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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 29/10/2025, n. 3468 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3468 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
Reg. gen. Sez. Lav. 698/ 2023
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 698/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in S.TA S.NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 7934 del 3.10.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.1.2022 la signora si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Roma , in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che: a seguito della pubblicazione del Bollettino Cont del 8/10/2021 afferente all'elenco dei docenti nominati da ella si avvedeva circa il fatto di non essere risultata destinataria di alcuna nomina benchè fosse stata regolarmente inserita per le classi di concorso A030, A029, ADMM, ADSS, nelle Graduatorie provinciali per le supplenze , avesse presentato apposita domanda l' di conferimento incarichi e Controparte_3 tempo determinato e altri docenti , nominativamente indicati nel ricorso con punteggio inferiore, ricevevano incarico su sedi da lei espressamente indicate tra le proprie preferenze.
Il non si costituiva ed era dichiarato contumace . Con la sentenza in oggetto il Tribunale CP_1 respingeva le domande. A fondamento, Nel merito, pur rilevando che la ricorrente assumeva l'illegittimità della procedura informatica adottata dall'amministrazione convenuta per l'assegnazione degli incarichi di supplenza - all'esito della quale non aveva ottenuto l'assegnazione della supplenza nelle classi di concorso richieste attribuite invece ad altri docente -nondimeno, riteneva che dalle complessive allegazioni della ricorrente non emergesse che la medesima avrebbe potuto ottenere le ore di supplenza in questione, sicché rigettava il ricorso .
Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, la docente formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione: omessa e/o erronea valutazione dei fatti, omessa valutazione ed erronea interpretazione delle allegazioni processuali, contraddittorietà della motivazione;
omessa considerazione dell'illegittimità della condotta dell'amministrazione, per non aver tenuto conto dell'utile punteggio nonché della omessa considerazione del vulnus procedimentale determinato dall'algoritmo.
Il appellato non si costituiva ed era dichiarato contumace . CP_1
In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che, come ammesso dalla stessa appellante, nel caso di specie le operazioni di assegnazione delle cattedre per le supplenze agli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie provinciali sono state regolate dall'OM 60 del 10 luglio 2020 (prodotto al doc. 1 fascicolo primo grado appellante).
censura la condotta dell'amministrazione che , in pretesa attuazione della normativa Parte_1 regolamentare , ha conferito l'incarico di supplenza a favore di docenti non aventi titolo perché in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello da lei posseduto e che avevano formulato istanza per lo stesso posto e la stessa sede . Cita l'omesso soccorso istruttorio menzionando la giurisprudenza che pone a carico dell'amministrazione il rischio inerente le modalità di trasmissione ( in questo caso il rischio connesso all'utilizzo dell'algoritmo ). Nello specifico rileva che le disfunzioni della procedura sono da imputarsi all'amministrazione medesima che ha optato per l'utilizzo dell'algoritmo il quale , a sua volta , ha determinato un vulnus procedimentale con conseguenze negative nella sfera giuridica della docente. Lamenta la violazione di principi di partecipazione, di trasparenza e di accesso laddove il docente abbia rifiutato un incarico concretamente offerto e rispondente alle sue istanze egli è considerato correttamente rinunciatario anche nei successivi turni di nomina.
Il predetto O.M., rubricato “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 33 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, disciplina all'art. 12 il “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche” e, per quanto d'interesse in giudizio, prevede:
“… 8: L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione.
9. Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.
10. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero.
Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
11. …”.
Ebbene, le norme sono chiare, nella loro lineare formulazione, nel prevedere:
se l'aspirante a supplenza accetta la proposta dell'amministrazione, formulatagli tra quelle per cui concorre, allora le operazioni di conferimento di supplenza non sono rieditabili ed egli non può ambire a proposte ulteriori rispetto a posti per i quali concorre e che si sono resi disponibili in epoca successiva alla sua accettazione, posti che invece vanno attribuiti ad altri aspiranti, ai quali non sono state mai formulate proposte di assunzione;
se l'aspirante a supplenza rinuncia a una proposta di assunzione, allora non ha più titolo a ulteriori proposte per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico;
se all'aspirante è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, allora gli vanno attribuite altre supplenze fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio d'insegnamento, ma solo individuando tali disponibilità in relazione a diverse graduatorie di supplenza.
