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Sentenza 30 gennaio 2026
Sentenza 30 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 30/01/2026, n. 1383 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1383 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1383/2026
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
BN GIACOMO, Giudice
VISONA' STEFANO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7320/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500020995000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500020995000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 736/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202500020995000 notificata a mezzo del servizio postale in data
15/03/2025; in data 15/03/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato a mezzo del servizio postale alla Società_1 Srl il suddetto preavviso fondato sulla cartella n. 0972024016546794100000 di € 7.221,98 avente ad oggetto l'omesso versamento della TARI-TEFA anni
2014-2015.
Si è costituita l'Ader, la quale ha contestato le tesi avverse ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Collegio, preliminarmente rileva l'insussistenza dei presupposti per la riunione con altri procedimenti connessi, preso atto del rigetto della sospensione dell'atto impugnato, esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Per i ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024 è in vigore il nuovo art. 14 comma 6-bis del DLgs. 546/92, secondo cui “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Si tratta della fattispecie ove il contribuente, ad esempio nel ricorso contro la cartella di pagamento o altro atto di riscossione/misura cautelare, lamenta l'omessa o invalida notifica dell'atto presupposto, quindi dell'accertamento non esecutivo (o avviso di recupero del credito di imposta o altro atto) oppure dell'accertamento esecutivo. Come messo in evidenza dai giudici, “la norma non opera, però, in caso di intimazione/fermo/ipoteca non preceduti dalla notifica della cartella di pagamento, posto che l'omessa notifica dell'atto presupposto fa sempre capo all'Agente della riscossione, così come avvenuto nella fattispecie” (cfr, tra le altre, C.G.T. I Roma 11 dicembre 2024 n. 15259/7/24).
Va rilevata la decadenza dell'Ente Impositore e quindi l'inesigibilità della TARES risalente agli anni 2014-2015, tenendo altresì conto che l'asserito debito è tutt'altro che definitivo viste le contestazioni sollevate sia con riguardo alla formazione del ruolo che alla pretesa ivi portata, il vizio della cartella non può non riflettersi sul preavviso inficiandolo ex funditu. Va, dunque, rilevata la mancanza dei presupposti per procedere alla comunicazione preventiva di fermo per non essere il credito cristallizzato in un ruolo definitivo stante la pregressa contestazione contenuta nel ricorso pendente. Ed invero, poiché l'avviso ha la funzione d'invito al pagamento del dovuto in forza di titolo esecutivo già formatosi definitivamente a carico del debitore, non v'è alcun dubbio sul fatto che, nella presente fattispecie, il preavviso non sia assimilabile alla notificazione di un precetto prodromico all'inizianda espropriazione forzata, mancando un titolo definitivo che abbia accertato, a carico del debitore, il quantum debeatur per essere stata la cartella sottesa investita da contestazione con precedente separato ricorso, rubricato al n. R.G. 16546/2024, ove la MAFO ha messo in discussione il diritto dell'Ente Creditore a procedere mediante l'Agente della Riscossione per violazione dell'art. 1, comma 163, L. 296/2006, eccependo così la decadenza dell'Ente Comunale e la conseguente insussistenza, infondatezza ed inesigibilità della TARI anni 2014-2015.
Ad avviso del Collegio non ricorrono le condizioni per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, come si ricava dalla lettura del testo, la proposizione del ricorso appare riconducibile a una non adeguata e approfondita valutazione dei profili di diritto sottesi alla previsione di cui all'art. 395 c.p.c., piuttosto che a un intenzionale abuso del processo per mala fede o colpa grave.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 800, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre CU.
