TRIB
Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 10/11/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio n. 2315/2020 R.G., avente ad oggetto “risoluzione contrattuale”, vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, in forza Parte_1 C.F._1
di procura alle liti in atti, dagli avv.ti Antonio Trulio (c.f.: ) - C.F._2
indirizzo pec: - e RO IO (c.f. Email_1
) - indirizzo pec: C.F._3 Email_2
presso il cui studio, in Avellino, alla via Vasto n. 26, è elett.te domiciliato.
ATTORE
E
- (c.f. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1
procuratore speciale, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti in atti, dall'avv.
NN CI (c.f. - indirizzo pec: C.F._4 Email_3
ed elett.te domiciliata in Avellino, al corso Europa n. Email_4
72, presso lo studio dell'avv. Giovanni Castelluccio
CONVENUTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in Parte_1
giudizio, innanzi al Tribunale di Avellino, la Controparte_1
deducendo: che, in data 15.12.2014, aveva sottoscritto, su sollecitazione della CP_1 una “scheda di adesione per il pubblico indistinto” , acquistando n.
3.344 azioni, per un totale di euro 29.928,80 ed altrettante obbligazioni emesse dalla stessa, per CP_1 un totale di euro 20.064,00; - che i titoli acquistati erano confluiti nel dossier titoli n.
00202/0000021179452; - che tale dossier, alla data del 31.12.2014, registrava n. 2339 azioni per un controvalore di euro 20.934,05, ed obbligazioni subordinate per un controvalore di euro 14.034,00; - che, in data 29.05.2015, sempre su sollecitazione della
Banca, aveva sottoscritto una “scheda di adesione per azionisti” per l'acquisto di n. 610 azioni e n. 610 obbligazioni subordinate, per un ammontare complessivo di euro
9.119,50; - che la in qualità di intermediario finanziario, aveva omesso CP_1
un'idonea informativa in ordine ai prodotti finanziari acquistati, sia al momento della sottoscrizione delle schede di adesione che nel corso del rapporto, violando, sotto più profili, la normativa in materia;
-che la gli aveva inoltrato sporadicamente CP_1
l'estratto conto dei titoli acquistati, senza alcun dato in ordine al presumibile valore di smobilizzo;
che tale dato emergeva, per la prima volta, dall'estratto conto del
31.12.2017, per cui, solo a decorrere da tale momento, si era reso conto che il presumibile valore di smobilizzo sarebbe stato di pochi euro;
- che il valore di smobilizzo si era man mano ridotto sino ad azzerarsi completamente;
- che le negoziazioni dei titoli della erano state sospese dalla con delibera n. CP_1 CP_2
21190 del 17.12.2019.
L'attore evidenziava, poi, che la aveva rilevato le irregolarità lamentate con CP_2
particolare riferimento alla presentazione dei servizi di investimento ed irrogato le sanzioni di cui alle Delibere prodotte. Rilevava anche che il prezzo di emissione e collocamento delle azioni, sin dall'anno 2012, era del tutto sproporzionato, al fine di incentivarne l'acquisto da parte degli investitori e che il dissolvimento dei titoli era da collegarsi all'operazione di aumento del capitale. deliberata dall'assemblea dei soci.
Tanto dedotto, l'attore chiedeva accogliersi le seguenti conclusioni:
1. in via principale, accertata la responsabilità, contrattuale o extracontrattuale della
[...]
dichiarare la nullità e/o l'annullamento dei contratti di acquisto, Controparte_1
gestione ed amministrazione dei prodotti finanziari;
2. in subordine, dichiarare la risoluzione dei predetti contratti;
3. in ogni caso, condannare la alla restituzione CP_1 delle somme versate, nonché al risarcimento del danno “per mancato impiego e rendimento”, al risarcimento del danno patrimoniale, pari alla differenza tra il valore di acquisto e quello attuale dei prodotti finanziari, oltre interessi e maggior danno;
-4.
pag. 2/16 condannare la al risarcimento dei danni non patrimoniali patiti in conseguenza CP_1 dell'inadempimento, anche in via equitativa.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la convenuta, la CP_1 quale eccepiva, in via preliminare, l'intervenuta estinzione per prescrizione delle pretese restitutorie e risarcitorie dell'attore e, nel merito, l'infondatezza della domanda.
Precisate le conclusioni, all'udienza del 27.06.2025, la causa veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c., per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda è fondata nei limiti e per i motivi che si passano ad illustrare.
Va, preliminarmente, rilevato che la domanda è procedibile, avendo l'attore esperito, prima di intraprendere l'azione giudiziale, la procedura di mediazione obbligatoria (cfr. verbale di mediazione negativo allegato all'atto di citazione).
