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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Liguria, sez. II, sentenza 22/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Liguria |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO IO, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 376/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1102/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
1 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T035152000 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T035153000 IMP SOSTITUTIVA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 375/2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova impugnava la sentenza n. 1102/01/24 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova, depositata il
16/12/2024, con la quale venivano accolti i ricorsi presentati in primo grado dal Notaio Dr. Resistente_1, rappresentato e difeso dall'avv.to Nominativo_1, relativi a Imposta di registro e imposta sostitutiva oltre interessi e sanzioni.
Specificamente si discute del recupero dell'agevolazione prima casa in ordine ad una cantina ai sensi dell'art. 4 Bis Nota II Bis posta in calce all'art. 1 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986, per violazione e/o falsa applicazione della normativa in materia di agevolazione prima casa, specificando che il Notaio Resistente_1 non era legittimato a presentare il ricorso per carenza di interesse ad agire, poiché non era soggetto passivo dell'imposta e gli avvisi erano stati notificati all'acquirente e non al Notaio.
Inoltre, solo nel caso di mancato accoglimento del primo motivo di impugnazione, si chiedeva di riformare la sentenza di primo grado, poiché, l'art. 4 bis, aggiunto nella nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima,
DPR 131/86 non è applicabile alla cantina poiché, da un punto di vista oggettivo, tale norma, nel disporre l'applicazione dell'aliquota del 2 per cento “non può che intendersi come richiamato al secondo periodo dell'art. 1 medesimo, relativo ai trasferimenti di «….case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis» e ed alla sussistenza delle condizioni di cui alle lett. a), b) e c) del medesimo comma (da intendersi riferite all'abitazione)”.
Non si costituiva il Notaio dottor Resistente_1.
Con atto a rogito del Notaio Resistente_1 del 07/09/2021 (registrato all'Ufficio Atti Pubblici di Genova il 16/09/2021 Numero 35152 Serie 1T) la signora Nominativo_2 acquistava l'appartamento ad uso abitativo sito in Genova, Indirizzo_1, interno 15, ed il locale ad uso cantina segnato con il numero 5, posto al piano fondi dello stesso fabbricato, chiedendo di avvalersi delle agevolazioni per l'acquisto della “prima casa” di cui all'art. 1 Tariffa, Parte 1^ allegata al D.P.R. 131/1986, con conseguente applicazione dell'aliquota agevolata di registro del 2% (in luogo del 9%).
A tal fine la contribuente dichiarava in atto di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla nota II bis, della Tariffa, parte I^, allegata al Testo Unico sull'imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
In particolare dichiarava di non possedere altri immobili per cui aveva già usufruito (anche per quote) delle predette agevolazioni, ad eccezione “del diritto di proprietà dell'appartamento sito in Comune di
Genova, nel fabbricato distinto con il civico numero due di Indirizzo e segnato con il numero interno quattro, posto al piano secondo, nonché del locale ad uso cantina ad esso pertinenziale segnato con il numero due e posto al piano fondi del predetto fabbricato, censiti detti immobili al C.F. di Genova alla Sezione BOR, Dati Catastali, con il subalterno numero 8 (l'appartamento, di categoria A/3, vani 4) e con il subalterno numero 2 (la cantina, di categoria C/2, metri quadrati 10)”.
La contribuente si impegnava in atto a procedere alla vendita degli immobili acquistati con le agevolazioni prima casa ancora in suo possesso entro un anno dal presente atto, ai sensi della nota II bis comma 4bis tariffa allegata al dpr 131/1986, dichiarandosi consapevole della decadenza dai benefici richiesti, in assenza di vendita nell'anno.
