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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 05/03/2026, n. 1738 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1738 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07800/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/03/2026
N. 01738 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07800/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7800 del 2025, proposto da RC AC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Walter
Miceli, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
Seconda) n. 843/2025 N. 07800/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. Raffaello
ST; nessuno presente per le parti costituite;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale
FATTO e DIRITTO
1 - Il TAR per la Liguria con l'impugnata sentenza, ha integralmente accolto il ricorso dell'odierno appellante, concedendo al Ministero intimato 60 giorni per la costituzione in favore della parte ricorrente della Carta Elettronica del docente.
2 – Infatti, con sentenza n. 149/2024 il Tribunale civile di Imperia, con sent. 149/2024 aveva accolto il ricorso del medesimo appellante, ordinando al Ministero
l'attribuzione della carta elettronica, con accredito sulla medesima carta dell'importo complessivo di € 1.000,00, da utilizzare esclusivamente tramite la piattaforma dedicata per attività formative. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, la sua previa notifica con formula esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, il Ministero intimato non aveva peraltro costituito la carta elettronica in favore dell'appellante precludendo l'accesso all'applicazione web e la conseguente possibilità di acquisire beni e servizi con finalità formativa. La stessa aveva quindi proposto ricorso innanzi al TAR per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale, mediante la costituzione del profilo carta docente indispensabile per accedere alla rete Internet.
3 - Il TAR. ha peraltro liquidato a titolo di spese di lite solo 500,00 euro, “tenuto conto del carattere seriale nonché della natura della controversia”. N. 07800/2025 REG.RIC.
4 - La parte ricorrente vittoriosa pertanto appella tale sentenza nella parte in cui le ha riconosciuto a titolo di refusione delle spese di lite una somma ritenuta solo simbolica e non consona al decoro della professione, poiché considerevolmente inferiore ai minimi tariffari, “in stridente violazione della inderogabilità dei minimi tabellari” fissati dai D.M. n. 55/2014 e n. 37 del 2018 a tutela del decoro professionale ex art. 2233 del c.c., nonché ai sensi delle leggi n. 247/2012 e n. 794/1942. A tal fine richiama anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. sez. I, n. 7844 del 24 marzo
2025) secondo cui l'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 37 del 2018, stabilisce che il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Si utilizzerebbe, dunque, l'espressione 'in ogni caso, mentre la precedente disposizione prevedeva che la riduzione non poteva "di regola" superare il 50%, proprio a sancire l'inderogabilità dei limiti minimi. Non sarebbe quindi più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso - o le spese processuali
- e a garantire, attraverso una siffatta flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e delle livello della prestazione professionale. Le medesime considerazioni varrebbero anche con riferimento alle modificazioni al D.M. n. 55 del 2014 introdotte mediante il D.M. n.
147 del 2022 (Cass., sez. 2, 22 agosto 2023, n. 24993).
5 – Di conseguenza, considerato che lo scaglione di valore della controversia è quello da 1.100 a 5.200, il TAR doveva liquidare almeno € 1.189,00 (ossia il 50% di €
2.376,00), poiché i minimi tariffari (corrispondenti al 50% dei valori medi) sarebbero ammontati a € 1.189,00.
6 – In conclusione, la parte appellante chiede di accogliere l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'appellata sentenza del TAR., condannare l'appellato Ministero a N. 07800/2025 REG.RIC.
versare alla parte ricorrente, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado,
l'importo complessivo di € 1.189,00, oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, o il diverso importo risultante dovuto, con distrazione ai sensi dell'art. 93 del cpc in favore dei procuratori della parte appellante, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio anche del giudizio di appello, da distrarre in favore dei medesimi procuratori. Il Ministero intimato si è costituito solo formalmente.
7 – Ai fini della decisione il Collegio, attenendosi alla giurisprudenza della Sezione formatasi in fattispecie sovrapponibili (per tutte, n. 169/2025 del 13 gennaio 2025), richiama i principi più volte affermati, secondo i quali il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
7.1 - Tuttavia, qualora il TAR abbia disposto la condanna al pagamento delle spese, si deve tenere conto del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247- e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 4 e 5 del predetto decreto. Nel definire la controversia, il giudice procedente è dunque tenuto a regolare le spese del giudizio avendo riguardo ai parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, tenuto conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate” valutati anche gli eventuali
“contrasti giurisprudenziali”, tenendo altresì conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento. N. 07800/2025 REG.RIC.