Passando all'esame del merito e venendo a delineare l'oggetto del contendere, va osservato che la fattispecie in esame va inquadrata nell'ambito dell'attività di negoziazione degli strumenti finanziari.
L'attore ha chiesto la declaratoria di nullità e/o annullamento e, in subordine, di risoluzione, dei contratti di acquisto dei prodotti finanziari indicati in premessa, avanzando pretese restitutorie e risarcitorie nei confronti della Controparte_1
A suo dire, la quale intermediario finanziario, sarebbe inadempiente alle CP_1
obbligazioni inerenti alla prestazione di servizi di investimento. In particolare, la CP_1
avrebbe violato gli obblighi informativi e le regole di appropriatezza ed adeguatezza degli investimenti rispetto al suo profilo finanziario, soprattutto in considerazione del carattere illiquido delle azioni emesse.
In sostanza, sotto vari profili, la convenuta avrebbe agito in violazione dei principi di diligenza, correttezza e trasparenza informativa.
La convenuta ha tempestivamente eccepito l'intervenuta estinzione delle CP_1
pretese attoree per decorso del termine di prescrizione quinquennale, ricomprendendo la fattispecie nell'ambito della responsabilità precontrattuale.
Orbene, va osservato, preliminarmente, che l'eccezione di prescrizione è infondata.
pag. 3/16 La giurisprudenza ha chiarito che, in tema di intermediazione finanziaria, la responsabilità dell'intermediario che ometta di informarsi sulla propensione al rischio del cliente o di rappresentare a quest'ultimo i rischi dell'investimento ovvero che compie operazioni inadeguate quando dovrebbe avvedersene, ha natura contrattuale, investendo il non corretto adempimento di obblighi legali facenti parte integrante del contratto-quadro intercorrente tra le parti (cfr. Cass. sent. n.8997/21 e Cass. sent. n.
3261/18).
Ne consegue che il termine prescrizione è decennale.
L'orientamento giurisprudenziale più recente, che merita condivisione, poi, è nel senso che il termine di prescrizione per l'esercizio, da parte del cliente, dell'azione di risarcimento danni cagionati dall'inadempimento dell'intermediario inizia a decorrere solo quando si manifesta in concreto per il cliente il pregiudizio patrimoniale, ossia la conseguenza dannosa da lui oggettivamente percepibile, essendo questo il momento in cui il diritto al risarcimento può essere fatto valere rispetto ad un danno effettivamente determinatosi (cfr. Cass. ord. n. 11241/25; Cass. sent. n. 32226/24 e Cass. ord. n.
2066/23).
L'attività di negoziazione degli strumenti finanziari si svolge su due livelli: quello a monte, del contratto quadro tra cliente e intermediario (nel quale vengono definite le regole di disciplina dei successivi contratti), e quello a valle, dei singoli ordini di acquisto che sono impartiti dal cliente in esecuzione del contratto quadro.
Le fonti normative che disciplinano tale attività sono il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (T.U.F.), quale normativa primaria che definisce l'ambito soggettivo e oggettivo della materia e stabilisce i principi generali, ed i Regolamenti Consob nn.
11522/1998 e 16190/2007, quale normativa secondaria che disciplina nel dettaglio le regole tecniche per la prestazione dei servizi di investimento. Nello specifico, la negoziazione dei prodotti finanziari è disciplinata dall'art. 21, comma 1, lett. b), D.lg. n.
58 del 1998 e dagli artt. 26 e ss. dei Regolamenti Consob del 2007.
La disciplina dettata dal T.U.F. e dai Regolamenti Consob pone a carico dell'intermediario finanziario l'obbligo di comportarsi con diligenza, correttezza e trasparenza a tutela dell'interesse del cliente. Tale obbligo si concretizza nel dovere di segnalare al cliente, in modo sufficientemente dettagliato, chiaro e comprensibile, le caratteristiche e la natura del rischio dello specifico investimento che egli si accinge a pag. 4/16 fare, e ciò indipendentemente dal fatto che l'investimento sia stato proposto dalla banca o che sia stato individuato direttamente dal cliente (cfr. Cass. sent. n. 7932/2023).
In particolare, la ha obblighi di informazione passiva ed obblighi di informazione CP_1
attiva.
Gli obblighi di informazione passiva si sostanziano nel dovere di acquisire dal cliente notizie in ordine alle sue caratteristiche di investitore e, in particolare, circa il suo grado di propensione al rischio, la sua esperienza in materia di investimenti, la sua situazione finanziaria, i suoi obiettivi di investimento, attraverso la “profilatura” del cliente (cfr.
