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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 07/10/2025, n. 1029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 1029 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 2123/2023 e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore M.A. Spataro, del Foro di Catania
Ricorrente
E
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona dei Controparte_2 P.IVA_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore
Resistenti contumaci
OGGETTO: riconoscimento punteggio integrale servizio di leva ante impiego e aggiornamento graduatorie per il personale ATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver presentato domanda Parte_1
di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per il triennio 2021/2024, per i profili di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, per l'Ambito Territoriale di Siracusa, richiamando la domanda recapitata nel pregresso triennio e riconfermando quanto già dichiarato nei precedenti trienni e dichiarando, inoltre, il servizio militare di leva prestato per 12 mesi presso l'Esercito italiano, 11^ Battaglione Trasporti
“Etnea”, dal 06.12.1993 al 15.11.1994, affinché fosse valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo;
- che l' attribuiva invece un punteggio Controparte_3
complessivo non consono, pari a p. 14,18 per il profilo di Assistente Amministrativo e pari a p. 17,38 per il profilo di Assistente Tecnico, in quanto sottovalutava il servizio militare svolto non in costanza di nomina, attribuendo 0,6 punti annui quale servizio in altra amministrazione statale e non 6 punti annui, alla stregua del regolare servizio reso nell'amministrazione
1 scolastica e, dunque, 5,4 punti in meno di quello effettivamente spettante e conseguentemente una posizione in graduatoria meno favorevole di quella spettante di diritto.
Il ricorrente deduceva in diritto: - preliminarmente, la giurisdizione del G.O. in relazione alla questione della corretta attribuzione di punteggi in seno alle graduatorie scolastiche;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 569, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, dell'art. 52 della Costituzione;
- che la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, era ormai pressoché univoca nel ritenere interamente valutabile il servizio di leva svolto ante impiego, al pari di quello svolto in costanza di nomina.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del lavoro di: 1) “accertare e dichiarare il diritto del Sig. al riconoscimento del punteggio in seno alla Parte_1
graduatoria ATA 2021/2024, degli istituti della provincia di Siracusa di cui in atti, come sopra specificato, ovvero 6 punti totali per i 12 mesi di servizio di leva obbligatorio prestato e documentato e quindi ulteriori p. 5,4 oltre ai p. 0,6 attribuiti, quindi rideterminando in p.
19,58 il punteggio di Ass. Amm. (pari a p. 14.18), in p. 22,78 il punteggio di Ass. Tec. (pari a p.17.38), ovvero comunque nella misura che il Decidente prudentemente riterrà, da valersi per le vigenti e per le future graduatorie ATA”; 2) “condannare l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari alla rettifica della graduatoria ATA 2021/2024 degli istituti della provincia di Siracusa di cui in atti di cui in atti, per i dedotti profili professionali (Ass.
Amm., Ass. Tec. e , con correzione del punteggio in capo al ricorrente nella Parte_2
misura di 6 punti totali per i 12 mesi di servizio di leva obbligatorio prestato e documentato e quindi ulteriori p. 5,4 oltre ai p. 0,6 attribuiti, quindi rideterminando in p. 19,58 il punteggio di Ass. Amm. (pari a p. 14.18), in p. 22,78 il punteggio di Ass. Tec. (pari a p.17.38), ovvero comunque nella misura che il Decidente prudentemente riterrà, da valersi per le vigenti e per le future graduatorie ATA”; 3) “condannare l'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021/2024”; 4) chiedeva, altresì, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati, disporsi ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica per pubblici proclami del ricorso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del convenuto. CP_1
Il e l' , ritualmente evocati Controparte_1 Controparte_2
in giudizio mediante notifica a mezzo pec agli indirizzi istituzionali, non si costituivano e ne deve, quindi, essere dichiarata la contumacia.
2 Acquisita tutta la documentazione agli atti, verificata l'avvenuta notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, la causa veniva CP_1 decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, non richiede la presenza soggetti diversi dai difensori, dalle parti, pubblico ministero dagli ausiliari del giudice… con il provvedimento cui sostituisce l'udienza giudice assegna un termine perentorio … per delle note. ciascuna parte costituita opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente, inserito nelle graduatorie del personale ATA, ad ottenere l'assegnazione del punteggio relativo al servizio di leva svolto per 12 mesi dal 6.12.1993 al 15.11.1994, ante impiego, in misura uguale a quello attribuito al servizio di leva svolto in costanza del rapporto di lavoro, con conseguente accertamento dell'illegittimità del D.M. n. 50/2021 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente volto a limitarne il diritto al punteggio pieno.
Ciò posto, la questione è annosa ed è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza sia con riferimento al personale ATA che al personale docente, ma, con espresso riferimento al personale ATA, la legittimità delle ordinanze ministeriali di aggiornamento delle graduatorie che hanno previsto un regime differenziato per il servizio di leva prestato in costanza di nomina e ante impiego sono oggetto di contrasto giurisprudenziale.
Parte della giurisprudenza di legittimità e di merito, tra cui anche questa Sezione del
Tribunale di Siracusa, ha originariamente ritenuto che la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati debba essere riconosciuta anche nelle ipotesi in cui gli stessi non siano
3 prestati in costanza di nomina, senza, tuttavia, prevedere una perfetta equiparazione, in termini di punteggio assegnato, con quelli prestati in costanza di nomina, giustificando la differenziazione del punteggio riconosciuto, da un lato, sulla necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma,
Cost., e dall'altro, di evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare ed un altro che, ottenuto un impiego presso una qualsiasi altra pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego.
Tuttavia, questo Giudice non può che rilevare che il Consiglio di Stato, con recentissime sentenze (ex multis n. 4680/2025 dell'11.02.2025 e n. 3367/2025 del 17 Aprile 2025), ha confermato e ribadito la valutabilità con pieno punteggio del servizio di leva svolto non in costanza di nomina ai fini delle graduatorie ATA. In particolare, i giudici amministrativi, hanno statuito che la normativa vigente non giustifica una differenziazione di punteggio per il servizio militare, il cui valore deve essere pienamente riconosciuto e proporzionato alla durata effettiva del servizio, fino a un massimo di 6 punti per anno, precisando che “va infatti data continuità all'orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; del 9 gennaio 2023, n.
266 e del 19 luglio 2024 n.6972, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastico. Per quest'ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
4. Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall'art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino». Rileva qui il Collegio che il dato costituzionale dirimente da cui
4 occorre partire (e che non si può mai sottovalutare) è che secondo il generale principio posto dall'art. 52 della Costituzione da un lato “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” ma, d'altro lato, l'adempimento del servizio militare, “obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” in ogni caso “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”. Il fondamento normativo delle fonti di rango primario che disciplinano la fattispecie va dunque rintracciato nel disposto di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione che conforma la portata dell'obbligatorietà del servizio militare, prevedendo che l'adempimento degli obblighi di leva non può costituire pregiudizio alla posizione di lavoro del cittadino. Dal che la necessità di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.
8.5. In particolare, per quanto qui rileva, lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini «dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece riconoscersi un punteggio deteriore a quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito. Il comma 2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche «in pendenza di rapporto di lavoro».
8.6. In definitiva, alla luce del precetto costituzionale appena richiamato, la ratio sottesa alla fonte primaria (comb. disp. del d.lgs. 297/1994, art. 569, nonché del d.lgs.
66/2010, art. 2050) è quella di riconoscere un vantaggio compensativo del sacrificio patito a fronte delle aspettative lavorative al tempo in cui viene assolto il servizio militare.
8.7. In questa chiave di lettura, nel caso in esame non può riconoscersi spazio alcuno a diversificazioni che tengano conto della costanza del rapporto di impiego atteso che, se l'ordinamento avverte l'esigenza di ristorare i cittadini che hanno svolto la leva obbligatoria del sacrificio subito, sub specie di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non può che riconoscersi analoga compensazione a coloro che si trovino nella condizione di dover rinunciare alle aspettative lavorative nelle more del
5 servizio di leva (si veda negli stessi termini, tra le molte, la recente Cons. Stato, VII, 3 aprile
2025, n, 2854 e giurisprudenza ivi richiamata;
Cons. Stato, sez. VII, 23 agosto 2022, n. 7383; id., sez. VII, 27 dicembre 2023, n. 11235, la quale ha affermato il “riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina”; Corte di
Cassazione, 29 marzo 2024, n. 8586). La lettura derogatoria seguita invece dalla sentenza di primo grado, secondo cui solo nel primo caso varrebbero gli imperativi di ordine costituzionale, si traduce in realtà in una non consentita abrogazione parziale della disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 2050, comma 1, dell'ordinamento militare, erroneamente fondata su un conflitto tra norme contenute in due commi della medesima disposizione di legge, che nel loro complesso convergono invece nel dare attuazione al principio enunciato dall'art. 52, comma 2, Cost. sopra richiamato.
Occorre, pertanto, fornire un'interpretazione della normativa di riferimento che garantisca l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastica.
In chiave teleologica, dunque, escludere la computabilità per intero del servizio militare e civile prestato non in costanza di nomina in sede di formazione delle suddette graduatorie - senza un plausibile aggancio alla disciplina normativa regolante la fattispecie - equivale a negare la ratio legis che tende a garantire la piena valutabilità del servizio militare. 8.8.
Anche la littera legis non si presta a operazioni ermeneutiche restrittive: in difetto di qualsivoglia limitazione desumibile dalla norma, gli artt. 485, co. 7 e 569, co. 3 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) - in forza dei quali “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” - non consentono di distinguere il servizio prestato in costanza di nomina dal servizio prestato prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo.
8.9. Al riguardo, giova infine richiamare l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo cui “lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore,
6 rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro” (cfr. ordinanza Corte di Cassazione n. 5679/2020).
9. Dalle pregresse considerazioni discende il riconoscimento pieno e ad ogni effetto del servizio militare obbligatorio prestato dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastica anche non in costanza di nomina ai fini dell'inserimento nelle menzionate graduatorie.”.
Alla luce delle sopra richiamate argomentazioni, posto che la motivazione posta alla base del superiore orientamento risulta assolutamente condivisibile e in via di consolidamento, nonché considerato, altresì, che il convenuto è rimasto contumace e non ha contestato nel CP_1
merito la domanda del ricorrente, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con condanna del e dell'USR per la Sicilia (in persona dei rispettivi legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore) ad emanare tutti gli atti necessari alla rettifica della graduatoria
ATA 2021/2024 degli istituti della provincia di Siracusa di cui alla domanda del ricorrente, per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore
Scolastico, con riconoscimento del punteggio pari a 6 punti totali per i 12 mesi di servizio di leva obbligatorio prestato da e rideterminando, quindi, in favore dello Parte_1
stesso, in punti 19,58 il punteggio di Assistente Amministrativo (in luogo del precedente riconosciuto pari a p. 14,18) e in punti 22,78 il punteggio di Assistente Tecnico (in luogo del precedente riconosciuto pari a p.17,38), da valersi per le vigenti e per le future graduatorie
ATA.
L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia e la novità dell'orientamento sopra riportato costituiscono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara il diritto di al riconoscimento del punteggio Parte_1
in seno alla graduatoria ATA 2021/2024, degli Istituti della provincia di Siracusa di cui in atti, pari a 6 punti totali per i 12 mesi di servizio di leva obbligatorio prestato dal 6.12.1993 al
15.11.1994 ante impiego;
2) per l'effetto, condanna il e dell'USR per la Sicilia (in Controparte_1
7 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore) ad emanare tutti gli atti necessari alla rettifica della graduatoria ATA 2021/2024 degli Istituti della provincia di Siracusa di cui alla domanda del ricorrente, per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente
Tecnico e Collaboratore Scolastico, con riconoscimento in favore dello stesso ricorrente del punteggio pari a 6 punti totali per i 12 mesi di servizio di leva obbligatorio prestato e rideterminando in punti 19,58 il punteggio di Assistente Amministrativo (in luogo del precedente riconosciuto pari a p. 14.18) e in punti 22,78 il punteggio di Assistente Tecnico (in luogo del precedente riconosciuto pari a p.17.38) da valersi per le vigenti e per le future graduatorie ATA;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Siracusa, 07.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
8
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA in persona del Dott. Filippo Favale, in funzione di giudice del lavoro, all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di lavoro di I grado R.G. n. 2123/2023 e vertente
TRA
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Salvatore M.A. Spataro, del Foro di Catania
Ricorrente
E
(C.F. ) e Controparte_1 P.IVA_1 [...]
