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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 27/11/2025, n. 784 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 784 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
ILTRIBUNALE CIVILE DI VITERBO UFFICIO DEL GIUDICE DEL LAVORO
Proc. R.G.L.P. n. 1130/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MENCHERINI MARA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di
Controparte_1
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 27/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona del Dr.ssa Michela Mignucci., ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 1130 del R.G. contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via V. Cardarelli, 6, presso lo studio dell'Avv. Mara Mencherini, che la rappresenta e difende in virtù di mandato depositato unitamente al ricorso telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del presidente p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' rappresentato e difeso dell'Avv. Claudia Ruperto CP_1 in forza di procura generale alle liti a rogito del notaio di Roma, Rep. Persona_1
77778/19476 del 23.12.2011. RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.7.2024 ha adito questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “annullare e comunque dichiarare inefficace il provvedimento del 7.03.2024 ricevuto il 25 marzo 2024, con cui CP_1
è stata comunicata la rideterminazione della prestazione n. 044-920007059928 cat invciv. Con vittoria dei compensi professionali e spese del presente giudizio”. La ricorrente, invalida al 100%, ha dedotto di essere stata titolare della relativa indennità e di averne percepito l'importo fino a marzo 2023; che con provvedimento del 7.3.2024, ricevuto in data 25.3.2024, veniva a conoscenza del fatto che dal 2020 al 2022 le era stata erogata una ulteriore quota a titolo di “aumento sociale” ancorata al mancato superamento del limite reddituale;
che l' le richiedeva in restituzione tale somma per aver superato il CP_1 limite reddituale a causa del cumulo del proprio reddito con quello del coniuge;
che avverso tale provvedimento aveva promosso ricorso amministrativo, definito con rigetto in data 26.6.2024. Ciò posto, ha contestato la legittimità del provvedimento dell' di accertamento CP_1 dell'indebito in quanto l'Istituto previdenziale avrebbe dovuto richiedere la ripetizione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione, nonché per lesione del legittimo affidamento dell'accipiens in buona fede. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto, con vittoria di spese. L' ha dedotto che la ricorrente, titolare di assegno sociale a partire dal mese di aprile CP_1
2016, ha percepito dal mese di luglio 2020 la maggiorazione al milione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001; che l'incremento era stato erogato d'ufficio in base all'applicazione della circolare dell'Istituto n. 107/20 ed era fondato sul presupposto del mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa vigente;
che la ricorrente non aveva provveduto a comunicare i propri redditi entro le scadenze previste dalla normativa;
che l' aveva pertanto provveduto ad effettuare la riliquidazione della prestazione CP_1 assistenziale con eliminazione del beneficio incrementativo e recupero di quanto indebitamente percepito negli anni 2020, 2021 e 2022. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Dai documenti di causa risulta che , titolare di pensione di inabilità Parte_1 ex art. 12 L. n. 118/1971 da aprile 2016, è stata destinataria in data 7.3.2024 di un accertamento di indebito da parte dell' pari ad € 11.931,30, in conseguenza della revoca CP_1 della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge 448/2001, corrisposta dall'1.1.2020 al 12.12.2022. In sede di costituzione l' ha rappresentato che l'accertamento di indebito è dipeso CP_1 dal superamento dei limiti di reddito previsti dalla normativa sulla maggiorazione sociale per i soggetti coniugati, redditi non comunicati dalla ricorrente all' CP_1
La parte ricorrente non contesta il superamento dei limiti reddituali e, quindi, l'esistenza dell'indebito, ma deduce la non ripetibilità delle somme in quanto percepite in buona fede ed in omaggio al principio del legittimo affidamento. Ciò posto, in diritto va premesso che l'art. 13 del D.L. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010), al comma 6, lett. c), prevede che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.” La normativa in questione, quindi, esonera dalla comunicazione reddituale all' i titolari CP_1 di prestazioni collegate al reddito che abbiano comunicato integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulla prestazione in godimento. In merito, inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto
