Versione
14 febbraio 1989
14 febbraio 1989
Art. 6. 1. Dopo il primo comma dell'articolo 520 del codice di procedura penale e' inserito il seguente:
"Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non pote' fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che in tal caso ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183- bis".
Nota all'art. 6:
Il testo vigente dell' art. 520 del codice di procedura penale , come modificato dall'art. 6 della presente legge, e' il seguente:
"Art. 520 (Facolta' del giudice d'appello; rinnovazione del dibattimento). - Se il giudice d'appello ritiene di non essere in grado di decidedere allo stato degli atti, puo' anche d'ufficio ordinare la presentazione di nuovi documenti, la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento, l'esame anche su nuove circostanze dei testimoni del primo giudizio o l'assunzione di altre prove nuove; puo' sentire altresi' i periti e i consulenti tecnici, nei limiti in cui sono ammessi nel giudizio di primo grado, e nei casi di assoluta necessita' puo' disporre una nuova perizia a norma dell'articolo 455.
Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non pote' fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che in tal caso ricorrano le condiziooni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis.
La rinnovazione parziale o totale del dibattimento e' disposta con ordinanza.
A tale rinnovazione si procede con le forme del giudizio di primo grado, in quanto sono applicabili, anche relativamente alle prove, senza sospendere o rinviare il dibattimento, se e' possibile. Il pubblico ministero e le parti private possono presentare direttamente all'udienza in cui intendono proporre la rinnovazione, le prove nuove e quelle da riassumersi. Quando non e' possibile provvedere in tale modo si osservano le norme degli articoli 431 e 432, evitando ogni dilazione non assolutamente necessaria.".
"Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non pote' fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che in tal caso ricorrano le condizioni indicate nel secondo comma dell'articolo 183- bis".
Nota all'art. 6:
Il testo vigente dell' art. 520 del codice di procedura penale , come modificato dall'art. 6 della presente legge, e' il seguente:
"Art. 520 (Facolta' del giudice d'appello; rinnovazione del dibattimento). - Se il giudice d'appello ritiene di non essere in grado di decidedere allo stato degli atti, puo' anche d'ufficio ordinare la presentazione di nuovi documenti, la rinnovazione in tutto o in parte del dibattimento, l'esame anche su nuove circostanze dei testimoni del primo giudizio o l'assunzione di altre prove nuove; puo' sentire altresi' i periti e i consulenti tecnici, nei limiti in cui sono ammessi nel giudizio di primo grado, e nei casi di assoluta necessita' puo' disporre una nuova perizia a norma dell'articolo 455.
Il giudice dispone la rinnovazione del dibattimento quando l'imputato, contumace in primo grado, ne fa istanza e prova che l'assenza fu dovuta a legittimo impedimento del quale non pote' fornire prova tempestiva al giudice di primo grado, ovvero a mancanza di effettiva conoscenza della citazione, sempre che in tal caso ricorrano le condiziooni indicate nel secondo comma dell'articolo 183-bis.
La rinnovazione parziale o totale del dibattimento e' disposta con ordinanza.
A tale rinnovazione si procede con le forme del giudizio di primo grado, in quanto sono applicabili, anche relativamente alle prove, senza sospendere o rinviare il dibattimento, se e' possibile. Il pubblico ministero e le parti private possono presentare direttamente all'udienza in cui intendono proporre la rinnovazione, le prove nuove e quelle da riassumersi. Quando non e' possibile provvedere in tale modo si osservano le norme degli articoli 431 e 432, evitando ogni dilazione non assolutamente necessaria.".
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 05/07/1990, n. 315Provvedimento: […] a norma dell'art. 520, secondo comma, del codice di procedura penale, quale inserito dall'art. 6 della legge n. 22 del 1989), donde la limitazione della "legittimazione del difensore nel caso di sentenza contumaciale, allo scopo di impedire gli effetti preclusivi che scaturirebbero da una impugnazione frettolosamente proposta da un difensore il quale, sia esso legato o meno da un rapporto fiduciario, […]Leggi di più...
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