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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trapani, sentenza 09/05/2025, n. 464 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trapani |
| Numero : | 464 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 910 RG. 2024;
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Salvatore Rizzo e
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
, C.F. , in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...] P.IVA_2
Parti resistenti, rappresentate e difese dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato.
OGGETTO: Altre ipotesi definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver svolto attività come ASU dal 1.7.2005 al 1.6.2021, e di essere fuoriuscita dal relativo bacino giusta D.D.S. n. 1654 del 31.05.2021 emesso dall'Assessorato odierno resistente, in forza del disposto dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 27/20161 e dell'art. 36, comma 3, della L.R. n. 9/2021.
- Che, con i decreti nn. 1654/21, 2094/22 e 844/23 l'Assessorato in questione disponeva il pagamento delle prime tre rate dell'indennità prevista dalla citata legislazione (indennità complessivamente quantificata in € 35.755,80).
- Che, a seguito di sent. C. Cost. n. 84/23, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 L.R. n. 9/21, l'Amministrazione odierna resistente ha avviato il procedimento per l'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo col quale era stata accolta la domanda di fuoriuscita dal bacino ASU;
quindi con successivo Decreto D.R.S. n. 730 del 05.04.2024, è stato pronunciato il detto annullamento dei D.D.S. nn. 1654/21, 2094/22 e 844/23, è stata disposta la riammissione della ricorrente nel bacino di cui all'art. 30, comma 1, L.R. 5/2014 ed è stato disposto altresì il recupero delle rate dell'indennità di fuoriuscita già versate. Invocando l'intangibilità dei rapporti esauriti, l'odierna ricorrente ha chiesto, previa disapplicazione del provvedimento di autotutela, l'accertamento del proprio diritto a 1 trattenere le rate di indennità già percepite, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle ulteriori due rate di indennità di fuoriuscita non ancora corrisposte. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale “consistente nella perdita economica da lucro cessante /danno emergente dovuta al mancato percepimento dell'assegno di sussidio al reddito che la stessa riceveva nella sua qualità di ASU, pari a
€ 595,00 lordi mensili, per un totale, ad oggi dovuto, pari ad € 21.453,48 lordi”.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti eccependo il difetto di giurisdizione del G.O., nonché il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana. Nel merito, le P.P.A.A. hanno chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che, fintanto che non siano eseguiti tutti i pagamenti programmati, il rapporto non può dirsi esaurito, quindi, va esclusa la sussistenza di un diritto quesito che sia impermeabile alla pronuncia di incostituzionalità n. 84/23.
Con nota depositata il 4.4.2025, la ricorrente ha poi chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che l'Amministrazione resistente ha riconosciuto il suo diritto a trattenere i ratei dell'indennità percepiti e percepiendi.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le Amministrazioni convenute, come riferito dalla ricorrente, riconosciuto “il diritto della stessa a mantenere gli importi dei ratei dell'indennità di fuoriuscita, oggetto del presente giudizio, già erogati dal 2021, comunicando che non è più tenuta alla restituzione di quanto già percepito, nonché a percepire anche i ratei futuri”.
Per quanto riguarda le spese di lite, va fatta applicazione del principio di soccombenza virtuale. A tal fine, va preliminarmente va rigettata l'eccezione concernente il preteso difetto di giurisdizione del G.O., articolata in memoria. Non può dirsi (come invece fanno le Amministrazioni resistenti) che, a fronte di un provvedimento emesso in via di autotutela, il privato destinatario versi necessariamente in posizione di interesse legittimo. Piuttosto, nel caso di specie è certo che la ricorrente fosse titolare di un diritto soggettivo di credito avente a oggetto il pagamento dell'indennità di fuoriuscita. A fronte di un atto amministrativo emesso in autotutela, teso a caducare l'atto che aveva radicato tale diritto soggettivo, la predetta non può che vantare un diritto soggettivo alla conservazione del proprio credito.
Va invece accolta l'eccezione preliminare sollevata dalla Presidenza della Regione Siciliana: posto che il credito oggetto del contendere grava sull CP_3
2
[...] convenuto, e che gli atti amministrativi della cui legittimità si discorre sono stati emanati da tale Amministrazione, in assenza di ragioni che consentano di ravvisare un debito ovvero una responsabilità in capo alla Presidenza della Regione, non si può che dichiarare il difetto di legittimazione della medesima.
Venendo al merito: è pacifico che le pronunce di incostituzionalità possano incidere sui soli rapporti pendenti, non su quelli esauriti. Questa limitazione è desumibile da numerose pronunce rese nel corso dei decenni (tra cui Cass. S.U. n. 10163/03 e Cass. S.U. n. 14541/01) e la sua ratio è quella di individuare la soglia entro la quale va attribuita rilevanza all'affidamento riposto dai consociati sulla stabilità delle situazioni giuridiche che li riguardano.