L'Ufficio emetteva l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n. TLR 2021 1T 035152 000 notificato il
12/04/2024 alla signora Nominativo_2 a mezzo pec, con il quale revocava i benefici prima casa richiesti dalla contribuente per il locale cantina e recuperava una maggiore imposta di registro di € 392,00 oltre interessi e sanzioni, avendo verificato che la stessa risultava proprietaria, alla data di stipula dell'atto, di un altro immobile ad uso cantina per cui aveva già fruito delle predette agevolazioni prima casa, ritenendo che la previsione di cui alla nota II bis comma 4bis tariffa (secondo cui i benefici prima casa si possono fruire anche nel caso di pregresso acquisto agevolato ex nota II Bis comma 1 lettera c), a condizione che tale immobile sia alienato entro un anno dalla data del successivo acquisto), si applichi - in base all'interpretazione letterale della norma - solo per quanto concerne l'abitazione ancora in possesso del contribuente (all'epoca della stipula del secondo atto di acquisto) ma non per quanto riguarda le pertinenze.
Con altro avviso di liquidazione TLR 2021 1T 035153 000 notificato il 12/04/2024 alla signora Nominativo_2 a mezzo pec, l'Ufficio procedeva al recupero della maggiore imposta sostitutiva (€ 46,00) oltre interessi e sanzioni, con riguardo al mutuo fondiario agevolato stipulato dalla contribuente per l'acquisto in oggetto.
Il notaio Resistente_1 presentava in data 04/06/2024, due ricorsi, poi riuniti, ritenendo spettanti i benefici prima casa chiesti per la pertinenza ed errata l'interpretazione del comma 4 bis della nota II bis dell'Ufficio, di talché detti avvisi meritavano l'annullamento.
L'Ufficio si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente notaio, in considerazione del fatto che i suesposti avvisi di liquidazione erano stati notificati direttamente alla parte acquirente e non al notaio e chiedeva, in subordine, il rigetto dei ricorsi, evidenziando la correttezza dei recuperi, sulla base dell'interpretazione letterale della norma (comma 4 bis).
Il Giudice di primo grado accoglieva i ricorsi riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per previsione di ordine generale nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro, l'imposta, la soprattassa, la pena pecuniaria e gli interessi di mora deve essere richiesti al contribuente o al soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata"( art. 77 D.P.R. n. 131 del 1986 ).
Si tratta, appunto, di una previsione ampia che muove dall'individuazione nel contribuente del soggetto passivamente legittimato alla prestazione tributaria e, con ciò, nel soggetto titolato a chiederne, per via giudiziale l'annullamento dell'imposta non dovuta e dei relativi accessori, in quanto richiesto di adempiere all'obbligazione impositiva e ad eseguire il pagamento.
In effetti, in tema di responsabilità solidale del notaio rogante per l'imposta di registro, ex art. 57 D.P.R. n.
131/86 , il soggetto contribuente viene individuato nella parte contraente, e non nel notaio;
al quale la legge attribuisce un ruolo di rafforzamento e garanzia impropria nella realizzazione e satisfattività della pretesa impositiva sull'atto, ruolo di per sé del tutto estraneo alla integrazione sostanziale del presupposto impositivo e dell'indice di capacità contributiva invece insito nell'atto stesso e nei suoi effetti tra le parti contraenti (da ultimo, Cass.n. 9538/22 e n. 227/21).
Ed è su questo presupposto che va negata la legittimazione del notaio ad agire in giudizio per l'annullamento della pretesa tributaria, contenuta nell'avviso di liquidazione notificato esclusivamente alla parte contraente l'atto di compravendita
Ha osservato Cass.n. 12759 del 21/06/2016 - con numerosi richiami - che: "In tema d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio rogante, operando quale mero responsabile d'imposta estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, quale fideiussore ex lege, al solo fine di facilitare l'adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente, non è legittimato alla domanda giudiziale, in quanto i contribuenti effettivi sono solo le parti sostanziali dell'atto.
Il che non esclude che il notaio sia tuttavia legittimato in proprio ad impugnare l'avviso di liquidazione allorquando questo gli sia stato direttamente e personalmente notificato dall'Amministrazione in quanto responsabile solidale per il pagamento dell'imposta principale (Cass. n. 15005/14). Va detto che la problematica della qualificazione giuridica del ruolo del notaio e della sua responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta principale di registro - in rapporto alle parti contraenti ed anche nell'ambito della procedura di registrazione ed autoliquidazione telematica ai sensi del D.Lgs. n. 463/97 – va risolta nel senso che in tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131 , è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi. E quanto all'impugnazione, alla stessa sono ammessi anche i contribuenti proprio in quanto destinatari sostanziali dell'imposizione. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25119/20. "In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.Lgs.
n. 463 del 1997 , come modificato dal D.Lgs. n. 9 del 2000 , ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti in quanto la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 , ma non incide sul principio, fissato dall' art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 , per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo" (Cass.n. 25119/20).
