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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Terni, sentenza 21/10/2025, n. 290 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Terni |
| Numero : | 290 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 1510/2025 R.G.V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TERNI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa EMILIA FARGNOLI Presidente rel.-est.
dott.ssa MARZIA DI BARI Giudice
dott.ssa ELISA IACONE Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G.V.G. 1510/2025 promossa da:
(C. F. ), nata il [...] a [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. SEVERI STEFANIA e con domicilio eletto presso il suo studio;
ricorrente
E
(C. F. ), nato il [...] a [...], Controparte_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. SCIARRETTA ANDREA e con domicilio eletto presso il suo studio;
ricorrente e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: domanda congiunta di separazione e di divorzio
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 27/06/2025, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti premettendo di aver contratto matrimonio il 26/09/2004 in Narni (TR), che dall'unione nascevano in Terni due RS figli, (24.12.2007) e (04.07.2013), che il rapporto coniugale, in passato stabile, negli Per_1 ultimi tempi aveva manifestato una crisi irreversibile tale da rendere impossibile la prosecuzione della convivenza, hanno proposto domanda congiunta per la pronuncia della separazione e, decorsi i termini di legge, di divorzio. All'esito dell'udienza di comparizione delle parti, tenuta in data 10/09/2025 con modalità di scambio di note scritte, le stesse hanno confermato di non volersi riconciliare, e di volersi separare alle seguenti conclusioni congiunte:
“1) i coniugi vivranno separati: la casa coniugale, sita in Terni, Via del Brecciaiolo n.° 71, di proprietà del IG. , padre del ricorrente, viene assegnata alla IG.ra RSona_3 Parte_1
RS
, che ivi continuerà ad abitare, unitamente ai figli e fino alla data del
[...] Per_1
31.07.2027; le spese relative alle utenze della predetta casa, ancorché intestate al IG.
[...]
, verranno pagate dalla IG.ra CP_1 Parte_1
2) i beni mobili costituenti gli arredi della predetta casa rimarranno all'interno della abitazione coniugale in uso alla IG.ra ed ai figli ad eccezione dei beni di esclusiva Parte_1 proprietà del IG. , che lo stesso provvederà a portare con sé unitamente agli Controparte_1 effetti personali. La IG.ra avrà la sola disponibilità dell'appartamento e Parte_1 degli arredi, ma non della taverna, del posto auto, del terrazzo e del giardino afferenti l'immobile di Via del Brecciaiolo 71, che rimarranno di esclusivo godimento del proprietario;
RS
3) i figli minori e vengono affidati congiuntamente ad entrambi i genitori in Per_1 ottemperanza della Legge 54/2006 relativa all'affidamento condiviso;
la loro residenza abitativa rimane fissata con quella della IG.ra (genitore Parte_1 collocatario); RS
4) in virtù del predetto affidamento congiunto, i figli minori e staranno con i genitori a Per_1 fine settimana alterni dal venerdì alla domenica e nel periodo infrasettimanale secondo il seguente prospetto:
- quando il fine settimana (venerdì/sabato/domenica con relativi pernotti) è di spettanza della madre, i figli staranno con il padre il mercoledì ed il giovedì con pernottamento mercoledì/giovedì; quando invece il fine settimana è di spettanza del padre (venerdì/sabato/domenica con relativi pernotti) non sarà previsto alcun giorno/pomeriggio infrasettimanale. Sul punto i ricorrenti precisano che quando i figli staranno con il padre, secondo le modalità suindicate, sarà la IG.ra a lasciare la casa coniugale di Via Brecciaiolo n.° 71, consentendo in tal Parte_1 modo al IG. di stare con i ragazzi presso tale dimora, evitando trasferimenti Controparte_1 fisici e/o di vestiario/libri/accessori ecc.