Cass. 31/03/21, n.8997; Corte appello Bari 12/01/2022, n.47).
Sulla base delle informazioni raccolte dal cliente, l'intermediario è tenuto, poi, ad effettuare:
1. la valutazione di adeguatezza (art. 39-40 Reg. 16190/2007), con riferimento ai servizi di consulenza in materia di investimenti e di gestione di portafogli;
2. la valutazione di appropriatezza (artt. 41-41 Reg. 16190/2007), con riferimento agli altri servizi di investimento, ad eccezione di quelli di mera esecuzione o ricezione di ordini (c.d. "execution only").
Una specifica disciplina è, poi, prevista per le situazioni di “conflitto di interesse”, rispetto alle quali gli obblighi previsti in via generale dall'art. 21, comma 1-bis del
T.U.F. sono specificati dal Regolamento congiunto adottato dalla e dalla Banca CP_2
d'Italia in data 29.10.2007.
In particolare, ai sensi dell'art. 26 reg. Consob n. 11522 del 1998, gli intermediari devono consegnare agli investitori il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari. Il generale e standardizzato riferimento a strumenti/investimenti finanziari privo dell'indicazione concreta del prodotto offerto non è, tuttavia, idoneo a soddisfare l'obbligo di informazione. Come affermato costantemente dalla giurisprudenza, l'intermediario è tenuto a trasmettere al cliente notizie concrete e specifiche sul singolo prodotto di investimento.
E' pacifico, poi, che la clausola eventualmente inserita nei contratti con cui il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni necessarie e di averne preso conoscenza è insufficiente all'assolvimento dell'obbligo di informazione del cliente investitore, se non corrisponde ad una completa e corretta informazione sostanziale. Una siffatta dichiarazione non può essere qualificata come “confessione stragiudiziale”, essendo, a tal fine, necessaria la consapevolezza e volontà di ammettere un fatto specifico pag. 5/16 sfavorevole per il dichiarante e favorevole all'altra parte, che determini la realizzazione di un obiettivo pregiudizio. Essa, inoltre, è inidonea ad assolvere gli obblighi informativi prescritti, trattandosi di una dichiarazione riassuntiva e generica circa l'avvenuta completezza dell'informazione sottoscritta dal cliente" (cfr. Cass. civ. Sez. I,
Ord. n. 12990/23).
Di particolare rilievo è l'art. 29, comma 1, reg. cit., secondo cui gli stessi intermediari
"si astengono dall'effettuare con o per conto degli investitori operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione", con la specificazione ai sensi dell'art. 29, commi 2 e 3, reg. cit. che "ai fini di cui al comma 1, gli intermediari autorizzati tengono conto delle informazioni di cui all'art. 28 e di ogni altra informazione disponibile in relazione ai servizi prestati. Gli intermediari autorizzati, quando ricevono da un investitore disposizioni relative ad una operazione non adeguata, lo informano di tale circostanza e delle ragioni per cui non è opportuno procedere alla sua esecuzione.
Qualora l'investitore intenda comunque dare corso all'operazione, gli intermediari autorizzati possono eseguire l'operazione stessa solo sulla base di un ordine impartito per iscritto ovvero, nel caso di ordini telefonici, registrato su nastro magnetico o su altro supporto equivalente, in cui sia fatto esplicito riferimento alle avvertenze ricevute".
Per quanto concerne, poi, la ripartizione dell'onere probatorio circa l'avvenuto adempimento di tali obblighi, l'art. 23 co. 6 T.U.F. dispone che "nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetta ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta".
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, i criteri di riparto dell'onere probatorio nelle azioni di responsabilità promosse in tema di intermediazione finanziaria sono distribuiti nel senso che l'investitore è tenuto ad allegare l'inadempimento da parte dell'intermediario delle obbligazioni scaturenti dal contratto di intermediazione e a fornire la prova del danno e del nesso di causalità fra questo e l'inadempimento, anche sulla base di presunzioni;
mentre l'intermediario deve provare l'avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico, allegate come inadempiute dalla controparte, e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito con la specifica diligenza richiesta dalla normativa di settore (cfr. Cass. ord. n. 35776/23; Cass.n.7932/23 e Cass.
n. 14335/19).
pag. 6/16 Laddove l'intermediario non offra la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico, egli sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore.
Tanto premesso in linea generale, occorre accertare, nel caso concreto, se sussista la prova positiva dell'adempimento degli obblighi informativi, attivi e passivi, posti in capo alla Banca.
