Ordinanza cautelare 14 gennaio 2025
Sentenza breve 31 ottobre 2025
Rigetto
Sentenza breve 30 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza breve 30/03/2026, n. 2605 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2605 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02605/2026REG.PROV.COLL.
N. 01497/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 1497 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Carlo Parente Zamparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
-OMISSIS--OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione Quinta, n. 19239 del 31 ottobre 2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026, il Cons. TO NI e uditi per le parti l’avvocato Stefano Monti, in dichiarata delega dell'avvocato Carlo Giovanni Parente Zamparelli, e l’avvocato dello Stato Gaetana Natale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
1. L’appello è infondato e, sussistendone i presupposti, può essere immediatamente definito con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a.
2. La signora -OMISSIS-espone di avere partecipato al concorso pubblico per il reclutamento di 1713 allievi agenti della polizia penitenziaria, indetto con P.D.G. dell’8 marzo 2023, ma di essere stata esclusa perché non idonea, nell’ambito delle prove di efficienza fisica, alla prova del salto in alto.
L’interessata ha proposto ricorso avverso tale atto ed i relativi atti presupposti (nonché motivi aggiunti avverso il decreto di approvazione delle graduatorie definitive) dinanzi al Tar per il Lazio che, con sentenza della Sezione Quinta, n. 19239 del 31 ottobre 2025, lo ha respinto, sicchè ha interposto il presente appello articolando le seguenti doglianze:
- il personale della Polizia Penitenziaria cui è stato affidato il compito di vigilare sulle prove ed attestarne il corretto svolgimento avrebbero la qualifica di “istruttore”, non idonea all’assolvimento di tali delicati compiti in un concorso pubblico;
- la valutazione di una prova di atletica, diversamente, dovrebbe essere demandata al diverso profilo del “giudice di gara”;
- i candidati dovrebbero effettuare la prova ed essere valutati a mezzo di strumenti “omologati”, che garantiscano l’assenza di interferenze di “elementi esterni” tali da pregiudicarli;
- la prova di salto in alto svolta dall’appellante non sarebbe stata valutata da più persone, ma da un unico “istruttore” appartenente al Gruppo Fiamme Azzurre.
Il Ministero della Giustizia ha contestato la fondatezza delle censure dedotte concludendo per il rigetto dell’appello.
Alla camera di consiglio del 26 marzo 2026, in cui è stato dato avviso della possibile definizione della controversia con sentenza in forma semplificata, la causa è stata trattenuta per la decisione.
3. L’appello è infondato e va di conseguenza respinto.
4. Le doglianze proposte, infatti, non possono essere condivise per le seguenti ragioni:
- l’art. 2 del provvedimento 22 aprile 2020 del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, relativo ai criteri di accertamento dell’efficienza fisica per l’accesso ai ruoli del personale e alla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, dispone che “La Commissione, nominata con provvedimento del Direttore Generale del Personale e delle Risorse, è composta da un dirigente di Polizia penitenziaria di cui all’art. 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, con funzioni di Presidente, un medico del Servizio sanitario nazionale operante presso strutture del Ministero della Giustizia, ovvero individuato secondo le modalità di cui al secondo comma dell’articolo 120 del decreto legislativo 30 ottobre 1992 n. 443, due appartenenti al Gruppo Sportivo Fiamme Azzurre, in possesso di specifico attestato rilasciato da una federazione sportiva italiana di “tecnico ovvero istruttore di primo livello o livello base”;
- analoga previsione è contenuta nell’art. 11, comma 3, del bando di cui al PDG 8 marzo 2023, che specifica come tale Commissione sottoponga i candidati convocati all’accertamento dell’efficienza fisica;
- nella commissione sono stati nominati due componenti aventi la qualifica di “Istruttore”, sicché la previsione della lex specialis del concorso è stata pienamente rispettata e non può affatto ritenersi illogica, in quanto il compito della Commissione è solo quello di compiere un accertamento tecnico, privo di ogni profilo di discrezionalità, quantomeno in ordine alle prove di corsa e di salto in alto;
- l’appellante non ha indicato alcuna fonte normativa sulla cui base l’attrezzatura per il salto in alto utilizzata debba essere specificamente omologata, mentre la commissione esaminatrice ha evidentemente il compito di accertare che lo svolgimento delle prove avvenga regolarmente, secondo quanto stabilito dal bando di concorso;
- dal relativo verbale n. 17 del 15 aprile 2024, risulta che dei 98 candidati presenti 50 sono stati dichiarati idonei alle prove di efficienza fisica, sicché non è plausibile ipotizzare un qualsivoglia malfunzionamento delle attrezzature utilizzate;
- il verbale n. 17 del 15 aprile 2024, in cui si sono svolte le prove di efficienza fisica, è stato sottoscritto da tutti i componenti la Commissione, per cui l’accertamento tecnico deve ritenersi avvenuto collegialmente.
5. Le spese del giudizio, in relazione alla natura del contenzioso ed alla particolarità della vicenda controversa, possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Sesta, definitivamente pronunciando, respinge l’appello in epigrafe (R.G. n. 1497 del 2026).
Compensa le spese del giudizio.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle relative generalità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 26 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
RL DO, Presidente
TO NI, Consigliere, Estensore
Giovanni Gallone, Consigliere
Stefano Lorenzo Vitale, Consigliere
Dalila Satullo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TO NI | RL DO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.