Al riguardo i genitori si impegnano a coordinarsi con reciproco spirito collaborativo e a consultarsi preventivamente in ordine alle esigenze ed alle eventuali necessità dei ragazzi, nonché
a venirsi incontro, laddove possibile, per qualsiasi problematica organizzativa e lavorativa;
RS 5) ciascun genitore avrà, inoltre, la facoltà di tenere con sé e in occasione delle ferie Per_1 natalizie e pasquali secondo il seguente prospetto: - Natale: per sette giorni consecutivi in modo tale che un genitore abbia i ragazzi con sé la settimana di Natale e l'altro quella del Capodanno ed alternativamente tra loro di anno in anno;
per il corrente anno i figli staranno con la madre nella prima settimana;
alternanza opposta per il successivo anno e così a seguire;
- Pasqua: per tre giorni consecutivi e con decorrenza a favore del IG. per la Controparte_1
Pasqua 2026 e per la precisione dal Venerdì Santo alla Domenica di Pasqua con un genitore e dal
Lunedì in Albis fino al mercoledì mattina (giorno di rientro a scuola) con l'altro; alternanza opposta per il successivo anno e così a seguire;
6) durante il periodo estivo i coniugi programmeranno le vacanze, in modo tale che entrambi possano trascorrere con i figli un periodo di ferie;
a tal riguardo ciascun genitore dovrà tenere i ragazzi con sé per quindici giorni (da dividere anche in due tranches durante le vacanze scolastiche estive – giugno/settembre) previa reciproca comunicazione del periodo di vacanza da pervenire entro il 31.3 di ogni anno e previa indicazione del luogo, ove si svolgerà il soggiorno;
7) il IG. contribuirà, a decorrere dal mese di giugno 2025, al mantenimento Controparte_1
RS dei figli e corrispondendo alla IG.ra , entro il giorno 20 di ogni Per_1 Parte_1 mese, la somma mensile di € 500,00 (cinquecento/00), pari ad € 250,00 per ciascun figlio;
tale somma verrà corrisposta fino a quando i ragazzi non saranno economicamente indipendenti e verrà rivalutata annualmente in base agli indici Istat (prossima rivalutazione giugno 2026) e fino al momento in cui la ricorrente ed i figli vivranno nella casa coniugale. L'importo così come sopra indicato e maggiorato della rivalutazione nel frattempo intervenuta sarà aumentato, infatti, di €
100,00 a far data dal momento in cui la IG.ra ed i figli lasceranno la casa coniugale e si Parte_1 trasferiranno altrove;
RS 8) dal corrente mese di giugno 2025, l'Assegno Unico Universale per i figli e verrà Per_1 usufruito nella misura del 100% e fino al termine del beneficio dalla IG.ra , Parte_1 quale genitrice affidataria con collocazione prevalente;
al riguardo il IG. si Controparte_1 impegna, sin d'ora, a rilasciare ogni eventuale necessario consenso di anno in anno, nonché a fornire copia della documentazione richiesta per la presentazione dell'istanza, con particolare riferimento al documento ISEE;
9) ciascuno dei coniugi provvederà alle spese straordinarie (scolastiche, mediche, sportive e ricreative) dei figli in proporzione del 50% cadauno, sulla base dei criteri indicati nel Protocollo in essere presso il Tribunale di Terni. Sul punto i ricorrenti evidenziano che la IG.ra Parte_1
gode (previo pagamento addebitato sulla propria busta paga) di una polizza sanitaria
[...] con Intesa SanPaolo, che prevede il rimborso parziale di alcune spese mediche per i figli;
pertanto, in caso di rimborso parziale i ricorrenti provvederanno a dividere al 50% la parte residuale della spesa sostenuta per i figli e non rimborsata dalla polizza assicurativa;
10) gli oneri detraibili relativi alle spese per i figli saranno al 100% a favore della IG.ra
Parte_1
11) la responsabilità genitoriale è esercitata da entrambi i genitori;
le decisioni di maggiore RS interesse per i figli e relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute sono assunte Per_1 previo comune accordo, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dei minori;
12) i coniugi prestano entrambi attività lavorativa e, pertanto, sono economicamente autosufficienti e non necessitano di alcun assegno di mantenimento;
13) nell'ambito della definizione delle questioni patrimoniali i ricorrenti concordano che, relativamente alla restituzione da parte del IG. delle somme allo stesso Controparte_1 prestate dalla IG.ra , (€ 10.000,00 a stralcio per la ristrutturazione Parte_1 dell'appartamento, € 11.000,00 per l'acquisto della vettura ed un ulteriore prestito di € Pt_2
20.000.00 per l'acquisto della Jaguar, che viene rimborsato dal ricorrente tramite versamento di €
350,00 mensili), il IG. si impegna e si obbliga a restituire la somma di € Controparte_1
21.000,00 (prestito ristrutturazione e ) oltre la somma scaturente dal ricalcolo dell'ultimo Pt_2 prestito (Jaguar), detratte le somme erogate mese per mese dal predetto, alla data del 31.07.2027 ed in ogni caso al momento del rilascio da parte della IG.ra della casa Parte_1 coniugale, qualora venisse anticipato per qualsiasi motivo;
14) i coniugi si concedono sin d'ora reciproco consenso all'espatrio ed al rilascio del passaporto;
15) le spese ed i compensi legali della presente procedura di separazione e divorzio sono interamente compensate tra le parti;
”
All'esito dell'udienza la decisione è stata rimessa al Collegio.
In rito, va affermata l'ammissibilità del ricorso dei coniugi proposto con domanda congiunta e cumulata di separazione e di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (Cass., n.
28727/2023).
Nel merito, l'esame degli atti evidenzia chiaramente il venir meno tra le parti di quella forma di unione morale e materiale che caratterizza il vincolo coniugale, e l'emergere di una situazione conflittuale che non rende concretamente percorribile l'ipotesi di una prosecuzione della convivenza tra i coniugi.
Deve essere pertanto pronunciata la separazione tra le parti alle condizioni indicate nel ricorso congiunto e riportate in motivazione che si ritengono congrue.
Viene, infine, fissata udienza in prosecuzione, come da separata ordinanza, avendo le parti chiesto, al contempo, pronuncia di divorzio.
Spese compensate in ragione della proposizione congiunta della domanda.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
-dichiara la separazione personale tra e Parte_1 Controparte_1 coniugi per matrimonio celebrato in Narni (TR) in data 26/09/2004, omologando e prendendo atto degli accordi intervenuti tra le parti, indicati nel ricorso congiunto e riportati in motivazione;
-dispone l'annotazione della presente sentenza negli atti dello stato civile del Parte_3
(atto n. 94, parte II, serie A, dell'anno 2004);
-rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza;
-spese compensate.
Così deciso nella camera di consiglio in data 15.10.2025
Il Presidente est.
MI NO