(C.F. ), in persona dei Controparte_2 P.IVA_2
rispettivi legali rappresentanti pro tempore
Resistenti contumaci
OGGETTO: riconoscimento punteggio integrale servizio di leva ante impiego e aggiornamento graduatorie per il personale ATA
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente notificato esponeva: - di aver presentato domanda Parte_1
di inserimento/conferma/aggiornamento ai fini della costituzione delle Graduatorie di circolo e di istituto di III fascia del Personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA), per il triennio 2021/2024, per i profili di Assistente Amministrativo e Assistente Tecnico, per l'Ambito Territoriale di Siracusa, richiamando la domanda recapitata nel pregresso triennio e riconfermando quanto già dichiarato nei precedenti trienni e dichiarando, inoltre, il servizio militare di leva prestato per 12 mesi presso l'Esercito italiano, 11^ Battaglione Trasporti
“Etnea”, dal 06.12.1993 al 15.11.1994, affinché fosse valutato ai fini dell'attribuzione del punteggio complessivo;
- che l' attribuiva invece un punteggio Controparte_3
complessivo non consono, pari a p. 14,18 per il profilo di Assistente Amministrativo e pari a p. 17,38 per il profilo di Assistente Tecnico, in quanto sottovalutava il servizio militare svolto non in costanza di nomina, attribuendo 0,6 punti annui quale servizio in altra amministrazione statale e non 6 punti annui, alla stregua del regolare servizio reso nell'amministrazione
1 scolastica e, dunque, 5,4 punti in meno di quello effettivamente spettante e conseguentemente una posizione in graduatoria meno favorevole di quella spettante di diritto.
Il ricorrente deduceva in diritto: - preliminarmente, la giurisdizione del G.O. in relazione alla questione della corretta attribuzione di punteggi in seno alle graduatorie scolastiche;
- la violazione e falsa applicazione dell'art. 569, comma 3 del decreto legislativo 16 aprile 1994,
n. 297, dell'art. 20 della legge 24 dicembre 1986 n. 958, dell'art. 52 della Costituzione;
- che la giurisprudenza, sia di legittimità che di merito, era ormai pressoché univoca nel ritenere interamente valutabile il servizio di leva svolto ante impiego, al pari di quello svolto in costanza di nomina.
Tutto ciò premesso, il ricorrente chiedeva all'adito Giudice del lavoro di: 1) “accertare e dichiarare il diritto del Sig. al riconoscimento del punteggio in seno alla Parte_1
graduatoria ATA 2021/2024, degli istituti della provincia di Siracusa di cui in atti, come sopra specificato, ovvero 6 punti totali per i 12 mesi di servizio di leva obbligatorio prestato e documentato e quindi ulteriori p. 5,4 oltre ai p. 0,6 attribuiti, quindi rideterminando in p.
19,58 il punteggio di Ass. Amm. (pari a p. 14.18), in p. 22,78 il punteggio di Ass. Tec. (pari a p.17.38), ovvero comunque nella misura che il Decidente prudentemente riterrà, da valersi per le vigenti e per le future graduatorie ATA”; 2) “condannare l'Amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti necessari alla rettifica della graduatoria ATA 2021/2024 degli istituti della provincia di Siracusa di cui in atti di cui in atti, per i dedotti profili professionali (Ass.