CP_1 più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della
CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere
CP_1 di conoscere.” (cfr. Cass. n. 13223/2019). Lo stesso , nella circolare n. 195 del 30.11.2015, di interpretazione della normativa
CP_1 su richiamata, ha precisato che: “Tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente
CP_1 sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED. L' non è, quindi, più tenuto ad inviare il modello RED ai pensionati interessati alle verifiche volte
CP_1
a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, richiedendo l'adempimento dell'onere di dichiarazione, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991. Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l'acquisizione dei redditi relativi all'anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali. Questo passaggio si rende possibile, in quanto un'elevata percentuale di soggetti assolve all'onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o UNICO, senza essere, quindi, tenuta ad ulteriori adempimenti. A questi si aggiungono numerosi pensionati che da molti anni dichiarano l'assenza di redditi oltre quelli da pensione (cioè le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario Centrale dei CP_1 pensionati), ovvero confermano il dato reddituale dell'anno precedente.”. Va inoltre osservato che, essendosi in presenza di un indebito c.d. assistenziale in quanto avente ad oggetto una prestazione assistenziale (pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971), trovano applicazione i principi di settore propri di tale istituto così come ricostruiti da plurime sentenze della Suprema Corte (tra le tante, Cass. n. 1919/2018; Cass. n.10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n. 13223/2020), le quali operano una distinzione nell'ambito delle varie fattispecie a seconda che l'indebito assistenziale "afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)" (così, Cass. n. 12608/2020). In particolare, nell'ipotesi di indebito assistenziale per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare il seguente principio: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. n. 13223/2020). In applicazione di tale interpretazione giurisprudenziale, la regola generale in materia è quella della ripetibilità delle somme indebitamente erogate solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno del requisito reddituale, a meno che non venga provato il dolo dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio (cfr. Cass. n. 28771/2018, ripresa da Cass. n. 13223/2020). In ogni caso tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (cfr. Cass. n. 31372/2019) o in presenza di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere CP_1 ex art. 15 D. L. n. 78/2009 (norma che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche od assistenziali utili CP_1
a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari). Dalla normativa richiamata, così come interpretata dall' e dalla Suprema Corte di CP_1
Cassazione, può ricavarsi dunque quanto segue: 1) i titolari di prestazioni collegate al reddito che abbiano comunicato integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione in godimento sono esonerati dalla comunicazione reddituale all' 2) coloro che non abbiano comunicato i propri CP_1 redditi all'Amministrazione finanziaria, ma siano in possesso solo di redditi conosciuti dall' (perché erogati dallo stesso ) e conoscibili dall' (ad es. ex art. 15 D. L. CP_1 CP_1 CP_1
n. 78/2009), sono comunque esonerati dalla comunicazione reddituale;
3) in ogni caso, le somme indebitamente erogate per carenza del requisito reddituale sono ripetibili dall'
CP_1 solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno del predetto requisito, a meno che non venga provato il dolo dell'accipiens. Nel caso di specie è incontestato che la ricorrente fosse titolare del solo reddito derivante dalla prestazione assistenziale in godimento, erogata dall' e quindi conosciuta
CP_1 dall' , sicché la medesima era esonerata dalla comunicazione all'Istituto dei propri
CP_1 redditi personali. Quanto al reddito del coniuge, l' sul quale gravava il relativo onere
CP_1 probatorio, nulla ha dedotto in merito alla natura di tali redditi e, quindi, in relazione alla non conoscenza né conoscibilità da parte dell' dei predetti.