La ratio di questa disciplina è dichiarata in apertura dell'art. 12, che invero stabilisce “Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell'albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale”.
Ciò si spiega in ragione dell'efficace esercizio dell'azione amministrativa che non può essere soggetta a rallentamenti derivanti da mutamenti di aspettative personali o prospettive professionali. Allo stesso modo , laddove l'aspirante docente non abbia indicato alcuna sede egli è considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta da parte dell'amministrazione. Viceversa , laddove egli abbia indicato un numero definito di posti , sedi e classi di concorso , e nel primo turno di nomina difetti la disponibilità di una di queste sedi, classi di concorso e tipologie di posto egli dovrà considerarsi rinunciatario in relazione a posti , sedi e classi di concorso non richiesti (ma disponibili ), ma sarà poi rivalutato in occasione dei successivi turni di nomina ( entro il 31 dicembre) laddove emergessero disponibilità per posti , sedi , classi di concorso da lui richieste e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in relazione al punteggio posseduto e quindi alla posizione in graduatoria .
Una diversa interpretazione dell'Ordinanza ministeriale, oltre a non trovare conforto letterale nella previsione, risulterebbe palesemente violativa degli artt. Cost. 3 e 97 sul presupposto della irragionevolezza di una previsione che consideri rinunciatario chi , anziché chiedere tutti i posti disponibili, ne chieda solo alcuni, così come della previsione che non consenta al sistema informatico, nei turni successivi di nomina, di ripartire sempre dal candidato collocato in graduatoria in posizione migliore per la classe di concorso, il posto e la sede ambita ( non potendosi giustificare la pretermissione dell'aspirante con punteggio maggiore a vantaggio di un collega meno titolato per un posto richiesto da entrambi). Nel caso invece in cui un docente assegnatario di una supplenza (che aveva chiesto) vi rinunci, è del tutto compatibile con Cost. 3 e 97 che gli sia negato di rimettere in discussione i risultati del turno, ed anche l'idea di ripartire dall'ultimo dei candidati “trattati” (il che significa pretermetterlo “in toto” nella tornata annuale), presenta una certa coerenza col principio di buon andamento, posto che l'estrema ristrettezza dei tempi nei quali, ogni anno scolastico, si deve provvedere alla copertura delle supplenze annuali rende probabilmente ragionevole che i risultati dei velocissimi “miniconcorsi” (in senso atecnico) dei quali constano i turni annuali di assegnazione delle supplenze non tollerino che sui relativi risultati incidano ripensamenti. Sarebbe invece illegittimo prevedere che il docente il quale
, in un turno di nomina , non sia destinatario di incarichi per l'assenza di posti, sedi e classi di concorso ambite , sia pretermesso nei turni successivi in favore di docenti meno titolati per posti , Par sedi, classi di concorso , invece , da lui richiesti;
ed infatti l' in realtà non lo prevede affatto.
