Sentenza breve 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. II, sentenza breve 28/01/2026, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00114/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01434/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1434 del 2025, proposto da
Unicredit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Carlo Celani, Andrea Fioretti, Lorenzo Coraggio e Marcello Arbasino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Fasano, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Ottavio Carparelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Bari, non costituiti in giudizio;
nei confronti
NI TI, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
dell’Ordinanza Dirigenziale n. 000525 del 25.11.2025, avente ad oggetto: “Ordinanza di risanamento e limitazione d’uso dei locali – Superamento concentrazione media annua di attività di radon al piano interrato – Adempimenti ai sensi del D. Lgs. 101/2020 e della L. R. Puglia 30/2016.”
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Comune di Fasano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2026 il dott. NO EL PR e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- Unicredit S.p.A. ha agito in giudizio per ottenere l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, dell’Ordinanza Dirigenziale n. 525 del 25.11.2025, attraverso la quale l’Amministrazione comunale di Fasano ha imposto il risanamento e la limitazione d’uso di locali interrati della filiale bancaria ubicata in Piazza Ciaia n. 28/30, a causa del superamento della concentrazione media annua di gas radon;
- a sostegno del mezzo di gravame, la società ricorrente ha dedotto i seguenti motivi di censura: I. “Violazione e falsa applicazione degli artt. 50 e 54 del d. lgs. 267/2000. Violazione del d. lgs. 101/2020, art. 18, comma 2. Vizio di incompetenza assoluta a relativa. Carenza dei presupposti” ; II. “Violazione e falsa applicazione dell’art. 17, commi 3 e 4 del d. lgs. n. 101/2020. Eccesso di potere per carenza dei presupposti, manifesta ingiustizia. Violazione del principio di proporzionalità. Difetto di motivazione. Vizio di incompetenza assoluta e relativa” ;
- sono state evocati in giudizio, quali parti notiziate, anche l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Brindisi, ARPA Puglia e la Sig.ra NI TI, proprietaria dell’immobile.
- si è costituito in giudizio il Comune di Fasano, instando per il rigetto del ricorso.
- alla camera di consiglio del 26 gennaio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione, previo avviso alle parti di possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a.
Osservato, nel merito, che:
- è fondato e dirimente il primo motivo di ricorso, con cui la difesa attorea ha stigmatizzato la violazione degli articoli 50 e 54 del D. Lgs. n. 267/2000 (TUEL) e il vizio di incompetenza, evidenziando che il provvedimento, da qualificare come ordinanza contingibile e urgente, è stato sottoscritto dal Dirigente del settore Urbanistica e non dal Sindaco, unico titolare del potere di ordinanza per motivi di sanità e incolumità pubblica;
- invero, costituisce consolidato orientamento giurisprudenziale quello secondo cui le ordinanze di necessità e urgenza, quali espressione di un potere amministrativo extra ordinem , volto a fronteggiare situazioni di urgente necessità, laddove all’uopo si rivelino inutili gli strumenti ordinari posti a disposizione dal legislatore, presuppongono necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo (o anche solo potenziale), la cui sussistenza deve essere suffragata da un’istruttoria adeguata e da una congrua motivazione, tali da giustificare la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi (cfr., ex multis, da ultimo Cons. Stato, Sez. V, 10 novembre 2022, n. 9846);
- i presupposti che consentono il legittimo esercizio del potere di ordinanza ex art. 54 del D. Lgs. n. 267 del 2000 sono quelli della contingibilità, intesa nell’accezione di necessità che implica l’insussistenza di rimedi tipici e nominati per fronteggiare efficacemente il pericolo oppure che quelli sussistenti non siano adeguati ad affrontare, in maniera tempestiva, la situazione di pericolo, dell’urgenza, consistente nella materiale impossibilità di differire l’intervento ad altra data e dell’interesse pubblico da salvaguardare (Cons. Stato, Sez. IV, 25 marzo 2022, n. 2193);
- la condivisibile giurisprudenza in subiecta materia ha peraltro rimarcato che «L’emanazione di un’ordinanza contingibile e urgente, infatti, ai sensi degli artt. 50 o 54 del t.u.e.l., indifferentemente, presuppone l’esistenza di una situazione eccezionale ed imprevedibile: tale presupposto, tuttavia, va interpretato nel senso che rileva non la circostanza (estrinseca) che il pericolo sia correlato ad una situazione preesistente ovvero ad un evento nuovo ed imprevedibile, ma la sussistenza (intrinseca) della necessità e dell’urgenza attuale di intervenire a difesa degli interessi pubblici da tutelare, a prescindere sia dalla prevedibilità, che, soprattutto, dall’imputabilità se del caso perfino all’Amministrazione stessa della situazione di pericolo che il provvedimento è rivolto a rimuovere. In definitiva, cioè, il decorso del tempo non consuma il potere di ordinanza, “perché ciò che rileva è esclusivamente la dimostrazione dell’attualità del pericolo e della idoneità del provvedimento a porvi rimedio, sicché l’immediatezza dell’intervento urgente del Sindaco va rapportata all’effettiva esistenza di una situazione di pericolo al momento di adozione dell’ordinanza”» (Cons. Stato, Sez. II, n. 5150/2019);
Ritenuto, pertanto, che:
i) alla stregua di tali principi giurisprudenziali e delle emergenze fattuali, non è controvertibile la natura extra ordinem delle determinazioni adottate dall’organo dirigenziale del Comune di Fasano, considerato che nell’ordinanza n. 525/2025 si fa espresso riferimento all’esigenza di adottare “provvedimenti contingibili ed urgenti al fine di eliminare rischi che minacciano la pubblica e privata incolumità e i cittadini così come previsto dall’art. 54 c. 2 del D. Lgs. 267/2000” , prescrivendo conseguentemente “l’inagibilità con divieto di accesso ai lavoratori del locale interrato adibito ad archivio dell’immobile…” e ordinando alla società ricorrente e alla proprietaria dell’immobile “ di provvedere entro 90 giorni dall’adozione della presente ordinanza alla completa esecuzione degli interventi correttivi necessari a ridurre la concentrazione media annua di attività di radon nel locale interrato al di sotto o pari al livello di riferimento di 300 Bq/m³” ;
ii) viepiù, depongono nel senso della qualificazione dell’atto come espressione di un potere contingibile e urgente anche la clausola di avvertimento – riportata in calce all’ordinanza – che “i soggetti individuati nel presente provvedimento… sono responsabili penalmente, civilmente e patrimonialmente della omissione di azioni e provvedimenti a tutela della privata e della pubblica incolumità” ;
Ritenuto, per quanto sopra esposto, che – previo assorbimento delle altre censure proposte (cfr. Ad. Plen. 27.4.2015, n. 5: “in tutte le situazioni di incompetenza… si versa nella situazione in cui il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice non può fare altro che rilevare, se assodato, il relativo vizio e assorbire tutte le altre censure, non potendo dettare le regole dell’azione amministrativa nei confronti di un organo che non ha ancora esercitato il suo munus” ) – il ricorso meriti accoglimento, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, nei limiti dell’interesse fatto valere dalla società ricorrente, e fatta comunque salva la riedizione del potere;
Ritenuto, infine, che le spese di lite possano essere eccezionalmente compensate, considerata la vicenda nel suo complesso e la peculiarità delle questioni esaminate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia – Lecce, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei termini di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OR NC, Presidente
NO EL PR, Primo Referendario, Estensore
Paolo Fusaro, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NO EL PR | OR NC |
IL SEGRETARIO