitivo unicamente in ragione della asserita necessità di stralciare le uscite di emergenza con l’eliminazione dei torrini esterni, che, altrimenti avrebbero interferito con l’accessibilità di talune proprietà private.
17.1. Ritiene il collegio che tale motivo di appello sia infondato.
Il T.a.r. ha nello specifico evidenziato che FI, prima dell’approvazione della variante, ha informato le Autorità competenti circa la sussistenza delle condizioni previste dall’art 169, c 3 e 6, d.lgs. n. 163/2006 per procedere in autonomia all’approvazione della variante, e che “ le stesse Autorità preposte hanno adeguatamente valutato la portata della variante in esame e hanno confermato che la stessa poteva essere adottata senza che fossero necessari: i) le verifiche delle prescrizioni impartite dal CIPE, che sono state evidentemente tutte rispettate; ii) il controllo in punto di impatto ambientale, da ritenersi inesistente ”.
Parte appellante nel ricorso di primo grado aveva incentrato le sue doglianze sul mancato coinvolgimento del CIPE nel procedimento di approvazione della variante, mentre nell’atto di appello si è limitata semplicemente ad evidenziare genericamente che non era possibile emanare la variante, perché adottata al di fuori delle ipotesi previste dall’art. 169, comma 3 e 6, d.lgs. n. 163 del 2006.
Come ben rilevato dall’amministrazione nella memoria depositata ex art. 73 c.p.a. il 5 dicembre 2025, parte appellante non ha contestato nello specifico la sentenza del Tar che ha evidenziato come la norma “ non imbriglia il potere del soggetto attuatore di individuare comunque, in sede di “sviluppo del progetto esecutivo” (cfr. art. 169, comma 2 citato), tutte quelle soluzioni implementative, le cui necessità od utilità sia emersa in fase di definizione dell’opera o che comunque siano preordinate al
miglior perseguimento dell’interesse pubblico nel concreto: tale potere, infatti, evidentemente sotteso anche alla disciplina dell’art. 169 del d.lgs n. 163/2006, costituisce corollario del principio di inesauribilità dei pubblici poteri e della loro costante tensione alla realizzazione del buon andamento dell’azione amministrativa ” (pag. 13, punto 16.2.). Inoltre, ha precisato il T.a.r., con motivazione condivisibile, che “ le varianti al progetto definitivo approvato dal CIPE possono essere apportate sia in sede di redazione del progetto esecutivo, come nella specie, sia successivamente, cioè in fase di realizzazione delle opere (cfr. chiaro tenore dell’incipit dell’art. 169, comma 3) ” e che i “ commi 3 e seguenti dell’art. 169 citato costituiscono norme di procedura, cioè norme che scandiscono l’iter per l’approvazione delle varianti, iter che si differenzia a seconda del loro rilievo sotto l’aspetto localizzativo e della portata delle modifiche apportate al progetto già approvato: ai fini che qui rilevano, ove le varianti adottate non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato, per evidenti esigenze di snellezza procedurale e di efficienza amministrativa, il soggetto attuatore può procedere alla loro implementazione in autonomia, senza il coinvolgimento del CIPE e di altri enti ”.
Parte appellante non ha contestato questi specifici passaggi della sentenza, ma si è limitata genericamente a contestare che la delibera sarebbe stata emanata “ in assenza dei presupposti all’uopo prescritti dalla citata normativa ”, riproponendo pedissequamente i motivi di ricorso di primo grado.
In ogni caso, ritiene il Collegio che la ricostruzione del dato normativo offerta dal T.a.r. sia condivisibile, in quanto non era necessario il coinvolgimento del CIPE, trattandosi, comunque, di modifiche marginali al progetto e, peraltro, in riduzione rispetto a quelle originarie, in quanto i provvedimenti impugnati si sono limitati a stralciare dal progetto definitivo la realizzazione di due opere (le uscite di sicurezza e i due torrini esterni). Come visto nella parte in fatto, inizialmente FI aveva deciso di espropriare i fondi di parte appellante, per poi decidere di accedere ad una soluzione meno invasiva, costituendo sugli stessi fondi una servitù prediale di sottosuolo.
Non sussiste, dunque, la violazione degli artt. 169, commi 1 e 2, e 185 del D.Lgs. n. 163/2006, trattandosi di modifiche marginali all’originario progetto, peraltro, meno invasive di quest’ultimo, che non richiedevano, comunque, l’intervento del CIPE.
Né può ritenersi che la modifica al progetto originario dovesse essere legittimata esclusivamente in sede di controllo ambientale, in quanto tale ricostruzione sarebbe in contrasto con il potere dell’amministrazione, tendenzialmente inesauribile, di perseguire nella maniera più efficace e spedita possibile l’interesse pubblico, come ben precisato dal T.a.r. e non specificamente contestato da parte appellante.
Tale interpretazione è anche quella più in linea con il principio del risultato, ora codificato anche dall’art. 1 del d.lgs. n. 36 del 2023, che impone di perseguire soluzioni in linea con il principio del buon andamento, da cui si evince che all’amministrazione, salvo espressa disposizione di legge, non può essere preclusa la possibilità di perseguire nel modo più efficace e tempestivo possibile l’interesse pubblico, anche nel caso rimodulando progetti originari, specie se la soluzione definitiva è la più conforme al principio di proporzionalità, come accaduto nel caso di specie.
Ne consegue che il primo motivo di appello è infondato.
18. Parimenti infondato è il secondo motivo di appello, con cui parte appellante contesta la sentenza del T.a.r. nella parte in cui ha respinto il secondo, terzo e quarto motivo del ricorso di primo grado, perché la citata delibera di R.F.I. n. 85/2021 sarebbe illegittima per carenza di potere, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa, in quanto basata sul falso presupposto che la fruibilità delle aree di proprietà di parte appellante non sarebbe mai stata effettivamente pregiudicata. Secondo parte appellante la sentenza si baserebbe sul falso presupposto che l’area di parte appellante interessata non sarebbe interclusa ma accessibile alla stessa. Al contrario, dalla relazione della terna dei tecnici del 18 novembre 2019, sarebbe emerso che l’area interessata di sua proprietà sarebbe già interclusa.
18.1. Anche tale motivo di appello è infondato.
Il T.a.r. ha, infatti, chiarito che dalla citata relazione è emerso che la proprietà di parte appellante sarebbe stata solo in futuro e in seguito al completamento della originaria procedura espropriativa completamente interclusa e solo sulla scorta di tale quadro i tecnici hanno proceduto alla quantificazione dell'indennizzo espropriativo.
18.2. Le considerazioni contenute nella Relazione presuppongono tutte il completamento della procedura espropriativa che non si è mai verificata.
Ad esempio, a pagina 12 dell’atto di appello, la società ha evidenziato che la terna dei tecnici ha specificato che “ le zone residue, all’attualità, risultano intercluse ”, ma, nonostante il virgolettato, omette di richiamare l’intero periodo della relazione in cui si legge che “ le zone residue, all’attualità ed in riferimento al progetto in essere, risultano intercluse ” (Relazione, p 19): l’interclusione, dunque, dipende ed è valutata “ in riferimento al progetto in essere ”.
In altra parte della relazione si legge che “ dall’analisi della produzione in atti è lapalissiano che il bene de quo (fabbricato ID SPA), in seguito alla procedura ablativa, appare completamente interclusa, rispetto all’attuale assetto della proprietà ” (p. 46). Quindi, ancora una volta, l’interclusione non sembra essere già intervenuta bensì derivare dal completamento della procedura ablativa mai avvenuta.
18.3. Peraltro, appare dirimente la circostanza che parte appellante, al di là di quanto emerge dalla Relazione, non ha mai provato, neanche attraverso rilievi fotografici, lo stato di realizzazione delle opere, essendosi limitata a contestare genericamente i rilievi fotografici posti a fondamento della sentenza del T.a.r.
In particolare, il giudice di primo grado ha evidenziato (punto 17.1., pag. 16), in maniera ancora una volta condivisibile, che “ la documentazione fotografica – all.ti da 10 a 18 – depositata dalla FI il 13 marzo 2024) evidenzia in modo chiaro e incontestabile che: i) sia le uscite di emergenza che i torrini esterni non sono stati realizzati ma sono stati soltanto progettati; ii) i fondi di proprietà della ricorrente non hanno quindi subito alcuna interclusione ”.
