Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 09/02/2026, n. 1932
CGT1
Sentenza 9 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Prescrizione del credito tributario

    La Corte ha ritenuto che gli atti interruttivi della prescrizione notificati dall'Agente della Riscossione abbiano validamente interrotto il decorso del termine prescrizionale, rendendo il credito ancora esigibile alla data dell'intimazione impugnata. Inoltre, la Corte rileva che la ricorrente non ha impugnato tempestivamente i precedenti atti di riscossione, con conseguente definitività della pretesa tributaria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXXVI, sentenza 09/02/2026, n. 1932
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma
    Numero : 1932
    Data del deposito : 9 febbraio 2026

    Testo completo