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Sentenza 24 gennaio 2026
Sentenza 24 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIV, sentenza 24/01/2026, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1103/2026
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13694/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250065529406000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 07120250065529406000, ricevuta il 22.4.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate-IS (AdER), afferente a tasse automobilistiche, relative all'anno
2019, per il veicolo tg. Targa_1, per il complessivo importo di euro 393,52.
La ricorrente assume la procedibilità ed ammissibilità del ricorso nei confronti del solo Ente Riscossore. Sostiene che l'Ente Impositore ed il Concessionario della Società_1 sono parimenti responsabili della legittimità delle azioni esecutive relative alla pretesa esattoriale, quindi obbligati a dimostrare la fondatezza delle richieste stesse.
Afferma che la vocatio in ius del Concessionario della Società_1, in luogo dell'Ente titolare del credito, non comporta alcuna violazione del contraddittorio, poiché eventualmente è l'Agente convenuto a dover richiedere, in sede di opposizione, di essere manlevato dall'Ente impositore dagli effetti negativi della sentenza.
Tanto premesso, eccepisce:
a) -l'omissione/nullità della notifica dell'avviso di accertamento e degli atti presupposti della cartella esattoriale;
b) -l'intervenuta prescrizione triennale del credito tributario;
c) -la nullità della cartella di pagamento per omessa specificazione delle maggiorazioni applicate;
d) -la nullità della cartella di pagamento perché notificata dopo il 12^ mese per ruoli resi esecutivi dopo il
1° luglio 2005, in violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 e dell'art. 1 co. 417 legge 311/04
Conclude chiedendo che venga annullata la sentenza con la condanna del Concessionario del Servizio alle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l'AdER.
L'ente concessionario, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 14, comma
6 bis, in virtù del quale il ricorso avrebbe dovuto essere proposto anche nei confronti del soggetto diverso da quello che ha emanato l'atto impugnato, afferendo le eccezioni proposte ad un atto presupposto.
Eccepisce, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla censura di prescrizione, asseritamente maturata prima della consegna del ruolo.
Contesta il difetto di motivazione della cartella e la asserita mancata esplicitazione del calcolo delle maggiorazioni.
Conclude chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con la condanna alle spese di giudizio.
Si è costituita la Regione Campania.
L'Ente territoriale rappresenta che il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-
IS (pag.1 delle controdeduzioni), la quale, con P.E.C. del 27/08/2025, ne ha trasmesso copia, invitando la Regione a costituirsi poiché il ricorrente solleva anche eccezioni di merito riguardanti l'Ente impositore. Ciò puntualizzato, rappresenta che il presupposto avviso di accertamento n. 964287163677 è stato notificato nel rispetto del termine triennale e non è stato impugnato, così rendendo definitiva la pretesa tributaria.
Precisa che l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R. e che tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art. 3, comma 5, del D.L. 261/1990, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007.
Puntualizza che, trattandosi di notificazione effettuata con semplice raccomandata con avviso di ricevimento, non si applicano le disposizioni della legge in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta, di cui alla legge n. 890/1982, ma si applica esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni.
Aggiunge che la notifica si è perfezionata con la compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso nel merito, perché infondato, la conferma della legittimità dell'atto emesso dalla Regione Campania, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella impugnata ha come atto presupposto l'avviso di accertamento n. 964287163677, indicato notificato il 17.11.2022.
Il ricorrente impugna la cartella per i motivi sopra enunciati.
In sintesi, eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti (motivo sub a), la intervenuta prescrizione triennale (motivo sub b), l'omessa specificazione delle maggiorazioni applicate (motivo sub c); decadenza dall'azione di riscossione (motivo sub d).
Va puntualizzato che il motivo relativo alla mancata notifica degli atti presupposti coinvolge l'attività propria dell'Ente impositore, ossia della Regione.
La costituita AdER ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, del D. Lgs.