Va quindi esaminato, anzitutto, il profilo relativo all'adeguatezza delle informazioni fornite dalla Banca all'attore in relazione alle caratteristiche dell'investimento, procedendo all'analisi dei documenti che la Banca convenuta indica come idonei a rappresentare le informazioni suddette.
Orbene, dalla disamina della documentazione prodotta dalla emerge che CP_1
le informazioni trasmesse cliente non sono idonee a soddisfare gli obblighi cui un istituto di credito è tenuto, come innanzi delineati.
Va, preliminarmente, evidenziato che sono pacifici ed ampiamente documentati gli investimenti effettuati dall'attore.
Orbene, dalla CTU espletata, emerge che l'attore acquistava: 1) in virtù della scheda di adesione del 15/12/2014, n. 2339 azioni ad euro 8,95 ciascuna, per un totale di euro
20.934,05; - 2) in virtù della scheda di adesione del 29/05/2015, n. 610 azioni ad euro
8,95 ciascuna, per un totale di euro 5.459,50; - 3) in virtù della scheda di adesione del
15/12/2014, n. 2339 obbligazioni ad euro 6,00 ciascuna (pari al valore nominale unitario), per un totale di euro 14.034,00; - 4) in virtù della scheda di adesione del
Cont Cont 29/05/2015, n. 559 azioni in prelazione, n. 51 azioni in opzione e n. 610 obbligazioni subordinate del prestito obbligazionario 6,50% Tier II, più il rateo cedolare maturato al 18/06/2015, pari a ad euro111,11, per un totale di euro 3.771,11.
Dunque, l'attore investiva in azioni un capitale complessivo di euro 26.393,55 e, in obbligazioni subordinate, un capitale complessivo di euro 17.805,11.
Il capitale totale investito dall'attore era pari ad euro 44.198,66.
Va, poi, osservato che, dalla documentazione in atti, si evince chiaramente che l'attore effettuava il questionario di profilatura in data 26/11/2014.
Nel predetto questionario, l'attore dichiarava: di avere, quale obiettivo di investimento, la crescita significativa del capitale nel medio lungo periodo;
- di essere disposto a sopportare anche forti oscillazioni di valore;
- di voler operare in strumenti finanziari pag. 7/16 nel breve, medio e nel lungo termine (oltre sei anni); - di aver compreso che il valore del suo portafoglio necessariamente sarebbe oscillato nel tempo e di essere disposto ad accettare una perdita massima pari anche a una parte consistente del capitale investito.
In ordine alla situazione finanziaria, l'attore dichiarava: di avere un reddito annuo fino ad euro 50.000 ed un patrimonio complessivo superiore ad euro 500.000,00, con impegni di medio-lungo termine inferiori ad euro 50.000,00; -di conoscere tutti gli strumenti finanziari di investimento, tra cui le azioni e le obbligazioni convertibili e subordinate;
- di aver svolto studi, interessi e professioni che gli hanno consentito di acquisire competenze specifiche in ambito finanziario;
- di aver investito in strumenti finanziari, anche solo in azioni o fondi azionari;
-di aver effettuato, negli ultimi dodici mesi, investimenti per un importo medio fino ad euro 5.000,00 e di effettuare meno di un'operazione a trimestre.
Dunque, in ossequi all'art. 39 del citato Regolamento, l'attore sottoscriveva il questionario, completo di valutazione del profilo di rischio, dell'esperienza finanziaria e del perimetro di strumenti finanziari. Inoltre, riceveva copia della predetta scheda informativa, che sottoscriveva.
Sulla base del questionario di profilatura, la Banca assegnava all'attore-cliente un profilo di rischio “Medio-alto” ed una valutazione “Media” dell'esperienza finanziaria.
Orbene, La convenuta afferma che gli investimenti effettuati siano CP_1
adeguati al profilo di rischio dell'attore, valorizzando, sotto il profilo finanziario, le informazioni assunte in ordine all'esperienza pregressa del cliente.
Alla luce di quanto emerso, il Tribunale ritiene, invece, che la profilatura individuata ” non sia corretta, in quanto non attentamente vagliata. Parte_2
Ai fini della profilatura, sarebbe stato opportuno che la approfondisse la specifica CP_1
situazione soggettiva del cliente, andando al di là delle autovalutazioni dello stesso, attraverso l'acquisizione di informazioni più dettagliate, ad esempio, in ordine alla conoscenza di azioni non quotate o quotate in un mercato non regolamentato quali quelle in esame, di titoli illiquidi ed altro.