CP_1
L'Ente previdenziale non ha pertanto provato il dolo dell'accipiens, risultando piuttosto imputabile a colpa dell' l'erogazione d'ufficio della maggiorazione sociale di cui
CP_1 all'art. 38 della legge 448/2001 in assenza di una previa verifica circa la sussistenza dei requisiti reddituali (relativi ad entrambi i coniugi) per l'erogazione della maggiorazione. Alla luce di quanto esposto, va dichiarata illegittima la richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall' con nota del 7.3.2024, con la conseguenza che la ricorrente va dichiarata
CP_1 non obbligata al pagamento nei confronti dell'Istituto delle somme pretese e l' va
CP_1 condannato alla restituzione in favore della medesima di eventuali somme trattenute per tale titolo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'
CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni altra eccezione e deduzione così provvede:
- dichiara non obbligata al pagamento in favore Parte_1 dell' della somma di € 11.931,30, richiesta in ripetizione con nota del 7.3.2024 CP_1
e condanna l'Istituto alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo;
- condanna l' in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.686,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Viterbo lì, 27 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci
Proc. R.G.L.P. n. 1130/2024 L.P. Il Giudice, Dott. Michela Mignucci Letti gli atti del procedimento in epigrafe;
vista la sostituzione dell'udienza con deposito di note scritte ex art. 127ter c.p.c.; preso atto della regolare comunicazione del provvedimento di fissazione dell'udienza; preso atto del tempestivo deposito delle “note di trattazione scritta” ad opera dell'Avv. MENCHERINI MARA per la parte ricorrente e che non risultano depositate note per conto di
Controparte_1
************ visti gli artt. 429 e 127ter c.p.c., decide la causa come segue depositando motivazione contestuale in forma telematica. Viterbo lì 27/11/2025 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
In Funzione di Giudice del Lavoro In persona del Dr.ssa Michela Mignucci., ha pronunciato la seguente SENTENZA (Emessa ai sensi dell'art. 132 c.p.c. come modificato dall'art. 45 co. 17 della L. 69/09)
Nella causa iscritta al n. 1130 del R.G. contenzioso Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 vertente TRA
(C.F. = ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Viterbo, via V. Cardarelli, 6, presso lo studio dell'Avv. Mara Mencherini, che la rappresenta e difende in virtù di mandato depositato unitamente al ricorso telematico. RICORRENTE E
, Controparte_2 in persona del presidente p.t., elettivamente domiciliato in Roma, via Cesare Beccaria, 29, presso l'Avvocatura Distrettuale dell' rappresentato e difeso dell'Avv. Claudia Ruperto CP_1 in forza di procura generale alle liti a rogito del notaio di Roma, Rep. Persona_1
77778/19476 del 23.12.2011. RESISTENTE
OGGETTO: indebito assistenziale. CONCLUSIONI: i procuratori delle parti hanno concluso come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 23.7.2024 ha adito questo Parte_1
Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro formulando le seguenti conclusioni: “annullare e comunque dichiarare inefficace il provvedimento del 7.03.2024 ricevuto il 25 marzo 2024, con cui CP_1
è stata comunicata la rideterminazione della prestazione n. 044-920007059928 cat invciv. Con vittoria dei compensi professionali e spese del presente giudizio”. La ricorrente, invalida al 100%, ha dedotto di essere stata titolare della relativa indennità e di averne percepito l'importo fino a marzo 2023; che con provvedimento del 7.3.2024, ricevuto in data 25.3.2024, veniva a conoscenza del fatto che dal 2020 al 2022 le era stata erogata una ulteriore quota a titolo di “aumento sociale” ancorata al mancato superamento del limite reddituale;
che l' le richiedeva in restituzione tale somma per aver superato il CP_1 limite reddituale a causa del cumulo del proprio reddito con quello del coniuge;
