Articolo 8 della Legge 11 dicembre 2012, n. 220
Articolo 7Articolo 9
Versione
18 giugno 2013
Art. 8. 1. All' articolo 1124 del codice civile sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il primo comma e' sostituito dal seguente:
«Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo»;
b) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori».
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell' articolo 1124 del codice civile , come modificato dalla legge qui pubblicata:
"Art. 1124. Manutenzione e sostituzione delle scale e degli ascensori.
Le scale e gli ascensori sono mantenuti e sostituiti dai proprietari delle unita' immobiliari a cui servono. La spesa relativa e' ripartita tra essi, per meta' in ragione del valore delle singole unita' immobiliari e per l'altra meta' esclusivamente in misura proporzionale all'altezza di ciascun piano dal suolo.
Al fine del concorso nella meta' della spesa, che e' ripartita in ragione del valore, si considerano come piani le cantine, i palchi morti, le soffitte o camere a tetto e i lastrici solari, qualora non siano di proprieta' comune.".
Entrata in vigore il 18 giugno 2013
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