In sostanza, la valutazione non è supportata da specifici elementi (nemmeno relativi all'attività lavorativa) e manca la prova di qualsivoglia verifica e controllo ulteriore sulla affidabilità e coerenza delle informazioni acquisite.
pag. 8/16 Al riguardo, va rilevato che, dal questionario di profilatura, emergeva che l'attore- investitore era titolare di un reddito da lavoro dipendente, con una consistenza reddituale annua non superiore ad euro 50.000,00.
Ora, è chiaro che il reddito è per definizione indicato al lordo delle imposte e, quindi, la disponibilità netta è inferiore.
Quanto alla consistenza patrimoniale fino ad euro 500.000,00, poi, non risulta specificato se si tratti di denaro, di altri beni mobili e/o di beni immobili.
Ed ancora, nel questionario viene dichiarato che l'attore-investitore avesse conoscenza di varie tipologie di strumenti finanziari, con la rilevante precisazione, tuttavia, di aver investito, negli ultimi 12 mesi, un importo medio non superiore ad euro 5.000,00 e di effettuare meno di un'operazione a trimestre.
In ogni caso, come correttamente rilevato dal CTU - le cui conclusioni il
Tribunale, sostanzialmente, condivide in quanto esaustive e prive di vizi di logica e forma- l'investimento complessivo non è adeguato rispetto a quanto emerge dal questionario di profilatura del cliente.
Innanzitutto, va tenuto presente che, negli obiettivi di investimento, il cliente ha affermato di essere disposto ad accettare una perdita massima corrispondente a una parte consistente del capitale investito. Nel caso in esame, invece, con i prodotti finanziari acquistati, vi era il rischio astratto della perdita totale del capitale investito, quindi del totale azzeramento dell'investimento ed il rischio concreto di trovarsi nella condizione di non poter liquidare l'investimento in tempi ragionevoli.
Giova precisare che gli strumenti finanziari oggetto della controversia, ovvero le azioni e le obbligazioni di grado subordinato BPP, non quotate in borsa o su mercati regolamentari e le obbligazioni di grado subordinato, costituiscono titoli “illiquidi”, caratterizzati, già al momento del loro acquisto e a prescindere da situazioni contingenti e transitorie, da un profilo di rischio “Alto” o quantomeno “Medio-alto”. Tali azioni, per le caratteristiche evidenziate, essendo scambiabili, non già in un mercato regolamentato, bensì tra la stessa banca emittente o direttamente tra i soci-azionisti, scontano una ben maggiore difficoltà di trasferimento e di recupero delle somme impiegate nell'acquisto.
pag. 9/16 In relazione agli investimenti effettuati, il sottoscrittore sopportava rischi ulteriori e di più difficile valutazione se si effettua il confronto con il rischio sopportato in generici titoli azionari e obbligazionari.
È certo che le emissioni di detti titoli erano connotate dall'assenza di rating (che misura il grado di affidabilità dei titoli), che di fatto non permetteva ad un investitore non professionale la valutazione sia dei rischi cui si sottoponeva con la sottoscrizione, sia dell'evoluzione di detti rischi nel tempo. Tale circostanza avrebbe potuto comportare: la possibilità di non riuscire a smobilizzare il titolo in un ragionevole lasso di tempo, la mancanza di informazioni tempestive e appropriate sui volumi, la frequenza, l'entità degli scambi, sull'andamento dei prezzi, la mancata formazione oggettiva dei prezzi, ecc., ed inoltre la difficoltà a valutare il rischio di default dell'emittente ed il rischio di mercato per assenza di informazioni costanti sul valore di mercato del titolo nel periodo successivo al suo acquisto.
Dagli estratti conto si evince che, alla data delle rispettive sottoscrizioni (al 31/12/2014
e al 30/06/2015), sia i titoli azionari che quelli obbligazionari hanno un rischio “Medio”.
Nell'estratto conto del 31/12/2015, il titolo azionario risulta connotato da un rischio
“Medio - alto” e dall'annotazione “Titolo Illiquido”, che permane fino all'instaurazione del presente giudizio. Dal 30/06/2016, il rischio del titolo azionario è valutato “Alto”, nella documentazione bancaria, e la quotazione scende prima ad euro 7,50 (cfr. assemblea dei soci del 27 aprile 2016) per poi ridursi progressivamente a partire da giugno 2017 ad euro 2,38, corrispondente all'ultima asta contabilizzata sul mercato HI-
MTF, su cui le azioni sono state quotate. Da dicembre 2019, a causa delle gravi perdite patrimoniali emerse a seguito delle ispezioni degli Organi di Vigilanza, la viene CP_1
sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria e viene disposta la sospensione delle negoziazioni. A seguito di tale sospensione, come emerso dall'assemblea dei soci del 29/06/2020, il valore delle stesse si è quasi azzerato, scendendo a € 0,060 cadauna.
