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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 15/12/2025, n. 4245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 4245 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 4.12.2025,la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2497/2023 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] Parte_3
( ), residenza in Lusciano via Marconi, in qualità di eredi di C.F._3
, giusta procura in calce, congiuntamente e disgiuntamente, Persona_1 dagli Avv. Ottavio Pannone (C.F. , Avv. Marco Pannone (C.f. C.F._4
) e Avv. Matilde Pannone (C.f. ), ed C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Caserta alla via Tescione n. 14; pec: ; Email_1 Email_2
Email_3
Con dichiarazione espressa di voler ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni, relative al presente procedimento, presso gli indicati indirizzi di posta elettronica certificata.
Appellanti CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t. della Giunta Regionale, rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo (C.F.: dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura C.F._7 generale ad lites per notaio Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del Persona_2
14/03/2018, elett.te dom.ta in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 133,134 e 136 cpc al numero di fax 081/7963766 e/o all'indirizzo di PEC :
. egione.campania.it Email_4 Email_5
Appellata
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale Napoli, Giudice del Lavoro dell' 11 maggio 2023 n. 3135/2023, non notificata, resa nel giudizio inter partes rg 552/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c , dipendente della Persona_1 CP_1
esponeva che la , pur a fronte del servizio
[...] Controparte_1 regolarmente prestato, aveva illegittimamente decurtato a far data da marzo 2021, le somme riportate in sottrazione, tra le indicazioni “TRATTENUTE”, con incomprensibile causale “Rec. Emol. LL.RR. 20/02 – 25/03”; che detta detrazione appariva del tutto ingiustificata ed arbitraria, atteso che non esistevano sentenze, ordinanze, cessioni di credito o altri provvedimenti di sorta che consentivano la illegittima ritenuta. Chiedeva , pertanto in accoglimento del ricorso , di condannare la CP_1
,al pagamento , in suo favore, della complessiva di euro 1.191,70,
[...] oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di lite . Instaurato il contraddittorio si costituiva la , rilevando che le Controparte_1 contestate procedure di recupero erano state avviate in doverosa esecuzione dell'obbligo di recupero delle somme dalla ricorrente indebitamente e ingiustificatamente percepite, nel corso del servizio prestato, ai sensi delle LL.RR. nn. 20/2002 e 25/2003 ,dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019, così come ordinato dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la con Decisione n. 172/2019 PARI del CP_1
30.7.2019. All'esito del giudizio il Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro- emetteva la sentenza in epigrafe indicata con la quale, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti maturati oltre il decennio dalla richiesta di restituzione, così statuiva: “in accoglimento parziale della domanda, accerta che la parte ricorrente è tenuta a restituire alla la somma complessiva netta di € 26.846,40; Controparte_1 rigetta per il resto la domanda, compensa le spese di lite”.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto gravame l'appellante in epigrafe indicata lamentando la violazione dell'art. 112 cpc per aver il primo giudice pronunciato ultra petita ; in particolare assumeva che il Tribunale , pur dichiarando di “accogliere parzialmente la domanda” ,anziché di procedere alla condanna per gli importi richiesti e documentati in ordine al periodo specificato, a favore della lavoratrice, aveva poi affermato “ … che la parte ricorrente è tenuta a restituire alla , la somma complessiva netta di euro 26.846,40”; Controparte_1 che detta richiesta di restituzione mai era stata formulata dalla convenuta, che neanche aveva avanzato domanda riconvenzionale;
ribadiva che essa appellante aveva diritto al pagamento e alla restituzione delle somme indebitamente trattenute come dedotto in ricorso e comprovate dalle buste paga per euro 1.191,70 ; che l'importo pari ad euro 26.846,40 accertato in sentenza ,come da restituire, non trovava alcun riscontro probatorio, laddove era onere della provare la fondatezza e la correttezza dei pretesi conteggi invocati;
che CP_1 il Tribunale aveva compiuto una erronea interpretazione della normativa in tema di ripetibilità dell'indebito ex art 2033 c.c, delle norme comunitarie nonché dell'art. 2126 c.c , escludendone ingiustamente nella specie l'applicazione.
