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Sentenza 1 marzo 2025
Sentenza 1 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/03/2025, n. 409 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 409 |
| Data del deposito : | 1 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Potenza
Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati
dott.ssa Licia Tomay Presidente rel. est. dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 2019/24 R.G.
Tra
elett.te dom.to in Potenza presso lo studio dell'avv. Parte_1
Francesco Ciampa che lo rappresenta e difende per mandato a margine del ricorso introduttivo.
Ricorrente
E
, contumace. Controparte_1
Resistente
Nonché
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Potenza. Parte necessaria
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Conclusioni: il ricorrente come da verbale di udienza del
15.01.2025, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso del 29.05.2024 - premesso di aver Parte_1 contratto matrimonio concordatario con in Melfi Controparte_1 il 08.10.2011 e che questo Tribunale con decreto n. 72/2018 del
02.05.2018 ha omologato la separazione consensuale dei coniugi alle condizioni ivi concordate - ha dedotto che la convivenza non è stata più ripresa e che non vi è possibilità di riconciliazione.
Ha allegato che dal matrimonio non sono nati figli e che, secondo le condizioni concordate in separazione, la casa coniugale è stata assegnata alla resistente e nulla è stato previsto a titolo di assegno di mantenimento per la stessa.
Ha chiesto la declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio, con la conferma delle condizioni della separazione consensuale.
Instaurato il contraddittorio, la resistente non si è costituita.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza del 15.01.2025 è stata dichiarata la contumacia della resistente, il ricorrente ha concluso chiedendo la “cessazione degli effetti civili del matrimonio con la conferma delle condizioni di cui alla separazione consensuale”
e la causa è stata riservata in decisione.
Il P.M. non ha svolto conclusioni.
Nell'atto introduttivo, nella memoria integrativa e nei successivi scritti difensivi, il ricorrente ha manifestato l'intenzione di porre fine al matrimonio, con ciò stesso escludendo qualsiasi possibilità di riconciliazione.
La separazione consensuale dei coniugi è stata omologata con decreto di questo Tribunale n. 72/2018 del 02.05.2018, in produzione ricorrente. Ricorrono anche le ulteriori condizioni per la chiesta pronuncia.
Anzitutto, la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno sei mesi dall'avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione consensuale.
In secondo luogo, le prospettazioni del ricorrente e il comportamento della resistente, che non costituendosi si è del tutto disinteressata della pendenza del presente procedimento, evidenziano il venir meno dell'affectio coniugalis, di tal che risulta pacifico che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra le parti.
Quanto alle condizioni del divorzio, il ricorrente ha chiesto la conferma delle condizioni concordate in sede di separazione. Con detto accordo i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici attraverso l'assegnazione della casa coniugale alla resistente,
l'esclusione dell'assegno di mantenimento e il pagamento delle rate di un telefono cellulare da parte del . Pt_1
Nel presente procedimento di divorzio, in mancanza di figli minorenni o maggiorenni non economicamente autosufficienti, non ricorrono le condizioni per l'assegnazione all'uno o all'altro coniuge della casa coniugale, la quale rientra nell'ordinario regime giuridico connesso alla proprietà o comproprietà, ovvero ad altro diritto reale o personale di godimento dell'immobile.
Del pari, in mancanza di domanda di assegno divorzile da parte della
, non costituita, nulla va disposto. CP_1
Infine, inammissibile nel presente giudizio di divorzio è la chiesta conferma della condizione della separazione per cui “Il sig. Pt_1 provvederà al pagamento delle rate mensili di 15,20 euro relativa all'acquisto del telefono cellulare che rimarrà in possesso della
”, atteso che trattasi di domanda priva di connessione CP_1 con la domanda di divorzio, qualificata ai sensi degli artt. 31, 32, 34,
35 e 36 c.p.c. (v. Cass. 10356/2005; Cass. 6424/2017). Nulla per le spese, data la contumacia della resistente e la mera pronuncia sullo status.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di con ricorso del Parte_1 Controparte_1
29.05.2024, ogni diversa istanza eccezione e deduzione disattesa o assorbita così provvede:
a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e in Melfi il 08.10.2011, Parte_1 Controparte_1 trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Melfi dell'anno 2011, parte II, serie A, n. 66;
b) ordina al competente Ufficiale dello Stato civile di procedere all'annotazione della sentenza - dopo il passaggio in giudicato - a margine dell'atto di matrimonio, nonché agli altri adempimenti di cui agli artt. 14 e 69 del d.P.R.
3.11.2000 n. 396, con esonero da responsabilità;
c) rigetta la domanda di conferma delle condizioni della separazione;
d) nulla per le spese.
Potenza, camera di consiglio del 27.02.2025
La Presidente est.