7.2 - Come è noto, il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato ad opera dell'art. 9, 1° comma, della legge n. 27/2012. Successivamente, con la legge n.
247/2012 si è espressamente affermato che il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale (art. 13, legge n. 247/2012) e che, quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, lo stesso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia
(aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, legge n. 247/2012), ossia in base ai parametri previsti dal citato D.M. n. 55/2014, di recente rivisti e aggiornati dal D.M.
13 agosto 2022 n.147.
7.3 - A seguito della abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (decreto legge n. 1 del 2012, articolo 9, convertito, con modificazione, dalla legge n. 27 del 2012), non sussiste il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (legge n. 794 del 1942, articolo 24).
7.4 - In tale senso, le previsioni dei sopravvenuti decreti ministeriali considerati dalla giurisprudenza richiamata dalla parte appellante necessitano di una interpretazione conformatrice alla precedente e superiore previsione legislativa, certamente non derogabile -alla stregua del sistema ordinamentale delle fonti del diritto e di un criterio di presunzione di legittimità degli atti pubblici- da un atto amministrativo avente contenuto normativo di secondo grado, con il quale il Potere esecutivo non potrebbe in alcun modo vincolare il giudice oltre le previgenti superiori previsioni di legge,
7.5 – Alla stregua della vigente descritta normativa i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio devono, dunque, fare riferimento al citato Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, salvo discostarsene motivatamente, sicché, in caso di scostamento apprezzabile dei valori medi della tabella allegata al
D.M. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i criteri che hanno guidato la N. 07800/2025 REG.RIC.
liquidazione del compenso, fermo restando, quale unico limite, l'art. 2233, comma 2,
c.c., che preclude la possibilità di liquidare somme simboliche non consone al decoro della professione.
7.6 – Nella fattispecie in esame il TAR, nel liquidare le spese di giudizio, si è limitato a richiamare il criterio di soccombenza, senza svolgere argomentazioni da cui desumere una decisione di compensazione parziale delle spese di lite.
7.7 – Pertanto, la immotivata liquidazione delle spese per un importo manifestamente inferiore rispetto a quello determinabile in base ai parametri recati dal D.M. n. 55/2014 deve essere riformata procedendosi, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'appello, ad una nuova liquidazione equitativa delle spese di giudizio, tenuto conto della difficoltà e dell'impegno richiesti al difensore di parte ricorrente dalla causa sottoposta al TAR, vertente su un'unica questione avente ad oggetto l'accertamento del silenzio –inadempimento dell'amministrazione.
8 – In conclusione l'appello deve essere accolto nei termini e per gli effetti sopraindicati. Le spese del presente grado di giudizio seguono anch'esse la soccombenza e vengono forfetariamente liquidate in dispositivo alla stregua dei medesimi criteri sopraindicati, tenuto altresì conto del solo parziale accoglimento della domanda di liquidazione delle spese entro i predetti limiti tabellari.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto in riforma dell'appellata sentenza liquida le spese di giudizio in Euro 800,00, oltre ad oneri id legge, con distrazione in favore dei tre difensori antistatari. N. 07800/2025 REG.RIC.
Compensa in parte le spese del presente grado di giudizio e per la restante parte condanna l'amministrazione a liquidare ai tre difensori antistatari, in quote uguali, la somma complessiva di Euro 300 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA SS, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello ST, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello ST LA SS
IL SEGRETARIO N. 07800/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 05/03/2026
N. 01738 /2026 REG.PROV.COLL. N. 07800/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7800 del 2025, proposto da RC AC, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Rinaldi, Nicola Zampieri, Walter
Miceli, che si dichiarano antistatari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata in
Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione
Seconda) n. 843/2025 N. 07800/2025 REG.RIC.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 il Cons. Raffaello
ST; nessuno presente per le parti costituite;
Viste le conclusioni della parte appellante come da verbale
FATTO e DIRITTO
1 - Il TAR per la Liguria con l'impugnata sentenza, ha integralmente accolto il ricorso dell'odierno appellante, concedendo al Ministero intimato 60 giorni per la costituzione in favore della parte ricorrente della Carta Elettronica del docente.