Parte appellante, invece, si è limitata ad evidenziare genericamente che “ la documentazione fotografica depositata dalla difesa di R.F.I. agli atti del giudizio di primo grado è priva del benché minimo valore probatorio, trattandosi di rilievi fotografici privi di qualsivoglia data, inidonei, per l’effetto, a cristallizzare la situazione di fatto esistente alla fine del 2019 ” (pag. 13 dell’atto di appello).
Rimane tuttavia il fatto che la società non è stata in grado di documentare una situazione diversa da quella rappresentata nei suddetti rilievi fotografici.
Inoltre, quando il 30 agosto 2018 la FI ha proceduto all’immissione in possesso delle aree di proprietà della ricorrente, ha espressamente precisato che “ si esegue il decreto di occupazione di urgenza ai sensi dell’art. 24, comma 4, e s.m.i., lasciando l’uso dell’area oggetto di esproprio alla ditta proprietaria, in modo da poter consentire l’accesso all’attività commerciale in essere ”, escludendo così all’evidenza ogni possibilità di interclusione.
Ne consegue che tali doglianze sono infondate.
19. Ad ogni modo, nella vicenda di cui trattasi, non appare configurabile alcun affidamento meritevole di tutela della ricorrente in ordine alla definizione dell’originaria procedura di esproprio, essendo quest’ultima non già finalizzata a soddisfare una sorta di interesse pretensivo dell’espropriando al conseguimento dell’indennizzo, quanto l’interesse della collettività alla realizzazione dell’opera pubblica.
19.1. Sotto altro profilo, relativamente alla pretesa negativa incidenza dell’azione amministrativa sulle scelte imprenditoriali della ricorrente, ricorda il Collegio che, come ha precisato l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato nella sentenza n. 19 del 2021, “ l’affidamento nella legittimità dei provvedimenti dell’amministrazione e più in generale sulla correttezza del suo operato è riconosciuto dalla risalente giurisprudenza di questa Adunanza plenaria come situazione giuridica soggettiva tutelabile attraverso il rimedio del risarcimento del danno ”.
Bisogna, infatti, distinguere il profilo provvedimentale da quello comportamentale: la lesione dell’affidamento trova la sua tutela nel risarcimento del danno e presuppone un comportamento illecito dell’amministrazione.
Come messo in luce dalla richiamata decisione dell’Adunanza plenaria, le regole di legittimità amministrativa e quelle di correttezza operano su piani distinti, uno relativo alla validità degli atti amministrativi e l’altro concernente invece la responsabilità dell'amministrazione e i connessi obblighi di protezione in favore della controparte.
Nel caso in esame, non può dunque, essere condivisa la ricostruzione di parte appellante, secondo cui la delibera del 2021 sarebbe illegittima solo in quanto lesiva ( in thesi ) dell’affidamento riposto dalla ID sull’originario procedimento espropriativo.
19.2. Inoltre, come evidenziato dalla giurisprudenza amministrativa, l’affidamento può in tanto configurarsi in quanto il privato vanti quanto meno un interesse legittimo al rilascio di un provvedimento favorevole indotto dal comportamento scorretto dell’amministrazione.
Nel caso di specie, mancano gli elementi strutturali dell’affidamento, in quanto:
a) non vi è un interesse legittimo al rilascio di un provvedimento favorevole, in quanto si discute di un procedimento espropriativo che avrebbe comportato una perdita della proprietà di parte appellante. Né può ritenersi tale l’aspettativa all’ottenimento dell’indennizzo che ha la funzione esclusiva di compensare il pregiudizio derivante dalla perdita della proprietà, rappresentando la necessaria conseguenza del completamento di una procedura espropriativa che, nella fattispecie in esame, non si è mai ritualmente conclusa. A tale riguardo si osserva che il decreto di esproprio n. 81/2019 non è mai stato notificato alla detta società e, in quanto atto recettizio, fino al momento del suo ritiro in autotutela, non ha comunque potuto produrre alcun effetto ex artt. 21 bis della L. n. 241/1990 e 22, comma 1, lett. f) del d.P.R. n. 327 del 2001.