In ordine alle obbligazioni, anch'esse dal 31/12/2017 registrano un aumento di rischiosità, passando da rischio “Medio” a rischio “Medio-alto” e la connotazione di
“Titoli Illiquidi” permane fino all'instaurazione del presente giudizio. Fino al
31/12/2017, le obbligazioni mantengono un presumibile valore di smobilizzo sopra la pari, scendendo, poi, al 31/12/2019, progressivamente ad euro 60,66, corrispondente all'ultima quotazione sul mercato HI-MTF alla data dell'ultima asta del 4/12/2019,
pag. 10/16 celebratasi prima della sospensione delle negoziazioni deliberata dalla Al CP_2
30/06/2020, il presumibile valore di realizzo è pari a € 99,50, quale valore stimato al
20/06/2020.
Ciò posto, l'investimento non può ritenersi compatibile con l'obiettivo di investimento dell'attore che- ripetesi- dichiarava, nel questionario di profilatura, di essere disponibile ad accettare una perdita massima corrispondente ad una parte consistente del proprio patrimonio.
A ciò si aggiunga che il portafoglio dell'investitore era completamente costituito da titoli dello stesso ente emittente, ossia della Vi era, cioè, un Controparte_1
eccesso di concentrazione.
Sulla base della documentazione in atti, invero, non vi è dimostrazione, né di altri investimenti, né tantomeno di liquidità sul conto corrente. Nel contratto quadro, sottoscritto dall'attore il 26/11/2014, la in ordine alla valutazione di adeguatezza, CP_1
dichiarava di adottare un apposito controllo di concentrazione finalizzato a verificare che l'esposizione in strumenti finanziari, azioni e obbligazioni emessi dal medesimo gruppo di emittenti rispetto al controvalore complessivo del portafoglio, non eccedesse una soglia determinata rispetto al profilo di rischio del cliente.
Come rilevato dal CTU, il portafoglio sarebbe risultato adeguato qualora tutte le percentuali di possesso sarebbero risultate pari o inferiori a percentuali limite individuate in base al profilo di rischio del cliente. In detto contratto quadro, è rappresentata una tabella da cui si evince che ad una percentuale di possesso di titoli di un unico emittente pari al 100% (quale è quella del caso che ci occupa) corrisponde un rischio di concentrazione “Alto”. Detto rischio di concentrazione “Alto” non è compatibile con il profilo di rischio dell'attore “Medio-Alto”.
Per essere adeguato al profilo di rischio dell'attore, l'investimento in detti strumenti finanziari avrebbe dovuto comportare una percentuale di concentrazione (possesso di titoli di un unico emittente rispetto all'intero portafoglio) inferiore o almeno pari al 75% dell'intero portafoglio (come risulta da detto contratto quadro).
In sostanza, secondo quanto assume il CTU, l'adeguatezza degli investimenti effettuati risulta insussistente sotto due profili:
1. per incompatibilità con gli obiettivi dichiarati;
- 2. per eccessiva concentrazione in titoli di uno stesso emittente rispetto al profilo di rischio del cliente.
pag. 11/16 Giova evidenziare, inoltre, che non vi è stata segnalazione al cliente di tali circostanze.
In atti, non vi è alcun documento atto a dimostrare che sia stato esperito il controllo di adeguatezza e che l'inadeguatezza risultante fosse stata comunicata al cliente. Tanto, in violazione del richiamato art. 29, commi 2 e 3, del citato Regolamento.
Come correttamente ritenuto dal CTU, poi, l'informativa ex post è altrettanto deficitaria perché incompleta nelle informazioni.
Risulta che, dopo la sottoscrizione dei titoli, l'attore abbia ricevuto gli estratti conto del dossier titoli, in cui periodicamente venivano rappresentati la quantità, il valore nominale, la quotazione di mercato e il rischio dei titoli. Ebbene, il valore di presumibile smobilizzo viene indicato, in detta documentazione, solo a partire dal
31/12/2017, dopo ben tre anni dall'investimento iniziale, avvenuto nel dicembre 2014.
Pertanto, l'attore, dal 2014 al 2017, non è stato messo nelle condizioni di conoscere il presumibile valore di realizzo sulla base delle condizioni che sarebbero state applicate effettivamente in caso di smobilizzo.
