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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 16/12/2025, n. 1050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1050 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
SEZIONE PER LE CONTROVERSIE DI LAVORO
Il Giudice dott.ssa ANNA MENEGAZZO ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE AI SENSI DELL'ART. 429 c.p.c.
Nella controversia iscritta al n. 1726/2025 R.G., promossa con ricorso depositato in data 9.9.2025
da
Parte_1
- ricorrente –
rappresentata e difesa dagli Avvocati LISO CELESTE e SERNIA SABINO, come da mandato in calce al ricorso, elettivamente domiciliata presso il loro studio in Andria, alla via Senatore Onofrio
Jannuzzi n. 21
contro
, in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore,
- contumace –
OGGETTO: carta docente.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
1) In via principale: Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione professionale del personale docente. 2) Per l'effetto, condannare il all'attribuzione in favore della Controparte_1
ricorrente della Carta Docente, secondo il sistema proprio di essa e per un valore corrispondente a quello perduto per le annualità indicate in ricorso pari a € 1.000,00 oltre interessi o rivalutazione, ai sensi dell'art. 22, comma 36, della L. n. 724 del 1994, dalla data del diritto all'accredito alla concreta attribuzione.
3) In via subordinata: Nel caso in cui la docente, al momento della pronuncia della sentenza, sia fuoriuscita dal sistema scolastico, accertare il diritto della stessa ad ottenere il risarcimento del danno subito per la mancata fruizione della Carta Docente nell'anno 2022/2023, 2024/2025;
4) per l'effetto, condannare il alla liquidazione del danno in via Controparte_1
equitativa per le annualità indicate, tenuto conto delle circostanze del caso concreto.
5) Con vittoria di spese legali, in applicazione del principio di soccombenza, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano antistatari.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente esponeva di avere ricevuto incarichi di supplenza come docente nel corso degli aa.ss. 2022/23 e 2024/25 ed agiva in giudizio nei confronti del Controparte_1
lamentando la mancata corresponsione a suo favore, proprio in quanto titolare di
[...]
contratti a tempo determinato, della Carta Elettronica del Docente istituita dall'a.s. 2015/16
ex art. 1, co. 121, L. 107/15 invece assegnata per ciascun anno scolastico ai docenti di ruolo,
sostenendo la contrarietà con l'ordinamento comunitario ed interno dell'esclusione tra i beneficiari del personale docente assunto a tempo determinato.
1.1 Concludeva affinché fosse accertato e dichiarato il suo diritto ad usufruire del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, con conseguente condanna del Controparte_1
alla corresponsione a suo favore dell'importo nominale di valore corrispondente, quale contributo alla formazione professionale, tramite accredito su detta Carta.
1.2 In subordine svolgeva domanda di risarcimento del danno in forma specifica ex art. 1218 c.c.
quantificando il danno nel medesimo importo, il tutto come riportato in epigrafe.
2. Il pur ritualmente notificato del ricorso-decreto Controparte_1
rimaneva contumace.
3. Dimessa dalla ricorrente documentazione riferita all'inserimento nelle graduatorie, la causa non necessitando di attività istruttoria veniva discussa all'udienza odierna.
§ § § § § § § § § §
4. Il ricorso è fondato.
5. Va premesso che parte ricorrente lamenta il mancato accredito sulla “Carta elettronica” del docente dell'importo di € 500,00 in relazione ai seguenti a.s. ed incarichi a tempo determinato:
a.s. 2022/23: due contratti di supplenza formalmente brevi e saltuarie, di fatto a copertura dell0intero periodo di attività didattica sulla stessa cattedra presso lo stesso Istituto Scolastico;
a.s. 2024/25: supplenza fino al termine delle attività didattiche.
6. Dalla documentazione in atti risulta l'attuale inserimento di parte ricorrente nel cd. “circuito scolastico”, in ragione di inserimento nelle graduatorie per l'accesso a supplenze.
7. In forza delle argomentazioni e conclusioni della CGUE di cui all'ordinanza 10.5.2022 resa nella causa C-450/2021 e della Corte di Cassazione, come espresse nella sentenza 29961/23,
condivise dal giudicante, la disposizione nazionale che limita la platea degli aventi diritto alla
Carta Docente al personale di ruolo va disapplicata quantomeno con riferimento ai titolari di supplenze annuali e fino al termine delle attività scolastiche – come nella fattispecie in esame
-.
8. Uguale conclusione va assunta peraltro, ad avviso del giudicante, anche in relazione al personale comunque utilizzato per la gran parte dell'anno scolastico con sostanziale continuità, per una durata anche superiore a quella dei titolari di supplenze annuali o fino al termine delle attività scolastiche, ad es. per sostituzione di docenti aventi diritto alla conservazione del posto: in questi casi l'attività docente prestata in sostituzione deve ritenersi analoga a quella svolta dal personale sostituito non solo per le tempistiche e la sostanziale utilizzazione per l'intero a.s., ma anche per la necessità di integrazione del docente supplente rispetto alla programmazione complessiva dell'attività da parte dell'istituto scolastico.
8.1 In questo senso si veda anche la recente sentenza della CGUE del 3.7.2025 (resa nella causa
C-268/22), secondo cui la mancata erogazione al personale titolare di supplenze brevi e saltuarie per il solo fatto di essere titolare di incarichi a tempo determinato sarebbe in contrasto con il principio di parità di trattamento di cui alla direttiva 1999/70/CE. Posto che nella fattispecie di causa le supplenze conferite per l'a.s. 2022/23, per la loro durata senz'altro a)
rendevano opportuna una sua formazione e b) le richiedevano lo svolgimento di attività di vera e propria docenza – solo per incarichi di durata estremamente ridotta si può ritenere verosimile che il dipendente non sia messo in grado di svolgere attività propriamente didattica
-, ne consegue la spettanza della carta docente.
Non si pone una questione di possibile riconoscimento proporzionale all'attività svolta, in forza del principio del cd. “pro-rata”, in quanto come evidenziato anche dalla CGUE nella sentenza citata questo è un meccanismo non previsto dalla normativa interna che, anzi,
prevede la spettanza della carta docente nella sua misura intera anche a favore del personale utilizzato a part time.
9. In conclusione, considerato l'attuale inserimento di parte ricorrente nel circuito scolastico da cui l'esigibilità attuale dell'adempimento, va accolta la pretesa svolta in ricorso in via principale accertando il diritto all'accredito sulla Carta elettronica di € 500,00 per ciascuno degli anni scolastici di cui al ricorso, con conseguente condanna del a provvedere CP_1
al relativo accredito a suo favore, per € 1.000,00, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria (anche sul punto si veda Cass., 29961/23).
10. Le spese di lite, da contenere nel minimo a fronte della serialità del contenzioso e della scarsa attività processuale svolta, seguono la soccombenza e sono liquidate a favore dei procuratori di parte ricorrente che si sono dichiarati antistatari.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria istanza disattesa, accerta il diritto di parte ricorrente all'accredito sulla Carta elettronica di € 1.000,00, e conseguentemente condanna il a provvedere al CP_1
relativo accredito, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Condanna il convenuto a rifondere ai procuratori di parte ricorrente – che si sono dichiarati CP_1
antistatari - le spese di lite, liquidate in € 515,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali 15%. Venezia, 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Anna Menegazzo