Inoltre, l’espropriazione di un bene rappresenta, a ben vedere, una soluzione residuale, dovendo l’amministrazione sempre privilegiare scelte che, in virtù del principio di proporzionalità, evitino l’espropriazione dei fondi.
b) non vi è stato alcun comportamento scorretto dell’amministrazione che ha preferito perseguire una scelta meno invasiva per parte appellante, tale da non comportare la perdita della proprietà. Scelta, va evidenziato, idonea anche in un’ottica di corretto e legittimo perseguimento del pubblico interesse, perché ha evitato la corresponsione di una somma patrimoniale ingente che è a carico della finanza pubblica. FI, infatti, in luogo della realizzazione di due opere (le uscite di sicurezza e i due torrini esterni) strumentali alla linea ferroviaria EAV, ha previsto la realizzazione di una servitù di sottopasso insuscettibile di dar luogo ad alcuna interclusione.
Non può, dunque, essere condivisa la ricostruzione di parte appellante, secondo cui “ il sol fatto di essere stati assoggettati ad una procedura espropriativa, seppure solo avviata dall’Amm.ne, è di per sé sufficiente a radicare in capo al proprietario una posizione qualificata di legittimo affidamento ”.
19.3. Peraltro, va chiarito che, anche a voler ritenere esistente un legittimo affidamento di parte appellante, la conseguenza di ciò non potrebbe comunque essere l’impossibilità per l’amministrazione di modificare il progetto, quanto quella, sussistendone i presupposti, di corrispondere il risarcimento del danno derivante dalla lesione di tale ipotetico affidamento.
Destituita di fondamento è poi l’affermazione secondo cui FI avrebbe dovuto adottare un provvedimento ex art. 42 bis del d.P.R. n. 327 del 2001 in quanto non è stata data alcuna prova del fatto che, successivamente al ritiro dell’originario decreto di esproprio, il compendio di ID sia stato occupato ovvero modificato sine titulo . Vi è anzi prova del contrario, essendo stato tale decreto sostituito con quello di asservimento.
19.4. A ciò si aggiunga che, come evidenziato da FI nella memoria di replica, la contestata delocalizzazione è consistita nella realizzazione del più importante centro logistico del Centro-Sud.
Esso non rappresenta quindi un semplice trasferimento di sede indotto dalla procedura espropriativa in esame ma costituisce - come ampiamente pubblicizzato dalla stampa e sottolineato da FI (cfr., docc 3, 3bis e 3ter)- un importante sviluppo dell’attività imprenditoriale di ID che ha comportato un investimento di 23,4 milioni di euro complessivi, con un finanziamento di 12,5 milioni di euro da parte di Invitalia.
Si tratta, in sostanza, di una iniziativa pianificata negli anni e non certo realizzata da un giorno all’altro, come dimostrato anche dal fatto che la delocalizzazione è avvenuta all’esito della procedura esecutiva di acquisizione dell’immobile pignorato alla Spadaro Logistica e Trasporti srl, aggiudicato definitivamente alla ID già a far data dal 28 Settembre 2016.
20. E’, altresì, infondato il quarto motivo di appello con cui parte appellante contesta la legittimità dell’atto n. 303/2022 di “mero ritiro” del decreto di esproprio n. 81/2019 e dell’atto di precisazione e rettifica n. 16/2020, in quanto, secondo parte appellante, “ Sfugge evidentemente al T.A.R. la differenza tra efficacia e validità di un atto amministrativo a tutti gli effetti esistente, quale indiscutibilmente era il decreto di esproprio pur in assenza della sua notifica, altrimenti non comprendendosi, del resto, la necessità di dover procedere al suo ritiro in autotutela tramite un provvedimento espresso, questo sì notificato ritualmente alla odierna appellante ”.
Ed ancora, “ la mancata notifica del decreto di esproprio se da un lato, ai sensi dell’art. 23 del D.P.R. n. 327/2001, impedisce il perfezionamento del passaggio di proprietà dei fondi in capo all’Autorità espropriante, dall’altro non impedisce di certo che il medesimo provvedimento produca, comunque, ulteriori effetti nella sfera del proprietario attinto dalla relativa procedura espropriativa, pregiudicandone e limitandone, in ogni caso, la sua sfera giuridica ” (pag. 22).
L’art. 22, comma 1, lett. f) del d.P.R. n. 327 del 2001 precisa che il decreto di esproprio “ dispone il passaggio del diritto di proprietà, o del diritto oggetto dell'espropriazione, sotto la condizione sospensiva che il medesimo decreto sia successivamente notificato ed eseguito ”.
Nel caso di specie, è pacifico che il decreto di esproprio non sia stato notificato a parte appellante e, pertanto, non abbia acquisito efficacia, con la conseguenza che non è avvenuto il passaggio del diritto di proprietà in capo a FI.