L'indicazione del presumibile valore di smobilizzo si rendeva, viceversa, necessaria attesa la natura di titoli illiquidi degli investimenti effettuati dall'attore. E' quanto espressamente previsto dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009-
Livello 3 Regolamento Intermediari, che sancisce il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione dei prodotti finanziari illiquidi.
In sostanza, la convenuta ha consentito all'attore di effettuare investimenti CP_1
altamente rischiosi, omettendo di salvaguardare gli interessi del cliente.
Va, da ultimo, rilevato che, con la delibera Consob n. 20583 del 13.09.2018, all'esito di attività ispettiva della Banca d'Italia, la per il Controparte_1
periodo 1.01.2013- 4.11.2016, veniva sanzionata per violazioni attinenti alla profilatura della clientela, ai criteri di stima della rischiosità dei prodotti finanziari, alla mancata valorizzazione, nella procedura di verifica dell'adeguatezza degli investimenti, delle ipotesi in cui l'operazione era compiuta dal cliente utilizzando finanziamenti concessi dalla ed altro. I ricorsi proposti dalla avverso tale delibera venivano CP_1 CP_1
respinti dalla Corte di Appello di Bari. La Cassazione, con provvedimento n.
28619/2024, confermava la decisione della Corte di Appello di Bari.
pag. 12/16 Inoltre, con specifico riferimento all'investimento azionario, la è CP_1
inadempiente anche relativamente al valore attribuito alle azioni in sede di aumento di capitale.
In forza delle suesposte argomentazioni, è possibile concludere che la CP_1
convenuta non ha dato prova di aver assolto agli obblighi informativi secondo le modalità imposte per legge.
Orbene, la violazione di tali obblighi integra certamente un inadempimento “di non scarsa importanza” ai sensi dell'art. 1455 c.c. rispetto agli interessi del creditore delle prestazioni dovute dall'intermediario finanziario. È lecito presumere che l'attore, ove adeguatamente informato, non avrebbe acquistato titoli illiquidi ed altamente rischiosi.
Giova rilevare che, in assenza dell'assolvimento dell'obbligo informativo dell'intermediario previsto dalla legge, sussiste una presunzione dell'esistenza del nesso di causalità quanto all'avvenuta effettuazione di una scelta non consapevole da parte dell'investitore, senza che la precedente o la contestuale condotta di investimento in altri titoli rischiosi esoneri dall'adempimento degli obblighi informativi in capo all'intermediario, né integri la prova contraria su di lui gravante" (cfr. Cass. n.
18153/2020).
La giurisprudenza ha ritenuto configurabile un “grave inadempimento”, in riferimento all'omissione di informazioni, tutte le volte in cui, come nel caso di specie, ne ricorre l'inadeguatezza, in quanto, in assenza di elementi contrari, si deve desumere che proprio la violazione di questo obbligo della Banca non abbia permesso al cliente di operare una scelta informata e, quindi, di evitare l'investimento (cfr. Cass. sent. n. 8997/2021 e
Corte App. Napoli, sent. n. 4278/2025).,
D'altra parte, non essendo l'attore un investitore qualificato professionale e non essendovi prova di comportamenti anomali dello stesso, non è configurabile un concorso di colpa dell'attore medesimo nella produzione del danno ai sensi dell'art. 1227 c.c. (cfr. Cass. sent. n. 8353/23; Cass. sent. n. 35789/22 e Corte Appello Napoli, sent. n. 4278/25).
È fondata e va accolta, quindi, la domanda subordinata proposta dall'attore, con la consequenziale declaratoria di risoluzione per grave inadempimento pag. 13/16 dell'intermediario, sia del contratto-quadro che dei singoli ordini di investimento, aventi natura negoziale e tra loro distinti e autonomi (Cass. sent. n. 2530/23).
Giova precisare che non può trovare accoglimento la domanda principale atteso che, in assenza di una espressa previsione normativa, la violazione dei doveri di comportamento da parte di un istituto di credito, non può determinare, a norma dell'art. 1418 c.c., primo comma, la nullità del cosiddetto “contratto quadro”, del contratto di intermediazione e dei singoli atti negoziali posti in essere in base ad esso (cfr. Cass. civ., Sez. Unite sent.n.26724/07; Cass. sent. n.4484/21 e Cass. sent.n..27967/25).
Parimenti non merita accoglimento la domanda di annullamento, non ricorrendo alcuna delle ipotesi legali che possano determinare l'annullamento degli ordini d'acquisto e non avendo, peraltro, l'attore, neppure precisato quale causa di annullamento ricorrerebbe nel caso in esame.
Orbene, dalla dichiarazione di risoluzione dei contratti di investimento discende, come diretta conseguenza in applicazione dell'art. 1458 c.c., l'obbligo restitutorio in capo all'intermediario, che va condannato a restituire l'intero capitale investito pari ad euro 44.198,66.
L'attore- investitore è obbligato a restituire il valore delle cedole riscosse e dei titoli acquistati secondo le regole dell'indebito oggettivo (cfr. Cass. sent. n. 2661/19).
Invero, dalla documentazione in atti (cfr. estratto lista movimenti allegata dallo stesso attore alle note di trattazione scritta per l'udienza dell'11.10.2022) e dalla CTU, emerge che la Banca convenuta, in data 30.12.2021, provvedeva al regolare rimborso del prestito obbligazionario per una somma di euro 17.694,00 (pari al valore di sottoscrizione), nonché al contestuale pagamento dell'ultima cedola semestrale di euro
425,54, al netto delle ritenute fiscali, maturata al tasso di interesse contrattuale del
6,50% lordo.
Va precisato che, dal momento che, al 30/12/2021, il prestito obbligazionario è stato regolarmente rimborsato al valore nominale, unitamente all'ultima cedola semestrale, il
CTU ha ritenuto verosimilmente che le obbligazioni, nel corso degli anni, avessero regolarmente fruttato il flusso cedolare al tasso di interesse lordo del 6,50%.
In sostanza, a fronte di un capitale investito in obbligazioni subordinate pari ad euro
17.805,11, l'attore, alla scadenza, ha ottenuto il rimborso della somma di euro
17.694,00. In più, nel corso del rapporto, ha percepito le cedole semestrali a partire dal pag. 14/16 30/06/2015 di euro 425,54 ciascuna, per un totale di euro 5.957,56 (nette), relativi a n.
14 cedole pagate.
Il capitale investito in obbligazioni, quindi, ha subito, come accertato dal CTU, un incremento negli anni di euro 5.846,45 (capitale rimborsato più flusso cedolare netto meno capitale investito).
I reciproci crediti possono essere compensati legalmente, ai sensi dell'art. 1243
c.c. (cfr. Cass. sent. n. 2661/19).
Dunque, la convenuta deve restituire all'attore la somma di euro CP_1
20.547,10 (euro 26.393,55 per capitale investito in azioni, meno euro 5.846,45 per incremento del capitale investito in obbligazioni subordinate).
Su tale importo vanno riconosciuti gli interessi al tasso legale dalla data della domanda.
Invero, la giurisprudenza di legittimità afferma, in modo condivisibile, che l'efficacia retroattiva della risoluzione del contratto per inadempimento non comporta, in generale, il maturare di interessi, atteso che il venir meno ex tunc del vincolo contrattuale rende privo di causa il pagamento eseguito ed impone di far capo ai principi relativi alla restituzione di indebito soggettivo. Pertanto, il debito dell'accipiens ex art. 2033 c.c. produce interessi solo a decorrere dalla domanda giudiziale o con atto stragiudiziale avente valore di messa in mora (cfr. Cass. 15895/2019 e Cass. sent. 17558/06).
Trattandosi di debito di valuta non spetta la rivalutazione monetaria.
Nulla può essere riconosciuto all'attore a titolo di “vantaggio economico” dell'investimento in titoli di Stato a tasso fisso e a lungo termine, quantificato dal CTU nella somma di euro 4.316,49, atteso che non vi è deduzione né prova dell'opzione per tale scelta.
Nessun danno ulteriore può essere riconosciuto, attesa la carenza di allegazione e prova.
Le spese di lite -comprese quelle di CTU- seguono la soccombenza e vanno poste a carico della nella misura liquidata in dispositivo in forza Controparte_1
dei parametri di cui al D.M. 147/22, tenendo conto del valore della controversia (da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00), valori medi.
P.Q.M.
pag. 15/16 Il Tribunale di Avellino, II sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , disattesa ogni contraria istanza, così provvede: Parte_1
1. in parziale accoglimento della domanda, dichiara la risoluzione dei contratti di investimento indicati in motivazione;
2. condanna la alla restituzione, in favore dell'attore, Controparte_1
della somma di euro 20.547,10, oltre accessori come in motivazione;
3. condanna la al pagamento, in favore dell'attore, delle Controparte_1
spese di lite, che liquida nella somma di euro 7.616,00, oltre euro 545,00 per esborsi, IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori alle liti, avv.ti RO IO ed Antonio Trulio, dichiaratisi antistatari;
4. pone le spese di CTU definitivamente a carico della convenuta. CP_1
Così deciso in Avellino in data 7.11.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 16/16