che avverso tale provvedimento aveva promosso ricorso amministrativo, definito con rigetto in data 26.6.2024. Ciò posto, ha contestato la legittimità del provvedimento dell' di accertamento CP_1 dell'indebito in quanto l'Istituto previdenziale avrebbe dovuto richiedere la ripetizione entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di erogazione, nonché per lesione del legittimo affidamento dell'accipiens in buona fede. Si è costituito in giudizio l' chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto CP_1
e in diritto, con vittoria di spese. L' ha dedotto che la ricorrente, titolare di assegno sociale a partire dal mese di aprile CP_1
2016, ha percepito dal mese di luglio 2020 la maggiorazione al milione prevista dall'articolo 38 della legge 448/2001; che l'incremento era stato erogato d'ufficio in base all'applicazione della circolare dell'Istituto n. 107/20 ed era fondato sul presupposto del mancato superamento dei limiti reddituali previsti dalla normativa vigente;
che la ricorrente non aveva provveduto a comunicare i propri redditi entro le scadenze previste dalla normativa;
che l' aveva pertanto provveduto ad effettuare la riliquidazione della prestazione CP_1 assistenziale con eliminazione del beneficio incrementativo e recupero di quanto indebitamente percepito negli anni 2020, 2021 e 2022. La causa, istruita con sole prove documentali, è stata decisa in data odierna con motivazione contestuale previa sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è fondato e va pertanto accolto. Dai documenti di causa risulta che , titolare di pensione di inabilità Parte_1 ex art. 12 L. n. 118/1971 da aprile 2016, è stata destinataria in data 7.3.2024 di un accertamento di indebito da parte dell' pari ad € 11.931,30, in conseguenza della revoca CP_1 della maggiorazione sociale di cui all'art. 38 della legge 448/2001, corrisposta dall'1.1.2020 al 12.12.2022. In sede di costituzione l' ha rappresentato che l'accertamento di indebito è dipeso CP_1 dal superamento dei limiti di reddito previsti dalla normativa sulla maggiorazione sociale per i soggetti coniugati, redditi non comunicati dalla ricorrente all' CP_1
La parte ricorrente non contesta il superamento dei limiti reddituali e, quindi, l'esistenza dell'indebito, ma deduce la non ripetibilità delle somme in quanto percepite in buona fede ed in omaggio al principio del legittimo affidamento. Ciò posto, in diritto va premesso che l'art. 13 del D.L. n. 78/2010 (convertito in L. n. 122/2010), al comma 6, lett. c), prevede che: “Ai fini della razionalizzazione degli adempimenti di cui all'articolo 13 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, i titolari di prestazioni collegate al reddito, di cui al precedente comma 8, che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione. In caso di mancata comunicazione nei tempi e nelle modalita' stabilite dagli Enti stessi, si procede alla sospensione delle prestazioni collegate al reddito nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Qualora entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la suddetta comunicazione, si procede alla revoca in via definitiva delle prestazioni collegate al reddito e al recupero di tutte le somme erogate a tale titolo nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa. Nel caso in cui la comunicazione dei redditi sia presentata entro il suddetto termine di 60 giorni, gli Enti procedono al ripristino della prestazione sospesa dal mese successivo alla comunicazione, previo accertamento del relativo diritto anche per l'anno in corso.” La normativa in questione, quindi, esonera dalla comunicazione reddituale all' i titolari CP_1 di prestazioni collegate al reddito che abbiano comunicato integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulla prestazione in godimento. In merito, inoltre, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare che “L'obbligo dei titolari di prestazioni collegate al reddito riguarda in sostanza quei dati reddituali che proprio perchè non vanno dichiarati nel modello 730 (come ad esempio i redditi da lavoro dipendente prestato all'estero, gli interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e di altri titoli di Stato, ecc.) devono essere però dichiarati all' CP_1
Infine va osservato che in nessun caso si possono ipotizzare i presupposti per la restituzione dell'indebito quando esso scaturisca dal possesso di un certo reddito costituito da una prestazione di qualsiasi natura (previdenziale o assistenziale) erogata dall' e che quindi l' già conosce. In questa ipotesi CP_1 CP_1