Amm., Ass. Tec. e , con correzione del punteggio in capo al ricorrente nella Parte_2
misura di 6 punti totali per i 12 mesi di servizio di leva obbligatorio prestato e documentato e quindi ulteriori p. 5,4 oltre ai p. 0,6 attribuiti, quindi rideterminando in p. 19,58 il punteggio di Ass. Amm. (pari a p. 14.18), in p. 22,78 il punteggio di Ass. Tec. (pari a p.17.38), ovvero comunque nella misura che il Decidente prudentemente riterrà, da valersi per le vigenti e per le future graduatorie ATA”; 3) “condannare l'Amministrazione resistente a porre in essere tutti gli atti necessari al fine di assumere in servizio il ricorrente se, con il nuovo punteggio ottenuto, lo stesso avrà diritto ad essere assunto in uno degli Istituti Scolastici indicati nella domanda di aggiornamento per il triennio 2021/2024”; 4) chiedeva, altresì, ai fini dell'integrazione del contraddittorio nei confronti degli eventuali controinteressati, disporsi ai sensi dell'art. 151 c.p.c. la notifica per pubblici proclami del ricorso mediante pubblicazione sul sito istituzionale del convenuto. CP_1
Il e l' , ritualmente evocati Controparte_1 Controparte_2
in giudizio mediante notifica a mezzo pec agli indirizzi istituzionali, non si costituivano e ne deve, quindi, essere dichiarata la contumacia.
2 Acquisita tutta la documentazione agli atti, verificata l'avvenuta notifica per pubblici proclami mediante pubblicazione del ricorso e del decreto di fissazione udienza sul sito internet del nei confronti di tutti i potenziali controinteressati, la causa veniva CP_1 decisa con sentenza all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025.
*******
Preliminarmente va rilevato, con riferimento alle modalità di svolgimento dell'udienza di discussione, che il disposto di cui di cui all'art. 3 del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n.
149, comma 10, nel prevedere << Modifiche al codice di procedura civile >>, ha aggiunto al predetto codice di rito l'art. 127 ter (Deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza) del seguente tenore: <l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, non richiede la presenza soggetti diversi dai difensori, dalle parti, pubblico ministero dagli ausiliari del giudice… con il provvedimento cui sostituisce l'udienza giudice assegna un termine perentorio … per delle note. ciascuna parte costituita opporsi entro cinque giorni dalla comunicazione…>>, precisando che il giorno di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note prende il luogo dell'udienza (“è considerato data di udienza a tutti gli effetti”) e disponendo che << Il giudice provvede entro trenta giorni dalla scadenza del termine per il deposito delle note >>; tale norma è in vigore dall'1 gennaio 2023 ed è da ritenersi applicabile anche al processo del lavoro.
Nel merito, l'oggetto del giudizio concerne l'accertamento del diritto del ricorrente, inserito nelle graduatorie del personale ATA, ad ottenere l'assegnazione del punteggio relativo al servizio di leva svolto per 12 mesi dal 6.12.1993 al 15.11.1994, ante impiego, in misura uguale a quello attribuito al servizio di leva svolto in costanza del rapporto di lavoro, con conseguente accertamento dell'illegittimità del D.M. n. 50/2021 e di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente volto a limitarne il diritto al punteggio pieno.
Ciò posto, la questione è annosa ed è stata più volte affrontata dalla giurisprudenza sia con riferimento al personale ATA che al personale docente, ma, con espresso riferimento al personale ATA, la legittimità delle ordinanze ministeriali di aggiornamento delle graduatorie che hanno previsto un regime differenziato per il servizio di leva prestato in costanza di nomina e ante impiego sono oggetto di contrasto giurisprudenziale.