Operato questo accertamento , laddove il docente dimostri di essere stato illegittimamente pretermesso , matura un diritto risarcitorio nei confronti dell'Amministrazione. Il , nel caso CP_1 di specie , non ha affatto provato che tutti quelli che sono stati nominati prima o meglio della parte ricorrente erano stati preferiti perché avevano titoli di precedenza o punteggio superiore o avevano ottenuto sedi non richieste dalla e la circostanza risulta smentita dalle allegazioni specifiche Pt_1 della docente sin dal ricorso introduttivo del giudizio . Deve per l'effetto accogliersi il ricorso, condannando il convenuto al risarcimento del danno in favore della ricorrente, quantificato CP_1 nella somma di € 21.850,52 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
nonché, al riconoscimento, in favore della stessa, del punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare. La docente ha provato di aver espresso preferenza analitica per l'incarico assegnato alle concorrenti con punteggio inferiore;
dall'altro, l'Amministrazione non ha provato l'avvenuto avveramento delle condizioni richieste affinchè la medesima potesse considerarsi rinunciataria, con conseguente diritto alla nomina delle candidate preferite. Ciò detto, rileva il Collegio che non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato dalla docente , essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, la ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità. La Suprema Corte, in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione, ossia in fattispecie e analoga nei suoi tratti essenziali a quella in esame, ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico, parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto, spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (v. Cass.14/5/2020, n. 11737). Il danno patrimoniale subito dalla ricorrente può, dunque, essere liquidato assumendo come parametro l'ammontare delle retribuzioni perdute, sicchè esso risulta pari ad € 21.850,52 giusta conteggi allegati al ricorso, che appaiono correttamente redatti sotto il profilo contabile ed aderenti alla Tabelle retributive allegate al CCNL di riferimento. E' fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se alla docente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente esclusa, prevedendo la Tabella allegata all'ordinanza Ministeriale il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti. Tale domanda va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento agli obblighi derivanti dalla normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza. Al riguardo, rileva il Collegio che la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. 9/1/
2019, n. 268, nonché, in tema di promozioni interne, Cass. 22/10/ 2019, n. 26966), a fronte di procedure selettive nel rapporto di lavoro, riconosce, a chi si dolga della violazione delle regole che il datore è tenuto ad osservare, sia la pretesa all'adempimento, sia quella al risarcimento del danno, quest'ultima esercitabile anche in forma specifica, essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale (v. Cass. 2/7/ 2010, n. 15726; Cass. 30/7/2004, n. 3004). La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che la domanda di risarcimento del danno in forma specifica: - non pone alcun problema di estensione del contradittorio, in quanto essa è destinata solo al riconoscimento giuridico di determinati effetti, idonei a rimediare al pregiudizio cagionato, ed è priva di portata costitutiva, non attribuendo, in luogo di altri, quel determinato posto, ma soltanto dichiarativa (ove si manifesti con l'affermazione tout court del diritto a quegli effetti) o condannatoria (ove si imponga alla P.A. di procedere, nelle forme più idonee, alla mera assicurazione di quegli effetti); -è diversa da quella di risarcimento della perdita di chances riconnessa ad illegittimità commesse nell'ambito di procedure selettive o concorsuali, in quanto la prima ha per oggetto la perdita della mera possibilità di conseguire un dato risultato utile ed è propria delle selezioni che si basino su valutazioni discrezionali, di idoneità
o di merito, non ripetibili in sede giudiziale, per la spettanza esclusiva di esse a chi sia preposto alla loro conduzione, sicché è giustificato soltanto il rifacimento totale (domanda di adempimento) o appunto il ristoro per equivalente della perdita di chance (domanda di risarcimento); -il risarcimento in forma specifica, a differenza del risarcimento per equivalente della chance perduta, ha invece ad oggetto il riconoscimento degli effetti di un diritto che si assume spettasse pienamente e non la lesione della mera possibilità di perseguirlo e il giudizio va pertanto condotto secondo parametri di certezza e non di mera (e seppur alta) probabilità logica, sicchè, in osservanza dell'art. 2697 c.c., è a carico di chi agisce la dimostrazione che, osservando i comportamenti dovuti, vi sia certezza di raggiungimento del risultato utile perseguito partecipando alla selezione, mentre è a carico di chi resiste la prova dei corrispondenti fatti impeditivi, estintivi e modificativi ( v. Cass 11/12/2019, n. 12489). Poiché nel caso di specie l'Amministrazione era tenuta ad applicare criteri fissi e predeterminati, che non lasciavano alcun margine per valutazioni discrezionali, una volta acclarato che la ricorrente aveva un punteggio superiore a ben tre candidati nominati per il posto dalla medesima richiesto, può considerarsi provato, con il necessario grado di certezza proprio della ricostruzione ipotetica di un evento mancato e sulla base sulla base di criteri giuridico-convenzionali attinenti al riparto degli oneri probatori, che, ove l'Amministrazione avesse correttamente operato, osservando i comportamenti dovuti, la ricorrente avrebbe conseguito l'incarico richiesto, non risultando, d'altro canto, provati fatti idonei ad impedire l'effetto perseguito, tra i quali, ad es., il manifestarsi di una qualche ragione di preferenza a favore di concorrenti che la seguono nella graduatoria.