l'affidamento riposto dal pensionato nella legittima erogazione di entrambi gli importi effettuati dallo stesso
(informato della situazione reddituale) appare certamente tutelabile alla luce delle premesse. Tanto
CP_1 più che la legge citata (D.L. n. 269 del 2003, art. 42, conv. in L. n. 326 del 2003) onera l' della
CP_1 attivazione dei controlli reddituali in via telematica allo scopo di sospendere le prestazioni e richiedere la restituzione dell'indebito. Sicchè, giammai, potrebbe farsi carico al percipiente di un'omessa comunicazione di dati reddituali incidenti sulla misura o sul godimento della prestazione che l' conosce o ha l'onere
CP_1 di conoscere.” (cfr. Cass. n. 13223/2019). Lo stesso , nella circolare n. 195 del 30.11.2015, di interpretazione della normativa
CP_1 su richiamata, ha precisato che: “Tale norma ha apportato una modifica sostanziale rispetto a quanto previsto dall'art. 13 della citata legge n. 412 del 1991. Viene posto espressamente in capo al titolare della prestazione collegata al reddito l'obbligo di dichiarare all' la propria situazione reddituale incidente
CP_1 sul diritto o sulla misura della prestazione medesima. Tale obbligo viene rispettato attraverso o la dichiarazione dei redditi (modello 730 o UNICO) all'Amministrazione finanziaria, ovvero mediante la dichiarazione diretta all'Istituto con il modello RED. L' non è, quindi, più tenuto ad inviare il modello RED ai pensionati interessati alle verifiche volte
CP_1
a determinare il diritto e la misura delle prestazioni in esame, richiedendo l'adempimento dell'onere di dichiarazione, come previsto dall'articolo 13, comma 2, della legge n. 412 del 1991. Pertanto, a partire dalla campagna ordinaria RED 2015, per l'acquisizione dei redditi relativi all'anno 2014, non saranno più inviate le comunicazioni cartacee ai cittadini per richiedere dichiarazioni reddituali. Questo passaggio si rende possibile, in quanto un'elevata percentuale di soggetti assolve all'onere di dichiarare integralmente i dati relativi alla propria situazione reddituale attraverso il modello 730 o UNICO, senza essere, quindi, tenuta ad ulteriori adempimenti. A questi si aggiungono numerosi pensionati che da molti anni dichiarano l'assenza di redditi oltre quelli da pensione (cioè le prestazioni conosciute dall' in quanto presenti nel Casellario Centrale dei CP_1 pensionati), ovvero confermano il dato reddituale dell'anno precedente.”. Va inoltre osservato che, essendosi in presenza di un indebito c.d. assistenziale in quanto avente ad oggetto una prestazione assistenziale (pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/1971), trovano applicazione i principi di settore propri di tale istituto così come ricostruiti da plurime sentenze della Suprema Corte (tra le tante, Cass. n. 1919/2018; Cass. n.10642/2019; Cass. n. 26036/2019; Cass. n. 31372/2019; Cass. n. 13223/2020), le quali operano una distinzione nell'ambito delle varie fattispecie a seconda che l'indebito assistenziale "afferisca, volta per volta, alla mancanza dei requisiti reddituali, di quelli sanitari, di quelli socio-economici (incollocazione o disoccupazione) o a questioni di altra natura (come ad es. l'esistenza di ricovero ospedaliero gratuito nel caso dell'indennità di accompagnamento)" (così, Cass. n. 12608/2020). In particolare, nell'ipotesi di indebito assistenziale per sopravvenuta carenza del requisito reddituale, la Suprema Corte di Cassazione ha avuto modo di affermare il seguente principio: “In tema di indebito assistenziale, in luogo della generale ed incondizionata regola civilistica della ripetibilità, trova applicazione, in armonia con l'art. 38 Cost., quella propria di tale sottosistema, che esclude la ripetizione, quando vi sia una situazione idonea a generare affidamento del percettore e la erogazione indebita non gli sia addebitabile. Ne consegue che l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo, situazione comunque non configurabile in base alla mera omissione di comunicazione di dati reddituali che l'istituto previdenziale già conosce o ha l'onere di conoscere” (Cass. n. 13223/2020). In applicazione di tale interpretazione giurisprudenziale, la regola