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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 09/02/2026, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1932/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12117/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110090286776000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249119807662000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1135/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249119807662000, notificata in data 23 maggio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito tributario.
L'intimazione impugnata trae origine, per quanto qui rileva, dalla cartella di pagamento n.
09720110090286776000, relativa al ruolo n. 9513/2011, emesso dalla Camera di Commercio di Roma per omesso pagamento del diritto annuale camerale – anno 2008, per l'importo di euro 221,28, cartella che risulta regolarmente notificata in data 29 aprile 2011.
La ricorrente ha assunto che, tra la data di notifica della cartella e quella dell'intimazione impugnata, sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito, chiedendo, pertanto, l'annullamento della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio di Roma, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso, con chiamata in causa dell'Agente della riscossione.
Interveniva, quindi, in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha depositato ampia documentazione comprovante la regolare notifica della cartella e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, anteriori all'intimazione impugnata.
In particolare, dagli atti di causa risulta che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento del
29 aprile 2011, l'Agente della riscossione ha provveduto a notificare alla contribuente i seguenti atti interruttivi:
- intimazione di pagamento n. 0972018902595622000, notificata in data 12 giugno 2018;
- intimazione di pagamento n. 09720229003407381000, notificata in data 13 giugno 2022;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400001511000, notificata in data 9 agosto
2024;
- intimazione di pagamento n. 09720249062455168000, notificata in data 27 dicembre 2024.
Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in giudizio, ritualmente depositata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, risulta provata la regolare notifica della cartella di pagamento n. 09720110090286776000 in data 29 aprile
2011, nonché la successiva notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione, tutti tempestivamente intervenuti prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Va preliminarmente osservato che il diritto annuale camerale è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, secondo orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cassazione
n. 14244/2021 e n. 34890/2023).
In ogni caso, anche a voler prescindere dalla natura del termine prescrizionale, nel caso di specie nessun termine risulta decorso, atteso che gli atti sopra richiamati hanno validamente interrotto il corso della prescrizione, con conseguente piena esigibilità del credito alla data di notifica dell'intimazione del 23 maggio
2025.
Deve, inoltre, rilevarsi che la ricorrente non ha tempestivamente impugnato i precedenti atti della riscossione, regolarmente notificati, con conseguente definitività della pretesa tributaria e preclusione alla deduzione, in questa sede, di vizi relativi alla cartella presupposta.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata risulta legittimamente emessa, in quanto fondata su un credito valido, non prescritto e regolarmente azionato.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 600,00 per ciascuna parte resistente oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, 30 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
SS EM
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 36, riunita in udienza il 30/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
CLEMENTE ALESSANDRO, Giudice monocratico in data 30/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 12117/2025 depositato il 16/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Camera Di Commercio Roma
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720110090286776000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249119807662000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2008 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1135/2026 depositato il
02/02/2026
Richieste delle parti:
come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente Ricorrente_1 ha impugnato l'intimazione di pagamento n. 09720249119807662000, notificata in data 23 maggio 2025 dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, deducendo l'intervenuta prescrizione del credito tributario.
L'intimazione impugnata trae origine, per quanto qui rileva, dalla cartella di pagamento n.
09720110090286776000, relativa al ruolo n. 9513/2011, emesso dalla Camera di Commercio di Roma per omesso pagamento del diritto annuale camerale – anno 2008, per l'importo di euro 221,28, cartella che risulta regolarmente notificata in data 29 aprile 2011.
La ricorrente ha assunto che, tra la data di notifica della cartella e quella dell'intimazione impugnata, sarebbe decorso il termine di prescrizione quinquennale del credito, chiedendo, pertanto, l'annullamento della pretesa tributaria.
Si è costituita in giudizio la Camera di Commercio di Roma, contestando le avverse deduzioni e chiedendo il rigetto del ricorso, con chiamata in causa dell'Agente della riscossione.
Interveniva, quindi, in giudizio l'Agenzia delle Entrate – Riscossione, che ha depositato ampia documentazione comprovante la regolare notifica della cartella e dei successivi atti interruttivi della prescrizione, anteriori all'intimazione impugnata.
In particolare, dagli atti di causa risulta che, successivamente alla notifica della cartella di pagamento del
29 aprile 2011, l'Agente della riscossione ha provveduto a notificare alla contribuente i seguenti atti interruttivi:
- intimazione di pagamento n. 0972018902595622000, notificata in data 12 giugno 2018;
- intimazione di pagamento n. 09720229003407381000, notificata in data 13 giugno 2022;
- comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria n. 09776202400001511000, notificata in data 9 agosto
2024;
- intimazione di pagamento n. 09720249062455168000, notificata in data 27 dicembre 2024.
Ha concluso, quindi, per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Giudice osserva che il ricorso è infondato e non meritevole di accoglimento.
Dalla documentazione prodotta in giudizio, ritualmente depositata dall'Agenzia delle Entrate – Riscossione, risulta provata la regolare notifica della cartella di pagamento n. 09720110090286776000 in data 29 aprile
2011, nonché la successiva notifica di plurimi atti interruttivi della prescrizione, tutti tempestivamente intervenuti prima della notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
Va preliminarmente osservato che il diritto annuale camerale è soggetto al termine di prescrizione quinquennale, secondo orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cfr. Cassazione
n. 14244/2021 e n. 34890/2023).
In ogni caso, anche a voler prescindere dalla natura del termine prescrizionale, nel caso di specie nessun termine risulta decorso, atteso che gli atti sopra richiamati hanno validamente interrotto il corso della prescrizione, con conseguente piena esigibilità del credito alla data di notifica dell'intimazione del 23 maggio
2025.
Deve, inoltre, rilevarsi che la ricorrente non ha tempestivamente impugnato i precedenti atti della riscossione, regolarmente notificati, con conseguente definitività della pretesa tributaria e preclusione alla deduzione, in questa sede, di vizi relativi alla cartella presupposta.
Ne consegue che l'intimazione di pagamento impugnata risulta legittimamente emessa, in quanto fondata su un credito valido, non prescritto e regolarmente azionato.
Quanto alle spese di giudizio, le stesse seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte ricorrente, liquidate come in dispositivo in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Il Giudice respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in euro 600,00 per ciascuna parte resistente oltre accessori di legge se dovuti.
Così deciso in Roma, 30 gennaio 2026
IL GIUDICE MONOCRATICO
SS EM