Parte della giurisprudenza di legittimità e di merito, tra cui anche questa Sezione del
Tribunale di Siracusa, ha originariamente ritenuto che la valutazione del servizio militare e di quelli assimilati debba essere riconosciuta anche nelle ipotesi in cui gli stessi non siano
3 prestati in costanza di nomina, senza, tuttavia, prevedere una perfetta equiparazione, in termini di punteggio assegnato, con quelli prestati in costanza di nomina, giustificando la differenziazione del punteggio riconosciuto, da un lato, sulla necessità di non pregiudicare (e non discriminare) un soggetto che, ottenuto un impiego presso l'Amministrazione scolastica sia, poi, costretto a sospenderlo per adempiere al dovere di cui all'art. 52, secondo comma,
Cost., e dall'altro, di evitare la discriminazione tra un cittadino impegnato nel servizio militare ed un altro che, ottenuto un impiego presso una qualsiasi altra pubblica amministrazione, potrebbe godere dei benefici, in termini di graduatorie, da tale impiego.
Tuttavia, questo Giudice non può che rilevare che il Consiglio di Stato, con recentissime sentenze (ex multis n. 4680/2025 dell'11.02.2025 e n. 3367/2025 del 17 Aprile 2025), ha confermato e ribadito la valutabilità con pieno punteggio del servizio di leva svolto non in costanza di nomina ai fini delle graduatorie ATA. In particolare, i giudici amministrativi, hanno statuito che la normativa vigente non giustifica una differenziazione di punteggio per il servizio militare, il cui valore deve essere pienamente riconosciuto e proporzionato alla durata effettiva del servizio, fino a un massimo di 6 punti per anno, precisando che “va infatti data continuità all'orientamento favorevole alla tesi dei ricorrenti espressa da questa Sezione con le sentenze del 10 marzo 2022, n. 1720; del 2 maggio 2022, n. 3423; del 9 gennaio 2023, n.
266 e del 19 luglio 2024 n.6972, concernenti il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastico. Per quest'ultimo, il sopra citato art. 569, comma 3, del testo unico in materia di istruzione di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, prevede infatti che il «periodo di servizio militare di leva (…) è valido a tutti gli effetti». La disposizione ora richiamata non specifica che il servizio di leva dichiarato pienamente valutabile debba essere prestato in costanza di rapporto di impiego, a differenza del parimenti richiamato art. 2050, comma 2, del codice dell'ordinamento militare, secondo cui, invece ai fini della valutazione dei titoli nei concorsi pubblici «è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro».
4. Rispetto alla norma di carattere generale deve attribuirsi prevalenza, secondo i comuni criteri di interpretazione delle norme, a quella speciale per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario della scuola pubblica in precedenza richiamata. Intesa nel senso finora esposto della piena valutabilità la medesima disposizione di carattere speciale si palesa inoltre pienamente attuativa della regola costituzionale di compensazione del servizio militare obbligatorio enunciata dall'art. 52, comma 2, secondo periodo, della Costituzione, secondo cui il suo assolvimento «non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino». Rileva qui il Collegio che il dato costituzionale dirimente da cui
4 occorre partire (e che non si può mai sottovalutare) è che secondo il generale principio posto dall'art. 52 della Costituzione da un lato “la difesa della Patria è sacro dovere del cittadino” ma, d'altro lato, l'adempimento del servizio militare, “obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge” in ogni caso “non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino”. Il fondamento normativo delle fonti di rango primario che disciplinano la fattispecie va dunque rintracciato nel disposto di cui all'art. 52, comma 2, della Costituzione che conforma la portata dell'obbligatorietà del servizio militare, prevedendo che l'adempimento degli obblighi di leva non può costituire pregiudizio alla posizione di lavoro del cittadino. Dal che la necessità di attribuire a chi ha adempiuto al proprio dovere di servire la Patria, ai sensi del comma 1 della medesima disposizione costituzionale, un vantaggio compensativo del sacrificio subito rispetto alle aspettative di sistemazione lavorativa nel tempo in cui ha assolto il dovere sancito dalla Costituzione.