Richiamate le difese svolte in primo grado ,ribadita l' abusiva , illegittima ed illecita condotta della che , senza averne titolo , aveva proceduto CP_1 arbitrariamente alle trattenute , pur a fronte delle ordinanze -ingiunzione sospese dal giudice competente, rassegnava le seguenti conclusioni : “… in riforma integrale della sentenza impugnata del Tribunale Napoli, Giudice del Lavoro del 11 maggio 2023 n. 3135/2023, non notificata, resa nel giudizio inter partes rg 552/2022, dichiarare la nullità della decisione anche per violazione dell'art.112 cpc;
accogliere le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, e perciò, ancora in via preliminare, accertata e dichiarata l'inammissibilità delle pretestuose argomentazioni avverse, anche in contrasto con la disciplina comunitaria, dichiarare e riformare la decisione nella parte in cui : “in accoglimento parziale della domanda, accerta che la parte ricorrente è tenuta a restituire alla CP_1 la somma complessiva netta di € 26.846,40” riformandola rigettando e
[...] disattendendo tale dichiarazione negando il preteso obbligo a restituire;
comunque ed in ogni caso, in accoglimento della domanda iniziale, sempre in riforma della gravata sentenza, condannare la , convenuta/appellata, come Controparte_1 rappresentata al pagamento richiesto pari ad euro 1191,70 con interessi e rivalutazione monetaria. Con condanna della appellata , come rappresentata, alla corresponsione di CP_1 spese, diritti ed onorari con spese generali, iva e cpa, del doppio grado di giudizio, con distrazione>>. La costituitasi in giudizio, con ampie argomentazioni ha Controparte_1 resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. A seguito del decesso nel corso nel presente giudizio di , si Persona_1 sono costituiti gli eredi in epigrafe indicati, con comparsa depositata telematicamente in data 1.10.2025 , riportandosi alle pregresse difese .
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione .
Va da subito detto che effettivamente il primo giudice è incorso nel vizio di ultrapetizione in quanto come dedotto e richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio ,l'unica domanda oggetto di giudizio era la richiesta di condanna della alla restituzione, in favore della ricorrente , della Controparte_1 complessiva di euro 1.191,70, per le asserite illegittime trattenute effettuate dall'Amministrazione a far data da marzo 2021e fino al dicembre 2021 . Senonchè il giudice di primo grado ha addirittura “ in accoglimento parziale della domanda ( ma quale ? ) dichiarata la ricorrente “ tenuta a restituire alla CP_1 la somma complessiva netta di euro 26.846,40 “, senza che mai la
[...]
avesse proposto una specifica domanda riconvenzionale . CP_1
E' evidente che , sul punto, la sentenza ha deciso oltre i limiti delle richieste delle parti (violando l'art. 112 c.p.c.), pronunciandosi su domande o questioni non sollevate, la qual cosa configurando un errore processuale rende la sentenza in parte qua nulla , stante l'obbligo per il giudice di rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Precisato , pertanto , che l'oggetto del giudizio di primo grado era la richiesta di condanna della alla restituzione , in favore della ricorrente , Controparte_1 della complessiva di euro 1.191,70, per le asserite illegittime trattenute effettuate dall'Amministrazione dal marzo 2021 a dicembre 2021, tuttavia la domanda così come formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado va rigettata ,condividendo il Collegio le motivazioni espresse da questa Corte di Appello, in altra composizione. ( v. ex plurimis sent. n. 496/2024,e n. 291
/2025). E' bene evidenziare che la presente vicenda trae origine dalla decisione della Corte dei conti – Sez. regionale di controllo per la Campania – che, in sede di parifica di bilancio sul rendiconto del 2015 e del 2016, ha rilevato l'avvenuto esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003, sollevava questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguiva la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019. A fondamento della propria decisione, la Corte Costituzionale rilevava che le norme regionali istituivano nuovi fondi da destinare a risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali ed introducevano “la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, era in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile”. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014) lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono», la Corte ha precisato che i “due livelli della contrattazione sono […] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal e diretti all' per l'erogazione dei fondi, CP_2 CP_3 secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte dei Conti ha, quindi, emanato le decisioni n. 172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI, con le quali non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo il recupero da parte dell'amministrazione degli emolumenti illegittimamente erogati. Conseguentemente, le somme versate alla parte ricorrente in virtù delle disposizioni dichiarate illegittime sono divenute indebitamente percepite con effetto ex tunc ed è sorto l'obbligo per la di esercitare la pretesa Controparte_1 restitutoria. L'apprensione di quanto corrisposto opera retroattivamente, alla luce del condivisibile principio di diritto secondo cui “"l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“conditio ob causam finitam”)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al diritto romano”, e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi”” (cfr. Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 14084/05). All'ipotesi della “conditio ob causam finitam” – che ricorre quando il credito risulti
“venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (così Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207), - va equiparata quella in esame, cioè la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha reso “indebita” la percezione delle somme da parte della appellante, con effetto ex tunc. Né ,nel caso in esame, può parlarsi di “rapporti esauriti” richiamandosi al riguardo, ex plurimis Cass. Civ. Sez. Lav.
