Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto rispettivamente all'articolo 95 del I protocollo e dall'articolo 23 del II protocollo.
Piena ed intera esecuzione e' data ai protocolli di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto rispettivamente all'articolo 95 del I protocollo e dall'articolo 23 del II protocollo.