Le spese di lite, coma liquidate in dispositivo, tenendo conto dei criteri dettati dai DD.MM. nn. 55 del 2014 e 147 del 2022 e dell'assenza di una fase istruttoria e/o di trattazione, seguono la soccombenza e devono distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Domenico Naso
P.Q.M
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di Parte_1 all'incarico di supplenza annuale relativamente all'anno scolastico 2021/2022 e al riconoscimento del punteggio complessivo di n. 12 punti;
condanna il al pagamento in favore di CP_1 [...] della somma di euro 21.850,52, oltre accessori . Condanna l'appellata al pagamento delle Pt_1 spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 3689,00 e per il presente grado in complessivi euro 3500,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Presidente
AR TO RZ
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIA
La Corte, composta dai seguenti magistrati:
Dott.ssa AR TO RZ Presidente rel.
Dott. ssa Alessandra Lucarino Consigliere
Dott. Ssa Sara Foderaro Consigliere
ha pronunciato, all'udienza del 29/10/2025 la seguente
S E N T E N Z A CONTESTUALE
nella controversia in materia di lavoro in grado di appello iscritta al n. RG 698/ 2023 vertente
TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO ed elettivamente Parte_1 domiciliata presso lo studio dello stesso in S.TA S.NICOLA DA TOLENTINO, 1/B 00187 ROMA
,giusta procura in atti;
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: appello avverso a sentenza del tribunale di Roma n. 7934 del 3.10.22
Conclusioni : come da scritti difensivi
FATTO E DIRITTO Con ricorso depositato in data 11.1.2022 la signora si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Roma , in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo che: a seguito della pubblicazione del Bollettino Cont del 8/10/2021 afferente all'elenco dei docenti nominati da ella si avvedeva circa il fatto di non essere risultata destinataria di alcuna nomina benchè fosse stata regolarmente inserita per le classi di concorso A030, A029, ADMM, ADSS, nelle Graduatorie provinciali per le supplenze , avesse presentato apposita domanda l' di conferimento incarichi e Controparte_3 tempo determinato e altri docenti , nominativamente indicati nel ricorso con punteggio inferiore, ricevevano incarico su sedi da lei espressamente indicate tra le proprie preferenze.
Il non si costituiva ed era dichiarato contumace . Con la sentenza in oggetto il Tribunale CP_1 respingeva le domande. A fondamento, Nel merito, pur rilevando che la ricorrente assumeva l'illegittimità della procedura informatica adottata dall'amministrazione convenuta per l'assegnazione degli incarichi di supplenza - all'esito della quale non aveva ottenuto l'assegnazione della supplenza nelle classi di concorso richieste attribuite invece ad altri docente -nondimeno, riteneva che dalle complessive allegazioni della ricorrente non emergesse che la medesima avrebbe potuto ottenere le ore di supplenza in questione, sicché rigettava il ricorso .
Con tempestivo ricorso di appello ai sensi dell'art. 434 cpc, la docente formulava in sintesi i seguenti motivi d'impugnazione: omessa e/o erronea valutazione dei fatti, omessa valutazione ed erronea interpretazione delle allegazioni processuali, contraddittorietà della motivazione;
omessa considerazione dell'illegittimità della condotta dell'amministrazione, per non aver tenuto conto dell'utile punteggio nonché della omessa considerazione del vulnus procedimentale determinato dall'algoritmo.