Pertanto, la lagnanza secondo cui la pronuncia di primo grado va riformata, nella parte in cui ha respinto l'eccezione pregiudiziale dell'Ufficio circa la carenza di legittimazione attiva del ricorrente notaio, è corretta, la sentenza di primo grado va riformata con compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado, anche perché l'appellato non si è costituito.
P.Q.M.
Accoglie l'appelo.
Riforma la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di entrambi i gradi.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della LIGURIA Sezione 2, riunita in udienza il
13/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PIOMBO BRUNO, Presidente
SISTO IO, Relatore
CHITI ALFREDO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 376/2025 depositato il 06/05/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Genova - Via Fiume, 2 16121 Genova GE
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1102/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado GENOVA sez.
1 e pubblicata il 16/12/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T035152000 REGISTRO
- AVVISO DI LIQUIDAZIONE n. 20211T035153000 IMP SOSTITUTIVA
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 18/2026 depositato il
15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con appello N. 375/2025 l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Genova impugnava la sentenza n. 1102/01/24 della Corte di Giustizia tributaria di primo grado di Genova, depositata il
16/12/2024, con la quale venivano accolti i ricorsi presentati in primo grado dal Notaio Dr. Resistente_1, rappresentato e difeso dall'avv.to Nominativo_1, relativi a Imposta di registro e imposta sostitutiva oltre interessi e sanzioni.
Specificamente si discute del recupero dell'agevolazione prima casa in ordine ad una cantina ai sensi dell'art. 4 Bis Nota II Bis posta in calce all'art. 1 della tariffa parte prima allegata al D.P.R. 131/1986, per violazione e/o falsa applicazione della normativa in materia di agevolazione prima casa, specificando che il Notaio Resistente_1 non era legittimato a presentare il ricorso per carenza di interesse ad agire, poiché non era soggetto passivo dell'imposta e gli avvisi erano stati notificati all'acquirente e non al Notaio.
Inoltre, solo nel caso di mancato accoglimento del primo motivo di impugnazione, si chiedeva di riformare la sentenza di primo grado, poiché, l'art. 4 bis, aggiunto nella nota II-bis all'art. 1 della tariffa, parte prima,
DPR 131/86 non è applicabile alla cantina poiché, da un punto di vista oggettivo, tale norma, nel disporre l'applicazione dell'aliquota del 2 per cento “non può che intendersi come richiamato al secondo periodo dell'art. 1 medesimo, relativo ai trasferimenti di «….case di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-bis» e ed alla sussistenza delle condizioni di cui alle lett. a), b) e c) del medesimo comma (da intendersi riferite all'abitazione)”.
Non si costituiva il Notaio dottor Resistente_1.
Con atto a rogito del Notaio Resistente_1 del 07/09/2021 (registrato all'Ufficio Atti Pubblici di Genova il 16/09/2021 Numero 35152 Serie 1T) la signora Nominativo_2 acquistava l'appartamento ad uso abitativo sito in Genova, Indirizzo_1, interno 15, ed il locale ad uso cantina segnato con il numero 5, posto al piano fondi dello stesso fabbricato, chiedendo di avvalersi delle agevolazioni per l'acquisto della “prima casa” di cui all'art. 1 Tariffa, Parte 1^ allegata al D.P.R. 131/1986, con conseguente applicazione dell'aliquota agevolata di registro del 2% (in luogo del 9%).
A tal fine la contribuente dichiarava in atto di essere in possesso di tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi previsti dalla nota II bis, della Tariffa, parte I^, allegata al Testo Unico sull'imposta di Registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131.