546 del 1992, in virtù del quale il ricorso avrebbe dovuto essere proposto, anche nei confronti del soggetto diverso da quello che ha emanato l'atto impugnato.
L'eccezione va respinta.
Nella documentazione allegata dalla parte ricorrente vi è ricevuta di consegna, in formato .eml, del ricorso anche alla Regione Campania, avvenuta in data 19.6.2025, all'indirizzo "Email_4", indirizzo che compare nel registro IPA.
La Regione Campania, del resto si è costituita. È pur vero che l'Ente territoriale ha dichiarato che il ricorrente ha proposto ricorso solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-IS e che la costituzione è avvenuta a seguito di invito dell'AdER (pag.1 delle controdeduzioni), ma si deve, comunque, prendere atto che il ricorso è stato notificato alla Regione, con ciò osservando quanto richiesto dall'art. 14, comma 6 bis, del D.
Lgs. 546 del 1992.
Quanto al merito, il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo, incentrato sulla asserita mancata notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella impugnata. Invero, dalla documentazione allegata dalla costituita Regione, si apprende che l'accertamento venne spedito alla ricorrente con la raccomandata avente n. AINIM220729RR0068484.
L'atto non è stato materialmente consegnato alla destinataria.
Dalla visione della busta contenente l'accertamento (pag. 9 dell'allegato Istruttoria, depositato dalla Regione), si rilevano solo le diciture apposte con timbro “LASCIATO AVVISO 11.10.2022” e “COMPIUTA GIACENZA
17.11.2022”, senza alcuna sottoscrizione da parte dell'operatore postale.
Si tratta di annotazioni che non sono sufficienti a dare contezza del mancato recapito ed inducono a ritenere che procedura di consegna della raccomandata non appare regolare, avuto riguardo alle disposizioni contenute nel D.M.
1.10.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale”.
Invero, all'art. 22, comma 3, del menzionato D.M. viene stabilito che gli invii restituiti al mittente, perché non
è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente.
Insomma, dalle richiamate annotazioni riportate sulla busta, non è dato avere contezza del motivo della mancata consegna. Motivo che, invece, andava esplicitamente riportato, a giustificazione del mancato recapito.
La ritenuta irregolarità della procedura di notifica della raccomandata riverbera effetti sulla regolarità della cartella impugnata.
È stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. 5, con l'ordinanza n. 1144 del 18/01/2018, che In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
La cartella impugnata va, pertanto, annullata.
Tanto comporta che, trattandosi di tassa auto dovuta per l'anno 2019, sia maturata la decadenza triennale dall'azione di accertamento, siccome stabilito dall'art. 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 (convertito con modificazioni dalla legge n. 53 del 1983).
La decisione assunta assorbe ogni altro residuale motivo di ricorso.
La soccombenza comporta, come da dispositivo, la condanna alle spese di giudizio della sola Regione
Campania, Ente impositore che ha emesso l'avviso di accertamento ritenuto irregolarmente notificato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente che liquida in euro 200, per compensi, oltre CUT e spese generali nella misura del 15%, oneri e accessori di legge se dovuti, da attribuire al procuratore antistatario, Avv. Difensore_1.
Depositata il 24/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 24, riunita in udienza il 14/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IACOBELLIS GIUSEPPE, Giudice monocratico in data 14/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13694/2025 depositato il 17/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - IS - Napoli
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 07120250065529406000 BOLLO 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 319/2026 depositato il 15/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 impugna la cartella di pagamento n. 07120250065529406000, ricevuta il 22.4.2025, emessa dall'Agenzia delle Entrate-IS (AdER), afferente a tasse automobilistiche, relative all'anno
2019, per il veicolo tg. Targa_1, per il complessivo importo di euro 393,52.
La ricorrente assume la procedibilità ed ammissibilità del ricorso nei confronti del solo Ente Riscossore. Sostiene che l'Ente Impositore ed il Concessionario della Società_1 sono parimenti responsabili della legittimità delle azioni esecutive relative alla pretesa esattoriale, quindi obbligati a dimostrare la fondatezza delle richieste stesse.