Non avendo, quindi, prodotto effetti il decreto di esproprio non era idoneo a suscitare, comunque, alcun tipo di affidamento in capo a parte appellante e, pertanto, poteva essere liberamente ritirato dall’amministrazione emanante.
La giurisprudenza consolidata di questo Consiglio di Stato ha evidenziato che (cfr. Consiglio di Stato, sez. II, 4 febbraio 2022 n. 790), il "mero ritiro" ha ad oggetto un atto improduttivo di effetti o perché privo di un requisito di efficacia o perché preparatorio di un procedimento che non si è ancora concluso.
Dalla classificazione del provvedimento impugnato come atto di "mero ritiro" deriva che lo stesso sia regolato da un regime diverso da quello che contraddistingue gli atti di ritiro in senso proprio (che costituiscono espressione di autotutela decisoria), dal momento che l'inefficacia originaria dell'atto revocato non impone all'Amministrazione di valutare l'incidenza esterna delle sue precedenti volontà, in relazione all'affidamento eventualmente ingenerato nei terzi ed alla concreta valenza dell'interesse pubblico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. V, 2 febbraio 2009 n. 526 e 18 settembre 2002 n. 4751; così anche T.A.R. Napoli, sez. II, 11 aprile 2017, n. 1980).
Nel caso di specie, il decreto di esproprio, in quanto inefficace, poteva essere liberamente ritirato dall’amministrazione, senza che assuma alcun rilievo in proposito la circostanza che FI non avesse impugnato tempestivamente la relazione della terna dei tecnici, la quale attiene al distinto profilo della determinazione dell’indennità di esproprio da corrispondere in caso di completamento della procedura espropriativa.
Come sottolineato dall’appellata, l’atto in esame è stato adottato non già sul presupposto di una illegittimità originaria del decreto di esproprio, ma in ragione della variante intervenuta con la delibera n. 85/2021, che ha reso non più attuale l’interesse all’espropriazione dei terreni di cui trattasi.
21. Infondato è anche il quinto e ultimo motivo di appello.
Secondo parte appellante la sentenza impugnata è erronea anche nella parte in cui il T.A.R. ha respinto i secondi motivi aggiunti di gravame a mezzo dei quali la ID aveva censurato i) il decreto n. 157/2023 con cui FI ha disposto l’espropriazione e l’asservimento, con conseguente costituzione del diritto perpetuo di servitù ed attraversamento di galleria artificiale in favore di FI, dei terreni di proprietà ID, ii) nonché l’ordinanza n. 197/2023 recante occupazione in via temporanea delle aree di proprietà della ID non più soggette ad esproprio, ma a mero asservimento, il tutto per la durata di anni due, salvo successiva proroga.
In particolare, secondo parte appellante il decreto di asservimento notificatole sarebbe nei fatti “ un nuovo decreto di esproprio, sotto le (false) spoglie della costituzione del diritto perpetuo di servitù ” modificando irreversibilmente la sua proprietà e non consentendole più l’esercizio delle relative facoltà dominicali.
Le opere evidenziate, secondo parte appellante, lungi dall’interessare semplicemente il sottosuolo di proprietà della ID, come affermato da FI nel detto decreto di esproprio, “ sventrano, di fatto, trasversalmente, anche il soprassuolo della ID ”.
L’autorità espropriante avrebbe adottato, nei fatti, un nuovo decreto di esproprio, sotto le (false) spoglie della costituzione del diritto perpetuo di servitù in attraversamento nel sottosuolo.
In particolare, sarebbe “ emerso che, a conclusione dei lavori, anche il piazzale assumerà una diversa configurazione planoaltimetrica e sarà posto ad una quota pari a – 2,70 in media dalla quota del piazzale per l’accesso ai soccorsi ”.
Inoltre, “ il piazzale d’accesso, per una lunghezza di circa 50 metri sarà riconfigurato (quello che la Relazione di TA definisce “rampa”) e che dopo i lavori si presenterà con una diversa configurazione planoaltimetrica e posto a una quota pari a – 2,70 m dal piazzale per l’accesso dei soccorsi. Quindi, il varco di accesso della ID, solo dopo i lavori, sarà ridotto a una rampa che correrà tra due alti muri, in una sorta di trincea. (Fig.1). La modifica di parte del suolo della ID con diversa altimetria sarà la conseguenza dei lavori per la realizzazione delle gallerie (quella di FI e quella della Circumvesuviana) che correndo trasversalmente al piazzale d’accesso, a meno di 2 metri dalla superficie, opera l’inscindibile incorporazione del terreno della ID nell’opera pubblica ”.
