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18 giugno 2013
18 giugno 2013
Art. 8. 1. All' articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori».
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell' articolo 1124 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori.
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella meta' della spesa, che e' ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprieta' comune.".
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori».
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell' articolo 1124 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori.
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella meta' della spesa, che e' ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprieta' comune.".
Commentari • 4
- 1. Foglio di giurisprudenza.Franco Benassi · https://www.ilcaso.it/ · 12.839812
[…] Al fine del concorso nella metà della spesa, che è ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprietà comune. _______________ (1) Rubrica modificata dall'art. 8 della legge 11 dicembre 2012, n. 220. […]
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Giurisprudenza • 3
- 1. TAR Salerno, sez. I, sentenza 11/12/2025, n. 2100Provvedimento: Pubblicato il 11/12/2025 N. 02100/2025 REG.PROV.COLL. N. 00604/2025 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 604 del 2025, proposto da RO LO ES e AN OS ES, rappresentati e difesi dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Cultura, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, Segretariato Regionale MIC per la Campania, Direzione Regionale per i Beni Culturali e …Leggi di più...
- contraddittorio procedimentale·
- vincolo storico-artistico·
- tutela del patrimonio architettonico·
- vincolo relazionale·
- valutazione tecnico-scientifica·
- giurisdizione amministrativa·
- art. 10 D.lgs. 42/2004·
- discrezionalità amministrativa·
- interesse culturale·
- vincolo intrinseco