Articolo 6 della Legge 23 gennaio 1989, n. 22
Articolo 5
Versione
14 febbraio 1989
Art. 6. 1. Dopo il primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non pote' fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che in tal caso ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183- bis".
Nota all'art. 6:
Il testo vigente dell' art. 520 del codice di procedura penale , come modificato dall'art. 6 della presente legge, e' il seguente:
"Art. 520 (Facolta' del giudice d'appello; rinnovazione del dibattimento). - Se il giudice d'appello ritiene di non essere in grado di decidedere allo stato degli atti, puo' anche d'ufficio ordinare la presentazione di nuovi documenti, la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento, l'esame anche su nuove circostanze dei testimoni del primo giudizio o l'assunzione di altre prove nuove; puo' sentire altresi' i periti e i consulenti tecnici, nei limiti in cui sono ammessi nel giudizio di primo grado, e nei casi di assoluta necessita' puo' disporre una nuova perizia a norma dell'articolo 455.
Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non pote' fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che in tal caso ricorrano le condiziooni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis.
La rinnovazione parziale o totale del dibattimento e' disposta con ordinanza.
A tale rinnovazione si procede con le forme del giudizio di primo grado, in quanto sono applicabili, anche relativamente alle prove, senza sospendere o rinviare il dibattimento, se e' possibile. Il pubblico ministero e le parti private possono presentare direttamente all'udienza in cui intendono proporre la rinnovazione, le prove nuove e quelle da riassumersi. Quando non e' possibile provvedere in tale modo si osservano le norme degli articoli 431 e 432, evitando ogni dilazione non assolutamente necessaria.".
Entrata in vigore il 14 febbraio 1989
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