Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Washington il 29 marzo 1971:
a) convenzione sul commercio del grano;
b) convenzione sull'aiuto alimentare.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i seguenti atti internazionali, adottati a Washington il 29 marzo 1971:
a) convenzione sul commercio del grano;
b) convenzione sull'aiuto alimentare.