Depositata il 30/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 23/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
DI RUBERTO RAFFAELE, Presidente e Relatore
BN GIACOMO, Giudice
VISONA' STEFANO, Giudice
in data 23/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 7320/2025 depositato il 04/04/2025
proposto da
Società_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500020995000 TARI 2014
- PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO n. 09780202500020995000 TARI 2015
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 736/2026 depositato il
27/01/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Società_1 ha proposto ricorso avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 09780202500020995000 notificata a mezzo del servizio postale in data
15/03/2025; in data 15/03/2025 l'Agenzia delle Entrate Riscossione ha notificato a mezzo del servizio postale alla Società_1 Srl il suddetto preavviso fondato sulla cartella n. 0972024016546794100000 di € 7.221,98 avente ad oggetto l'omesso versamento della TARI-TEFA anni
2014-2015.
Si è costituita l'Ader, la quale ha contestato le tesi avverse ed ha chiesto il rigetto del ricorso.
Il Collegio, preliminarmente rileva l'insussistenza dei presupposti per la riunione con altri procedimenti connessi, preso atto del rigetto della sospensione dell'atto impugnato, esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
Per i ricorsi notificati dal 5 gennaio 2024 è in vigore il nuovo art. 14 comma 6-bis del DLgs. 546/92, secondo cui “In caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, il ricorso è sempre proposto nei confronti di entrambi i soggetti”. Si tratta della fattispecie ove il contribuente, ad esempio nel ricorso contro la cartella di pagamento o altro atto di riscossione/misura cautelare, lamenta l'omessa o invalida notifica dell'atto presupposto, quindi dell'accertamento non esecutivo (o avviso di recupero del credito di imposta o altro atto) oppure dell'accertamento esecutivo. Come messo in evidenza dai giudici, “la norma non opera, però, in caso di intimazione/fermo/ipoteca non preceduti dalla notifica della cartella di pagamento, posto che l'omessa notifica dell'atto presupposto fa sempre capo all'Agente della riscossione, così come avvenuto nella fattispecie” (cfr, tra le altre, C.G.T. I Roma 11 dicembre 2024 n. 15259/7/24).
Va rilevata la decadenza dell'Ente Impositore e quindi l'inesigibilità della TARES risalente agli anni 2014-2015, tenendo altresì conto che l'asserito debito è tutt'altro che definitivo viste le contestazioni sollevate sia con riguardo alla formazione del ruolo che alla pretesa ivi portata, il vizio della cartella non può non riflettersi sul preavviso inficiandolo ex funditu. Va, dunque, rilevata la mancanza dei presupposti per procedere alla comunicazione preventiva di fermo per non essere il credito cristallizzato in un ruolo definitivo stante la pregressa contestazione contenuta nel ricorso pendente. Ed invero, poiché l'avviso ha la funzione d'invito al pagamento del dovuto in forza di titolo esecutivo già formatosi definitivamente a carico del debitore, non v'è alcun dubbio sul fatto che, nella presente fattispecie, il preavviso non sia assimilabile alla notificazione di un precetto prodromico all'inizianda espropriazione forzata, mancando un titolo definitivo che abbia accertato, a carico del debitore, il quantum debeatur per essere stata la cartella sottesa investita da contestazione con precedente separato ricorso, rubricato al n. R.G. 16546/2024, ove la MAFO ha messo in discussione il diritto dell'Ente Creditore a procedere mediante l'Agente della Riscossione per violazione dell'art. 1, comma 163, L. 296/2006, eccependo così la decadenza dell'Ente Comunale e la conseguente insussistenza, infondatezza ed inesigibilità della TARI anni 2014-2015.
Ad avviso del Collegio non ricorrono le condizioni per la condanna del ricorrente ai sensi dell'art. 96 c.p.c., in quanto, come si ricava dalla lettura del testo, la proposizione del ricorso appare riconducibile a una non adeguata e approfondita valutazione dei profili di diritto sottesi alla previsione di cui all'art. 395 c.p.c., piuttosto che a un intenzionale abuso del processo per mala fede o colpa grave.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto come da dispositivo che segue.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso e condanna la Parte resistente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in
€ 800, oltre oneri accessori di legge se dovuti, ed oltre CU.