Il appellato non si costituiva ed era dichiarato contumace . CP_1
In specie, e trattando in modo congiunto i motivi d'impugnazione stante le loro interdipendenza, osserva la Corte che, come ammesso dalla stessa appellante, nel caso di specie le operazioni di assegnazione delle cattedre per le supplenze agli aspiranti docenti inseriti nelle graduatorie provinciali sono state regolate dall'OM 60 del 10 luglio 2020 (prodotto al doc. 1 fascicolo primo grado appellante).
censura la condotta dell'amministrazione che , in pretesa attuazione della normativa Parte_1 regolamentare , ha conferito l'incarico di supplenza a favore di docenti non aventi titolo perché in possesso di un punteggio inferiore rispetto a quello da lei posseduto e che avevano formulato istanza per lo stesso posto e la stessa sede . Cita l'omesso soccorso istruttorio menzionando la giurisprudenza che pone a carico dell'amministrazione il rischio inerente le modalità di trasmissione ( in questo caso il rischio connesso all'utilizzo dell'algoritmo ). Nello specifico rileva che le disfunzioni della procedura sono da imputarsi all'amministrazione medesima che ha optato per l'utilizzo dell'algoritmo il quale , a sua volta , ha determinato un vulnus procedimentale con conseguenze negative nella sfera giuridica della docente. Lamenta la violazione di principi di partecipazione, di trasparenza e di accesso laddove il docente abbia rifiutato un incarico concretamente offerto e rispondente alle sue istanze egli è considerato correttamente rinunciatario anche nei successivi turni di nomina.
Il predetto O.M., rubricato “Procedure di istituzione delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6- bis e 6-ter, della legge 33 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo”, disciplina all'art. 12 il “Conferimento delle supplenze annuali e sino al termine delle attività didattiche” e, per quanto d'interesse in giudizio, prevede:
“… 8: L'accettazione da parte degli aspiranti a supplenza della rispettiva proposta rende le operazioni di conferimento di supplenza non soggette a rifacimento. Le disponibilità successive che si determinano, anche per effetto di rinuncia, sono oggetto di ulteriori fasi di attribuzione di supplenze nei riguardi degli aspiranti che precedentemente non sono stati destinatari di proposte di assunzione.
9. Gli aspiranti che abbiano rinunciato a una proposta di assunzione non hanno più titolo a ulteriori proposte di supplenze per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico.
10. L'aspirante cui è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, conserva titolo, in relazione alle utili posizioni occupate nelle diverse graduatorie di supplenza, a conseguire il completamento d'orario, esclusivamente nell'ambito della provincia di inserimento, fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio di insegnamento previsto per il corrispondente personale di ruolo, tramite altre supplenze correlate ai posti di cui all'articolo 2 a orario non intero.
Tale completamento può attuarsi anche mediante il frazionamento orario delle relative disponibilità, salvaguardando in ogni caso l'unicità dell'insegnamento nella classe e nelle attività di sostegno.
11. …”.
Ebbene, le norme sono chiare, nella loro lineare formulazione, nel prevedere:
se l'aspirante a supplenza accetta la proposta dell'amministrazione, formulatagli tra quelle per cui concorre, allora le operazioni di conferimento di supplenza non sono rieditabili ed egli non può ambire a proposte ulteriori rispetto a posti per i quali concorre e che si sono resi disponibili in epoca successiva alla sua accettazione, posti che invece vanno attribuiti ad altri aspiranti, ai quali non sono state mai formulate proposte di assunzione;
se l'aspirante a supplenza rinuncia a una proposta di assunzione, allora non ha più titolo a ulteriori proposte per disponibilità sopraggiunte relative alla medesima graduatoria o a posti di sostegno per il medesimo anno scolastico;
se all'aspirante è conferita una supplenza a orario non intero in caso di assenza di posti interi, allora gli vanno attribuite altre supplenze fino al raggiungimento dell'orario obbligatorio d'insegnamento, ma solo individuando tali disponibilità in relazione a diverse graduatorie di supplenza.