21.1. Tali cesure sono infondate, in quanto parte appellante, pur avvalendosi di una consulenza tecnica di parte, non è stata in grado di sconfessare le puntuali argomentazioni del T.a.r.
In particolare, il giudice di primo grado, con ampia e condivisibile motivazione, ha evidenziato che “ dalla relazione tecnica redatta dalla TA (cfr. all. 32 depositato in giudizio dalla FI il 13 marzo 2024) è emerso che nella fase iniziale dei lavori che nel loro successivo prosieguo, parte resistente ha comprovato di aver sempre garantito: i) l’accesso al piazzale su cui sorge lo stabilimento della ricorrente tramite la rampa originaria, che, nelle diverse fasi dei lavori, ha subito solo un temporaneo restringimento, restando comunque garantita una viabilità esclusiva alla ID di larghezza mai inferiore a 4.5 metri; ii) di conseguenza, la piena fruibilità del piazzale e del fabbricato adibito a stabilimento; - nella nuova fase di cantiere iniziata nel luglio 2023, la FI, prima di occupare temporaneamente tale piazzale, ha realizzato una viabilità temporanea di accesso alternativa tale da garantire un adeguato accesso alle varie proprietà della zona, fra cui quella della ID nella fase post operam è stato previsto il pieno ripristino dello status quo ante, ivi inclusa la viabilità di accesso originaria, con la sola esclusione delle p.lle 1144 e 1146, oggetto di rituale esproprio, che verranno adibite a piazzale per i soccorsi;
- le operazioni non determineranno alcuna modifica, né al fabbricato della ricorrente, né all’annesso piazzale, che non sono stati né saranno mai oggetto di alcun intervento o lavorazione, e neanche alla relativa rampa di accesso: le particelle nn. 192, 1105, 1145 e 1147, che ricoprono l’intero ingombro della rampa di accesso, dopo essere state oggetto di occupazione temporanea per consentire l’esecuzione dei lavori per la predisposizione della galleria artificiale sottostante (opera che arreca l’imposizione a ID di una mera servitù), saranno restituite alla ricorrente nella loro conformazione originaria; l’unica differenza, non impattante in alcun modo sulla ricorrente e sulle sue proprietà, sarà che il piazzale per i soccorsi della FI, confinante con parte della rampa di accesso e parte della residua area destinata a verde, avrà una quota più alta rispetto alle suddette aree (da un minimo di 0.53 metri in corrispondenza del cancello di accesso alla rampa a un massimo di circa 2.50 metri in corrispondenza dell’inizio dell’area a verde) e sarà separato da queste ultime da un muro di contenimento integralmente realizzato nelle aree espropriate (cfr. sul punto figura n. 4 a pag. 21 della memoria depositata dalla FI il 18 marzo 2024, recante elementi puntuali e univoci, idonei a smentire la conducenza delle risultanze della perizia di parte);
- la rampa d’accesso al piazzale, nello scenario post operam, contrariamente a quanto asserito dalla ricorrente, non è destinata a subire alcuna modifica planoaltimetrica rispetto alla situazione ante operam: la quota del piazzale, che non è oggetto di alcun intervento, resta di 19.38 metri, così come quella della vicina via Nazionale delle Puglie, che resta di 21.59 metri. (cfr. sempre figura 4 citata) .
Conclude, inoltre, il T.a.r. che, come dimostrato dalla documentazione in atti: “ i) il piazzale e il fabbricato ID non sono stati né saranno oggetto di alcun intervento o lavorazione; ii) la differenza planoaltimetrica rispetto alla quota del piazzale per i soccorsi della FI (oltre a essere inferiore a quella indicata dalla ricorrente) sarà solo l’effetto della maggiore altezza di quest’ultimo. Infatti, le uniche zone che sono oggetto di intervento ricadono sulla rampa di accesso (p.lle 192-1105-1145-1147) e su una porzione delle aree a verde. E, al completamento delle attività in progetto, la rampa sarà riconsegnata nella sua configurazione originaria, con l’unica differenza che parte dell’area originariamente destinata a verde ornamentale ed espropriata dalla FI (F 16, p.lle 1144 e 1146), diventerà un piazzale per il soccorso, rialzato di circa 2,50 metri rispetto al livello attuale del suolo, che sarà delimitato da un muro di contenimento (integralmente insistente sull’area espropriata) ”.