7.7.2020 n. 14085 per cui “le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità”. Si richiama, altresì, Cass. Civ. Sez. III 6.5.2010 n. 10958 secondo cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere «esauriti » i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”. Allo stesso modo C.d.S. Sez. VI 18.10.2011 n. 5600 per cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere esauriti i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”. Ciò stante, essendo incontestabile ed incontestato che in relazione alla fattispecie in esame non è mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme in esame, né che sia maturato integralmente il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero, del tutto legittimamente (recte, doverosamente stanti anche le cogenti indicazioni della Corte dei Conti sul punto) l'Amministrazione ha proceduto ad operare, in sede di compensazione e/o conguaglio tra l'obbligazione retributiva ed il diritto/dovere alla ripetizione delle somme già percepite dai dipendenti per effetto delle norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime, le contestate trattenute, nel decennio anteriore alla richiesta di restituzione. L'appellante ha, poi, evidenziato che l'azione recuperatoria troverebbe un limite nel principio di affidamento e nel consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore. Orbene a seguito dell'intervento della Corte di Cassazione (cfr. l'ordinanza n. 40004 del 14.12.2021), la Consulta (con sentenza n. 8/2023) ha da ultimo ha richiamato i presupposti e la nozione di affidamento incolpevole elaborati dalla Corte EDU (cioè la buona fede soggettiva del beneficiario, la provenienza dell'attribuzione da un ente pubblico e fondata su di una disposizione di legge, regolamento o contratto, il carattere ordinario e reiterato dell'erogazione ecc.) e ha fissato i principi cui l'ordinamento nazionale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti e ha precisato in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, all'art. 117, primo comma, Cost. Ha, quindi, enunciato il principio che “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale” (cfr. C.Cost. n. 8/2023). Ebbene, tenuto conto del rispetto dei criteri di valorizzazione del legittimo affidamento della appellante nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, va confermata la legittimità dell'operato dell'ente. Non v'è dubbio che la creditrice della prestazione indebita, abbia CP_1 esercitato la pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento alla debitrice (è stata trattenuta la somme di € 45,99) ed agli atti risultano depositate le delibere che hanno deciso la rateizzazioni delle somme indebitamente erogate, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versano gli obbligati ed applicando una consistente riduzione sulla somma lorda dovuta. Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto sostiene l'appellante, non può farsi riferimento all'art. 2126 c.c; infatti come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n.8/2023 “L'art. 2126 cod. civ. costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358)…per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri, come nel caso in esame, quale mero aumento della retribuzione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”. Il principio, pur affermato in riferimento alla qualifica dirigenziale, è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, relativamente ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni. Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l' operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A. La ripetizione dell'indebito da parte dell'ente è, pertanto, legittima.
Per tutto quanto sin qui esposto , va dichiarata la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui “ accerta che la parte ricorrente è tenuta a restituire alla la somma complessiva netta di euro Controparte_1
26.846,40” , in quanto essa ,sul punto , è affetta da vizio di ultrapetizione .
Nel resto, considerato che l'oggetto del giudizio di primo grado è la richiesta di condanna della alla restituzione , in favore della ricorrente , Controparte_1 della complessiva di euro 1.191,70, per le asserite illegittime trattenute effettuate dall'Amministrazione a far data dal marzo 2021 a dicembre 2021, l'appello va rigettato l'appello e con esso la domanda così come formulata in prime cure da
, confermandosi in parte qua l'impugnata sentenza . Persona_1
La soccombenza reciproca nonché la complessità della vicenda esaminata, la natura interpretativa delle questioni affrontate e l'intervento in corso di causa della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c, consentono l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui “accerta che la parte ricorrente è tenuta a restituire alla la somma Controparte_1 complessiva netta di euro 26.846,40”;
- nel resto , rigetta l'appello , e con esso la domanda così come formulata in prime cure da , confermandosi in parte qua l'impugnata sentenza;
Persona_1
-compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Napoli lì 4.12.2025
Il Presidente
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche
composta dai sigg. magistrati:
1. dr.ssa Rosa B. Cristofano Presidente rel.