La ratio di questa disciplina è dichiarata in apertura dell'art. 12, che invero stabilisce “Al fine di garantire il regolare e ordinato inizio delle lezioni, le operazioni di conferimento delle supplenze annuali o delle supplenze temporanee sino al termine delle attività didattiche sono disposte annualmente assicurando preventivamente la pubblicizzazione nell'albo e nel sito web di ciascun ambito territoriale provinciale”.
Ciò si spiega in ragione dell'efficace esercizio dell'azione amministrativa che non può essere soggetta a rallentamenti derivanti da mutamenti di aspettative personali o prospettive professionali. Allo stesso modo , laddove l'aspirante docente non abbia indicato alcuna sede egli è considerato rinunciatario rispetto a qualsiasi proposta da parte dell'amministrazione. Viceversa , laddove egli abbia indicato un numero definito di posti , sedi e classi di concorso , e nel primo turno di nomina difetti la disponibilità di una di queste sedi, classi di concorso e tipologie di posto egli dovrà considerarsi rinunciatario in relazione a posti , sedi e classi di concorso non richiesti (ma disponibili ), ma sarà poi rivalutato in occasione dei successivi turni di nomina ( entro il 31 dicembre) laddove emergessero disponibilità per posti , sedi , classi di concorso da lui richieste e alla cui assegnazione risultasse avere diritto in relazione al punteggio posseduto e quindi alla posizione in graduatoria .
Una diversa interpretazione dell'Ordinanza ministeriale, oltre a non trovare conforto letterale nella previsione, risulterebbe palesemente violativa degli artt. Cost. 3 e 97 sul presupposto della irragionevolezza di una previsione che consideri rinunciatario chi , anziché chiedere tutti i posti disponibili, ne chieda solo alcuni, così come della previsione che non consenta al sistema informatico, nei turni successivi di nomina, di ripartire sempre dal candidato collocato in graduatoria in posizione migliore per la classe di concorso, il posto e la sede ambita ( non potendosi giustificare la pretermissione dell'aspirante con punteggio maggiore a vantaggio di un collega meno titolato per un posto richiesto da entrambi). Nel caso invece in cui un docente assegnatario di una supplenza (che aveva chiesto) vi rinunci, è del tutto compatibile con Cost. 3 e 97 che gli sia negato di rimettere in discussione i risultati del turno, ed anche l'idea di ripartire dall'ultimo dei candidati “trattati” (il che significa pretermetterlo “in toto” nella tornata annuale), presenta una certa coerenza col principio di buon andamento, posto che l'estrema ristrettezza dei tempi nei quali, ogni anno scolastico, si deve provvedere alla copertura delle supplenze annuali rende probabilmente ragionevole che i risultati dei velocissimi “miniconcorsi” (in senso atecnico) dei quali constano i turni annuali di assegnazione delle supplenze non tollerino che sui relativi risultati incidano ripensamenti. Sarebbe invece illegittimo prevedere che il docente il quale
, in un turno di nomina , non sia destinatario di incarichi per l'assenza di posti, sedi e classi di concorso ambite , sia pretermesso nei turni successivi in favore di docenti meno titolati per posti , Par sedi, classi di concorso , invece , da lui richiesti;
ed infatti l' in realtà non lo prevede affatto.