Tali argomentazioni non sono state scalfite dalle generiche e non documentate censure mosse da parte appellante.
Viceversa, l’esame della documentazione relativa al progetto, confortata dalle puntuali e documentate allegazioni di parte resistente, ha evidenziato che l’opera non è suscettibile di arrecare alcuna modifica irreversibile del soprassuolo delle aree di proprietà di parte appellante.
Né quest’ultima ha documentato in modo sufficientemente persuasivo in che cosa consisterebbe la modifica del soprassuolo, dal momento che, come documentato in atti e non efficacemente smentito dalla ID, sulle aree oggetto di asservimento saranno realizzate solo opere in sottosuolo.
In particolare, la copertura del tratto di galleria realizzato in corrispondenza delle aree in asservimento (le particelle 192-1105-1145-1147) sarà a una quota inferiore di almeno 2 metri rispetto alla “quota asfalto” e al suo completamento sarà ripristinato lo status quo ante , sicché, contrariamente a quanto asserito nel gravame, il soprassuolo in corrispondenza delle aree in asservimento non sarà modificato (cfr. sul punto figura n. 5 a pag. 24 della memoria depositata dalla FI il 18 marzo 2024, la cui concludenza non è stata oggetto di alcuna adeguata controdeduzione della ID).
La costituzione della servitù non comporterà, quindi, alcuna limitazione all’area di proprietà di parte appellante interessata dall’asservimento se non quelle tipiche derivanti dalle servitù prediali.
Non si può quindi parlare di “esproprio mascherato”, dal momento che la proprietà delle aree oggetto di asservimento resta in capo parte appellante e che esse potranno continuare ad essere utilizzate secondo la loro funzione originaria, con i limiti derivanti dall’imposizione del citato vincolo.
21.2. Infondata è anche la contestazione relativa alla mancata motivazione del decreto di esproprio n. 157/2023 in relazione all’urgenza dell’intervento, in quanto l’opera pubblica alla cui realizzazione è preordinato detto intervento, come già evidenziato, è stata approvata ai sensi della l. n. 443/2001 (c. d. legge obiettivo) e rientra tra gli interventi per la riqualificazione e per lo sviluppo della linea Napoli-Bari. Tale infrastruttura ferroviaria, a sua volta, si innesta nell’ambito del corridoio Scandinavia-Mediterraneo ed è preordinata a favorire l’interconnessione delle reti infrastrutturali nazionali e la loro interoperabilità nonché a stabilire un’unica rete transeuropea multimodale per integrare trasporto terrestre, marittimo e aereo (c. d. rete trans-europea dei trasporti TEN-T).
Proprio in considerazione della “pubblica utilità” e della rilevanza strategica, anche sovranazionale, del progetto in esame, il legislatore ha introdotto una disciplina derogatoria rispetto all’ordinario regime contemplato dal d.P.R. n. 327/2001, originariamente ricomprendendolo nell’ambito delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui alla citata legge obiettivo e successivamente inserendolo tra quelli la cui realizzazione è stata affidata al commissario individuato ai sensi del d.l. n. 133/2014 (c. d. Sblocca Italia, conv. in l. n. 164/2014);
Decisiva, ai fini della reiezione di quest’ultimo motivo di appello, è la circostanza che l’art 1, comma 3 di quest’ultimo d.l. ha evidenziato che “ gli interventi da praticarsi sull’area di sedime della tratta ferroviaria Napoli - Bari, nonché quelli strettamente connessi alla realizzazione dell’opera, sono dichiarati indifferibili, urgenti e di pubblica utilità ”.
22. Alla luce di quanto precede l’appello va, pertanto, respinto.
La complessità del presente giudizio, unitamente alle ragioni che hanno condotto alla presente decisione giustificano la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
SI MA, Presidente FF
Michele Conforti, Consigliere
Paolo Marotta, Consigliere
Rosario Carrano, Consigliere
IZ TI, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IZ TI | SI MA |
IL SEGRETARIO