2. dr.ssa Laura Scarlatelli Consigliere
3. dr.ssa Francesca Romana Amarelli Consigliere
A seguito di trattazione scritta ,riunita in camera di consiglio, ha pronunciato in grado di appello, all' esito della riserva di cui all'udienza del 4.12.2025,la seguente SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2497/2023 RG sezione lavoro vertente
TRA
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_1 C.F._1
, nato a [...] il [...] ( ), Parte_2 C.F._2
, nato a [...] il [...] Parte_3
( ), residenza in Lusciano via Marconi, in qualità di eredi di C.F._3
, giusta procura in calce, congiuntamente e disgiuntamente, Persona_1 dagli Avv. Ottavio Pannone (C.F. , Avv. Marco Pannone (C.f. C.F._4
) e Avv. Matilde Pannone (C.f. ), ed C.F._5 C.F._6 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Caserta alla via Tescione n. 14; pec: ; Email_1 Email_2
Email_3
Con dichiarazione espressa di voler ricevere tutte le notificazioni e comunicazioni, relative al presente procedimento, presso gli indicati indirizzi di posta elettronica certificata.
Appellanti CONTRO
(C.F.: ), in persona del suo legale rapp.te Controparte_1 P.IVA_1
Presidente p.t. della Giunta Regionale, rapp.ta e difesa dall'Avv. Maria Filomena Luongo (C.F.: dell'Avvocatura Regionale in virtù di procura C.F._7 generale ad lites per notaio Rep. n. 33646 raccolta n. 15752 del Persona_2
14/03/2018, elett.te dom.ta in Napoli alla Via Santa Lucia n. 81, la quale dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni, ivi comprese quelle di cui agli artt. 133,134 e 136 cpc al numero di fax 081/7963766 e/o all'indirizzo di PEC :
. egione.campania.it Email_4 Email_5
Appellata
OGGETTO : Appello avverso la sentenza del Tribunale Napoli, Giudice del Lavoro dell' 11 maggio 2023 n. 3135/2023, non notificata, resa nel giudizio inter partes rg 552/2022
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 414 c.p.c , dipendente della Persona_1 CP_1
esponeva che la , pur a fronte del servizio
[...] Controparte_1 regolarmente prestato, aveva illegittimamente decurtato a far data da marzo 2021, le somme riportate in sottrazione, tra le indicazioni “TRATTENUTE”, con incomprensibile causale “Rec. Emol. LL.RR. 20/02 – 25/03”; che detta detrazione appariva del tutto ingiustificata ed arbitraria, atteso che non esistevano sentenze, ordinanze, cessioni di credito o altri provvedimenti di sorta che consentivano la illegittima ritenuta. Chiedeva , pertanto in accoglimento del ricorso , di condannare la CP_1
,al pagamento , in suo favore, della complessiva di euro 1.191,70,
[...] oltre interessi e rivalutazione, con vittoria di spese e competenze di lite . Instaurato il contraddittorio si costituiva la , rilevando che le Controparte_1 contestate procedure di recupero erano state avviate in doverosa esecuzione dell'obbligo di recupero delle somme dalla ricorrente indebitamente e ingiustificatamente percepite, nel corso del servizio prestato, ai sensi delle LL.RR. nn. 20/2002 e 25/2003 ,dichiarate costituzionalmente illegittime con sentenza della Corte Costituzionale n. 146/2019, così come ordinato dalla Corte dei Conti – Sez. Regionale di Controllo per la con Decisione n. 172/2019 PARI del CP_1
30.7.2019. All'esito del giudizio il Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro- emetteva la sentenza in epigrafe indicata con la quale, previo accertamento dell'intervenuta prescrizione dei crediti maturati oltre il decennio dalla richiesta di restituzione, così statuiva: “in accoglimento parziale della domanda, accerta che la parte ricorrente è tenuta a restituire alla la somma complessiva netta di € 26.846,40; Controparte_1 rigetta per il resto la domanda, compensa le spese di lite”.
