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Sentenza 26 marzo 2025
Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/03/2025, n. 969 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 969 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Falconieri, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversia in materia di assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 21.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“
1. accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere iscritto negli Parte_1 elenchi anagrafici del Comune di Nardò per l'anno 2022 per 153 giornate anziché per 119 giorni per le ragioni esposte in narrativa;
2. Per l'effetto, condannare l' in persona del Direttore p.t., ad iscrivere il CP_1 nominativo del sig. negli elenchi anagrafici del Comune di Nardò per Parte_1
l'anno 2022 per 153 giornate.
3. Accertare e dichiarare che il sig. ha diritto di usufruire Parte_1 dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 da parte dell' per 153 CP_1 giornate anziché per giornate per le ragioni esposte in narrativa;
4. Per l'effetto condannare l' in persona del Direttore p.t., a liquidare CP_1 prestazione per 153 giornate anziché per 119 giornate in favore del sig. Parte_1 dal momento della presentazione della domanda sino al soddisfo;
5. per l'effetto condannare l' in persona del Direttore p.t. a corrispondere alla CP_1 sig.ra , a titolo di disoccupazione agricola, l'ulteriore somma di € € Parte_2
1.084,87 - oltre quella già ricevuta di importo pari ad € 3.069,92 - ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione”. Costituitosi, l' dopo aver rilevato che “Si è proceduto all'iscrizione per le CP_1 ulteriori giornate richieste. Si precisa che la differenza lamentata dal ricorrente è dovuta al ritardo nella presentazione dei DMAG da parte dell'azienda presso cui afferma di aver prestato attività lavorativa. Il tardivo invio dei modelli DMAG ha impedito l'acquisizione tempestiva delle giornate nell'anno di riferimento”, ha concluso per una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, cui la difesa della ricorrente ha aderito, tuttavia, insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza. Tanto premesso, è pacifico che sia venuto meno il motivo di lite innanzi specificato, avendo il pacificamente conseguito l'accredito delle giornate di lavoro in Pt_1 agricoltura di cui trattasi, con conseguente pagamento della prestazione previdenziale dedotta in lite, in termini confacenti alla pretesa azionata. La circostanza che il mancato tempestivo accredito delle giornate di cui trattasi sia correlato ad un tardivo invio dei modelli DMAG da parte del datore di lavoro del vale ad enucleare una iniziale “situazione di oggettiva e marcata incertezza” Pt_1
(vds. Corte Cost., n. 77 del 19/04/2018), connotata da “gravità” ed “eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 21.5.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara Parte_1 CP_1 cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite. Lecce, 26 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice dott. Giovanni De Palma ha pronunziato ai sensi dell'art. 127 c.p.c. la seguente SENTENZA nella causa previdenziale tra:
, rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Falconieri, Parte_1 ricorrente;
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso CP_1 dall'avvocato Fabio Fanigliuolo, resistente;
oggetto: altre controversia in materia di assistenza obbligatoria
fatto e diritto Con atto depositato in data 21.5.2024, il ricorrente di cui in epigrafe ha chiesto al giudice del lavoro adito di:
“
1. accertare e dichiarare il diritto del sig. ad essere iscritto negli Parte_1 elenchi anagrafici del Comune di Nardò per l'anno 2022 per 153 giornate anziché per 119 giorni per le ragioni esposte in narrativa;
2. Per l'effetto, condannare l' in persona del Direttore p.t., ad iscrivere il CP_1 nominativo del sig. negli elenchi anagrafici del Comune di Nardò per Parte_1
l'anno 2022 per 153 giornate.
3. Accertare e dichiarare che il sig. ha diritto di usufruire Parte_1 dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2022 da parte dell' per 153 CP_1 giornate anziché per giornate per le ragioni esposte in narrativa;
4. Per l'effetto condannare l' in persona del Direttore p.t., a liquidare CP_1 prestazione per 153 giornate anziché per 119 giornate in favore del sig. Parte_1 dal momento della presentazione della domanda sino al soddisfo;
5. per l'effetto condannare l' in persona del Direttore p.t. a corrispondere alla CP_1 sig.ra , a titolo di disoccupazione agricola, l'ulteriore somma di € € Parte_2
1.084,87 - oltre quella già ricevuta di importo pari ad € 3.069,92 - ovvero quella somma maggiore o minore che sarà accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione”. Costituitosi, l' dopo aver rilevato che “Si è proceduto all'iscrizione per le CP_1 ulteriori giornate richieste. Si precisa che la differenza lamentata dal ricorrente è dovuta al ritardo nella presentazione dei DMAG da parte dell'azienda presso cui afferma di aver prestato attività lavorativa. Il tardivo invio dei modelli DMAG ha impedito l'acquisizione tempestiva delle giornate nell'anno di riferimento”, ha concluso per una pronuncia dichiarativa della cessazione della materia del contendere, cui la difesa della ricorrente ha aderito, tuttavia, insistendo per la condanna della controparte al pagamento delle spese di lite. Istruita per il tramite della documentazione prodotta, sostituita l'udienza di discussione dal deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna con la presente sentenza. Tanto premesso, è pacifico che sia venuto meno il motivo di lite innanzi specificato, avendo il pacificamente conseguito l'accredito delle giornate di lavoro in Pt_1 agricoltura di cui trattasi, con conseguente pagamento della prestazione previdenziale dedotta in lite, in termini confacenti alla pretesa azionata. La circostanza che il mancato tempestivo accredito delle giornate di cui trattasi sia correlato ad un tardivo invio dei modelli DMAG da parte del datore di lavoro del vale ad enucleare una iniziale “situazione di oggettiva e marcata incertezza” Pt_1
(vds. Corte Cost., n. 77 del 19/04/2018), connotata da “gravità” ed “eccezionalità”, pari a quelle sottese alle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti considerate dall'art. 92 c.p.c., tale da giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite.
p.q.m.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., sul ricorso proposto, con atto depositato in data 21.5.2024, da nei confronti dell' così provvede: dichiara Parte_1 CP_1 cessata la materia del contendere;
compensa le spese di lite. Lecce, 26 marzo 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma