Art. 22. Parere per l'inserimento nella zona tipica
di industrie insalubri 1. Ai fini della salvaguardia delle condizioni proprie dell'ambiente di produzione da cui dipendono le caratteristiche organolettiche e merceologiche del prosciutto di Parma, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, l'insediamento nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 2 di industrie insalubri di prima classe - cosi' come individuate a norma dell' articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - e di ogni altra attivita' che pregiudichi un equilibrato mantenimento delle condizioni ambientali, e' subordinato al preventivo favorevole parere del comitato regionale per l'inquinamento atmosferico competente per territorio.
Nota all' art. 22 :
L' art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con R.D. n. 1265/1934 , e' cosi' formulato:
"Art. 216. - Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumita' del vicinato.
Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanita', e' approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni (ora dal Ministro della sanita', sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n.d.r.), e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a lire duemila".
La sanzione dell'ammenda di cui all'ultimo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall' art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall' art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.
La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata successivamente moltiplicata prima per due ( D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679 ), poi per otto ( D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250 ), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti ( art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603 ) e infine per cinque ( legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma , in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire quarantamila a lire quattrocentomila".
di industrie insalubri 1. Ai fini della salvaguardia delle condizioni proprie dell'ambiente di produzione da cui dipendono le caratteristiche organolettiche e merceologiche del prosciutto di Parma, a far tempo dall'entrata in vigore della presente legge, l'insediamento nell'ambito della zona tipica di cui all'articolo 2 di industrie insalubri di prima classe - cosi' come individuate a norma dell' articolo 216 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 - e di ogni altra attivita' che pregiudichi un equilibrato mantenimento delle condizioni ambientali, e' subordinato al preventivo favorevole parere del comitato regionale per l'inquinamento atmosferico competente per territorio.
Nota all' art. 22 :
L' art. 216 del testo unico delle leggi sanitarie , approvato con R.D. n. 1265/1934 , e' cosi' formulato:
"Art. 216. - Le manifatture o fabbriche che producono vapori, gas o altre esalazioni insalubri o che possono riuscire in altro modo pericolose alla salute degli abitanti sono indicate in un elenco diviso in due classi.
La prima classe comprende quelle che debbono essere isolate nelle campagne e tenute lontane dalle abitazioni; la seconda quelle che esigono speciali cautele per la incolumita' del vicinato.
Questo elenco, compilato dal Consiglio superiore di sanita', e' approvato dal Ministro per l'interno, sentito il Ministro per le corporazioni (ora dal Ministro della sanita', sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, n.d.r.), e serve di norma per l'esecuzione delle presenti disposioni.
Le stesse norme stabilite per la formazione dell'elenco sono seguite per iscrivervi ogni altra fabbrica o manifattura che posteriormente sia riconosciuta insalubre.
Una industria o manifattura la quale sia inscritta nella prima classe, puo' essere permessa nell'abitato, quante volte l'industriale che l'esercita provi che, per l'introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.
Chiunque intende attivare una fabbrica o manifattura compresa nel sopra indicato elenco, deve quindici giorni prima darne avviso per iscritto al podesta', il quale, quando lo ritenga necessario nell'interesse della salute pubblica, puo vietarne l'attivazione o subordinarla a determinate cautele.
Il contravventore e' punito con l'ammenda da lire duecento a lire duemila".
La sanzione dell'ammenda di cui all'ultimo comma dell'articolo sopra riportato e' stata sostituita con la sanzione amministrativa pecuniaria dall' art. 1 della legge 24 dicembre 1975, n. 706 , il quale ha previsto che non costituissero piu' reato e fossero soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali fosse prevista la sola pena dell'ammenda. La legge n. 706/1975 e' stata abrogata dall' art. 42 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), il cui art. 32 ha confermato la depenalizzazione del reato, includendovi anche i reati punibili con la sola pena della multa.
La misura minima e massima della sanzione di cui sopra e' stata successivamente moltiplicata prima per due ( D.L.L. 5 ottobre 1945, n. 679 ), poi per otto ( D.L.C.P.S. 21 ottobre 1947, n. 1250 ), quindi per quaranta con assorbimento dei precedenti aumenti ( art. 3 legge 12 luglio 1961, n. 603 ) e infine per cinque ( legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 114, primo comma , in relazione all'art. 113, primo comma). La misura attuale della sanzione e' quindi "da lire quarantamila a lire quattrocentomila".