Avverso la suddetta pronuncia ha proposto gravame l'appellante in epigrafe indicata lamentando la violazione dell'art. 112 cpc per aver il primo giudice pronunciato ultra petita ; in particolare assumeva che il Tribunale , pur dichiarando di “accogliere parzialmente la domanda” ,anziché di procedere alla condanna per gli importi richiesti e documentati in ordine al periodo specificato, a favore della lavoratrice, aveva poi affermato “ … che la parte ricorrente è tenuta a restituire alla , la somma complessiva netta di euro 26.846,40”; Controparte_1 che detta richiesta di restituzione mai era stata formulata dalla convenuta, che neanche aveva avanzato domanda riconvenzionale;
ribadiva che essa appellante aveva diritto al pagamento e alla restituzione delle somme indebitamente trattenute come dedotto in ricorso e comprovate dalle buste paga per euro 1.191,70 ; che l'importo pari ad euro 26.846,40 accertato in sentenza ,come da restituire, non trovava alcun riscontro probatorio, laddove era onere della provare la fondatezza e la correttezza dei pretesi conteggi invocati;
che CP_1 il Tribunale aveva compiuto una erronea interpretazione della normativa in tema di ripetibilità dell'indebito ex art 2033 c.c, delle norme comunitarie nonché dell'art. 2126 c.c , escludendone ingiustamente nella specie l'applicazione.
Richiamate le difese svolte in primo grado ,ribadita l' abusiva , illegittima ed illecita condotta della che , senza averne titolo , aveva proceduto CP_1 arbitrariamente alle trattenute , pur a fronte delle ordinanze -ingiunzione sospese dal giudice competente, rassegnava le seguenti conclusioni : “… in riforma integrale della sentenza impugnata del Tribunale Napoli, Giudice del Lavoro del 11 maggio 2023 n. 3135/2023, non notificata, resa nel giudizio inter partes rg 552/2022, dichiarare la nullità della decisione anche per violazione dell'art.112 cpc;
accogliere le conclusioni di cui al ricorso introduttivo, e perciò, ancora in via preliminare, accertata e dichiarata l'inammissibilità delle pretestuose argomentazioni avverse, anche in contrasto con la disciplina comunitaria, dichiarare e riformare la decisione nella parte in cui : “in accoglimento parziale della domanda, accerta che la parte ricorrente è tenuta a restituire alla CP_1 la somma complessiva netta di € 26.846,40” riformandola rigettando e
[...] disattendendo tale dichiarazione negando il preteso obbligo a restituire;
comunque ed in ogni caso, in accoglimento della domanda iniziale, sempre in riforma della gravata sentenza, condannare la , convenuta/appellata, come Controparte_1 rappresentata al pagamento richiesto pari ad euro 1191,70 con interessi e rivalutazione monetaria. Con condanna della appellata , come rappresentata, alla corresponsione di CP_1 spese, diritti ed onorari con spese generali, iva e cpa, del doppio grado di giudizio, con distrazione>>. La costituitasi in giudizio, con ampie argomentazioni ha Controparte_1 resistito al gravame chiedendone il rigetto.
Nelle more del giudizio, era disposta la trattazione cartolare secondo il disposto degli art. 127- 127 ter c.p.c. applicabili, dal 1° gennaio 2023, anche ai giudizi pendenti ai sensi dell'art. 35,comma 2 ,del d.lgs. n. 149/2022. A seguito del decesso nel corso nel presente giudizio di , si Persona_1 sono costituiti gli eredi in epigrafe indicati, con comparsa depositata telematicamente in data 1.10.2025 , riportandosi alle pregresse difese .
Pertanto, a seguito del deposito delle note di trattazione, la causa è stata riservata in decisione .
Va da subito detto che effettivamente il primo giudice è incorso nel vizio di ultrapetizione in quanto come dedotto e richiesto con il ricorso introduttivo del giudizio ,l'unica domanda oggetto di giudizio era la richiesta di condanna della alla restituzione, in favore della ricorrente , della Controparte_1 complessiva di euro 1.191,70, per le asserite illegittime trattenute effettuate dall'Amministrazione a far data da marzo 2021e fino al dicembre 2021 . Senonchè il giudice di primo grado ha addirittura “ in accoglimento parziale della domanda ( ma quale ? ) dichiarata la ricorrente “ tenuta a restituire alla CP_1 la somma complessiva netta di euro 26.846,40 “, senza che mai la
[...]