La questione oggetto dell'odierno contendere, dunque, è quella che investe la portata del concetto di “rapporto esaurito”, dovendosi stabilire se rientrino o meno in quest'ambito i crediti ancora insoddisfatti. In altre parole, ci si deve chiedere se il consociato che abbia maturato un credito pecuniario (nel caso di specie, in forza di un provvedimento amministrativo non più impugnabile al momento della pronuncia di incostituzionalità), e non abbia ancora conseguito l'integrale pagamento dell'importo a lui spettante (giusta rateazione programmata per n. 5 anni), vanti un diritto quesito, come tale impermeabile rispetto alla pronuncia di incostituzionalità sopravvenuta nelle more, ovvero, sia titolare di un credito ancora “pendente”, suscettibile di essere travolto dalla decisione della Consulta pronunciata prima dell'ultimo pagamento.
A monte va ricordato che il concetto di “rapporto esaurito” è stato dalla giurisprudenza descritto come quella situazione che si è consolidata “per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza” (cfr. Cass. 7057/97, citata in ricorso, e altre pronunce conformi). Di analogo tenore è l'orientamento del Consiglio di Stato (da ultimo espresso con sent. n. 1984/21), il quale ha ricordato che “L'efficacia retroattiva della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale”.
Da tali insegnamenti giurisprudenziali, lo scrivente ritiene di dover desumere il seguente principio: al fine di delineare il concetto di rapporto “esaurito”, allorché ci si riferisca ad una situazione di natura creditoria, occorre fare riferimento alle vicende inerenti alla genesi dell'obbligazione, non a quelle che investono la fase adempitiva della stessa.
3 In altre parole, l'esigenza di tutela dell'affidamento sopra menzionata impone di ritenere che, laddove il credito sia sorto per effetto di una delle cause menzionate esemplificativamente dalla citata giurisprudenza (sentenza passata in giudicato, provvedimento amministrativo non più impugnabile etc.), tale situazione sia da qualificare come “consolidata”, senza che possa attribuirsi rilevanza alla circostanza che, in punto di fatto, il credito non sia ancora stato riscosso, ovvero, non sia esigibile. A ragionare diversamente, infatti, non solo si finirebbe per far dipendere la portata della pronuncia sopravvenuta di incostituzionalità dal comportamento del debitore (il quale, ritardando il proprio adempimento, potrebbe precludere o ritardare il consolidamento della situazione creditoria), ma si comprometterebbe inevitabilmente la certezza del diritto, dal momento che il creditore non potrebbe più confidare nella stabilità della propria posizione creditoria. Piuttosto, è già nel momento della genesi del credito che l'affidamento del titolare del diritto è meritevole di protezione, ciò a prescindere dalle vicende che riguardano l'esecuzione concreta del diritto, che possono dipanarsi per un arco di tempo variabile e sono soggette a possibili accidenti. E' solo collocandosi in tale prospettiva che può trovare concreta attuazione la ratio sopra individuata.
Sulla scorta della premessa teorica appena svolta, si deve ritenere che la domanda principale articolata in ricorso fosse fondata.
Le spese di lite inerenti ai rapporti tra la ricorrente e la Presidenza della Regione Siciliana vanno poste a carico della prima, stante il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione resistente. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa, nonché della definizione in rito della medesima.
Le spese relative ai rapporti fra la ricorrente e l'Assessorato convenuto, invece, vanno compensate nella misura di 1/2, tenuto conto della condotta processuale correttamente serbata dall'Amministrazione (la quale ha riconosciuto il diritto della controparte); per la quota residua le dette spese vanno poste a carico dell'Assessorato, in applicazione del citato principio di soccombenza virtuale. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 26.000 ed € 52.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Sicilia;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Presidenza della Regione Sicilia, che liquida in complessivi € 2.320,00 oltre iva CPA e spese generali;
4 - Compensa nella misura di ½ le spese inerenti al rapporto fra la ricorrente e l'Assessorato convenuto, e pone a carico di quest'ultimo la quota residua, che liquida in complessivi € 2.320,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 09/05/2025 Il giudice
Mauro Petrusa
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trapani in persona del dott. Mauro Petrusa in funzione di Giudice del Lavoro, nella causa tra:
, C.F. , Parte_1 C.F._1 parte ricorrente, rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Salvatore Rizzo e
, C.F. , Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
, C.F. , in persona dei rispettivi legali rappresentanti
[...] P.IVA_2
Parti resistenti, rappresentate e difese dall'avv. Avvocatura Distrettuale dello Stato.