2 – Infatti, con sentenza n. 149/2024 il Tribunale civile di Imperia, con sent. 149/2024 aveva accolto il ricorso del medesimo appellante, ordinando al Ministero
l'attribuzione della carta elettronica, con accredito sulla medesima carta dell'importo complessivo di € 1.000,00, da utilizzare esclusivamente tramite la piattaforma dedicata per attività formative. Nonostante il passaggio in giudicato della sentenza, la sua previa notifica con formula esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, di cui all'art. 14, comma 1, del D.L. n. 669/1996, il Ministero intimato non aveva peraltro costituito la carta elettronica in favore dell'appellante precludendo l'accesso all'applicazione web e la conseguente possibilità di acquisire beni e servizi con finalità formativa. La stessa aveva quindi proposto ricorso innanzi al TAR per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale, mediante la costituzione del profilo carta docente indispensabile per accedere alla rete Internet.
3 - Il TAR. ha peraltro liquidato a titolo di spese di lite solo 500,00 euro, “tenuto conto del carattere seriale nonché della natura della controversia”. N. 07800/2025 REG.RIC.
4 - La parte ricorrente vittoriosa pertanto appella tale sentenza nella parte in cui le ha riconosciuto a titolo di refusione delle spese di lite una somma ritenuta solo simbolica e non consona al decoro della professione, poiché considerevolmente inferiore ai minimi tariffari, “in stridente violazione della inderogabilità dei minimi tabellari” fissati dai D.M. n. 55/2014 e n. 37 del 2018 a tutela del decoro professionale ex art. 2233 del c.c., nonché ai sensi delle leggi n. 247/2012 e n. 794/1942. A tal fine richiama anche la giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. sez. I, n. 7844 del 24 marzo
2025) secondo cui l'art. 4, comma 1, del D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal
D.M. n. 37 del 2018, stabilisce che il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50%. Si utilizzerebbe, dunque, l'espressione 'in ogni caso, mentre la precedente disposizione prevedeva che la riduzione non poteva "di regola" superare il 50%, proprio a sancire l'inderogabilità dei limiti minimi. Non sarebbe quindi più consentita la liquidazione di importi risultanti da una riduzione superiore alla percentuale massima del 50% dei parametri medi e ciò per effetto di una scelta normativa intenzionale, volta a circoscrivere il potere del giudice di quantificare il compenso - o le spese processuali
- e a garantire, attraverso una siffatta flessibilità dei parametri tabellari, l'uniformità e la prevedibilità delle liquidazioni a tutela del decoro della professione e delle livello della prestazione professionale. Le medesime considerazioni varrebbero anche con riferimento alle modificazioni al D.M. n. 55 del 2014 introdotte mediante il D.M. n.
147 del 2022 (Cass., sez. 2, 22 agosto 2023, n. 24993).
5 – Di conseguenza, considerato che lo scaglione di valore della controversia è quello da 1.100 a 5.200, il TAR doveva liquidare almeno € 1.189,00 (ossia il 50% di €
2.376,00), poiché i minimi tariffari (corrispondenti al 50% dei valori medi) sarebbero ammontati a € 1.189,00.
6 – In conclusione, la parte appellante chiede di accogliere l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dell'appellata sentenza del TAR., condannare l'appellato Ministero a N. 07800/2025 REG.RIC.
versare alla parte ricorrente, a titolo di spese di lite del giudizio di primo grado,
l'importo complessivo di € 1.189,00, oltre IVA e CPA, spese generali e contributo unificato, o il diverso importo risultante dovuto, con distrazione ai sensi dell'art. 93 del cpc in favore dei procuratori della parte appellante, con vittoria di spese, competenze e onorari di giudizio anche del giudizio di appello, da distrarre in favore dei medesimi procuratori. Il Ministero intimato si è costituito solo formalmente.
7 – Ai fini della decisione il Collegio, attenendosi alla giurisprudenza della Sezione formatasi in fattispecie sovrapponibili (per tutte, n. 169/2025 del 13 gennaio 2025), richiama i principi più volte affermati, secondo i quali il TAR ha ampi poteri discrezionali in ordine alla statuizione sulle spese e, se del caso, al riconoscimento, sul piano equitativo, dei giusti motivi per far luogo alla compensazione delle spese giudiziali, ovvero per escluderla (Cons. Stato, Ad. Plen., 24 maggio 2007, n. 8), tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto.