avesse proposto una specifica domanda riconvenzionale . CP_1
E' evidente che , sul punto, la sentenza ha deciso oltre i limiti delle richieste delle parti (violando l'art. 112 c.p.c.), pronunciandosi su domande o questioni non sollevate, la qual cosa configurando un errore processuale rende la sentenza in parte qua nulla , stante l'obbligo per il giudice di rispettare il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Precisato , pertanto , che l'oggetto del giudizio di primo grado era la richiesta di condanna della alla restituzione , in favore della ricorrente , Controparte_1 della complessiva di euro 1.191,70, per le asserite illegittime trattenute effettuate dall'Amministrazione dal marzo 2021 a dicembre 2021, tuttavia la domanda così come formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado va rigettata ,condividendo il Collegio le motivazioni espresse da questa Corte di Appello, in altra composizione. ( v. ex plurimis sent. n. 496/2024,e n. 291
/2025). E' bene evidenziare che la presente vicenda trae origine dalla decisione della Corte dei conti – Sez. regionale di controllo per la Campania – che, in sede di parifica di bilancio sul rendiconto del 2015 e del 2016, ha rilevato l'avvenuto esborso di consistenti somme complessivamente erogate al personale in servizio nel ruolo del Consiglio regionale a titolo di indennità previste dalle leggi regionali nn. 20/2002 e 25/2003, sollevava questione di costituzionalità di queste ultime, cui seguiva la declaratoria di incostituzionalità delle menzionate leggi, giusta sentenza della Corte costituzionale n. 146/2019. A fondamento della propria decisione, la Corte Costituzionale rilevava che le norme regionali istituivano nuovi fondi da destinare a risorse ulteriori al trattamento accessorio dei dipendenti regionali ed introducevano “la previsione di un nuovo trattamento economico accessorio per il personale regionale che, oltre a non essere coerente con i criteri indicati dai contratti collettivi di comparto, era in contrasto con la riserva di competenza esclusiva assegnata al legislatore statale dall'art. 117, secondo comma, lettera l) Cost. in materia di ordinamento civile”. Infatti, secondo la costante giurisprudenza della Corte Costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 175 e n. 72 del 2017; n. 257 del 2016; n. 180 del 2015; n. 269, n. 211 e n. 17 del 2014) lo spazio della contrattazione decentrata e integrativa, individuato dall'art. 40, comma 3-bis, del d.lgs. n. 165 del 2001 come sede idonea per la destinazione di risorse aggiuntive relative al trattamento economico accessorio collegato alla qualità del rendimento individuale, è uno spazio circoscritto e delimitato dai contratti nazionali di comparto. La contrattazione non potrà che svolgersi «sulle materie, con i vincoli e nei limiti stabiliti dai collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono», la Corte ha precisato che i “due livelli della contrattazione sono […] gerarchicamente ordinati, in specie nel settore del lavoro pubblico, poiché solo a seguito degli atti di indirizzo emanati dal e diretti all' per l'erogazione dei fondi, CP_2 CP_3 secondo quanto previsto dalla contrattazione collettiva nazionale, può aprirsi la sede decentrata e sotto-ordinata di contrattazione» (sentenza n. 196 del 2018). L'istituzione dei nuovi fondi, prevista dalle norme regionali in violazione della competenza legislativa esclusiva statale, ha determinato, quale inevitabile conseguenza, un aggravio della spesa per il personale regionale che, «per la sua importanza strategica, [costituisce] non già una minuta voce di dettaglio» nei bilanci delle amministrazioni pubbliche, ma «un importante aggregato della spesa di parte corrente» (fra le altre, sentenza n. 108 del 2011). Tale spesa, non autorizzata dal legislatore statale e dunque non divenuta oggetto di rinvio alla contrattazione di comparto, non può trovare per ciò stesso legittima copertura finanziaria. Essa incide negativamente sull'equilibrio dei bilanci e sulla sostenibilità del debito pubblico, in violazione degli artt. 81 e 97, primo comma, Cost. Successivamente alla declaratoria di incostituzionalità, la Corte dei Conti ha, quindi, emanato le decisioni n. 172/2019/PARI e n. 217/2019/PARI, con le quali non parificava il rendiconto di bilancio, imponendo il recupero da parte dell'amministrazione degli emolumenti illegittimamente erogati. Conseguentemente, le somme versate alla parte ricorrente in virtù delle disposizioni dichiarate illegittime sono divenute indebitamente percepite con effetto ex tunc ed è sorto l'obbligo per la di esercitare la pretesa Controparte_1 restitutoria. L'apprensione di quanto corrisposto opera retroattivamente, alla luce del condivisibile principio di diritto secondo cui “"l'indebito oggettivo si verifica o perché manca la causa originaria giustificativa del pagamento (“conditio indebiti sine causa”) o perché la causa del rapporto originariamente esistente è poi venuta meno in virtù di eventi successivi che hanno messo nel nulla o reso inefficace il rapporto medesimo (“conditio ob causam finitam”)”, e ciò secondo una “distinzione che risale al diritto romano”, e che “è ripresa dalla dottrina italiana, sulla base del nuovo testo dell'art. 2033 c.c. nel quale è stato trasfuso l'art. 1327 codice abrogato (1865) che stabiliva il principio della inefficacia degli atti privi di una “causa solvendi”” (cfr. Cass. n. 3314/2020; Cass. n. 14084/05). All'ipotesi della “conditio ob causam finitam” – che ricorre quando il credito risulti
“venuto meno successivamente a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi” (così Cass. Sez. 3, sent. 28 maggio 2013, n. 13207), - va equiparata quella in esame, cioè la declaratoria di illegittimità costituzionale che ha reso “indebita” la percezione delle somme da parte della appellante, con effetto ex tunc. Né ,nel caso in esame, può parlarsi di “rapporti esauriti” richiamandosi al riguardo, ex plurimis Cass. Civ. Sez. Lav.