OGGETTO: Altre ipotesi definisce il giudizio pronunciando la seguente
SENTENZA Con ricorso ritualmente notificato la parte ricorrente indicata in epigrafe ha adito questo Tribunale esponendo:
- di aver svolto attività come ASU dal 1.7.2005 al 1.6.2021, e di essere fuoriuscita dal relativo bacino giusta D.D.S. n. 1654 del 31.05.2021 emesso dall'Assessorato odierno resistente, in forza del disposto dell'art. 4, comma 2, della L.R. n. 27/20161 e dell'art. 36, comma 3, della L.R. n. 9/2021.
- Che, con i decreti nn. 1654/21, 2094/22 e 844/23 l'Assessorato in questione disponeva il pagamento delle prime tre rate dell'indennità prevista dalla citata legislazione (indennità complessivamente quantificata in € 35.755,80).
- Che, a seguito di sent. C. Cost. n. 84/23, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 36 L.R. n. 9/21, l'Amministrazione odierna resistente ha avviato il procedimento per l'annullamento d'ufficio del provvedimento amministrativo col quale era stata accolta la domanda di fuoriuscita dal bacino ASU;
quindi con successivo Decreto D.R.S. n. 730 del 05.04.2024, è stato pronunciato il detto annullamento dei D.D.S. nn. 1654/21, 2094/22 e 844/23, è stata disposta la riammissione della ricorrente nel bacino di cui all'art. 30, comma 1, L.R. 5/2014 ed è stato disposto altresì il recupero delle rate dell'indennità di fuoriuscita già versate. Invocando l'intangibilità dei rapporti esauriti, l'odierna ricorrente ha chiesto, previa disapplicazione del provvedimento di autotutela, l'accertamento del proprio diritto a 1 trattenere le rate di indennità già percepite, nonché la condanna dell'Amministrazione resistente al pagamento delle ulteriori due rate di indennità di fuoriuscita non ancora corrisposte. In via subordinata, la ricorrente ha chiesto la condanna dell'Amministrazione al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale “consistente nella perdita economica da lucro cessante /danno emergente dovuta al mancato percepimento dell'assegno di sussidio al reddito che la stessa riceveva nella sua qualità di ASU, pari a
€ 595,00 lordi mensili, per un totale, ad oggi dovuto, pari ad € 21.453,48 lordi”.
Si sono costituite in giudizio le Amministrazioni resistenti eccependo il difetto di giurisdizione del G.O., nonché il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Siciliana. Nel merito, le P.P.A.A. hanno chiesto il rigetto del ricorso sostenendo che, fintanto che non siano eseguiti tutti i pagamenti programmati, il rapporto non può dirsi esaurito, quindi, va esclusa la sussistenza di un diritto quesito che sia impermeabile alla pronuncia di incostituzionalità n. 84/23.
Con nota depositata il 4.4.2025, la ricorrente ha poi chiesto che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere, dal momento che l'Amministrazione resistente ha riconosciuto il suo diritto a trattenere i ratei dell'indennità percepiti e percepiendi.
Sul contraddittorio così costituito, la causa è stata decisa.
MOTIVAZIONE Va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo le Amministrazioni convenute, come riferito dalla ricorrente, riconosciuto “il diritto della stessa a mantenere gli importi dei ratei dell'indennità di fuoriuscita, oggetto del presente giudizio, già erogati dal 2021, comunicando che non è più tenuta alla restituzione di quanto già percepito, nonché a percepire anche i ratei futuri”.
Per quanto riguarda le spese di lite, va fatta applicazione del principio di soccombenza virtuale. A tal fine, va preliminarmente va rigettata l'eccezione concernente il preteso difetto di giurisdizione del G.O., articolata in memoria. Non può dirsi (come invece fanno le Amministrazioni resistenti) che, a fronte di un provvedimento emesso in via di autotutela, il privato destinatario versi necessariamente in posizione di interesse legittimo. Piuttosto, nel caso di specie è certo che la ricorrente fosse titolare di un diritto soggettivo di credito avente a oggetto il pagamento dell'indennità di fuoriuscita. A fronte di un atto amministrativo emesso in autotutela, teso a caducare l'atto che aveva radicato tale diritto soggettivo, la predetta non può che vantare un diritto soggettivo alla conservazione del proprio credito.
Va invece accolta l'eccezione preliminare sollevata dalla Presidenza della Regione Siciliana: posto che il credito oggetto del contendere grava sull CP_3
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[...] convenuto, e che gli atti amministrativi della cui legittimità si discorre sono stati emanati da tale Amministrazione, in assenza di ragioni che consentano di ravvisare un debito ovvero una responsabilità in capo alla Presidenza della Regione, non si può che dichiarare il difetto di legittimazione della medesima.
Venendo al merito: è pacifico che le pronunce di incostituzionalità possano incidere sui soli rapporti pendenti, non su quelli esauriti. Questa limitazione è desumibile da numerose pronunce rese nel corso dei decenni (tra cui Cass. S.U. n. 10163/03 e Cass. S.U. n. 14541/01) e la sua ratio è quella di individuare la soglia entro la quale va attribuita rilevanza all'affidamento riposto dai consociati sulla stabilità delle situazioni giuridiche che li riguardano.