7.1 - Tuttavia, qualora il TAR abbia disposto la condanna al pagamento delle spese, si deve tenere conto del D.M. 10 marzo 2014, n. 55 - Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della L. 31 dicembre 2012, n. 247- e, in particolare, di quanto previsto negli artt. 4 e 5 del predetto decreto. Nel definire la controversia, il giudice procedente è dunque tenuto a regolare le spese del giudizio avendo riguardo ai parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale, tenuto conto “delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate” valutati anche gli eventuali
“contrasti giurisprudenziali”, tenendo altresì conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che possono essere aumentati o diminuiti fino al 50 per cento. N. 07800/2025 REG.RIC.
7.2 - Come è noto, il sistema delle tariffe professionali è stato abrogato ad opera dell'art. 9, 1° comma, della legge n. 27/2012. Successivamente, con la legge n.
247/2012 si è espressamente affermato che il compenso spettante al professionista è pattuito di regola per iscritto all'atto del conferimento dell'incarico professionale (art. 13, legge n. 247/2012) e che, quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, lo stesso è liquidato dal giudice con riferimento ai parametri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia
(aggiornati a cadenza periodica ex art. 13, comma 6, legge n. 247/2012), ossia in base ai parametri previsti dal citato D.M. n. 55/2014, di recente rivisti e aggiornati dal D.M.
13 agosto 2022 n.147.
7.3 - A seguito della abrogazione delle tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico (decreto legge n. 1 del 2012, articolo 9, convertito, con modificazione, dalla legge n. 27 del 2012), non sussiste il vincolo legale della inderogabilità dei minimi tariffari presente nel previgente sistema di liquidazione degli onorari professionali (legge n. 794 del 1942, articolo 24).
7.4 - In tale senso, le previsioni dei sopravvenuti decreti ministeriali considerati dalla giurisprudenza richiamata dalla parte appellante necessitano di una interpretazione conformatrice alla precedente e superiore previsione legislativa, certamente non derogabile -alla stregua del sistema ordinamentale delle fonti del diritto e di un criterio di presunzione di legittimità degli atti pubblici- da un atto amministrativo avente contenuto normativo di secondo grado, con il quale il Potere esecutivo non potrebbe in alcun modo vincolare il giudice oltre le previgenti superiori previsioni di legge,
7.5 – Alla stregua della vigente descritta normativa i parametri di determinazione del compenso per la prestazione defensionale in giudizio devono, dunque, fare riferimento al citato Decreto Ministeriale n. 55 del 2014, salvo discostarsene motivatamente, sicché, in caso di scostamento apprezzabile dei valori medi della tabella allegata al
D.M. n. 55 del 2014, il giudice è tenuto ad indicare i criteri che hanno guidato la N. 07800/2025 REG.RIC.
liquidazione del compenso, fermo restando, quale unico limite, l'art. 2233, comma 2,
c.c., che preclude la possibilità di liquidare somme simboliche non consone al decoro della professione.
7.6 – Nella fattispecie in esame il TAR, nel liquidare le spese di giudizio, si è limitato a richiamare il criterio di soccombenza, senza svolgere argomentazioni da cui desumere una decisione di compensazione parziale delle spese di lite.
7.7 – Pertanto, la immotivata liquidazione delle spese per un importo manifestamente inferiore rispetto a quello determinabile in base ai parametri recati dal D.M. n. 55/2014 deve essere riformata procedendosi, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'appello, ad una nuova liquidazione equitativa delle spese di giudizio, tenuto conto della difficoltà e dell'impegno richiesti al difensore di parte ricorrente dalla causa sottoposta al TAR, vertente su un'unica questione avente ad oggetto l'accertamento del silenzio –inadempimento dell'amministrazione.
8 – In conclusione l'appello deve essere accolto nei termini e per gli effetti sopraindicati. Le spese del presente grado di giudizio seguono anch'esse la soccombenza e vengono forfetariamente liquidate in dispositivo alla stregua dei medesimi criteri sopraindicati, tenuto altresì conto del solo parziale accoglimento della domanda di liquidazione delle spese entro i predetti limiti tabellari.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e per l'effetto in riforma dell'appellata sentenza liquida le spese di giudizio in Euro 800,00, oltre ad oneri id legge, con distrazione in favore dei tre difensori antistatari. N. 07800/2025 REG.RIC.
Compensa in parte le spese del presente grado di giudizio e per la restante parte condanna l'amministrazione a liquidare ai tre difensori antistatari, in quote uguali, la somma complessiva di Euro 300 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LA SS, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello ST, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Raffaello ST LA SS
IL SEGRETARIO N. 07800/2025 REG.RIC.