7.7.2020 n. 14085 per cui “le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto "ex tunc", con la conseguenza che essa non è più applicabile, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pubblicazione della decisione. Il principio che gli effetti dell'incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo riguarda le sole ipotesi in cui si sia formato il giudicato, si sia verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo ovvero si siano prodotte preclusioni processuali, decadenze o prescrizioni non direttamente investite, nei loro presupposti formativi, dalla pronuncia d'incostituzionalità”. Si richiama, altresì, Cass. Civ. Sez. III 6.5.2010 n. 10958 secondo cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte cost. hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere «esauriti » i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”. Allo stesso modo C.d.S. Sez. VI 18.10.2011 n. 5600 per cui “le sentenze di accoglimento di una questione di legittimità costituzionale pronunciate dalla Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, con l'unico limite delle situazioni consolidate per essersi il relativo rapporto definitivamente esaurito, potendosi, in proposito, legittimamente ritenere esauriti i soli rapporti rispetto ai quali si sia formato il giudicato, ovvero sia decorso il termine prescrizionale o decadenziale previsto dalla legge”. Ciò stante, essendo incontestabile ed incontestato che in relazione alla fattispecie in esame non è mai intervenuta pronuncia passata in giudicato dichiarativa del diritto del ricorrente alla corresponsione delle somme in esame, né che sia maturato integralmente il termine decennale di prescrizione dell'azione di recupero, del tutto legittimamente (recte, doverosamente stanti anche le cogenti indicazioni della Corte dei Conti sul punto) l'Amministrazione ha proceduto ad operare, in sede di compensazione e/o conguaglio tra l'obbligazione retributiva ed il diritto/dovere alla ripetizione delle somme già percepite dai dipendenti per effetto delle norme poi dichiarate costituzionalmente illegittime, le contestate trattenute, nel decennio anteriore alla richiesta di restituzione. L'appellante ha, poi, evidenziato che l'azione recuperatoria troverebbe un limite nel principio di affidamento e nel consolidamento delle situazioni giuridiche intervenuto medio tempore. Orbene a seguito dell'intervento della Corte di Cassazione (cfr. l'ordinanza n. 40004 del 14.12.2021), la Consulta (con sentenza n. 8/2023) ha da ultimo ha richiamato i presupposti e la nozione di affidamento incolpevole elaborati dalla Corte EDU (cioè la buona fede soggettiva del beneficiario, la provenienza dell'attribuzione da un ente pubblico e fondata su di una disposizione di legge, regolamento o contratto, il carattere ordinario e reiterato dell'erogazione ecc.) e ha fissato i principi cui l'ordinamento nazionale deve attenersi nell'interpretazione dell'art. 2033 c.c. con riferimento alle retribuzioni assertivamente indebite dei pubblici dipendenti e ha precisato in quali termini assume rilevanza il legittimo affidamento del percipiente, in relazione all'art. 1 Prot. addiz. CEDU e, di riflesso, all'art. 117, primo comma, Cost. Ha, quindi, enunciato il principio che “la clausola della buona fede oggettiva consente, sul presupposto dell'affidamento ingenerato nell'accipiens, di adeguare, innanzitutto, tramite la rateizzazione, il quomodo dell'adempimento della prestazione restitutoria, tenendo conto delle condizioni economiche e patrimoniali dell'obbligato. Inoltre, in presenza di particolari condizioni personali dell'accipiens e dell'eventuale coinvolgimento di diritti inviolabili, la buona fede oggettiva può condurre, a seconda della gravità delle ipotesi, a ravvisare una inesigibilità temporanea o finanche parziale” (cfr. C.Cost. n. 8/2023). Ebbene, tenuto conto del rispetto dei criteri di valorizzazione del legittimo affidamento della appellante nel senso voluto dalla Corte Costituzionale, va confermata la legittimità dell'operato dell'ente. Non v'è dubbio che la creditrice della prestazione indebita, abbia CP_1 esercitato la pretesa in maniera da tenere in debita considerazione, in rapporto alle circostanze concrete, la sfera di interessi che fa riferimento alla debitrice (è stata trattenuta la