Operato questo accertamento , laddove il docente dimostri di essere stato illegittimamente pretermesso , matura un diritto risarcitorio nei confronti dell'Amministrazione. Il , nel caso CP_1 di specie , non ha affatto provato che tutti quelli che sono stati nominati prima o meglio della parte ricorrente erano stati preferiti perché avevano titoli di precedenza o punteggio superiore o avevano ottenuto sedi non richieste dalla e la circostanza risulta smentita dalle allegazioni specifiche Pt_1 della docente sin dal ricorso introduttivo del giudizio . Deve per l'effetto accogliersi il ricorso, condannando il convenuto al risarcimento del danno in favore della ricorrente, quantificato CP_1 nella somma di € 21.850,52 oltre la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo;
nonché, al riconoscimento, in favore della stessa, del punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza che avrebbe dovuto espletare. La docente ha provato di aver espresso preferenza analitica per l'incarico assegnato alle concorrenti con punteggio inferiore;
dall'altro, l'Amministrazione non ha provato l'avvenuto avveramento delle condizioni richieste affinchè la medesima potesse considerarsi rinunciataria, con conseguente diritto alla nomina delle candidate preferite. Ciò detto, rileva il Collegio che non può dubitarsi dell'esistenza di un nesso causale fra l'inadempimento datoriale ed il danno patrimoniale lamentato dalla docente , essendo presumile con sufficiente grado di certezza che, in assenza della condotta illegittima dell'Amministrazione, la ricorrente avrebbe conseguito l'incarico di supplenza sino al termine delle attività didattiche e le relative retribuzioni, anche in considerazione del fatto che l'attribuzione del bene al quale la medesima aspirava era la risultante dell'applicazione di criteri fissi e predeterminati ai quali l'Amministrazione aveva vincolato la propria discrezionalità. La Suprema Corte, in ipotesi di violazione del diritto di prelazione nell'assunzione, ossia in fattispecie e analoga nei suoi tratti essenziali a quella in esame, ha affermato che l'inadempimento del debitore-datore di lavoro, perfezionato con l'assunzione di soggetto diverso rispetto all'avente diritto ricorrente, costituisce fonte di responsabilità con conseguente obbligo di risarcire il relativo pregiudizio economico, parametrabile a quanto il lavoratore avrebbe percepito ove fosse stato legittimamente assunto, spettando, invece, al debitore-datore di lavoro l'onere di provare i fatti riduttivi del diritto al risarcimento, ivi compresi quelli che il creditore avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza, dal momento che tale prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., compete al debitore che pretende di non risarcire in tutto o in parte, in quanto eccezione diretta a far valere un fatto idoneo a paralizzare l'azione risarcitoria del creditore (v. Cass.14/5/2020, n. 11737). Il danno patrimoniale subito dalla ricorrente può, dunque, essere liquidato assumendo come parametro l'ammontare delle retribuzioni perdute, sicchè esso risulta pari ad € 21.850,52 giusta conteggi allegati al ricorso, che appaiono correttamente redatti sotto il profilo contabile ed aderenti alla Tabelle retributive allegate al CCNL di riferimento. E' fondata anche la domanda diretta ad ottenere l'attribuzione del punteggio complessivo di 12 punti, che sarebbe stato conseguito se alla docente fosse stato attribuito l'incarico di supplenza da cui è stata illegittimamente esclusa, prevedendo la Tabella allegata all'ordinanza Ministeriale il riconoscimento di 2 punti per ogni periodo di servizio di durata superiore a 16 giorni sino ad un massimo di 12 punti. Tale domanda va qualificata come domanda di risarcimento del danno in forma specifica, volta ad ottenere la condanna a riconoscere gli effetti favorevoli perduti a causa dell'inadempimento agli obblighi derivanti dalla normativa sul conferimento degli incarichi di supplenza. Al riguardo, rileva il Collegio che la giurisprudenza della Suprema Corte (v. Cass. 9/1/