La questione oggetto dell'odierno contendere, dunque, è quella che investe la portata del concetto di “rapporto esaurito”, dovendosi stabilire se rientrino o meno in quest'ambito i crediti ancora insoddisfatti. In altre parole, ci si deve chiedere se il consociato che abbia maturato un credito pecuniario (nel caso di specie, in forza di un provvedimento amministrativo non più impugnabile al momento della pronuncia di incostituzionalità), e non abbia ancora conseguito l'integrale pagamento dell'importo a lui spettante (giusta rateazione programmata per n. 5 anni), vanti un diritto quesito, come tale impermeabile rispetto alla pronuncia di incostituzionalità sopravvenuta nelle more, ovvero, sia titolare di un credito ancora “pendente”, suscettibile di essere travolto dalla decisione della Consulta pronunciata prima dell'ultimo pagamento.
A monte va ricordato che il concetto di “rapporto esaurito” è stato dalla giurisprudenza descritto come quella situazione che si è consolidata “per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza” (cfr. Cass. 7057/97, citata in ricorso, e altre pronunce conformi). Di analogo tenore è l'orientamento del Consiglio di Stato (da ultimo espresso con sent. n. 1984/21), il quale ha ricordato che “L'efficacia retroattiva della sentenza che dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma non si estende ai rapporti esauriti, ossia a quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale”.
Da tali insegnamenti giurisprudenziali, lo scrivente ritiene di dover desumere il seguente principio: al fine di delineare il concetto di rapporto “esaurito”, allorché ci si riferisca ad una situazione di natura creditoria, occorre fare riferimento alle vicende inerenti alla genesi dell'obbligazione, non a quelle che investono la fase adempitiva della stessa.
3 In altre parole, l'esigenza di tutela dell'affidamento sopra menzionata impone di ritenere che, laddove il credito sia sorto per effetto di una delle cause menzionate esemplificativamente dalla citata giurisprudenza (sentenza passata in giudicato, provvedimento amministrativo non più impugnabile etc.), tale situazione sia da qualificare come “consolidata”, senza che possa attribuirsi rilevanza alla circostanza che, in punto di fatto, il credito non sia ancora stato riscosso, ovvero, non sia esigibile. A ragionare diversamente, infatti, non solo si finirebbe per far dipendere la portata della pronuncia sopravvenuta di incostituzionalità dal comportamento del debitore (il quale, ritardando il proprio adempimento, potrebbe precludere o ritardare il consolidamento della situazione creditoria), ma si comprometterebbe inevitabilmente la certezza del diritto, dal momento che il creditore non potrebbe più confidare nella stabilità della propria posizione creditoria. Piuttosto, è già nel momento della genesi del credito che l'affidamento del titolare del diritto è meritevole di protezione, ciò a prescindere dalle vicende che riguardano l'esecuzione concreta del diritto, che possono dipanarsi per un arco di tempo variabile e sono soggette a possibili accidenti. E' solo collocandosi in tale prospettiva che può trovare concreta attuazione la ratio sopra individuata.
Sulla scorta della premessa teorica appena svolta, si deve ritenere che la domanda principale articolata in ricorso fosse fondata.
Le spese di lite inerenti ai rapporti tra la ricorrente e la Presidenza della Regione Siciliana vanno poste a carico della prima, stante il difetto di legittimazione passiva dell'Amministrazione resistente. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del DM 55/14, tenuto conto del valore della causa, nonché della definizione in rito della medesima.
Le spese relative ai rapporti fra la ricorrente e l'Assessorato convenuto, invece, vanno compensate nella misura di 1/2, tenuto conto della condotta processuale correttamente serbata dall'Amministrazione (la quale ha riconosciuto il diritto della controparte); per la quota residua le dette spese vanno poste a carico dell'Assessorato, in applicazione del citato principio di soccombenza virtuale. La liquidazione ha luogo secondo i parametri del D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (compreso fra € 26.000 ed € 52.000) nonché dell'espletamento delle attività di studio, introduzione, trattazione e decisione della stessa.
PQM
- Dichiara il difetto di legittimazione passiva della Presidenza della Regione Sicilia;
- Dichiara la cessazione della materia del contendere;
- Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute dalla Presidenza della Regione Sicilia, che liquida in complessivi € 2.320,00 oltre iva CPA e spese generali;
4 - Compensa nella misura di ½ le spese inerenti al rapporto fra la ricorrente e l'Assessorato convenuto, e pone a carico di quest'ultimo la quota residua, che liquida in complessivi € 2.320,00 oltre iva, CPA e spese generali.
Trapani, 09/05/2025 Il giudice
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