somme di € 45,99) ed agli atti risultano depositate le delibere che hanno deciso la rateizzazioni delle somme indebitamente erogate, tenendo conto delle condizioni economico-patrimoniali in cui versano gli obbligati ed applicando una consistente riduzione sulla somma lorda dovuta. Nella fattispecie in esame, diversamente da quanto sostiene l'appellante, non può farsi riferimento all'art. 2126 c.c; infatti come chiarito dalla Suprema Corte nella sentenza n.8/2023 “L'art. 2126 cod. civ. costituisce un presidio contro pretese restitutorie avanzate dal datore di lavoro, compresa la pubblica amministrazione (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanze 5 novembre 2021, n. 32263 e 31 agosto 2018, n. 21523), ma a condizione che l'indebito retributivo corrisponda a una specifica prestazione, effettivamente eseguita (Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 23 novembre 2021, n. 36358)…per converso, la norma non trova applicazione qualora la prestazione si configuri, come nel caso in esame, quale mero aumento della retribuzione di un incarico dirigenziale e, dunque, non si ponga in una relazione sinallagmatica con una specifica prestazione lavorativa aggiuntiva, sì da comportare - dal punto di vista qualitativo, quantitativo e temporale - «il trasmodare dell'incarico originariamente attribuito in una prestazione radicalmente diversa» (Cass. ordinanza n. 36358 del 2021)”. Il principio, pur affermato in riferimento alla qualifica dirigenziale, è idoneo ad essere applicato anche al pubblico dipendente sprovvisto della qualifica dirigenziale, relativamente ai compensi accessori e/o aggiuntivi che accedono al trattamento economico fondamentale, per i quali vi è la riserva di legislazione nazionale, dal momento che valorizza, tra le caratteristiche tutte cumulativamente necessarie, l'elemento della novità della prestazione remunerabile, a prescindere dal ruolo ricoperto all'interno delle pubbliche amministrazioni. Tali rilievi consentono di escludere in radice anche i presupposti per l' operatività dell'art. 2041 c.c., dal momento che l'impossibilità di sostenere un'autonoma remunerabilità delle attività svolte, impedisce di concretizzare un ingiustificato arricchimento da parte della P.A. La ripetizione dell'indebito da parte dell'ente è, pertanto, legittima.
Per tutto quanto sin qui esposto , va dichiarata la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui “ accerta che la parte ricorrente è tenuta a restituire alla la somma complessiva netta di euro Controparte_1
26.846,40” , in quanto essa ,sul punto , è affetta da vizio di ultrapetizione .
Nel resto, considerato che l'oggetto del giudizio di primo grado è la richiesta di condanna della alla restituzione , in favore della ricorrente , Controparte_1 della complessiva di euro 1.191,70, per le asserite illegittime trattenute effettuate dall'Amministrazione a far data dal marzo 2021 a dicembre 2021, l'appello va rigettato l'appello e con esso la domanda così come formulata in prime cure da
, confermandosi in parte qua l'impugnata sentenza . Persona_1
La soccombenza reciproca nonché la complessità della vicenda esaminata, la natura interpretativa delle questioni affrontate e l'intervento in corso di causa della pronuncia della Consulta n. 8/2023 in ordine alla portata applicativa dell'art. 2033 c.c, consentono l'integrale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
-dichiara la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui “accerta che la parte ricorrente è tenuta a restituire alla la somma Controparte_1 complessiva netta di euro 26.846,40”;
- nel resto , rigetta l'appello , e con esso la domanda così come formulata in prime cure da , confermandosi in parte qua l'impugnata sentenza;
Persona_1
-compensa tra le parti le spese del doppio grado di giudizio. Napoli lì 4.12.2025
Il Presidente
Dr.ssa Rosa B. Cristofano
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dagli antescritti magistrati in conformità alle prescrizioni di cui al combinato disposto dell'art. 4 del d.l. 29 dicembre, n. 193 convertito con modif. dalla legge 22 febbraio 2010 n. 24 e del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82(CAD), e nel rispetto delle regole tecniche stabilite con d.m. della Giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 e succ. modifiche