2019, n. 268, nonché, in tema di promozioni interne, Cass. 22/10/ 2019, n. 26966), a fronte di procedure selettive nel rapporto di lavoro, riconosce, a chi si dolga della violazione delle regole che il datore è tenuto ad osservare, sia la pretesa all'adempimento, sia quella al risarcimento del danno, quest'ultima esercitabile anche in forma specifica, essendo da tempo pacifico che tale rimedio sia parimenti ammesso in ambito di inadempimento di obbligazioni e dunque di responsabilità contrattuale (v. Cass. 2/7/ 2010, n. 15726; Cass. 30/7/2004, n. 3004). La Suprema Corte ha, inoltre, evidenziato che la domanda di risarcimento del danno in forma specifica: - non pone alcun problema di estensione del contradittorio, in quanto essa è destinata solo al riconoscimento giuridico di determinati effetti, idonei a rimediare al pregiudizio cagionato, ed è priva di portata costitutiva, non attribuendo, in luogo di altri, quel determinato posto, ma soltanto dichiarativa (ove si manifesti con l'affermazione tout court del diritto a quegli effetti) o condannatoria (ove si imponga alla P.A. di procedere, nelle forme più idonee, alla mera assicurazione di quegli effetti); -è diversa da quella di risarcimento della perdita di chances riconnessa ad illegittimità commesse nell'ambito di procedure selettive o concorsuali, in quanto la prima ha per oggetto la perdita della mera possibilità di conseguire un dato risultato utile ed è propria delle selezioni che si basino su valutazioni discrezionali, di idoneità
o di merito, non ripetibili in sede giudiziale, per la spettanza esclusiva di esse a chi sia preposto alla loro conduzione, sicché è giustificato soltanto il rifacimento totale (domanda di adempimento) o appunto il ristoro per equivalente della perdita di chance (domanda di risarcimento); -il risarcimento in forma specifica, a differenza del risarcimento per equivalente della chance perduta, ha invece ad oggetto il riconoscimento degli effetti di un diritto che si assume spettasse pienamente e non la lesione della mera possibilità di perseguirlo e il giudizio va pertanto condotto secondo parametri di certezza e non di mera (e seppur alta) probabilità logica, sicchè, in osservanza dell'art. 2697 c.c., è a carico di chi agisce la dimostrazione che, osservando i comportamenti dovuti, vi sia certezza di raggiungimento del risultato utile perseguito partecipando alla selezione, mentre è a carico di chi resiste la prova dei corrispondenti fatti impeditivi, estintivi e modificativi ( v. Cass 11/12/2019, n. 12489). Poiché nel caso di specie l'Amministrazione era tenuta ad applicare criteri fissi e predeterminati, che non lasciavano alcun margine per valutazioni discrezionali, una volta acclarato che la ricorrente aveva un punteggio superiore a ben tre candidati nominati per il posto dalla medesima richiesto, può considerarsi provato, con il necessario grado di certezza proprio della ricostruzione ipotetica di un evento mancato e sulla base sulla base di criteri giuridico-convenzionali attinenti al riparto degli oneri probatori, che, ove l'Amministrazione avesse correttamente operato, osservando i comportamenti dovuti, la ricorrente avrebbe conseguito l'incarico richiesto, non risultando, d'altro canto, provati fatti idonei ad impedire l'effetto perseguito, tra i quali, ad es., il manifestarsi di una qualche ragione di preferenza a favore di concorrenti che la seguono nella graduatoria.
Le spese di lite, coma liquidate in dispositivo, tenendo conto dei criteri dettati dai DD.MM. nn. 55 del 2014 e 147 del 2022 e dell'assenza di una fase istruttoria e/o di trattazione, seguono la soccombenza e devono distrarsi ex art. 93 cpc in favore dell'avv. Domenico Naso
P.Q.M
In accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, dichiara il diritto di Parte_1 all'incarico di supplenza annuale relativamente all'anno scolastico 2021/2022 e al riconoscimento del punteggio complessivo di n. 12 punti;
condanna il al pagamento in favore di CP_1 [...] della somma di euro 21.850,52, oltre accessori . Condanna l'appellata al pagamento delle Pt_1 spese di lite liquidate per il primo grado in complessivi euro 3689,00 e per il presente grado in complessivi euro 3500,00 oltre iva , cpa e spese generali al 15% da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La Presidente
AR TO RZ