In particolare dichiarava di non possedere altri immobili per cui aveva già usufruito (anche per quote) delle predette agevolazioni, ad eccezione “del diritto di proprietà dell'appartamento sito in Comune di
Genova, nel fabbricato distinto con il civico numero due di Indirizzo e segnato con il numero interno quattro, posto al piano secondo, nonché del locale ad uso cantina ad esso pertinenziale segnato con il numero due e posto al piano fondi del predetto fabbricato, censiti detti immobili al C.F. di Genova alla Sezione BOR, Dati Catastali, con il subalterno numero 8 (l'appartamento, di categoria A/3, vani 4) e con il subalterno numero 2 (la cantina, di categoria C/2, metri quadrati 10)”.
La contribuente si impegnava in atto a procedere alla vendita degli immobili acquistati con le agevolazioni prima casa ancora in suo possesso entro un anno dal presente atto, ai sensi della nota II bis comma 4bis tariffa allegata al dpr 131/1986, dichiarandosi consapevole della decadenza dai benefici richiesti, in assenza di vendita nell'anno.
L'Ufficio emetteva l'avviso di liquidazione ed irrogazione sanzioni n. TLR 2021 1T 035152 000 notificato il
12/04/2024 alla signora Nominativo_2 a mezzo pec, con il quale revocava i benefici prima casa richiesti dalla contribuente per il locale cantina e recuperava una maggiore imposta di registro di € 392,00 oltre interessi e sanzioni, avendo verificato che la stessa risultava proprietaria, alla data di stipula dell'atto, di un altro immobile ad uso cantina per cui aveva già fruito delle predette agevolazioni prima casa, ritenendo che la previsione di cui alla nota II bis comma 4bis tariffa (secondo cui i benefici prima casa si possono fruire anche nel caso di pregresso acquisto agevolato ex nota II Bis comma 1 lettera c), a condizione che tale immobile sia alienato entro un anno dalla data del successivo acquisto), si applichi - in base all'interpretazione letterale della norma - solo per quanto concerne l'abitazione ancora in possesso del contribuente (all'epoca della stipula del secondo atto di acquisto) ma non per quanto riguarda le pertinenze.
Con altro avviso di liquidazione TLR 2021 1T 035153 000 notificato il 12/04/2024 alla signora Nominativo_2 a mezzo pec, l'Ufficio procedeva al recupero della maggiore imposta sostitutiva (€ 46,00) oltre interessi e sanzioni, con riguardo al mutuo fondiario agevolato stipulato dalla contribuente per l'acquisto in oggetto.
Il notaio Resistente_1 presentava in data 04/06/2024, due ricorsi, poi riuniti, ritenendo spettanti i benefici prima casa chiesti per la pertinenza ed errata l'interpretazione del comma 4 bis della nota II bis dell'Ufficio, di talché detti avvisi meritavano l'annullamento.
L'Ufficio si costituiva in giudizio eccependo, in via pregiudiziale, la carenza di legittimazione attiva del ricorrente notaio, in considerazione del fatto che i suesposti avvisi di liquidazione erano stati notificati direttamente alla parte acquirente e non al notaio e chiedeva, in subordine, il rigetto dei ricorsi, evidenziando la correttezza dei recuperi, sulla base dell'interpretazione letterale della norma (comma 4 bis).
Il Giudice di primo grado accoglieva i ricorsi riuniti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per previsione di ordine generale nell'ambito della disciplina dell'imposta di registro, l'imposta, la soprattassa, la pena pecuniaria e gli interessi di mora deve essere richiesti al contribuente o al soggetto nei cui confronti la sanzione è stata applicata"( art. 77 D.P.R. n. 131 del 1986 ).
Si tratta, appunto, di una previsione ampia che muove dall'individuazione nel contribuente del soggetto passivamente legittimato alla prestazione tributaria e, con ciò, nel soggetto titolato a chiederne, per via giudiziale l'annullamento dell'imposta non dovuta e dei relativi accessori, in quanto richiesto di adempiere all'obbligazione impositiva e ad eseguire il pagamento.