generale in materia è quella della ripetibilità delle somme indebitamente erogate solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno del requisito reddituale, a meno che non venga provato il dolo dell'accipiens, come nel caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali, ad esempio allorquando l'incremento reddituale sia talmente significativo da rendere inequivocabile il venir meno del beneficio (cfr. Cass. n. 28771/2018, ripresa da Cass. n. 13223/2020). In ogni caso tale specifico coefficiente soggettivo, necessario per il venir meno della tutela dell'affidamento del percipiente, non sussiste nel caso in cui il mancato inoltro della dichiarazione reddituale da parte del pensionato poteva ritenersi compatibile con una mera dimenticanza (cfr. Cass. n. 31372/2019) o in presenza di dati reddituali che l già conosce o ha l'onere di conoscere CP_1 ex art. 15 D. L. n. 78/2009 (norma che ha imposto all'Amministrazione finanziaria di fornire all' i dati reddituali dei titolari di prestazioni pensionistiche od assistenziali utili CP_1
a determinare l'importo delle prestazioni medesime collegate al reddito dei beneficiari). Dalla normativa richiamata, così come interpretata dall' e dalla Suprema Corte di CP_1
Cassazione, può ricavarsi dunque quanto segue: 1) i titolari di prestazioni collegate al reddito che abbiano comunicato integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sul diritto o sulla misura della prestazione in godimento sono esonerati dalla comunicazione reddituale all' 2) coloro che non abbiano comunicato i propri CP_1 redditi all'Amministrazione finanziaria, ma siano in possesso solo di redditi conosciuti dall' (perché erogati dallo stesso ) e conoscibili dall' (ad es. ex art. 15 D. L. CP_1 CP_1 CP_1
n. 78/2009), sono comunque esonerati dalla comunicazione reddituale;
3) in ogni caso, le somme indebitamente erogate per carenza del requisito reddituale sono ripetibili dall'
CP_1 solo a far data dal provvedimento di accertamento del venir meno del predetto requisito, a meno che non venga provato il dolo dell'accipiens. Nel caso di specie è incontestato che la ricorrente fosse titolare del solo reddito derivante dalla prestazione assistenziale in godimento, erogata dall' e quindi conosciuta
CP_1 dall' , sicché la medesima era esonerata dalla comunicazione all'Istituto dei propri
CP_1 redditi personali. Quanto al reddito del coniuge, l' sul quale gravava il relativo onere
CP_1 probatorio, nulla ha dedotto in merito alla natura di tali redditi e, quindi, in relazione alla non conoscenza né conoscibilità da parte dell' dei predetti.
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L'Ente previdenziale non ha pertanto provato il dolo dell'accipiens, risultando piuttosto imputabile a colpa dell' l'erogazione d'ufficio della maggiorazione sociale di cui
CP_1 all'art. 38 della legge 448/2001 in assenza di una previa verifica circa la sussistenza dei requisiti reddituali (relativi ad entrambi i coniugi) per l'erogazione della maggiorazione. Alla luce di quanto esposto, va dichiarata illegittima la richiesta di ripetizione di indebito avanzata dall' con nota del 7.3.2024, con la conseguenza che la ricorrente va dichiarata
CP_1 non obbligata al pagamento nei confronti dell'Istituto delle somme pretese e l' va
CP_1 condannato alla restituzione in favore della medesima di eventuali somme trattenute per tale titolo. Le spese di lite, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico dell'
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P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, disattesa ogni altra eccezione e deduzione così provvede:
- dichiara non obbligata al pagamento in favore Parte_1 dell' della somma di € 11.931,30, richiesta in ripetizione con nota del 7.3.2024 CP_1
e condanna l'Istituto alla restituzione di eventuali somme trattenute a tale titolo;
- condanna l' in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., al pagamento CP_1 in favore della ricorrente delle spese di lite, che si liquidano in euro 1.686,00 per compensi professionali, oltre rimb. forf. spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge. Viterbo lì, 27 novembre 2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dr.ssa Michela Mignucci