8.5. In particolare, per quanto qui rileva, lo stesso fondamento ha il comma 2 dell'art. 2050 dell'ordinamento militare, nondimeno posto a base della statuizione di rigetto in primo grado del ricorso, secondo cui ai fini «dell'ammissibilità e della valutazione dei titoli nei concorsi banditi dalle pubbliche amministrazioni è da considerarsi a tutti gli effetti il periodo di tempo trascorso come militare di leva o richiamato, in pendenza di rapporto di lavoro». Dal riferimento da ultimo operato nella disposizione ora in esame alla pendenza del rapporto di lavoro durante l'espletamento del servizio militare di leva non può ricavarsi la conseguenza per cui dovrebbe invece riconoscersi un punteggio deteriore a quello prestato quando nessun rapporto era ancora stato costituito. Il comma 2 in esame va infatti letto non già in antitesi al comma 1 sopra richiamato, che come esposto in precedenza ha carattere generale. Il medesimo comma costituisce invece una specificazione del primo, diretto a riconoscere il vantaggio compensativo per il servizio militare prestato anche «in pendenza di rapporto di lavoro».
8.6. In definitiva, alla luce del precetto costituzionale appena richiamato, la ratio sottesa alla fonte primaria (comb. disp. del d.lgs. 297/1994, art. 569, nonché del d.lgs.
66/2010, art. 2050) è quella di riconoscere un vantaggio compensativo del sacrificio patito a fronte delle aspettative lavorative al tempo in cui viene assolto il servizio militare.
8.7. In questa chiave di lettura, nel caso in esame non può riconoscersi spazio alcuno a diversificazioni che tengano conto della costanza del rapporto di impiego atteso che, se l'ordinamento avverte l'esigenza di ristorare i cittadini che hanno svolto la leva obbligatoria del sacrificio subito, sub specie di pregiudizio alle aspettative di progressione di carriera e della propria posizione lavorativa, non può che riconoscersi analoga compensazione a coloro che si trovino nella condizione di dover rinunciare alle aspettative lavorative nelle more del
5 servizio di leva (si veda negli stessi termini, tra le molte, la recente Cons. Stato, VII, 3 aprile
2025, n, 2854 e giurisprudenza ivi richiamata;
Cons. Stato, sez. VII, 23 agosto 2022, n. 7383; id., sez. VII, 27 dicembre 2023, n. 11235, la quale ha affermato il “riconoscimento pieno e ad ogni effetto, in sintonia con l'orientamento della Corte di Cassazione, del servizio militare obbligatorio prestato dal personale docente anche non in costanza di nomina”; Corte di
Cassazione, 29 marzo 2024, n. 8586). La lettura derogatoria seguita invece dalla sentenza di primo grado, secondo cui solo nel primo caso varrebbero gli imperativi di ordine costituzionale, si traduce in realtà in una non consentita abrogazione parziale della disposizione di carattere generale contenuta nell'art. 2050, comma 1, dell'ordinamento militare, erroneamente fondata su un conflitto tra norme contenute in due commi della medesima disposizione di legge, che nel loro complesso convergono invece nel dare attuazione al principio enunciato dall'art. 52, comma 2, Cost. sopra richiamato.
Occorre, pertanto, fornire un'interpretazione della normativa di riferimento che garantisca l'esigenza di consentire una regolamentazione in linea con i principi costituzionali e priva di profili discriminatori per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastica.
In chiave teleologica, dunque, escludere la computabilità per intero del servizio militare e civile prestato non in costanza di nomina in sede di formazione delle suddette graduatorie - senza un plausibile aggancio alla disciplina normativa regolante la fattispecie - equivale a negare la ratio legis che tende a garantire la piena valutabilità del servizio militare. 8.8.
Anche la littera legis non si presta a operazioni ermeneutiche restrittive: in difetto di qualsivoglia limitazione desumibile dalla norma, gli artt. 485, co. 7 e 569, co. 3 del d. lgs. 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado) - in forza dei quali “Il periodo di servizio militare di leva o per richiamo o il servizio civile sostitutivo di quello di leva è valido a tutti gli effetti” - non consentono di distinguere il servizio prestato in costanza di nomina dal servizio prestato prima dell'instaurazione del rapporto lavorativo.