Afferma che la vocatio in ius del Concessionario della Società_1, in luogo dell'Ente titolare del credito, non comporta alcuna violazione del contraddittorio, poiché eventualmente è l'Agente convenuto a dover richiedere, in sede di opposizione, di essere manlevato dall'Ente impositore dagli effetti negativi della sentenza.
Tanto premesso, eccepisce:
a) -l'omissione/nullità della notifica dell'avviso di accertamento e degli atti presupposti della cartella esattoriale;
b) -l'intervenuta prescrizione triennale del credito tributario;
c) -la nullità della cartella di pagamento per omessa specificazione delle maggiorazioni applicate;
d) -la nullità della cartella di pagamento perché notificata dopo il 12^ mese per ruoli resi esecutivi dopo il
1° luglio 2005, in violazione dell'art. 25 D.P.R. 602/73 e dell'art. 1 co. 417 legge 311/04
Conclude chiedendo che venga annullata la sentenza con la condanna del Concessionario del Servizio alle spese di lite, con attribuzione al procuratore antistatario.
Si è costituita l'AdER.
L'ente concessionario, preliminarmente, eccepisce l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 14, comma
6 bis, in virtù del quale il ricorso avrebbe dovuto essere proposto anche nei confronti del soggetto diverso da quello che ha emanato l'atto impugnato, afferendo le eccezioni proposte ad un atto presupposto.
Eccepisce, inoltre, il proprio difetto di legittimazione passiva rispetto alla censura di prescrizione, asseritamente maturata prima della consegna del ruolo.
Contesta il difetto di motivazione della cartella e la asserita mancata esplicitazione del calcolo delle maggiorazioni.
Conclude chiedendo l'inammissibilità o il rigetto del ricorso con la condanna alle spese di giudizio.
Si è costituita la Regione Campania.
L'Ente territoriale rappresenta che il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-
IS (pag.1 delle controdeduzioni), la quale, con P.E.C. del 27/08/2025, ne ha trasmesso copia, invitando la Regione a costituirsi poiché il ricorrente solleva anche eccezioni di merito riguardanti l'Ente impositore. Ciò puntualizzato, rappresenta che il presupposto avviso di accertamento n. 964287163677 è stato notificato nel rispetto del termine triennale e non è stato impugnato, così rendendo definitiva la pretesa tributaria.
Precisa che l'avviso di accertamento è stato notificato al contribuente con semplice raccomandata A.R. e che tale modalità semplificata di notificazione per le tasse automobilistiche è espressamente prevista dall'art. 3, comma 5, del D.L. 261/1990, come modificato dall'art. 38 bis del D.L. 248/2007.
Puntualizza che, trattandosi di notificazione effettuata con semplice raccomandata con avviso di ricevimento, non si applicano le disposizioni della legge in materia di notificazione da parte dell'ufficiale giudiziario a mezzo posta, di cui alla legge n. 890/1982, ma si applica esclusivamente la normativa sul servizio postale, regolato dal D.M. del 9 aprile 2001 del Ministero delle Comunicazioni.
Aggiunge che la notifica si è perfezionata con la compiuta giacenza, senza necessità di notifica a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito (CAD).
Conclude chiedendo il rigetto del ricorso nel merito, perché infondato, la conferma della legittimità dell'atto emesso dalla Regione Campania, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La cartella impugnata ha come atto presupposto l'avviso di accertamento n. 964287163677, indicato notificato il 17.11.2022.
Il ricorrente impugna la cartella per i motivi sopra enunciati.
In sintesi, eccepisce la mancata notifica degli atti presupposti (motivo sub a), la intervenuta prescrizione triennale (motivo sub b), l'omessa specificazione delle maggiorazioni applicate (motivo sub c); decadenza dall'azione di riscossione (motivo sub d).
Va puntualizzato che il motivo relativo alla mancata notifica degli atti presupposti coinvolge l'attività propria dell'Ente impositore, ossia della Regione.