In effetti, in tema di responsabilità solidale del notaio rogante per l'imposta di registro, ex art. 57 D.P.R. n.
131/86 , il soggetto contribuente viene individuato nella parte contraente, e non nel notaio;
al quale la legge attribuisce un ruolo di rafforzamento e garanzia impropria nella realizzazione e satisfattività della pretesa impositiva sull'atto, ruolo di per sé del tutto estraneo alla integrazione sostanziale del presupposto impositivo e dell'indice di capacità contributiva invece insito nell'atto stesso e nei suoi effetti tra le parti contraenti (da ultimo, Cass.n. 9538/22 e n. 227/21).
Ed è su questo presupposto che va negata la legittimazione del notaio ad agire in giudizio per l'annullamento della pretesa tributaria, contenuta nell'avviso di liquidazione notificato esclusivamente alla parte contraente l'atto di compravendita
Ha osservato Cass.n. 12759 del 21/06/2016 - con numerosi richiami - che: "In tema d'imposta di registro, ipotecaria e catastale, il notaio rogante, operando quale mero responsabile d'imposta estraneo al rapporto tributario ed obbligato in solido con i contraenti, quale fideiussore ex lege, al solo fine di facilitare l'adempimento in virtù di una relazione che non è paritetica, ma secondaria e dipendente, non è legittimato alla domanda giudiziale, in quanto i contribuenti effettivi sono solo le parti sostanziali dell'atto.
Il che non esclude che il notaio sia tuttavia legittimato in proprio ad impugnare l'avviso di liquidazione allorquando questo gli sia stato direttamente e personalmente notificato dall'Amministrazione in quanto responsabile solidale per il pagamento dell'imposta principale (Cass. n. 15005/14). Va detto che la problematica della qualificazione giuridica del ruolo del notaio e della sua responsabilità solidale per il pagamento dell'imposta principale di registro - in rapporto alle parti contraenti ed anche nell'ambito della procedura di registrazione ed autoliquidazione telematica ai sensi del D.Lgs. n. 463/97 – va risolta nel senso che in tema di imposta di registro, è legittima la notificazione dell'avviso di liquidazione dell'imposta effettuata dall'Amministrazione finanziaria nei confronti del notaio che ha registrato l'atto, poiché lo stesso, ai sensi dell'art. 57 del D.P.R. n. 26 aprile 1986, n. 131 , è obbligato al relativo pagamento in solido con i soggetti nel cui interesse è stata richiesta la registrazione, mentre l'Amministrazione ha la facoltà di scegliere l'obbligato al quale rivolgersi. E quanto all'impugnazione, alla stessa sono ammessi anche i contribuenti proprio in quanto destinatari sostanziali dell'imposizione. Così si è espressa la Corte di Cassazione con la sentenza n. 25119/20. "In tema di imposta di registro, l'avviso di liquidazione per l'integrazione dell'imposta versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ai sensi del D.Lgs.
n. 463 del 1997 , come modificato dal D.Lgs. n. 9 del 2000 , ed in tale veste abbia provveduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, può essere impugnato anche dalle parti contraenti in quanto la previsione dell'avviso di liquidazione al notaio vale, solo, a costituirlo quale responsabile d'imposta, tenuto all'integrazione del versamento, ex art. 13 del D.Lgs. n. 472 del 1997 , ma non incide sul principio, fissato dall' art. 57 del D.P.R. n. 131 del 1986 , per cui soggetti obbligati al pagamento dell'imposta restano le parti sostanziali dell'atto medesimo" (Cass.n. 25119/20).
Pertanto, la lagnanza secondo cui la pronuncia di primo grado va riformata, nella parte in cui ha respinto l'eccezione pregiudiziale dell'Ufficio circa la carenza di legittimazione attiva del ricorrente notaio, è corretta, la sentenza di primo grado va riformata con compensazione delle spese di lite del primo e del secondo grado, anche perché l'appellato non si è costituito.
P.Q.M.
Accoglie l'appelo.
Riforma la sentenza impugnata e dichiara inammissibile il ricorso di primo grado.
Compensa le spese di entrambi i gradi.