8.9. Al riguardo, giova infine richiamare l'indirizzo espresso dalla giurisprudenza della Corte di
Cassazione secondo cui “lungo tale linea interpretativa, in cui l'art. 2050 si coordina e non contrasta con l'art. 485, comma 7, cit., il sistema generale va riconnesso al sistema scolastico, secondo un principio di fondo in forza del quale il servizio di leva obbligatorio e il servizio civile ad esso equiparato sono sempre utilmente valutabili, ai fini della carriera (art. 485 cit.), ai fini dell'accesso ai ruoli (art. 2050, comma 1, cit.), in ogni settore ed anche se prestati in costanza di rapporto di lavoro (art. 2050, comma 2, cit.), in misura non inferiore,
6 rispetto ai pubblici concorsi o selezioni, di quanto previsto per i servizi prestati negli impieghi civili presso enti pubblici (art. 2050, comma 1, cit.); dovendosi disapplicare, perché illegittima, la previsione di rango regolamentare dell'art. 2, co. 6, D.M. 44/2001 che dispone diversamente, consentendo la valutazione del solo servizio reso in costanza di rapporto di lavoro” (cfr. ordinanza Corte di Cassazione n. 5679/2020).
9. Dalle pregresse considerazioni discende il riconoscimento pieno e ad ogni effetto del servizio militare obbligatorio prestato dal personale amministrativo, tecnico e ausiliario dell'amministrazione scolastica anche non in costanza di nomina ai fini dell'inserimento nelle menzionate graduatorie.”.
Alla luce delle sopra richiamate argomentazioni, posto che la motivazione posta alla base del superiore orientamento risulta assolutamente condivisibile e in via di consolidamento, nonché considerato, altresì, che il convenuto è rimasto contumace e non ha contestato nel CP_1
merito la domanda del ricorrente, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con condanna del e dell'USR per la Sicilia (in persona dei rispettivi legali Controparte_1
rappresentanti pro tempore) ad emanare tutti gli atti necessari alla rettifica della graduatoria
ATA 2021/2024 degli istituti della provincia di Siracusa di cui alla domanda del ricorrente, per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico e Collaboratore
Scolastico, con riconoscimento del punteggio pari a 6 punti totali per i 12 mesi di servizio di leva obbligatorio prestato da e rideterminando, quindi, in favore dello Parte_1
stesso, in punti 19,58 il punteggio di Assistente Amministrativo (in luogo del precedente riconosciuto pari a p. 14,18) e in punti 22,78 il punteggio di Assistente Tecnico (in luogo del precedente riconosciuto pari a p.17,38), da valersi per le vigenti e per le future graduatorie
ATA.
L'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in materia e la novità dell'orientamento sopra riportato costituiscono eccezionali ragioni per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando all'esito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., concesse in sostituzione dell'udienza dell'1.10.2025, ogni contraria deduzione disattesa, così provvede:
1) accoglie il ricorso e dichiara il diritto di al riconoscimento del punteggio Parte_1
in seno alla graduatoria ATA 2021/2024, degli Istituti della provincia di Siracusa di cui in atti, pari a 6 punti totali per i 12 mesi di servizio di leva obbligatorio prestato dal 6.12.1993 al
15.11.1994 ante impiego;
2) per l'effetto, condanna il e dell'USR per la Sicilia (in Controparte_1
7 persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore) ad emanare tutti gli atti necessari alla rettifica della graduatoria ATA 2021/2024 degli Istituti della provincia di Siracusa di cui alla domanda del ricorrente, per i profili professionali di Assistente Amministrativo, Assistente
Tecnico e Collaboratore Scolastico, con riconoscimento in favore dello stesso ricorrente del punteggio pari a 6 punti totali per i 12 mesi di servizio di leva obbligatorio prestato e rideterminando in punti 19,58 il punteggio di Assistente Amministrativo (in luogo del precedente riconosciuto pari a p. 14.18) e in punti 22,78 il punteggio di Assistente Tecnico (in luogo del precedente riconosciuto pari a p.17.38) da valersi per le vigenti e per le future graduatorie ATA;
3) compensa integralmente le spese di lite.
Siracusa, 07.10.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott. Filippo Favale
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