La costituita AdER ha eccepito l'inammissibilità del ricorso, ai sensi dell'art. 14, comma 6 bis, del D. Lgs.
546 del 1992, in virtù del quale il ricorso avrebbe dovuto essere proposto, anche nei confronti del soggetto diverso da quello che ha emanato l'atto impugnato.
L'eccezione va respinta.
Nella documentazione allegata dalla parte ricorrente vi è ricevuta di consegna, in formato .eml, del ricorso anche alla Regione Campania, avvenuta in data 19.6.2025, all'indirizzo "Email_4", indirizzo che compare nel registro IPA.
La Regione Campania, del resto si è costituita. È pur vero che l'Ente territoriale ha dichiarato che il ricorrente ha proposto ricorso solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate-IS e che la costituzione è avvenuta a seguito di invito dell'AdER (pag.1 delle controdeduzioni), ma si deve, comunque, prendere atto che il ricorso è stato notificato alla Regione, con ciò osservando quanto richiesto dall'art. 14, comma 6 bis, del D.
Lgs. 546 del 1992.
Quanto al merito, il ricorso va accolto con riferimento al primo motivo, incentrato sulla asserita mancata notifica dell'avviso di accertamento, atto presupposto della cartella impugnata. Invero, dalla documentazione allegata dalla costituita Regione, si apprende che l'accertamento venne spedito alla ricorrente con la raccomandata avente n. AINIM220729RR0068484.
L'atto non è stato materialmente consegnato alla destinataria.
Dalla visione della busta contenente l'accertamento (pag. 9 dell'allegato Istruttoria, depositato dalla Regione), si rilevano solo le diciture apposte con timbro “LASCIATO AVVISO 11.10.2022” e “COMPIUTA GIACENZA
17.11.2022”, senza alcuna sottoscrizione da parte dell'operatore postale.
Si tratta di annotazioni che non sono sufficienti a dare contezza del mancato recapito ed inducono a ritenere che procedura di consegna della raccomandata non appare regolare, avuto riguardo alle disposizioni contenute nel D.M.
1.10.2008 del Ministero dello Sviluppo Economico, recante “Approvazione delle condizioni generali per l'espletamento del servizio postale universale”.
Invero, all'art. 22, comma 3, del menzionato D.M. viene stabilito che gli invii restituiti al mittente, perché non
è stato possibile eseguirne il recapito, recano indicazione del motivo del mancato recapito: destinatario sconosciuto, trasferito, irreperibile, deceduto, indirizzo inesatto, indirizzo insufficiente, indirizzo inesistente.
Insomma, dalle richiamate annotazioni riportate sulla busta, non è dato avere contezza del motivo della mancata consegna. Motivo che, invece, andava esplicitamente riportato, a giustificazione del mancato recapito.
La ritenuta irregolarità della procedura di notifica della raccomandata riverbera effetti sulla regolarità della cartella impugnata.
È stato affermato dalla Corte di Cassazione, Sez. 5, con l'ordinanza n. 1144 del 18/01/2018, che In materia di riscossione delle imposte, atteso che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria
è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario,
l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato.
La cartella impugnata va, pertanto, annullata.
Tanto comporta che, trattandosi di tassa auto dovuta per l'anno 2019, sia maturata la decadenza triennale dall'azione di accertamento, siccome stabilito dall'art. 5 del decreto-legge n. 953 del 1982 (convertito con modificazioni dalla legge n. 53 del 1983).
La decisione assunta assorbe ogni altro residuale motivo di ricorso.
La soccombenza comporta, come da dispositivo, la condanna alle spese di giudizio della sola Regione
Campania, Ente impositore che ha emesso l'avviso di accertamento ritenuto irregolarmente notificato.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Condanna la Regione Campania al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente che liquida in euro 200, per compensi, oltre CUT e spese generali nella misura del 15%, oneri e accessori di legge se dovuti, da attribuire al procuratore antistatario, Avv. Difensore_1.